Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1623/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la revocatoria fallimentare di un contratto di cessione di azienda e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1
giudizio dall'avvocato Giovanni Battista Policastri
Parte appellante e
(P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Riccardo Manfredi
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “[…] piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame ed integrale riforma della sentenza appellata: 1) rigettare la
1
del Curatore Dott. perché infondata in fatto ed in diritto;
Parte_2
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite onorari difensivi inclusi del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello avverso con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_1
conveniva in giudizio la per sentire dichiarare Parte_1
inefficace il contratto di cessione di ramo d'azienda (avente ad oggetto, oltre all'avviamento, tutti i macchinari, gli impianti, le attrezzature - ed in particolare due impianti fotovoltaici - i crediti ed i debiti) stipulato tra la e la soc. a ministero del dott. Controparte_1 Parte_1
Notaio in Crotone del 29/12/2016, perché avvenuto Per_1
nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed il corrispettivo ricevuto era inferiore di oltre un quarto rispetto al valore di mercato del bene ceduto;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa. A sostegno della domanda evidenziava che tale cessione era avvenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, quindi nel periodo sospetto, nel quale già sussisteva lo stato di insolvenza, conosciuto dalla società acquirente. La convenuta , si costituiva in giudizio, Parte_1
eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 67 l.f., ed in particolare il difetto di sproporzione del prezzo di vendita e la mancata conoscenza dello stato di insolvenza al momento della cessione. Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la stima del
2 valore dei due rami d'azienda e la causa è stata rinviata all'udienza del
9/6/2021 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.”.
Con la sentenza n. 656/2021, resa il 9.6.2021 ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. a definizione del giudizio n. 2142/2018 r.g., il Tribunale di
Castrovillari, avendo ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 67, primo comma, n. 1), r.d. n. 267/1942, in accoglimento della domanda attorea, aveva dichiarato inefficace il contratto di cessione di azienda intercorso tra e e condannato la Controparte_1 Parte_1
società cessionaria al rilascio in favore della CP_1 [...]
nonché al pagamento delle spese di lite, ponendo Controparte_1
definitivamente a suo carico quelle di c.t.u. ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo Parte_1
che: 1) il primo giudice avrebbe acriticamente recepito le risultanze della c.t.u., nonostante le obiezioni da essa mosse alla medesima, reiterate in questa sede, che non sarebbero state debitamente considerate né dal consulente né dal tribunale;
2) il c.t.u., in special modo, non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che gli impianti fotovoltaici insistevano su una superficie oggetto di un contratto di locazione transitoria per esigenze processuali di giustizia;
3) rispetto alla domanda proposta dalla curatela fallimentare in via subordinata ex art. 66 del r.d.
n. 267/1942, non sarebbe sussistente il requisito soggettivo richiesto dal legislatore per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
La si è costituita in Controparte_1
giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., argomentando per l'infondatezza dello stesso nel merito e reiterando, ex art. 346 c.p.c., la domanda di revocatoria ordinaria avanzata in primo grado in via subordinata all'azione revocatoria fallimentare.
3 All'udienza del 28.5.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 29.5.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo di impugnazione – mediante il quale la parte appellante ha reiterato le censure sollevate avverso la c.t.u., asseritamente ignorate dal consulente e dal primo giudice – è infondato.
Anzitutto dall'analisi delle “sintetiche valutazioni sulle osservazioni” emerge che il c.t.u. ha fornito dei chiarimenti ai dubbi esposti dal consulente dell'odierna parte appellante (v. pp.
3-6 del richiamato documento).
Il primo giudice, sebbene con formula sintetica, ha escluso che le ricostruzioni di parte fossero più attendibili, a fronte di un elaborato che
“[…] risulta dettagliato, adeguatamente motivato, nonché sorretto da argomentazioni […] convincenti ed aderenti alla documentazione versata in atti” (cfr. p. 4 della sentenza).
A ogni modo, com'è stato di recente ribadito dalla Corte di cassazione, “se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con
4 l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità” (Cass. civ., sez.
I, sent. n. 15804/2024).
Ipotesi eccezionale, quest'ultima, non ricorrente nella fattispecie in esame.
Il c.t.u., per vero, dopo avere illustrato le tre metodologie maggiormente utilizzate per la valutazione d'azienda, ha esposto le ragioni per cui ha optato per il metodo reddituale, precisamente la presenza di un dato certo o, più correttamente, costante, rappresentato dalla tariffa incentivante di € 0,3410/kWh prodotto fissata nelle convenzioni con il gestore dei servizi GSE s.p.a. per il periodo compreso tra il 31.5.2011 e il 30.5.2031 cedute unitamente al ramo d'azienda.
Quindi, assunto come arco temporale di riferimento quello incluso tra la cessione del ramo d'azienda e la scadenza delle suddette convenzioni, il c.t.u., dopo aver calcolato la producibilità attesa, chiarendo come per valutare il reddito che può essere prodotto non si possa prescindere dall'ubicazione e dallo stato di manutenzione degli impianti fotovoltaici, data la loro naturale perdita di efficienza, ha: a) attualizzato il valore del reddito;
b) sottratto dal valore ottenuto il debito bancario esistente al tempo della cessione;
c) stimato e sottratto i costi di manutenzione, di gestione, amministrativi e assicurativi.
Condivisibile, dunque, la decisione del tribunale di porre a fondamento della decisione l'elaborato peritale, visto pure che le critiche
5 sollevate dal consulente della società cessionaria sono state agevolmente superate dal c.t.u.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
La parte appellante si duole della mancata considerazione da parte del c.t.u. del peculiare contratto di locazione (locazione transitoria per esigenze processuali di giustizia) avente a oggetto la superficie – segnatamente il tetto di un capannone – di collocazione degli impianti fotovoltaici, a suo avviso fortemente incidente sulla determinazione del valore del ramo d'azienda ceduto sia per la sua aleatorietà, potendo il rapporto cessare ex abrupto con ripercussioni sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, sia poiché il termine finale di tale contratto costituirebbe il dies ad quem ai fini della stima, non anche quello delle convenzioni, le quali verrebbero travolte dalla cessazione del rapporto di locazione e dalla conseguente dismissione degli impianti fotovoltaici.
Il c.t.u., in effetti, nella sua relazione, non ha fatto il minimo cenno al contratto di locazione e alle sue peculiarità.
L'aleatorietà del contratto, tuttavia, può reputarsi una declinazione del rischio aziendale costituente una delle variabili debitamente considerate dal c.t.u.
Del resto, trattandosi di contratto di locazione stipulato per esigenze processuali, la sua durata “[…] è strettamente legata alla durata del procedimento penale in corso, con ogni rischio inerente la cessazione della locazione a carico della parte conduttrice” (cfr. l'art. 1 del contratto di locazione).
Quanto all'individuazione del dies ad quem ai fini delle operazioni di stima, proprio per le ripercussioni sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, il c.t.u. avrebbe dovuto farlo coincidere con quello anteriore di scadenza del contratto di locazione e non con il termine finale delle convenzioni.
6 Peraltro, in seguito ad apposito rilievo formulato dal consulente dell'odierna appellante, il c.t.u. ha effettuato nuovamente le operazioni di calcolo, ottenendo il valore di € 185.666, comunque superiore di oltre un quarto rispetto al corrispettivo di € 10.000,00 ottenuto per la cessione dalla società fallita.
Dalle superiori considerazioni discende la conferma della sentenza impugnata, rimanendo assorbita ogni altra censura.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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