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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 1797/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE Parte_1 P.IV_1
LUCIA CLAUDIO attore e
(C.F. ), assistito Controparte_1 P.IV_2
e difeso dall'Avv. CASTALLO DANIELA convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del procedimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale. Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo. Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.02.2021 l'attore conveniva in giudizio il , in persona Controparte_1 dell'Am-ministratore p.t. Geom. per sentirlo condannare Controparte_2 al pagamento, in suo favore, della somma di € 5.649,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria in relazione ad un intervento edilizio urgente posto in essere dalla sulle gronde del fabbricato e sulle parti CP_3 Parte_1 di intonaco ammalorate dello stabile del convenuto sito nel CP_1
Comune di Santa Maria C.V. (CE) al Corso Aldo Moro n. 27.. Il , con l'assistenza ed il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Daniela Castallo, si costituiva in giudizio eccependo esclusivamente l'improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
In corso di giudizio l'attore chiedeva il rigetto della eccezione di improcedibilità sollevata da controparte e chiedeva ritenersi i fatti pag. 2/7 esplicitamente o implicitamente ammessi da controparte non avendo il convenuto sollevato alcuna contestazione o eccezione di merito. In corso di causa il Giudice, con provvedimento del 29.03.2022 ha riconosciuto il diritto di parte attrice al pagamento in suo favore della somma di € 3.757,50 ex art. 186-bis c.p.c. rispetto al maggiore importo richiesto in citazione, e tanto sul presupposto della mancata contestazione dei lavori e dunque delle corrispondenti somme, da parte del CP_1 convenuto. L'eccezione preliminare di parte convenuta è stata poi abbandonata e non più coltivata e reiterata nel corso del giudizio,
La causa ha ad oggetto un appalto di lavori di urgenza tra il
[...]
e la ditta Controparte_1 Parte_1
Va detto che sia la genesi del contratto sia la scelta della ditta sia la materiale esecuzione dei lavori di urgenza alla stessa commissionati non sono nessuno posti in contestazione. Unica materia del contendere e infatti l'importo residuo delle competenze spettanti alla ditta attivatasi con atto di citazione in giudizio Parte_1 per non avere a suo dire ricevuto il pagamento a saldo della somma a lei spettante di euro 5649,50. Entrambe le parti hanno provato in giudizio l'esistenza del rapporto contrattuale tra le stesse sia pure non in rigorosa forma scritta. Vi è in atti prova del conferimento di incarico da parte dell'amministratore pro tempo ore alla ditta per l'esecuzione dei lavori per cui è giudizio in data 27 05 2019. Esiste poi il consuntivo dei lavori della ditta datato 03.07 2019 e fatture emesse dalla ditta aventi n. 37/19, 38/19, 75/19, 6/20 e 44/20. Ebbene, nei casi in cui, come nel caso di specie, non sia stato stipulato un contratto scritto, la prova del fatto storico della sua conclusione e del suo specifico oggetto può essere offerta attraverso tutti i mezzi di prova previsti dall'ordinamento, non essendo contemplata in tali casi la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. E' altrettanto pacifico che l'appaltatore o il prestatore d'opera che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/12/2016) 30-01-2017, n. 2303) oltre che dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento, ciò nel solo caso in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr.Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 27/09/2018) 04- 01-2019, n. 98).
pag. 3/7 Nel caso in esame benché manchi un contratto vero e proprio non contestato tra le parti l'esistenza dell'accordo per l'esecuzione dei lavori peraltro urgenti nell'interesse del condominio ed è più che esaustivo il contenuto della mail di conferimento dell'incarico da parte dell'amministratore di condominio del 27 maggio 2019. Il ha anche prodotto in giudizio diverse fatture emesse a Pt_1 seguito del pagamento degli acconti da parte del condominio. Orbene, se è vero che in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito in un ordinario giudizio di cognizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, è pure vero che vi è prova sia pure implicita che il committente abbia accettato le fatture senza riserve, avendo riconosciuto di avere pagato la quasi totalità dell'importo dei lavori (cfr. già Cass. n. 10860 del 11.05.2007). Sul punto, si ricorda, inoltre, che di recente la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (cfr. Cass. n. 26801 del 21.10.2019). In questo senso va rilevato come Il in giudizio non abbia CP_1 contestato le fatture in questione debitamente prodotte in giudizio dal
. Pt_1
Ed ancora va sottolineato come in corso di causa il condominio sia stato riconosciuto debitore certamente della somma dallo stesso non contestata di euro 3757,50 che secondo il convenuto rappresenta il solo CP_1 saldo dovuto al rispetto alla richiesta contenuta in citazione. Pt_1
Proprio per effetto della non contestazione della somma in questione il giudice in data 29 marzo 2022 hai messo ordinanza ex articolo 186 bis c.p.c. ordinando al convenuto il pagamento della somma in CP_1 questione cosa che il ha poi provato di aver fatto depositando CP_1 copia del bonifico di pagamento. Resta dunque da valutare sì al aspetti la somma residua di euro Pt_1
1892,00 Frutto della differenza tra la somma richiesta in citazione di euro 5649,50 E la somma di euro 3757,50 già incassata in giudizio dal Pt_1 per effetto dell'ordinanza del 29 marzo 2022.
pag. 4/7 A sostegno delle ragioni del questi richiama l'importo del Pt_1 consuntivo inviato al condominio detratti tutti gli acconti ricevuti. Viceversa il ritiene di aver saldato tutto quanto dovuto poiché CP_1
l'importo definitivo dei lavori secondo il convenuto sarebbe stato deciso e quantificato nell'assemblea condominiale del 26/11/2019 In un importo minore rispetto a quello quantificato dal . Pt_1
Nelle difese del si legge che il diverso minor importo del CP_1 consuntivo sarebbe stato concordato con un collaboratore/rappresentante della che avrebbe sottoscritto il consuntivo portato poi Parte_2 all'approvazione dell'assemblea il 26/11/2019.
Una prima riflessione a farsi riguarda proprio il documento menzionato dal condominio il quale porta in calce due sigle non riconoscibili e che L'attore nega siano a lui riferibili. Va detto come leggendo il verbale di assemblea del 26/11/2019 si ha modo di constatare che l'assemblea approva l'importo dei lavori complessivo di 10.925,00 € più Iva specificando che tale importo si ricava dalla domanda formulata dalla ditta Carfora Che, si legge espressamente nel verbale, viene siglata dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Se dunque il presunto documento della e quello prodotto da Parte_2 parte convenuta, e dunque dal , lo stesso Secondo quanto si CP_1 legge nel verbale di assemblea, reca in calce la sottoscrizione del presidente e del segretario dell'assemblea e dunque non vi è sottoscrizione da parte del legale rappresentante della o di Eventuali delegati. Parte_2
Dal verbale di assemblea non si evince in alcun modo che la Parte_2 fosse presente in assemblea a mezzo di un suo rappresentante né tantomeno vi è prova che il verbale con gli allegati sia mai stato Notificato alla ditta stessa. In mancanza di prove di tal fatta non può ritenersi riferibile alla
[...]
la provenienza del documento in parola. Pt_2
Come già precisato prima l'esecuzione dei lavori commissionati alla
[...]
non è in contestazione ed assolutamente irrilevante è tardiva Pt_2 oltreché immotivata, nel senso della carenza probatoria, e la contestazione sollevata Dal condominio circa presunti difetti nella esecuzione degli interventi realizzati dalla ditta. In mancanza di prove contrarie deve ritenersi dunque provato il diritto della al pagamento della residua somma di euro 1892,00 Per Parte_2
l'esecuzione delle opere urgenti commissionate dal condominio convenuto con mail del 27 05 2019.
pag. 5/7 Sulle somme dovute a parte attrice andranno riconosciuti gli interessi moratori dalla data della domanda al totale soddisfo. Sulle spese di lite . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato in citazione e facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle professionali in vigore di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti e della ridotta attività svolta in sede istruttoria. Tanto premesso;
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1797/2021 avente ad oggetto pagamento appalto pendente tra nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale (P. IV CodiceFiscale_1
) corrente in Arienzo (CE) alla Via Unità d'Italia III Traversa P.IV_1
n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Lucia e
[...]
(C.F. e P.IV ) in persona dell'Amm.re Controparte_1 P.IV_2 pro tempore Geom. rappresentato e difeso nel presente Controparte_2 giudizio dall'Avv. Daniela Castallo, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
P.Q.M.
Accoglie integralmente la domanda proposta giudizialmente da parte attrice e tenuto conto del parziale adempimento di parte convenuta mercè il pagamento della somma di euro 3757,50 giusta ordinanza ex art. 186 bis cpc del 29.03.2022 condanna il (C.F. e Controparte_1
P.IV ) in persona dell'Amm.re pro tempore Geom. P.IV_2 CP_2 con sede in (81055) Santa Ma-ria C.V. (CE) al Corso Aldo Moro
[...]
n. 276. al pagamento in favore di nato ad [...] Parte_1
(CE) il 25.3.1961, C.F. , titolare dell'omonima CodiceFiscale_1 ditta individuale (P. IV ) corrente in Arienzo (CE) alla Via P.IV_1
Unità d'Italia III Traversa n. 1 della somma di euro 1892,00. Sulle somme dovute a parte convenuta vanno riconosciuti gli interessi moratori dalla data della domanda al soddisfo. Condanna altresì il (C.F. e P.IV Controparte_1
) in persona dell'Amm.re pro tempore Geom. P.IV_2 CP_2 con sede in (81055) Santa Maria C.V. (CE) al Corso Aldo Moro n.
[...]
276. al pagamento in favore di nato ad [...] Parte_1
(CE) il 25.3.1961, C.F. , titolare dell'omonima CodiceFiscale_1 ditta individuale (P. IV ) corrente in Arienzo (CE) alla Via P.IV_1
pag. 6/7 Unità d'Italia III Traversa n. 1 delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e ss aggiornamenti, e ridotte al 50% le spese per la fase istruttoria per le ragioni di cui in narrativa, in complessivi € 2100,00 oltre il 15% rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06.06.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 1797/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE Parte_1 P.IV_1
LUCIA CLAUDIO attore e
(C.F. ), assistito Controparte_1 P.IV_2
e difeso dall'Avv. CASTALLO DANIELA convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del procedimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale. Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo. Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.02.2021 l'attore conveniva in giudizio il , in persona Controparte_1 dell'Am-ministratore p.t. Geom. per sentirlo condannare Controparte_2 al pagamento, in suo favore, della somma di € 5.649,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria in relazione ad un intervento edilizio urgente posto in essere dalla sulle gronde del fabbricato e sulle parti CP_3 Parte_1 di intonaco ammalorate dello stabile del convenuto sito nel CP_1
Comune di Santa Maria C.V. (CE) al Corso Aldo Moro n. 27.. Il , con l'assistenza ed il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Daniela Castallo, si costituiva in giudizio eccependo esclusivamente l'improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
In corso di giudizio l'attore chiedeva il rigetto della eccezione di improcedibilità sollevata da controparte e chiedeva ritenersi i fatti pag. 2/7 esplicitamente o implicitamente ammessi da controparte non avendo il convenuto sollevato alcuna contestazione o eccezione di merito. In corso di causa il Giudice, con provvedimento del 29.03.2022 ha riconosciuto il diritto di parte attrice al pagamento in suo favore della somma di € 3.757,50 ex art. 186-bis c.p.c. rispetto al maggiore importo richiesto in citazione, e tanto sul presupposto della mancata contestazione dei lavori e dunque delle corrispondenti somme, da parte del CP_1 convenuto. L'eccezione preliminare di parte convenuta è stata poi abbandonata e non più coltivata e reiterata nel corso del giudizio,
La causa ha ad oggetto un appalto di lavori di urgenza tra il
[...]
e la ditta Controparte_1 Parte_1
Va detto che sia la genesi del contratto sia la scelta della ditta sia la materiale esecuzione dei lavori di urgenza alla stessa commissionati non sono nessuno posti in contestazione. Unica materia del contendere e infatti l'importo residuo delle competenze spettanti alla ditta attivatasi con atto di citazione in giudizio Parte_1 per non avere a suo dire ricevuto il pagamento a saldo della somma a lei spettante di euro 5649,50. Entrambe le parti hanno provato in giudizio l'esistenza del rapporto contrattuale tra le stesse sia pure non in rigorosa forma scritta. Vi è in atti prova del conferimento di incarico da parte dell'amministratore pro tempo ore alla ditta per l'esecuzione dei lavori per cui è giudizio in data 27 05 2019. Esiste poi il consuntivo dei lavori della ditta datato 03.07 2019 e fatture emesse dalla ditta aventi n. 37/19, 38/19, 75/19, 6/20 e 44/20. Ebbene, nei casi in cui, come nel caso di specie, non sia stato stipulato un contratto scritto, la prova del fatto storico della sua conclusione e del suo specifico oggetto può essere offerta attraverso tutti i mezzi di prova previsti dall'ordinamento, non essendo contemplata in tali casi la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. E' altrettanto pacifico che l'appaltatore o il prestatore d'opera che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/12/2016) 30-01-2017, n. 2303) oltre che dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento, ciò nel solo caso in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr.Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 27/09/2018) 04- 01-2019, n. 98).
pag. 3/7 Nel caso in esame benché manchi un contratto vero e proprio non contestato tra le parti l'esistenza dell'accordo per l'esecuzione dei lavori peraltro urgenti nell'interesse del condominio ed è più che esaustivo il contenuto della mail di conferimento dell'incarico da parte dell'amministratore di condominio del 27 maggio 2019. Il ha anche prodotto in giudizio diverse fatture emesse a Pt_1 seguito del pagamento degli acconti da parte del condominio. Orbene, se è vero che in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito in un ordinario giudizio di cognizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, è pure vero che vi è prova sia pure implicita che il committente abbia accettato le fatture senza riserve, avendo riconosciuto di avere pagato la quasi totalità dell'importo dei lavori (cfr. già Cass. n. 10860 del 11.05.2007). Sul punto, si ricorda, inoltre, che di recente la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (cfr. Cass. n. 26801 del 21.10.2019). In questo senso va rilevato come Il in giudizio non abbia CP_1 contestato le fatture in questione debitamente prodotte in giudizio dal
. Pt_1
Ed ancora va sottolineato come in corso di causa il condominio sia stato riconosciuto debitore certamente della somma dallo stesso non contestata di euro 3757,50 che secondo il convenuto rappresenta il solo CP_1 saldo dovuto al rispetto alla richiesta contenuta in citazione. Pt_1
Proprio per effetto della non contestazione della somma in questione il giudice in data 29 marzo 2022 hai messo ordinanza ex articolo 186 bis c.p.c. ordinando al convenuto il pagamento della somma in CP_1 questione cosa che il ha poi provato di aver fatto depositando CP_1 copia del bonifico di pagamento. Resta dunque da valutare sì al aspetti la somma residua di euro Pt_1
1892,00 Frutto della differenza tra la somma richiesta in citazione di euro 5649,50 E la somma di euro 3757,50 già incassata in giudizio dal Pt_1 per effetto dell'ordinanza del 29 marzo 2022.
pag. 4/7 A sostegno delle ragioni del questi richiama l'importo del Pt_1 consuntivo inviato al condominio detratti tutti gli acconti ricevuti. Viceversa il ritiene di aver saldato tutto quanto dovuto poiché CP_1
l'importo definitivo dei lavori secondo il convenuto sarebbe stato deciso e quantificato nell'assemblea condominiale del 26/11/2019 In un importo minore rispetto a quello quantificato dal . Pt_1
Nelle difese del si legge che il diverso minor importo del CP_1 consuntivo sarebbe stato concordato con un collaboratore/rappresentante della che avrebbe sottoscritto il consuntivo portato poi Parte_2 all'approvazione dell'assemblea il 26/11/2019.
Una prima riflessione a farsi riguarda proprio il documento menzionato dal condominio il quale porta in calce due sigle non riconoscibili e che L'attore nega siano a lui riferibili. Va detto come leggendo il verbale di assemblea del 26/11/2019 si ha modo di constatare che l'assemblea approva l'importo dei lavori complessivo di 10.925,00 € più Iva specificando che tale importo si ricava dalla domanda formulata dalla ditta Carfora Che, si legge espressamente nel verbale, viene siglata dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Se dunque il presunto documento della e quello prodotto da Parte_2 parte convenuta, e dunque dal , lo stesso Secondo quanto si CP_1 legge nel verbale di assemblea, reca in calce la sottoscrizione del presidente e del segretario dell'assemblea e dunque non vi è sottoscrizione da parte del legale rappresentante della o di Eventuali delegati. Parte_2
Dal verbale di assemblea non si evince in alcun modo che la Parte_2 fosse presente in assemblea a mezzo di un suo rappresentante né tantomeno vi è prova che il verbale con gli allegati sia mai stato Notificato alla ditta stessa. In mancanza di prove di tal fatta non può ritenersi riferibile alla
[...]
la provenienza del documento in parola. Pt_2
Come già precisato prima l'esecuzione dei lavori commissionati alla
[...]
non è in contestazione ed assolutamente irrilevante è tardiva Pt_2 oltreché immotivata, nel senso della carenza probatoria, e la contestazione sollevata Dal condominio circa presunti difetti nella esecuzione degli interventi realizzati dalla ditta. In mancanza di prove contrarie deve ritenersi dunque provato il diritto della al pagamento della residua somma di euro 1892,00 Per Parte_2
l'esecuzione delle opere urgenti commissionate dal condominio convenuto con mail del 27 05 2019.
pag. 5/7 Sulle somme dovute a parte attrice andranno riconosciuti gli interessi moratori dalla data della domanda al totale soddisfo. Sulle spese di lite . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato in citazione e facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle professionali in vigore di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti e della ridotta attività svolta in sede istruttoria. Tanto premesso;
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1797/2021 avente ad oggetto pagamento appalto pendente tra nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale (P. IV CodiceFiscale_1
) corrente in Arienzo (CE) alla Via Unità d'Italia III Traversa P.IV_1
n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Lucia e
[...]
(C.F. e P.IV ) in persona dell'Amm.re Controparte_1 P.IV_2 pro tempore Geom. rappresentato e difeso nel presente Controparte_2 giudizio dall'Avv. Daniela Castallo, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
P.Q.M.
Accoglie integralmente la domanda proposta giudizialmente da parte attrice e tenuto conto del parziale adempimento di parte convenuta mercè il pagamento della somma di euro 3757,50 giusta ordinanza ex art. 186 bis cpc del 29.03.2022 condanna il (C.F. e Controparte_1
P.IV ) in persona dell'Amm.re pro tempore Geom. P.IV_2 CP_2 con sede in (81055) Santa Ma-ria C.V. (CE) al Corso Aldo Moro
[...]
n. 276. al pagamento in favore di nato ad [...] Parte_1
(CE) il 25.3.1961, C.F. , titolare dell'omonima CodiceFiscale_1 ditta individuale (P. IV ) corrente in Arienzo (CE) alla Via P.IV_1
Unità d'Italia III Traversa n. 1 della somma di euro 1892,00. Sulle somme dovute a parte convenuta vanno riconosciuti gli interessi moratori dalla data della domanda al soddisfo. Condanna altresì il (C.F. e P.IV Controparte_1
) in persona dell'Amm.re pro tempore Geom. P.IV_2 CP_2 con sede in (81055) Santa Maria C.V. (CE) al Corso Aldo Moro n.
[...]
276. al pagamento in favore di nato ad [...] Parte_1
(CE) il 25.3.1961, C.F. , titolare dell'omonima CodiceFiscale_1 ditta individuale (P. IV ) corrente in Arienzo (CE) alla Via P.IV_1
pag. 6/7 Unità d'Italia III Traversa n. 1 delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e ss aggiornamenti, e ridotte al 50% le spese per la fase istruttoria per le ragioni di cui in narrativa, in complessivi € 2100,00 oltre il 15% rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06.06.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 7/7