Articolo 461 del Codice civile
Articolo 424Articolo 426
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19 aprile 1942
Art. 461.

(Rimborso delle spese sostenute dal chiamato).

Se il chiamato rinunzia all'eredita', le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredita'.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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