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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2024, n. 11263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11263 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 22195/2023 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio De Parte_1
Ciantis e dall'avv. Simone De Ciantis per mandato allegato al ricorso,
- ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Del Prete per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 luglio 2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 15 aprile 2021 al 19 luglio 2022 presso l'azienda di trasporto merci dalla medesima gestita in Roma, via della Magliana n. 1066; - di essere stato inquadrato nel 6° livello del CCNL Trasporto Merci, come facchino;
- di avere svolto mansioni di magazziniere addetto al carico e scarico della merce e alla sua sistemazione nel magazzino aziendale.
- di avere quindi lavorato, secondo gli ordini ricevuti, dalle ore 19:00 alle ore 6:00 per sei giorni alla settimana, con riposo al giovedì;
- di non avere goduto di ferie;
- di non avere percepito: “a) la retribuzione del mese di luglio 2022 (art. 22 Titolo V CCNL in atti;
art. 36 Cost.); b) la tredicesima e la quattordicesima mensilità (art. 25 e 26 titolo V C.C.N.L. in atti); c) la retribuzione delle ferie non godute e l'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti anche per le festività soppresse (art. 29, 30, 32 e 33 titolo VI CCNL cit.); d) il compenso del lavoro straordinario eseguito (art. 13 e 19 titolo IV CCNL cit.); e) il trattamento di fine rapporto (art. 65 titolo X CCNL cit.; art 1 legge n. 297/82)”.
- di avere maturato un credito per tali titoli di importo complessivo pari a € 19.459,47, come da conteggio allegato al ricorso come parte integrante dello stesso, al cui pagamento ha domandato la condanna del datore di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto;
in via preliminare, la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, essendo il lavoratore incorso nella decadenza semestrale per la rivendicazione delle pretese economiche azionate ai sensi della clausola 2.1 del regolamento della cooperativa, accettato espressamente dal lavoratore con la stipula del contratto di lavoro come socio lavoratore, nonché dall'art. 14 del contratto collettivo aziendale, stipulato ai sensi dell'art. 11 e 11 bis del CCNL applicato al rapporto, parimenti accettato nel contratto di lavoro. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con prova orale. Assegnato termine per il deposito di note scritte e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, il ricorso non è fondato e va rigettato. Occorre premettere che, alla stregua della lettura dei conteggi analitici predisposti dal lavoratore e prodotti sub doc. n. 6 in allegato al ricorso, si evince che le pretese economiche azionate – sulla base del rapporto di lavoro subordinato pacifico tra le parti – si fondino su varie causali. Per alcuni emolumenti, specificamente indennità per ferie, permessi, lavoro straordinario e lavoro in giornate festive e domenicali, il lavoratore ha
2 dedotto di avere svolto la relativa attività lavorativa – in orario eccedente quello ordinario, in occasione di festività e senza fruire di ferie e permessi – senza ricevere per intero i compensi dovuti. Per altro verso, poi, sono state postulate differenze sul trattamento effettivamente percepito a partire dal mese di aprile 2022, specificamente con riguardo alla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, sulla somma dovuta a titolo di 13^ mensilità e di t.f.r. Posto che in ricorso nulla è stato chiarito su queste spettanze, dall'esame dei conteggi si evince che non sia stato richiesto il pagamento dell'intero importo dovuto per t.f.r. e 13^ mensilità, ma soltanto le differenze per il – preteso – diritto al passaggio da aprile 2022 al livello 6, rispetto a quello di inquadramento iniziale 6J. È stato, poi, richiesto il pagamento della mensilità di luglio 2022 e della 14^ mensilità. Posto che nell'atto introduttivo non è stata allegata alcuna circostanza di fatto, né richiamata alcuna fonte normativa, da cui evincere un diritto di passaggio a un livello di inquadramento diverso da quello iniziale, questi capi di domanda non possono in alcun caso essere accolti. Non può operare, al riguardo, il principio di non contestazione, il quale riguarda soltanto circostanze di fatto compiutamente ed espressamente allegate.
Inoltre, la parte datoriale ha prodotto le distinte dei bonifici effettuati in favore dei vari lavoratori dipendenti, da cui si evince, in particolare, anche il pagamento della mensilità di luglio, inclusa nella busta paga di luglio 2022, di importo pari a € 1.666,54, comprensiva anche del t.f.r. maturato (cfr. doc. 4 e 6 della memoria di costituzione, riguardanti, rispettivamente, le buste paga e i bonifici di pagamento). La circostanza relativa al pagamento, supportata dalla produzione della copia del bonifico effettuato, non è stata oggetto di contestazione all'udienza di comparizione e può, pertanto, dirsi definitivamente acquisita al giudizio.
2.1 Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, pienamente condiviso dal decidente, nell'ambito del processo del lavoro, di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto e alle esigenze istruttorie (Cass., Sez .Un. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004).
3 La giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha sempre maggiormente messo in risalto il ruolo che riveste nel processo civile l'onere di contestazione sui fatti costitutivi delle reciproche pretese, il quale non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale, come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 12636 del 13 giugno 2005).
In un percorso giurisprudenziale volto ad attribuire sempre maggiore peso al comportamento processuale assunto dalle parti, la giurisprudenza della Corte di legittimità, raccogliendo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, soprattutto, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ha infatti stabilito che l'onere di contestazione, alla stregua anche del principio di reciprocità enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 13 del 14 gennaio 1977 e volto a parificare la posizione delle parti processuali, grava anche sull'attore, specificamente affermando che “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (cfr. Cass., sez. lav., n. 12636 del 13 giugno 2005 e Cass., sez. lav., n. 25269 del 4 dicembre 2007). Conformandosi a questi arresti ermeneutici, la successiva giurisprudenza di legittimità (c.fr., ex multis, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022) ha così definitivamente chiarito che il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in
4 maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto (cfr., di recente, Cass., sez. 3, n. 5166 del 17 febbraio 2023). A tal fine, il deducente è tenuto a provare il fatto – costitutivo, modificativo e/o impeditivo del diritto – genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. Dunque, in questa seconda ipotesi, la mancata contestazione tempestiva del “fatto” lo rende incontroverso, senza che possa operare una revoca espressa della non contestazione, né la deduzione di una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. Sicché, l'avvenuto pagamento della mensilità di luglio 2022 può dirsi definitivamente acquisito al giudizio.
3. Ferme queste premesse di inquadramento generale, in via preliminare e assorbente è fondata l'eccezione di decadenza sollevata dal datore di lavoro in memoria di costituzione. E infatti, il regolamento della cooperativa, al punto 2.1, prevede che le contestazioni sull'eventuale inesattezza dei compensi corrisposti debbano essere sollevate entro il termine di decadenza di sei mesi, precludendo, in mancanza, qualsiasi successiva rivendicazione (cfr. doc. n. 1 della memoria). Il contratto di assunzione, poi, espressamente richiama anche il contratto collettivo aziendale, stipulato ai sensi degli art. 11 e 11 bis del CCNL applicato al rapporto, il quale all'art. 14 stabilisce un termine di decadenza semestrale per rivendicare maggiori compensi a titolo di straordinario (cfr. doc. n. 5 della memoria). A fronte dell'eccezione sollevata in memoria di costituzione parte ricorrente all'udienza di comparizione non ha svolto alcun rilievo, né sulle clausole contrattuali invocate dal datore di lavoro, né sull'avere proposto le sue domande entro il termine di decadenza di natura convenzionale. Soltanto nelle note autorizzate del 22 ottobre 2024, invece, il ricorrente ha, da un lato, dedotto che ai sensi dell'art. 2965 c.c. è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto, nonché, in ogni caso, di avere “rivendicato i suoi diritti – tramite la – con la raccomandata del 10.10.2022 (doc. 3 in CP_2 atti) anche nel rispetto del termine (illegittimo) evidenziato dalla controparte”.
5 3.1 Entrambe le deduzioni sono prive di pregio.
Proprio in fattispecie di decadenza pattizia per le rivendicazioni in merito al lavoro straordinario, nel rigettare le censure di un lavoratore avverso il termine semestrale previsto a tal fine dall'art. 105 del C.C.N.L. dei dipendenti delle compagnie di assicurazione, la Suprema Corte ha chiarito che
“La valutazione, a norma dell'art. 2965 cod. civ., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza;
nel rapporto di lavoro, e con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 cod. civ. sulle rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, - potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia” (cfr. Cass., sez. lav., n. 9647 del 20 maggio 2004, nonché, nei medesimi termini, Cass., sez. lav., n. 11875 del 6 agosto 2003, che ha ritenuto valido il termine di decadenza previsto dall'art. 36 del C.c.n.l. degli edili, in quanto non inferiore a quello previsto dall'art 2113 c.c.). Mutuando questi principi condivisibili, il termine di decadenza convenzionale semestrale, in quanto non superiore a quello previsto dall'art. 2113 c.c., non rende eccessivamente difficile l'esercizio di diritto e non è, di conseguenza, affetto da nullità. Nei termini in cui è stata prospettata, pertanto, l'eccezione attorea va disattesa. Nulla esclude, ovviamente, che l'effetto decadenziale possa essere validamente impedito da una tempestiva richiesta sottoscritta dal lavoratore e trasmessa per il tramite della propria organizzazione sindacale, purché questa contenga una inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto, intervenuta la quale saranno operativi i soli ordinari principi in tema di prescrizione. La richiesta di cui all'allegato n. 3 del ricorso, tuttavia, non risulta, in base a quanto prodotto, essere stata mai trasmessa al datore di lavoro e, soprattutto, da questi ricevuta, sicché non assume alcun rilievo al fine di prevenire la decadenza dalle rivendicazione economiche azionate, per la prima volta, col deposito del ricorso nel presente giudizio.
4. Preme, per completezza, osservare che le prove testimoniali raccolte non hanno per nulla suffragato, in punto di fatto, la prospettazione attorea, non consentendo di ritenere assolti i rigorosi oneri probatori che gravano sul ricorrente sui fatti costitutivi delle pretese economiche.
6 Invero, grava su chi agisce in giudizio fornire prova rigorosa in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario. Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, invero, “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. lav., n. 3714 del 16 febbraio 2009 e Cass., sez. lav., n. 12434 del 25 maggio 2006). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4076 del 20 febbraio 2018) e, nello stesso senso, che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass., sez. lav., n. 16150 del 19 giugno 2018). I medesimi principi valgono, poi, con riguardo al lavoro domenicale e festivo. In merito alle ferie, poi – ma il ragionamento vale anche per i permessi contrattuali –, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della migliore dottrina, riaffermato anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2005, n. 16761, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303 e Cass. 21 agosto 2003, n. 12311), valorizza il profilo di emolumento di natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma è altresì da porre in relazione ad un'attività lavorativa prestata ugualmente dal lavoratore, nonostante la violazione di norme poste a sua tutela, con la conseguenza di essere assoggettata anche ai contributi previdenziali. Muovere da questa premessa equivale a ritenere che l'espletamento di attività lavorativa eccedente la normale durata del periodo di lavoro annuale – e analoghe considerazioni si impongono anche con riguardo ai permessi – rappresenti un fatto costitutivo dell'indennità suddetta, con la conseguenza che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce dimostrare la fondatezza della propria pretesa, cioè, nel caso di specie, l'avere lavorato ininterrottamente, o, più precisamente, di avere protratto la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata annuali derivanti dal proprio diritto di fruire delle ferie.
7 Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, nel rapporto di lavoro subordinato privato l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009 e Cass. n. 8521 del 27 aprile 2015), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Alla luce di questi principi, priva di valore probatorio è risultata la deposizione del teste , il quale ha palesato evidenti limiti Testimone_1 mnemonici, assumendo di avere lavorato per la convenuta insieme al ricorrente per un mese, nell'anno 2018, precisando di essere sicuro che si trattasse di un mese di novembre (cfr. verbale di udienza del 9 aprile 2024). Il teste ha così deposto: “io faccio l'autista; ho Testimone_2 conosciuto il ricorrente, lavorava nella squadra che si occupava di caricare i camion, credo che avesse compiti di magazziniere;
il ricorrente ha lavorato per circa un anno, forse tra il 2021 e il 2022, ma non posso essere più preciso su date e periodi;
si lavorava su 6 giorni a settimana, il sabato o la domenica era di riposo;
questo posso dirlo con certezza perché a volte mi occupavo io stesso di caricare i camion delle merci;
i responsabili delle operazioni di carico andavano al lavoro intorno alle 19:00, mentre coloro che si limitavano a caricare i camion cominciavano la loro attività alle 20:00; che io sappia si finiva di caricare intorno alle 2:00, ma io non ero presente, perché intorno alle 24:00 già uscivo con il mio mezzo;
ciò avveniva durante la settimana, mentre la domenica si iniziava a caricare i camion alle 16:00 e si terminava, al massimo, alle ore 20:00; tutti abbiamo avuto periodi di ferie, non saprei dire con certezza sul ricorrente, di solito i ragazzi che caricano i camion, provenendo da Paesi lontani, fruiscono delle ferie in modo continuativo, per circa un mese;
per gli altri, si prendono due settimane in base alle richieste del datore di lavoro e altre due in base alle nostre esigenze;
i dipendenti che vengono da Paesi più lontani hanno, in questo senso, un trattamento più favorevole;
ricordo bene il teste precedente, , sono stato pure Testimone_1 in affitto da lui;
ha lavorato in azienda, però per pochissimo tempo;
credo che ciò sia avvenuto nel 2022, ma non sono sicuro;
se ben ricordo in quel periodo lavorava anche il ricorrente;
il e il ricorrente facevano lo stesso orario;
Tes_1 chi caricava i camion intorno alle 23:00 faceva un pausa di circa mezz'ora, nella quale il ricorrente mangiava qualcosa o pregava” (cfr. verbale di udienza del 9 aprile 2024).
8 In base a quanto riferito da quest'ultimo teste, non soltanto l'orario di lavoro del ricorrente era di 6 ore e mezzo per sei giorni settimanali – ossia contenuto entro i limiti ordinari – ma questi avrebbe anche regolarmente fruito delle ferie. Né da questa deposizione può trarsi qualche elemento per attribuire attendibilità alle dichiarazioni del teste . Anche ad ammettere che questi Tes_1 abbia lavorato in azienda insieme al ricorrente nel 2022, come riferito, sia pure in modo molto dubitativo dal teste, ciò dovrebbe essere capitato a novembre 2022, ossia successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro oggetto di controversia. Queste contraddizioni, non pur mettendosi in discussione la buona fede del teste , privano del tutto la sua deposizione di attendibilità sul piano Tes_1 istruttorio, ben potendo lo stesso essersi riferito a altro e differente rapporto di lavoro intercorso insieme al ricorrente per altra cooperativa, in periodi diversi. Le incertezze palesate dal teste, in definitiva – avendo peraltro questi deposto su un arco temporale molto circoscritto – rendono la sua deposizione del tutto privo di valore probatorio. In definitiva, anche in punto di fatto le circostanze dedotte dal ricorrente a supporto delle domande retributive sono rimaste prive conforto istruttorio.
5. Complessivamente, pertanto, il ricorso va rigettato interamente, con le consequenziali statuizioni sulle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo la regola generale della soccombenza e alla stregua delle vigenti tabelle di cui al d.m. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
tenuto conto della particolare semplicità della controversia, si reputa equo applicare i valori minimi dello scaglione di riferimento (controversie tra € 5.200 e € 26.000).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.695,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 7 novembre 2024. Il giudice Cesare Russo
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