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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 16.4.2025, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2024 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024; tra
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Traversa Parere, n. 6, nata a [...] Parte_2
(Svizzera), il 13.03.1968, C.F. , residente in [...]
n. 15A, nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_3
via De Gasperi, n. 35, C.F. , nata a [...], il C.F._3 Parte_4
12.12.1943, C.F. , residente in [...], Traversa Parere, nr. 6, e C.F._4
, nato a [...], il [...], C.F. , elettivamente Parte_5 C.F._5
domiciliati in Teramo, fraz. San Nicolò a Tordino, via Michelangelo, 59, presso lo studio degli avv.ti IM Colangelo
-opponenti -
e
(C.F./P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F./P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
entrambe con sede in Milano, corso Sempione n. 39, entrambe difese e rappresentate dagli
Avvocati Livia Lanzoni (C.F. – PEC C.F._6
e IM RI (C.F. , – Email_1 C.F._7
PEC del foro di Milano, ed elettivamente domiciliate Email_2
presso lo studio dei medesimi, sito in Milano viale Papiniano 22/B
-opposti -
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16.4.2025.
1 *
OGGETTO: cessata materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il precetto notificato dalla e dalla chiedendo di accertare la nullità CP_1 Controparte_2 dell'atto preesecutivo, dal momento che la notifica del medesimo non sarebbe stata accompagnata o preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e sarebbe stata priva della concisa indicazione delle ragioni creditorie.
Si sono costituite in giudizio le società opposte, le quali hanno dedotto di aver tempestivamente rinunciato a portare ad esecuzione il precetto non appena avvedutesi degli errori in esso contenuti, insistendo per la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte attrice, preso atto della suddetta rinuncia, ha chiesto altresì pronunciarsi cessazione della materia del contendere con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
*
Deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Trattasi di istituto di creazione giurisprudenziale che può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto concerna l'intero petitum oggetto della controversia (e, nel caso di specie, la transazione aveva ad oggetto l'integralità dei rapporti oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Orbene, è evidente che, nel caso di specie, venga in gioco la rinuncia al precetto oggetto di opposizione, come risulta dagli atti di causa, per cui non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
2 Stante la natura dell'atto di precetto di atto preliminare all'esecuzione con valenza stragiudiziale, la validità della rinuncia al precetto non richiede alcuna accettazione da parte del soggetto intimato (cfr.
Corte di Cassazione, sentenza n. 3736 del 09/06/1981: “L'atto di precetto - che consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo accompagnata dallo avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata - non ha natura processuale, ma
è atto che, come risulta dalla formulazione del primo comma dell'art. 479 c.p.c., precede l'esecuzione; pertanto, l'eventuale rinuncia ad esso da parte del creditore, avendo solo rilevanza sostanziale, non richiede, in pendenza di opposizione, l'accettazione dell'intimato (v. 4284/79, mass. n. 400797; v.
252/79, mass. n. 396317; v. 4030/76, mass. n. 382694; v. 1840/76, mass. n. 380627; v. 94/76, mass.
n. 378718; v. 2234/75, mass. n. 376029; v. 508/69, mass. n. 338630; v. 114/66, mass. n. 320222; nel medesimo senso, sentenza n. 1985 del 10/03/1990)”.
Inoltre, dalla natura non processuale dell'atto di precetto deriva (anche) che in caso di rinuncia all'atto di precetto intervenuta nel corso del giudizio di opposizione esecutiva, non si verifica l'estinzione del giudizio - con spese a carico del rinunciante - ma la cessazione della materia del contendere (cfr.
Corte di Cassazione, sentenza n. 5207 del 25/05/1998: “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio”; sentenza n. 11407 del
17/10/1992).
Non resta, dunque, che provvedere in ordine alle spese del giudizio, da regolare secondo il principio c.d. della soccombenza virtuale e, in tale prospettiva, si ritiene che le stesse vadano interamente compensate tra le parti, avuto riguardo al comportamento dell'opposta che ha ammesso l'errore in cui è corsa, prontamente rinunciando al precetto in data 3.5.2024, peraltro prima dell'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 16.4.2025, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2024 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024; tra
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Traversa Parere, n. 6, nata a [...] Parte_2
(Svizzera), il 13.03.1968, C.F. , residente in [...]
n. 15A, nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_3
via De Gasperi, n. 35, C.F. , nata a [...], il C.F._3 Parte_4
12.12.1943, C.F. , residente in [...], Traversa Parere, nr. 6, e C.F._4
, nato a [...], il [...], C.F. , elettivamente Parte_5 C.F._5
domiciliati in Teramo, fraz. San Nicolò a Tordino, via Michelangelo, 59, presso lo studio degli avv.ti IM Colangelo
-opponenti -
e
(C.F./P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F./P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
entrambe con sede in Milano, corso Sempione n. 39, entrambe difese e rappresentate dagli
Avvocati Livia Lanzoni (C.F. – PEC C.F._6
e IM RI (C.F. , – Email_1 C.F._7
PEC del foro di Milano, ed elettivamente domiciliate Email_2
presso lo studio dei medesimi, sito in Milano viale Papiniano 22/B
-opposti -
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16.4.2025.
1 *
OGGETTO: cessata materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il precetto notificato dalla e dalla chiedendo di accertare la nullità CP_1 Controparte_2 dell'atto preesecutivo, dal momento che la notifica del medesimo non sarebbe stata accompagnata o preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e sarebbe stata priva della concisa indicazione delle ragioni creditorie.
Si sono costituite in giudizio le società opposte, le quali hanno dedotto di aver tempestivamente rinunciato a portare ad esecuzione il precetto non appena avvedutesi degli errori in esso contenuti, insistendo per la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte attrice, preso atto della suddetta rinuncia, ha chiesto altresì pronunciarsi cessazione della materia del contendere con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
*
Deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Trattasi di istituto di creazione giurisprudenziale che può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto concerna l'intero petitum oggetto della controversia (e, nel caso di specie, la transazione aveva ad oggetto l'integralità dei rapporti oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Orbene, è evidente che, nel caso di specie, venga in gioco la rinuncia al precetto oggetto di opposizione, come risulta dagli atti di causa, per cui non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
2 Stante la natura dell'atto di precetto di atto preliminare all'esecuzione con valenza stragiudiziale, la validità della rinuncia al precetto non richiede alcuna accettazione da parte del soggetto intimato (cfr.
Corte di Cassazione, sentenza n. 3736 del 09/06/1981: “L'atto di precetto - che consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo accompagnata dallo avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata - non ha natura processuale, ma
è atto che, come risulta dalla formulazione del primo comma dell'art. 479 c.p.c., precede l'esecuzione; pertanto, l'eventuale rinuncia ad esso da parte del creditore, avendo solo rilevanza sostanziale, non richiede, in pendenza di opposizione, l'accettazione dell'intimato (v. 4284/79, mass. n. 400797; v.
252/79, mass. n. 396317; v. 4030/76, mass. n. 382694; v. 1840/76, mass. n. 380627; v. 94/76, mass.
n. 378718; v. 2234/75, mass. n. 376029; v. 508/69, mass. n. 338630; v. 114/66, mass. n. 320222; nel medesimo senso, sentenza n. 1985 del 10/03/1990)”.
Inoltre, dalla natura non processuale dell'atto di precetto deriva (anche) che in caso di rinuncia all'atto di precetto intervenuta nel corso del giudizio di opposizione esecutiva, non si verifica l'estinzione del giudizio - con spese a carico del rinunciante - ma la cessazione della materia del contendere (cfr.
Corte di Cassazione, sentenza n. 5207 del 25/05/1998: “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio”; sentenza n. 11407 del
17/10/1992).
Non resta, dunque, che provvedere in ordine alle spese del giudizio, da regolare secondo il principio c.d. della soccombenza virtuale e, in tale prospettiva, si ritiene che le stesse vadano interamente compensate tra le parti, avuto riguardo al comportamento dell'opposta che ha ammesso l'errore in cui è corsa, prontamente rinunciando al precetto in data 3.5.2024, peraltro prima dell'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
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