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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 2621/2023
Udienza del 20/05/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. BUFA- Parte_1
LINI MAURIZIO;
per la parte convenuta gli avv. PACI FEDE- Controparte_1
RICA GALIGANI CLAUDIA e per le part4i terze intervenute l'avv. CAPOCCHI.
Il giudice emette la sentenza che, letta nel corso dell'udienza, viene allegata al pre- sente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 20/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 2621/2023 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. BUFALINI MAURI- Parte_1
ZIO;
- parte attrice –
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. PACI FEDERICA GA- Controparte_1
; CP_2
- parte convenuta – con l'intervento di
CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 CP_8 rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Capocchi
[...]
- parte intervenuta -
Oggetto: accertamento proprietà
Conclusioni parte attrice: “Voglia il TRIBUNALE DI PISTOIA, contraris reiectiis: 1) condannare il a realizzare in un assegnando termine i lavori manutentivi Controparte_1 necessari per consentire la piena transitabilità di Via Delle Muriccia n. 18 per pedoni e mezzi di trasporto;
2) condannare il al pagamento ex art. 614 bis Cpc della Controparte_1 somma di €. 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza”. Vit- toria delle spese di lite e dei compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del difensore antistatario Avv. Maurizio Bufalini che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”.
Conclusioni parte convenuta: “In tesi: rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate per tutto quanto ampiamente dedotto e argomentato. - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale, si chiede di assegnare
2 all'Amministrazione un termine per eseguire i lavori che risulti compatibile con i tempi neces- sari alle Amministrazioni pubbliche per approvare gli atti di spesa. Con vittoria di compensi e spese di lite”;
Conclusioni parte intervenuta: “1) condannare il ad effettuare Controparte_1 i lavori manutentivi per consentire la transitabilità in totale sicurezza di Via delle Muriccia, sia ai pedoni che ai mezzi di trasporto, laddove la stessa insiste nel terreno di proprietà del
, assegnando un termine per la realizzazione degli stessi;
2) condannare il Controparte_1
al pagamento ex art.614 bis c.p.c. della somma di € 250,00, ovvero della Controparte_1 diversa somma, maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'ese- cuzione dell'emananda sentenza, in favore di ciascuno degli intervenuti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di abitare nell'immobile in , via della Parte_1 CP_1
Muriccia n. 18, ha dedotto che un primo tratto della strada (identificate catastal- mente nei fogli 196 e 210 con le particelle 380, 384, 385, 377, 321, 704, 378, 631,
632, 225, 445) è stato classificato nello stradario del Comune di come CP_1 strada “Privata di uso pubblico extraurbana” e un secondo tratto (catastalmente identificato in fogli 196 e 210 con le particelle 225, 445, 47, 11, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 57, 56, 80, 81, 28, 77) di proprietà del comune di in quanto classificato CP_1 come ricadente su “terreno demaniale”. Ha lamentato l'attore che la strada in que- stione si trova da tempo in pessimo stato manutentivo a causa di numerose buche e avvallamenti che costituiscono pericolo per la circolazione degli utenti, tenuto conto altresì della mancanza di illuminazione notturna, tanto che negli ultimi tempi essa è divenuta “letteralmente impraticabile”. Tutto ciò premesso, ha rilevato come, trattandosi di strada pubblica, gravasse sull'ente proprietario l'obbligo di manutenerla.
Il si è costituito in giudizio obiettando che la strada in Controparte_1 questione non sarebbe pubblica in quanto in base alla normativa, “l'elemento di- stintivo per poter definire la strada come comunale è che questa sia di uso pubblico
(fra le altre caratteristiche: colleghi due punti di interesse per la collettività) e sia di proprietà del . A fronte di ciò, ha rilevato che la via delle Muriccia viene CP_1 utilizzata prevalentemente dai residenti, non è diretta a soddisfare esigenze di uso pubblico consistenti nella sua attitudine a essere utilizzabile da una moltitudine indistinta di persone.
Sono intervenuti nel presente procedimento CP_3 CP_4
e Controparte_5 CP_9 Controparte_7 CP_7 [...] associandosi alle domande proposte dall'attore. Controparte_10
2.- Preliminarmente, colgono nel segno le eccezione del in merito CP_1 alla carenza di legittimazione di e per l CP_7 Controparte_11 semplice fatto che per loro stessa ammissione essi sono residenti in [...] 15/A, Lugano – Svizzera e non hanno dimostrato di essere proprietari di beni in via delle Muriccia.
Nel merito, fondamentale per la comprensione dello stato dei luoghi è il trac- ciato prodotto dall'attore e fatto proprio dal CTU di cui si riporta una sezione:
Per stessa ammissione del via delle Muriccia per il tratto colorato CP_1 di rosso “deve essere classificata strada privata … nello stato attuale la strada ri- sulta essere area di circolazione di uso pubblico” (doc. 2) e per quello colorato di giallo “ancorché … si trovi su terreno demaniale, per la sua intrinseca caratteristica di strada a sfondo cieco presenta una utilità pubblica molto marginale e, nei fatti, limitata all'uso della stessa da parte dei privati residenti”, tuttavia, “in ragione della proprietà pubblica di via della Muriccia” l'Amministrazione “ritiene non sussistere i presupposti per la costituzione su di essa di un ” ai sensi della legislazione CP_12 di settore (doc. 3).
Fermo restando che per il tratto privato la manutenzione è a carico dei pro- prietari, per il tratto più lungo, è lo stesso che ammette che la strada è CP_1 stata realizzata su area demaniale comunale e presenta comunque una utilità pub- blica, sebbene definita “marginale” allo stato attuale.
E' pacifico che l'inclusione nel novero di strade pubbliche può solo assurgere a presunzione di pubblicità della strada mentre l'accertamento della sua effettiva natura presuppone l'accertamento dell'uso “da parte della collettività uti cives e la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse per il col- legamento con altra pubblica via” (Consiglio Stato 14 maggio 2013, n. 2611). Nel solco di queste indicazioni, la consulenza d'ufficio affidata all'arch. Persona_1
ha mirato a individuare la collocazione della strada all'interno della più
[...]
4 generale viabilità dell'area per comprende se la funzione da essa svolta fosse limi- tata ad un servizio di ristrette comunità o se invece avesse la funzione di collegare altri sistemi stradali. Correttamente, il consulente è “partito da lontano” chiarendo che la “fondazione (della strada è) plurisecolare” come risulta anche “dalle mappe del Catasto Leopoldino risalenti agli anni 20 del XIX secolo” da cui emerge che la stessa “serviva a collegare il fondovalle con la rete dei percorsi montani” e veniva indicata “come Via del bosco dei frati, il cui percorso ricalca quello attuale eccetto la parte bassa, collegando la Strada Montalese con Via della Cavaccia e tramite que- sta, con la rete dei percorsi collinari e montani”. Detta funzione si è mantenuta fino ai tempi più recenti se si considera che il Piano Strutturale del Comune di CP_1 aveva inserito via della Muriccia “nella classificazione delle strade ai sensi del D
Lgs 285 1992, quale Strada locale extraurbana, mettendo in evidenza il ruolo del percorso nel collegamento da valle fino ai confini comunali, innestandosi sulla rete montana e di valico verso Montale”.
Dunque, non solo la strada è stata realizzata su terreni pubblici, ma si in- serisce, sin dal 1800, in un tracciato di collegamento tra e Montale e quindi CP_1 in una dimensione certamente pubblica per finalità ed interesse ed il fatto che la parte terminale sia andata a sparire (almeno per il traffico veicolare) a seguito del mancato uso, non incide sulla sua natura che come ovvio è elemento qualificante ed indipendente da quello funzionale ad oggi (che, al massimo, è destinato ad in- cidere a lungo andare anche sul primo).
Dal riconoscimento della natura pubblica della strada discende anche l'ob- bligo manutentivo a carico del secondo le indicazioni dell'ausi- Controparte_1 liario del CTU ing. limitatamente alla descrizione degli interventi Persona_2 necessari per il ripristino della viabilità nel tratto indicato. Si reputa congruo – invece di individuare un somma per ogni giorno di ritardo - assegnare un termine di sei mesi per l'effettuazione dei lavori alla luce della eventuale necessità di pro- cedere all'assegnazione dei lavori secondo le procedure amministrative applicabili, con l'auspicio che lo sforzo economico possa essere equamente ripartito con i sog- getti privati interessati al fine di una doverosa contribuzione.
Le spese legali e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come dal dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione di e CP_7 Controparte_10
[...]
5 - accerta che il tratto di via delle Muriccia che insiste sui terreni indicati nel foglio di mappa 196 e 210, con le particelle 225, 445, 47, 11, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 57, 56, 80, 81, 28, 77, ed evidenziato in giallo nella planimetria inserita nella motivazione della sentenza è di proprietà del di;
CP_1 CP_1
- condanna li a svolgere su quel tratto le opere di manu- Controparte_1 tenzione e ripristino indicate dall'ing. entro il termine di sei mesi Persona_2 dal deposito della presente sentenza;
- condanna il a rifondere le spese legali sostenute dall'at- Controparte_1 tore che si liquidano in € 3.400,00 oltre accessori come per legge da distrarsi a favore dell'avv. Maurizio Bufalini, nonché quelle della CTU come liquidate.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
20/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
6
RGN. N. 2621/2023
Udienza del 20/05/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. BUFA- Parte_1
LINI MAURIZIO;
per la parte convenuta gli avv. PACI FEDE- Controparte_1
RICA GALIGANI CLAUDIA e per le part4i terze intervenute l'avv. CAPOCCHI.
Il giudice emette la sentenza che, letta nel corso dell'udienza, viene allegata al pre- sente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 20/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 2621/2023 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. BUFALINI MAURI- Parte_1
ZIO;
- parte attrice –
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. PACI FEDERICA GA- Controparte_1
; CP_2
- parte convenuta – con l'intervento di
CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 CP_8 rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Capocchi
[...]
- parte intervenuta -
Oggetto: accertamento proprietà
Conclusioni parte attrice: “Voglia il TRIBUNALE DI PISTOIA, contraris reiectiis: 1) condannare il a realizzare in un assegnando termine i lavori manutentivi Controparte_1 necessari per consentire la piena transitabilità di Via Delle Muriccia n. 18 per pedoni e mezzi di trasporto;
2) condannare il al pagamento ex art. 614 bis Cpc della Controparte_1 somma di €. 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza”. Vit- toria delle spese di lite e dei compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del difensore antistatario Avv. Maurizio Bufalini che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”.
Conclusioni parte convenuta: “In tesi: rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate per tutto quanto ampiamente dedotto e argomentato. - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale, si chiede di assegnare
2 all'Amministrazione un termine per eseguire i lavori che risulti compatibile con i tempi neces- sari alle Amministrazioni pubbliche per approvare gli atti di spesa. Con vittoria di compensi e spese di lite”;
Conclusioni parte intervenuta: “1) condannare il ad effettuare Controparte_1 i lavori manutentivi per consentire la transitabilità in totale sicurezza di Via delle Muriccia, sia ai pedoni che ai mezzi di trasporto, laddove la stessa insiste nel terreno di proprietà del
, assegnando un termine per la realizzazione degli stessi;
2) condannare il Controparte_1
al pagamento ex art.614 bis c.p.c. della somma di € 250,00, ovvero della Controparte_1 diversa somma, maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'ese- cuzione dell'emananda sentenza, in favore di ciascuno degli intervenuti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di abitare nell'immobile in , via della Parte_1 CP_1
Muriccia n. 18, ha dedotto che un primo tratto della strada (identificate catastal- mente nei fogli 196 e 210 con le particelle 380, 384, 385, 377, 321, 704, 378, 631,
632, 225, 445) è stato classificato nello stradario del Comune di come CP_1 strada “Privata di uso pubblico extraurbana” e un secondo tratto (catastalmente identificato in fogli 196 e 210 con le particelle 225, 445, 47, 11, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 57, 56, 80, 81, 28, 77) di proprietà del comune di in quanto classificato CP_1 come ricadente su “terreno demaniale”. Ha lamentato l'attore che la strada in que- stione si trova da tempo in pessimo stato manutentivo a causa di numerose buche e avvallamenti che costituiscono pericolo per la circolazione degli utenti, tenuto conto altresì della mancanza di illuminazione notturna, tanto che negli ultimi tempi essa è divenuta “letteralmente impraticabile”. Tutto ciò premesso, ha rilevato come, trattandosi di strada pubblica, gravasse sull'ente proprietario l'obbligo di manutenerla.
Il si è costituito in giudizio obiettando che la strada in Controparte_1 questione non sarebbe pubblica in quanto in base alla normativa, “l'elemento di- stintivo per poter definire la strada come comunale è che questa sia di uso pubblico
(fra le altre caratteristiche: colleghi due punti di interesse per la collettività) e sia di proprietà del . A fronte di ciò, ha rilevato che la via delle Muriccia viene CP_1 utilizzata prevalentemente dai residenti, non è diretta a soddisfare esigenze di uso pubblico consistenti nella sua attitudine a essere utilizzabile da una moltitudine indistinta di persone.
Sono intervenuti nel presente procedimento CP_3 CP_4
e Controparte_5 CP_9 Controparte_7 CP_7 [...] associandosi alle domande proposte dall'attore. Controparte_10
2.- Preliminarmente, colgono nel segno le eccezione del in merito CP_1 alla carenza di legittimazione di e per l CP_7 Controparte_11 semplice fatto che per loro stessa ammissione essi sono residenti in [...] 15/A, Lugano – Svizzera e non hanno dimostrato di essere proprietari di beni in via delle Muriccia.
Nel merito, fondamentale per la comprensione dello stato dei luoghi è il trac- ciato prodotto dall'attore e fatto proprio dal CTU di cui si riporta una sezione:
Per stessa ammissione del via delle Muriccia per il tratto colorato CP_1 di rosso “deve essere classificata strada privata … nello stato attuale la strada ri- sulta essere area di circolazione di uso pubblico” (doc. 2) e per quello colorato di giallo “ancorché … si trovi su terreno demaniale, per la sua intrinseca caratteristica di strada a sfondo cieco presenta una utilità pubblica molto marginale e, nei fatti, limitata all'uso della stessa da parte dei privati residenti”, tuttavia, “in ragione della proprietà pubblica di via della Muriccia” l'Amministrazione “ritiene non sussistere i presupposti per la costituzione su di essa di un ” ai sensi della legislazione CP_12 di settore (doc. 3).
Fermo restando che per il tratto privato la manutenzione è a carico dei pro- prietari, per il tratto più lungo, è lo stesso che ammette che la strada è CP_1 stata realizzata su area demaniale comunale e presenta comunque una utilità pub- blica, sebbene definita “marginale” allo stato attuale.
E' pacifico che l'inclusione nel novero di strade pubbliche può solo assurgere a presunzione di pubblicità della strada mentre l'accertamento della sua effettiva natura presuppone l'accertamento dell'uso “da parte della collettività uti cives e la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse per il col- legamento con altra pubblica via” (Consiglio Stato 14 maggio 2013, n. 2611). Nel solco di queste indicazioni, la consulenza d'ufficio affidata all'arch. Persona_1
ha mirato a individuare la collocazione della strada all'interno della più
[...]
4 generale viabilità dell'area per comprende se la funzione da essa svolta fosse limi- tata ad un servizio di ristrette comunità o se invece avesse la funzione di collegare altri sistemi stradali. Correttamente, il consulente è “partito da lontano” chiarendo che la “fondazione (della strada è) plurisecolare” come risulta anche “dalle mappe del Catasto Leopoldino risalenti agli anni 20 del XIX secolo” da cui emerge che la stessa “serviva a collegare il fondovalle con la rete dei percorsi montani” e veniva indicata “come Via del bosco dei frati, il cui percorso ricalca quello attuale eccetto la parte bassa, collegando la Strada Montalese con Via della Cavaccia e tramite que- sta, con la rete dei percorsi collinari e montani”. Detta funzione si è mantenuta fino ai tempi più recenti se si considera che il Piano Strutturale del Comune di CP_1 aveva inserito via della Muriccia “nella classificazione delle strade ai sensi del D
Lgs 285 1992, quale Strada locale extraurbana, mettendo in evidenza il ruolo del percorso nel collegamento da valle fino ai confini comunali, innestandosi sulla rete montana e di valico verso Montale”.
Dunque, non solo la strada è stata realizzata su terreni pubblici, ma si in- serisce, sin dal 1800, in un tracciato di collegamento tra e Montale e quindi CP_1 in una dimensione certamente pubblica per finalità ed interesse ed il fatto che la parte terminale sia andata a sparire (almeno per il traffico veicolare) a seguito del mancato uso, non incide sulla sua natura che come ovvio è elemento qualificante ed indipendente da quello funzionale ad oggi (che, al massimo, è destinato ad in- cidere a lungo andare anche sul primo).
Dal riconoscimento della natura pubblica della strada discende anche l'ob- bligo manutentivo a carico del secondo le indicazioni dell'ausi- Controparte_1 liario del CTU ing. limitatamente alla descrizione degli interventi Persona_2 necessari per il ripristino della viabilità nel tratto indicato. Si reputa congruo – invece di individuare un somma per ogni giorno di ritardo - assegnare un termine di sei mesi per l'effettuazione dei lavori alla luce della eventuale necessità di pro- cedere all'assegnazione dei lavori secondo le procedure amministrative applicabili, con l'auspicio che lo sforzo economico possa essere equamente ripartito con i sog- getti privati interessati al fine di una doverosa contribuzione.
Le spese legali e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come dal dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione di e CP_7 Controparte_10
[...]
5 - accerta che il tratto di via delle Muriccia che insiste sui terreni indicati nel foglio di mappa 196 e 210, con le particelle 225, 445, 47, 11, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 57, 56, 80, 81, 28, 77, ed evidenziato in giallo nella planimetria inserita nella motivazione della sentenza è di proprietà del di;
CP_1 CP_1
- condanna li a svolgere su quel tratto le opere di manu- Controparte_1 tenzione e ripristino indicate dall'ing. entro il termine di sei mesi Persona_2 dal deposito della presente sentenza;
- condanna il a rifondere le spese legali sostenute dall'at- Controparte_1 tore che si liquidano in € 3.400,00 oltre accessori come per legge da distrarsi a favore dell'avv. Maurizio Bufalini, nonché quelle della CTU come liquidate.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
20/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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