Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5554 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO ск 05 554/03 EPUBBLICA 26-10-72 art. 22 tab. all.B D.PR IN NOME DEL P P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Judeunità di SEZIONE PRIMA CIVILE expropriazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 14922/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 12270 Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigliere Rep. 1518 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 11/12/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI EMPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'Avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO PADOA, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NI AR, NI AO, ON LL, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso l'avvocato MAURIZIO MARUCCHI, rappresentate 2002 e difese dall'avvocato LORENZO BRACCO, giusta procura 2331 in calce al controricorso;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 1382/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2002 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con deliberazione del 2 maggio 1988, n. 162, il Consiglio Comunale di Empoli destinò alla realizzazione del collegamento viario e fognario di via Russo e via Giusti un terreno, ubicato nella zona compresa tra dette due vie, di cui erano comproprietarie RL BI, LA BI ved. Moriani, ed era parzialmente usufruttuaria GA LA, ved. BI. Con la stessa deliberazione furono fissati i termini: di 24 mesi per iniziare i lavori, di 36 mesi per il completamento delle opere e 48 mesi per l'espropriazione. Con decreto del 19 ottobre 1988 n. 2514 il Sindaco di Empoli dispose l'occupazione di urgenza fino al 27 maggio 1992 di parte del terreno summenzionato, per una superficie di mq. 855 (compresi nella particella n. 4528 del foglio 17 del Nuovo Catasto terreni del Comune ). L'occupazione fu eseguita il 18 novembre 1988 ed i lavori furono completati nel termine previsto di 36 mesi. Con deliberazione del 29 aprile 1992, n. 725, la Giunta Municipale di Empoli prorogò l'occupazione fino al 18 novembre 1993; deliberazione, che fu impugnata con ricorso al TAR della Toscana, tuttora pendente. Con decreto del 10 novembre 1993, n. 7459, il Sindaco di Empoli espropriò a favore del Comune il terreno occupato senza che la Commissione Provinciale per le espropriazioni avesse ancora determinato l'indennità di espropriazione spettante. Con atto, notificato il 29 settembre 1994, BI RL e LA e LA GA citarono il Comune di Empoli dinanzi alla Corte d'appello di Firenze ed, assumendo il carattere edificatorio del terreno occupato ed espropriato, chiesero la determinazione e la condanna del Comune al pagamento della indennità di for espropriazione e di quella di occupazione dal 18 novembre 1988 al 10 novembre 1993, con gli interessi maturati fino alla notifica dell'atto di citazione ed il maggior danno da svalutazione e con ulteriori interessi legali sulle indennità liquidate e sui relativi interessi dalla notifica dell'atto di citazione. Costituitosi il Comune in giudizio, espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza dell'8.10.1999, depositata il 4 novembre 1999, la corte adita, ritenuta la natura edificatoria dell'area espropriata, determinò in £. 138.142.427 l'indennità di espropriazione ed in £ 55.692.214 l'indennità di occupazione legittima, e, riconoscendo dovuti su dette somme anche gli interessi legali dalla notifica della citazione, ordinò al Comune di depositare dette somme presso la competente sezione della Cassa Depositi e Prestiti. Avverso tale sentenza il Comune di Empoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. BI RL e LA e GA LA hanno resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 in riferimento anche ai principi posti dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187. Deduce il ricorrente che secondo l'art. 5 bis della legge n. 359/92 un'area potrebbe ritenersi edificabile solo quando, al momento dell' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ricorrano tanto la possibilità effettiva che quella legale di edificazione. Pertanto la corte di merito erroneamente avrebbe ritenuto edificabile l'area espropriata in considerazione della sola edificabilità di fatto. ру 2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione e violazione dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Violazione dell'art. 2 legge 29 luglio 1980 n. 385. Secondo il ricorrente, in considerazione del fatto che i terreni, se edificabili, si rivalutano nel tempo, il giudice a quo, nel determinare la indennità di occupazione in base al criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, avrebbe dovuto prendere a base l'indennità di espropriazione come determinata tenendo conto degli eventuali diversi valori dell'area per ogni anno di occupazione. Inoltre, dovendo il terreno in questione essere espropriato a valori agricoli, il giudice di merito avrebbe dovuto determinare l'indennità di occupazione in base al disposto dell'art. 2 della legge n. 385 del 1980. Il ricorso è inammissibile. La procura a margine del ricorso è così formulata: "Quale Sindaco autorizzato con delibera della G.M. n. 192/2000 delego l'avv. Giulio Padoa alla difesa del Comune di Empoli nel ricorso per Cassazione di cui al presente atto avverso la sentenza della C.A. di Firenze Sez. I n.1381/1999 ed eleggo domicilio, su indicazione del presente difensore, in Roma Lungotevere Flaminio n. 46 presso il Dott. Gian Marco Grez. Dalla intestazione del ricorso risulta, invece, che questo è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze, sezione prima civile, n. 1382 dell'8 ottobre-4 novembre 1999. Come è agevole constatare, la sentenza oggetto di impugnazione, indicata nella procura, non coincide con quella indicata nel ricorso, figurando l'una rilasciata per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1381/999 e l'altro 구택 3 diretto ad impugnare la sentenza n. 1382/99, che è, poi, la sentenza che il ricorrente ha depositato insieme col ricorso. Né il collegamento tra i due atti, essendo stato il mandato al difensore rilasciato a margine del ricorso, può indurre a ritenere con certezza che la indicazione nell'atto del numero di sentenza 1381/99 anziché del n. 1382/99 sia dovuta ad errore materiale e che sia stato in effetti conferito mandato al difensore per impugnare la sentenza contrassegnata dal n. 1382/99. Tale conclusione è contrastata dal fatto: 1) che il significato delle espressioni che compongono la formulazione letterale della dichiarazione, contenuta nella procura a margine del ricorso, è chiaro e non si presta ad equivoci;
2) che nell'atto si fa riferimento alla delibera della G.M. n. 192/2000, dalla quale risulta che il Sindaco di Empoli non fu autorizzato a proporre ricorso per cassazione avverso un'unica sentenza, ma avverso due sentenze della Corte d'appello di Firenze, contrassegnate con i numeri 1381/99 e 1382/99; 3) che il contenuto del ricorso per cassazione è equivoco, in quanto, anche se i motivi sembrano compatibili con la motivazione della sentenza n. 1382/99, depositata in atti dal ricorrente, la parte narrativa del ricorso non sembra riferibile a detta sentenza. Si legge, infatti, a pag. 2 del ricorso che la causa è stata decisa con la sentenza indicata in epigrafe (cioè la numero 1382/99) "che ha condannato il Comune a pagare la somma di lire 221.179.652 per indennità di esproprio e di lire 143.766.766 per la occupazione” e che “in sede di motivazione della propria pronunzia la Corte d'appello di Firenze ha dato rilievo determinante alla c.d. 4 서울 “zonizzazione" urbanistica nell'ambito della quale ricadono i terreni utilizzati per il parcheggio”. Nella sentenza n. 1382/99, in atti, si dice che il terreno di proprietà delle resistenti tra via Russo e via Giusti del Comune di Empoli era stato destinato dal Comune "alla realizzazione di un collegamento viario e fognario delle due strade" e nel dispositivo della sentenza si legge che “la Corte determina in £ 138.142.427 l'indennità di esproprio ed in £. 55.692.214 l'indennità di occupazione legittima”, destinazione dell'area e dispositivo della sentenza entrambi differenti da quelli summenzionati, indicati nel ricorso;
differenza che suscita gravi dubbi sul se la sentenza n. 1382/99 possa ritenersi effettivamente impugnata. Per tutte le considerazioni che precedono appare corretto dare preminente rilievo al tenore letterale della procura. Siccome questa risulta rilasciata per impugnare la sentenza n. 1381/99, devesi necessariamente concludere, alla stregua di detto criterio, che il presente ricorso è stato proposto da difensore sprovvisto di procura e dichiararne, quindi, la inammissibilità per il disposto dell'art. 365 c.p.c.. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il dì 11 dicembre 2002. Consigliere estensoreFrancexoly Gutt Il Presidente Mall unis ماء o l o 5 IL CANCELLIERE Seculu markalus CORTE SUPREM OSAZIONE Prime S t Deposital Lancelleria 9 APR. 2003 it IL CANTERLIERE CORTE SUPPEMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 21.11.2003 serie 4 al n. 38969 versate € 123.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Robend Ricct " 6