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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4877/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4877/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bertoli Angela Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Bergamo Laura Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“nel merito:
- rigettare la domanda formulata dalla resistente, in via riconvenzionale, di disporre a carico del sig.
il pagamento di un assegno divorzile a favore della sig. Pt_1 CP_1
- condannare la resistente alla rifusione delle spese legali.
In via istruttoria: si reiterano tutte le richieste istruttorie formulate, anche a prova contraria, con le memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c., in particolare, si reitera la richiesta di interrogatorio formale della convenuta a cui sottoporre le relative domande:
1. Vero che all'epoca della Controparte_1 separazione rinunciava all'assegno di mantenimento in quanto disponeva di redditi bastevoli 2. Vero che la sig.ra allorché riceveva dal figlio la somma di € Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 6 200.000,00 a seguito della cessione delle quote dell'azienda DGD srl ora CP_3
rinunciava alla maggiore somma a lei dovuta dal medesimo (ovvero 300.000,00, somma concordata per la predetta cessione) dichiarando di non avere bisogno di soldi 4. Vero che la sig.ra CP_1 continua a prestare attività lavorativa a favore della (ex DGD SRL)”.
[...] CP_3
Per parte convenuta:
“Nel merito
Confermare lo statuito obbligo di di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1 contributo mensile, contributo da determinare nell'importo di euro 200,00 oltre a rivalutazione ISTAT, come già vigente, o in quello diverso maggiore che venisse ritenuto di giustizia.
Spese rifuse.
In via istruttoria subordinata Come da istanze ed opposizioni formulate nelle memorie ex art. 183 cpc
VI comma numeri 2 e 3”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.7.2022 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario in Cadoneghe (PD) il 14.9.1963 con che dal matrimonio erano Controparte_1
nati due figli oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che, con decreto del 5.3.2012 il
Tribunale di Padova aveva omologato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. si costituiva, rimettendosi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio e concludendo quanto al resto come da relativa memoria difensiva.
All'udienza presidenziale del 3.2.2023 il Presidente delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e si riservava;
quindi, con ordinanza in pari data, in via temporanea ed urgente, poneva a carico di un assegno di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, Parte_1
a favore di da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Controparte_1
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore, con sentenza n.1619/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande delle parti.
Assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. il Giudice istruttore, con ordinanza datata
9.4.2024, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, disponeva che Parte_1 producesse la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, nonché prospetto CP_4 relativo alle somme percepite a titolo di pensione nell'anno 2023 e che Controparte_1
pagina 2 di 6 producesse il prospetto relativo alle somme percepite a titolo di pensione nell'anno 2023, CP_4
fissando udienza per precisazione delle conclusioni.
Con note depositate telematicamente, le parti precisavamo le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.
Essendo intervenuta sentenza parziale sullo status, la presente decisione riguarda unicamente le domande delle parti relative all'assegno di divorzio.
Parte attrice ha chiesto che nulla venga riconosciuto a a titolo di assegno Controparte_1
divorzile.
A fondamento di tale domanda l'attore ha allegato che, rispetto all'epoca della separazione, intervenuta nel 2012, la propria condizione economica è mutata, avendo egli cessato l'attività lavorativa nel 2015, iniziando a percepire una pensione di € 1.400,00 mensili decurtata di un quinto, ceduto per onorare un finanziamento contratto per pagare le spese mediche;
le condizioni di salute dell'attore sarebbero poi peggiorate, essendo egli affetto da plurime patologie;
il sig. era riuscito a far fronte al Pt_1
pagamento della rata del mutuo gravante sulla ex casa coniugale di Cadoneghe (PD), che ammontava ad oltre € 2.000,00 al mese, sino al 2017 allorquando, terminate le risorse di cui disponeva, aveva comunicato alla moglie la propria impossibilità di far fronte al pagamento del mutuo, invitandola ad utilizzare la somma di denaro pari ad € 90.000,00, derivante dalla vendita di una casa-vacanze sita in
Croazia cointestata con la moglie, ma, di fatto, acquistata con i proventi del lavoro del ricorrente;
il procedimento penale a carico dell'attore ex art. 570 bis c.p., instaurato a seguito di denuncia della moglie, si era concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p.; nel 2017, stante il peggioramento delle condizioni di salute, il sig. aveva assunto alle sue dipendenze , poi divenuta sua Pt_1 Parte_2 compagna, alla quale corrisponde un compenso di € 800,00 mensili, aumentati a seguito del peggioramento del proprio stato di salute attesa l'invalidità civile al 90%.
costituendosi, ha chiesto che le venga riconosciuto un assegno di divorzio di € Controparte_1
300,00 mensili, poi ridotto in sede di precisazione delle conclusioni ad € 200,00, ossia all'importo di cui ai provvedimenti provvisori.
A fondamento della domanda, la convenuta ha allegato che ha disponibilità Parte_1
economiche solo formalmente a lui non riconducibili;
in particolare, il prezzo dell'immobile e dell'autovettura acquistati da pochi mesi dopo la sua assunzione come lavoratrice Parte_2
pagina 3 di 6 domestica da parte dell'attore, deve ritenersi pagato dallo stesso sig. ; l'attore avrebbe inoltre Pt_1
incassato, per la vendita di un capannone di sua proprietà, il prezzo di € 1.800.000,00 e avrebbe allegato le spese per il finanziamento e per il pagamento della sig.ra quale dipendente in via del Pt_2 tutto strumentale, per sottrarsi all'obbligo di mantenimento della moglie.
Il Collegio, premesso che condivide e fa propria, anche il punto di motivazione, l'ordinanza istruttoria del 9.4.2024, ritiene di confermare l'assegno di divorzio pari ad € 200,00 mensili già riconosciuto con i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermati dalla Corte d'Appello in sede di reclamo.
Invero, dalla documentazione acquisita nella fase istruttoria emerge che la situazione economica delle parti è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella originariamente considerata.
Quanto alla situazione patrimoniale, la casa coniugale, di cui le parti erano comproprietarie al 50%, risulta essere stata trasferita alla figlia in data 23.7.2013 con riserva del diritto di abitazione a Per_1
favore di in adempimento degli accordi di separazione (doc.22 di parte Controparte_1
convenuta).
, come si ricava dalle indagini della Polizia Giudiziaria (doc.6 di parte convenuta) è Parte_1
comproprietario per la quota di 1/15, unitamente ai fratelli, di due immobili (abitazione e garage) siti in
Cadoneghe appartenenti alla famiglia di origine, mentre in data 23.2.2023 ha Controparte_1 venduto la quota di ¼ dell'immobile sito in Cadoneghe in comproprietà con i fratelli senza aver percepito alcunché (doc.24 di parte convenuta).
Secondo quanto concordemente allegato dalle parti, il prezzo di vendita, pari ad € 180.000,00, della casa acquistata in Croazia in costanza di matrimonio (doc.9 di parte resistente) è stato diviso per metà tra gli ex coniugi.
Per quanto concerne la situazione reddituale delle parti, percepisce una pensione che Parte_1
negli anni 2022 e 2023 è stata rispettivamente pari ad € 23.971,00 e € 25.754,17 (doc. prodotti dall'attore in data 29.7.2024), mentre percepisce una pensione che nel 2023 è Controparte_1 stata pari ad € 9.001,06 annui (doc.23 di parte convenuta).
Quanto precede evidenzia una disparità tra le parti che concerne non tanto la situazione patrimoniale, quanto quella reddituale, anche tenendo conto del prelievo mensile del quinto, pari ad € 289,00, dovuto al finanziamento contratto da in data 7.9.2021 (doc.3 di parte attrice). Parte_1
Non si può ritenere che l'esborso, costituito dal compenso di € 800,00 mensili corrisposto dall'attore a in adempimento del contratto di lavoro stipulato nel 2017 e modificato nel 2023 (doc. 2 Parte_2
prodotto da parte attrice con la memoria integrativa e doc. 5 prodotto da parte attrice con la memoria ex pagina 4 di 6 art.183, comma 6, n.1 c.p.c.), comporti un effettivo depauperamento per l'attore medesimo, considerato che è compagna convivente dello stesso e, pertanto, si deve ragionevolmente ritenere che la Parte_2
stessa utilizzi le somme anche per far fronte alle esigenze di vita dell'attore (come sul punto già evidenziato dalla Corte d'Appello nel decreto del 23.5.2023).
D'altro canto, la circostanza che la parte convenuta abbia chiesto l'assegno divorzile in seguito alla iniziativa giudiziaria di e non prima, non assume valore presuntivo di una Parte_1
autosufficienza economica di Controparte_1
A tal ultimo riguardo, sebbene in sede di separazione non fosse stato previsto un assegno di mantenimento favore di nondimeno si era impegnato a pagare le Controparte_1 Parte_1 rate di mutuo cointestato che erano pari a circa € 2.000,00 mensili, ciò che costituisce modalità di contribuzione al mantenimento secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 20139/2013); come risulta dalla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p. (doc. 9 di parte convenuta) e dall'atto di costituzione di parte civile (doc.8 di parte convenuta), il mutuo è stato estinto nel 2022.
Infine, non può imputarsi alla responsabilità della convenuta la circostanza che la stessa, dal 2012
(anno della separazione), non sia riuscita a reperire un lavoro che le fornisca adeguati redditi propri;
secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di valutare l'attitudine al lavoro proficuo del coniuge, il giudice deve verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(cfr. Cass. Civ. n. 24049 del 6.9.2021).
Nel caso di specie, non può trascurarsi che all'epoca della separazione aveva 65 Controparte_1
anni, che la stessa dispone – come allegato da parte convenuta e non contestato dall'attore – della sola licenza elementare e che, nel corso della vita matrimoniale, dopo aver lasciato nel 1989 il proprio lavoro alle dipendenze di un'impresa di pulizie, ha collaborato, in maniera non regolare, con il marito nell'azienda di famiglia, senza acquisire alcuna specifica professionalità da spendere nel mondo del lavoro.
Tanto premesso, va rilevato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità
pagina 5 di 6 composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (cfr. Cass. Civ. n. 32398 del
11.12.2019).
Considerato tutto quanto sopra esposto sulla disparità reddituale delle parti e tenuto conto, da un lato, della lunga durata del matrimonio (60 anni, dovendosi fare riferimento all'intera durata del vincolo che si esaurisce con la pronuncia del divorzio;
cfr. Cass.21805/2006) e dall'altro lato dell'età della parte obbligata con conseguenti spese per la cura della sua salute, il Collegio stima congruo confermare l'assegno divorzile di € 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
2.
Vista la soccombenza di , anche nel giudizio relativo al reclamo avverso l'ordinanza Parte_1
3.2.2023, ritenuto di dovere applicare, in ragione del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i parametri forensi minimi, l'attore va condannato a rifondere a le spese del presente giudizio, nonché del giudizio di reclamo, che si liquidano Controparte_1 rispettivamente in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) ed in € 1.615,00 (di cui € 588,00 per fase di studio, € 426,00 per fase introduttiva ed € 601,00 per fase decisionale) per il giudizio di reclamo;
in totale € 5.424,00 oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pone a carico di un assegno di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo Parte_1
indici Istat, a favore di da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 5.424,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4877/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bertoli Angela Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Bergamo Laura Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“nel merito:
- rigettare la domanda formulata dalla resistente, in via riconvenzionale, di disporre a carico del sig.
il pagamento di un assegno divorzile a favore della sig. Pt_1 CP_1
- condannare la resistente alla rifusione delle spese legali.
In via istruttoria: si reiterano tutte le richieste istruttorie formulate, anche a prova contraria, con le memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c., in particolare, si reitera la richiesta di interrogatorio formale della convenuta a cui sottoporre le relative domande:
1. Vero che all'epoca della Controparte_1 separazione rinunciava all'assegno di mantenimento in quanto disponeva di redditi bastevoli 2. Vero che la sig.ra allorché riceveva dal figlio la somma di € Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 6 200.000,00 a seguito della cessione delle quote dell'azienda DGD srl ora CP_3
rinunciava alla maggiore somma a lei dovuta dal medesimo (ovvero 300.000,00, somma concordata per la predetta cessione) dichiarando di non avere bisogno di soldi 4. Vero che la sig.ra CP_1 continua a prestare attività lavorativa a favore della (ex DGD SRL)”.
[...] CP_3
Per parte convenuta:
“Nel merito
Confermare lo statuito obbligo di di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1 contributo mensile, contributo da determinare nell'importo di euro 200,00 oltre a rivalutazione ISTAT, come già vigente, o in quello diverso maggiore che venisse ritenuto di giustizia.
Spese rifuse.
In via istruttoria subordinata Come da istanze ed opposizioni formulate nelle memorie ex art. 183 cpc
VI comma numeri 2 e 3”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.7.2022 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario in Cadoneghe (PD) il 14.9.1963 con che dal matrimonio erano Controparte_1
nati due figli oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che, con decreto del 5.3.2012 il
Tribunale di Padova aveva omologato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. si costituiva, rimettendosi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio e concludendo quanto al resto come da relativa memoria difensiva.
All'udienza presidenziale del 3.2.2023 il Presidente delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e si riservava;
quindi, con ordinanza in pari data, in via temporanea ed urgente, poneva a carico di un assegno di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, Parte_1
a favore di da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Controparte_1
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore, con sentenza n.1619/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande delle parti.
Assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. il Giudice istruttore, con ordinanza datata
9.4.2024, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, disponeva che Parte_1 producesse la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, nonché prospetto CP_4 relativo alle somme percepite a titolo di pensione nell'anno 2023 e che Controparte_1
pagina 2 di 6 producesse il prospetto relativo alle somme percepite a titolo di pensione nell'anno 2023, CP_4
fissando udienza per precisazione delle conclusioni.
Con note depositate telematicamente, le parti precisavamo le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.
Essendo intervenuta sentenza parziale sullo status, la presente decisione riguarda unicamente le domande delle parti relative all'assegno di divorzio.
Parte attrice ha chiesto che nulla venga riconosciuto a a titolo di assegno Controparte_1
divorzile.
A fondamento di tale domanda l'attore ha allegato che, rispetto all'epoca della separazione, intervenuta nel 2012, la propria condizione economica è mutata, avendo egli cessato l'attività lavorativa nel 2015, iniziando a percepire una pensione di € 1.400,00 mensili decurtata di un quinto, ceduto per onorare un finanziamento contratto per pagare le spese mediche;
le condizioni di salute dell'attore sarebbero poi peggiorate, essendo egli affetto da plurime patologie;
il sig. era riuscito a far fronte al Pt_1
pagamento della rata del mutuo gravante sulla ex casa coniugale di Cadoneghe (PD), che ammontava ad oltre € 2.000,00 al mese, sino al 2017 allorquando, terminate le risorse di cui disponeva, aveva comunicato alla moglie la propria impossibilità di far fronte al pagamento del mutuo, invitandola ad utilizzare la somma di denaro pari ad € 90.000,00, derivante dalla vendita di una casa-vacanze sita in
Croazia cointestata con la moglie, ma, di fatto, acquistata con i proventi del lavoro del ricorrente;
il procedimento penale a carico dell'attore ex art. 570 bis c.p., instaurato a seguito di denuncia della moglie, si era concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p.; nel 2017, stante il peggioramento delle condizioni di salute, il sig. aveva assunto alle sue dipendenze , poi divenuta sua Pt_1 Parte_2 compagna, alla quale corrisponde un compenso di € 800,00 mensili, aumentati a seguito del peggioramento del proprio stato di salute attesa l'invalidità civile al 90%.
costituendosi, ha chiesto che le venga riconosciuto un assegno di divorzio di € Controparte_1
300,00 mensili, poi ridotto in sede di precisazione delle conclusioni ad € 200,00, ossia all'importo di cui ai provvedimenti provvisori.
A fondamento della domanda, la convenuta ha allegato che ha disponibilità Parte_1
economiche solo formalmente a lui non riconducibili;
in particolare, il prezzo dell'immobile e dell'autovettura acquistati da pochi mesi dopo la sua assunzione come lavoratrice Parte_2
pagina 3 di 6 domestica da parte dell'attore, deve ritenersi pagato dallo stesso sig. ; l'attore avrebbe inoltre Pt_1
incassato, per la vendita di un capannone di sua proprietà, il prezzo di € 1.800.000,00 e avrebbe allegato le spese per il finanziamento e per il pagamento della sig.ra quale dipendente in via del Pt_2 tutto strumentale, per sottrarsi all'obbligo di mantenimento della moglie.
Il Collegio, premesso che condivide e fa propria, anche il punto di motivazione, l'ordinanza istruttoria del 9.4.2024, ritiene di confermare l'assegno di divorzio pari ad € 200,00 mensili già riconosciuto con i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermati dalla Corte d'Appello in sede di reclamo.
Invero, dalla documentazione acquisita nella fase istruttoria emerge che la situazione economica delle parti è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella originariamente considerata.
Quanto alla situazione patrimoniale, la casa coniugale, di cui le parti erano comproprietarie al 50%, risulta essere stata trasferita alla figlia in data 23.7.2013 con riserva del diritto di abitazione a Per_1
favore di in adempimento degli accordi di separazione (doc.22 di parte Controparte_1
convenuta).
, come si ricava dalle indagini della Polizia Giudiziaria (doc.6 di parte convenuta) è Parte_1
comproprietario per la quota di 1/15, unitamente ai fratelli, di due immobili (abitazione e garage) siti in
Cadoneghe appartenenti alla famiglia di origine, mentre in data 23.2.2023 ha Controparte_1 venduto la quota di ¼ dell'immobile sito in Cadoneghe in comproprietà con i fratelli senza aver percepito alcunché (doc.24 di parte convenuta).
Secondo quanto concordemente allegato dalle parti, il prezzo di vendita, pari ad € 180.000,00, della casa acquistata in Croazia in costanza di matrimonio (doc.9 di parte resistente) è stato diviso per metà tra gli ex coniugi.
Per quanto concerne la situazione reddituale delle parti, percepisce una pensione che Parte_1
negli anni 2022 e 2023 è stata rispettivamente pari ad € 23.971,00 e € 25.754,17 (doc. prodotti dall'attore in data 29.7.2024), mentre percepisce una pensione che nel 2023 è Controparte_1 stata pari ad € 9.001,06 annui (doc.23 di parte convenuta).
Quanto precede evidenzia una disparità tra le parti che concerne non tanto la situazione patrimoniale, quanto quella reddituale, anche tenendo conto del prelievo mensile del quinto, pari ad € 289,00, dovuto al finanziamento contratto da in data 7.9.2021 (doc.3 di parte attrice). Parte_1
Non si può ritenere che l'esborso, costituito dal compenso di € 800,00 mensili corrisposto dall'attore a in adempimento del contratto di lavoro stipulato nel 2017 e modificato nel 2023 (doc. 2 Parte_2
prodotto da parte attrice con la memoria integrativa e doc. 5 prodotto da parte attrice con la memoria ex pagina 4 di 6 art.183, comma 6, n.1 c.p.c.), comporti un effettivo depauperamento per l'attore medesimo, considerato che è compagna convivente dello stesso e, pertanto, si deve ragionevolmente ritenere che la Parte_2
stessa utilizzi le somme anche per far fronte alle esigenze di vita dell'attore (come sul punto già evidenziato dalla Corte d'Appello nel decreto del 23.5.2023).
D'altro canto, la circostanza che la parte convenuta abbia chiesto l'assegno divorzile in seguito alla iniziativa giudiziaria di e non prima, non assume valore presuntivo di una Parte_1
autosufficienza economica di Controparte_1
A tal ultimo riguardo, sebbene in sede di separazione non fosse stato previsto un assegno di mantenimento favore di nondimeno si era impegnato a pagare le Controparte_1 Parte_1 rate di mutuo cointestato che erano pari a circa € 2.000,00 mensili, ciò che costituisce modalità di contribuzione al mantenimento secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 20139/2013); come risulta dalla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p. (doc. 9 di parte convenuta) e dall'atto di costituzione di parte civile (doc.8 di parte convenuta), il mutuo è stato estinto nel 2022.
Infine, non può imputarsi alla responsabilità della convenuta la circostanza che la stessa, dal 2012
(anno della separazione), non sia riuscita a reperire un lavoro che le fornisca adeguati redditi propri;
secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di valutare l'attitudine al lavoro proficuo del coniuge, il giudice deve verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(cfr. Cass. Civ. n. 24049 del 6.9.2021).
Nel caso di specie, non può trascurarsi che all'epoca della separazione aveva 65 Controparte_1
anni, che la stessa dispone – come allegato da parte convenuta e non contestato dall'attore – della sola licenza elementare e che, nel corso della vita matrimoniale, dopo aver lasciato nel 1989 il proprio lavoro alle dipendenze di un'impresa di pulizie, ha collaborato, in maniera non regolare, con il marito nell'azienda di famiglia, senza acquisire alcuna specifica professionalità da spendere nel mondo del lavoro.
Tanto premesso, va rilevato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità
pagina 5 di 6 composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (cfr. Cass. Civ. n. 32398 del
11.12.2019).
Considerato tutto quanto sopra esposto sulla disparità reddituale delle parti e tenuto conto, da un lato, della lunga durata del matrimonio (60 anni, dovendosi fare riferimento all'intera durata del vincolo che si esaurisce con la pronuncia del divorzio;
cfr. Cass.21805/2006) e dall'altro lato dell'età della parte obbligata con conseguenti spese per la cura della sua salute, il Collegio stima congruo confermare l'assegno divorzile di € 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
2.
Vista la soccombenza di , anche nel giudizio relativo al reclamo avverso l'ordinanza Parte_1
3.2.2023, ritenuto di dovere applicare, in ragione del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i parametri forensi minimi, l'attore va condannato a rifondere a le spese del presente giudizio, nonché del giudizio di reclamo, che si liquidano Controparte_1 rispettivamente in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) ed in € 1.615,00 (di cui € 588,00 per fase di studio, € 426,00 per fase introduttiva ed € 601,00 per fase decisionale) per il giudizio di reclamo;
in totale € 5.424,00 oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pone a carico di un assegno di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo Parte_1
indici Istat, a favore di da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 5.424,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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