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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AR ED, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12630/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21597/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di Castellammare di Stabia impugnando il provvedimento di diniego della richiesta di rimborso dell'imposta di registro del contratto di locazione stipulato in data 24/05/2022 e registrato telematicamente il 08/06/2022 al n.4010 Serie 3T per le annualità non godute e formulata a seguito della risoluzione anticipata del suindicato contratto,avendo versato, anticipatamente, i canoni di locazione relativi all'intera durata del contratto.
A fondamento del ricorso deduceva:1)la violazione dell'art.17 comma 3 del DPR 131/1986 e l'errore materiale del provedimento impugnato sostenendo che il medesimo si fondava sull'insusssistenza dei presupposti applicativi dell'art.17 comma 3 bis del DPR 131/1986 riportando, in realtà, il testo dell'art.17,comma 3, con conseguente contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato;
la violazione degli art.5 e 17 del
DPR 131/1986 qualificando erroneamente il bene oggetto di locazione quale fondo rustico applicando, conseguentemente,la normativa sui fondi rustici;
3)la contraddittoria applicazione dell'aliquota,da un lato, non avendo applicato l'Amministrazione l'aliquota agevolata espressamente prevista per i fondi rustici e, dall'altra, configurando il bene locato quale fondo rustico, assoggettabile in quanto tale ad aliquota agevolata, con conseguente violazione del principio di coerenza dell'azione amministrativa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli resistendo al ricorso affermando, in particolare, che il ricorso andava rigettato ex art.17 comma 3 T.U. imposta di registro, in quanto quest'ultima era stata versata in relazione al contratto di locazione il cui oggetto era un'area giardino asservita all'attività alberghiera della ricorrente,ritenendo che la predetta norma facesse esclusivo riferimento alla locazione di immobili urbani, qualifica che l'immobile in oggetto non aveva in quanto per definizione per immobile urbano s'intendeva un fabbricato o parte di esso, rientrante nel catasto dei Fabbricati e avente un'autonomia reddituale e funzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sussistendo i presupposti per il rimborso dell'imposta di registro, per le annualità successive alla prima ed,in quanto tale, deve essere accolto.
La vicenda trae origine da un contratto stipulato dalla società ricorrente nell'anno 24.05.2022 in cui era stata corrisposta l'imposta di registro, in un'unica soluzione, per l'intera durata del contratto, risolto anticipatamente, e dalla richiesta di rimborso avanzata dalal ricorrente per le annualità non godute.
Il punto centrale della controversia,deve essere individuato,pertanto, nei presupposti applicativi dell'art.17,3 comma del T.U. dell'imposta di registro (Dpr 131/1986) il quale prevede il rimborso delle imposte pagate, per le annualità successive alla prima ,in caso di risoluzione anticipata di contratti di locazione di immobili urbani;
ne consegue che il problema concreto è quello di verificare se l'area oggetto del contratto di locazione in parola sia suscettibile di essere sussunta nell'ambito della nozione di "immobile urbano".
Tanto premesso deve ritenersi che il bene locato non configuri un "fondo rustico" il quale,per consolidata interpetrazione giurisprudenziale,è un fondo suscettibile di essere destinato allo svolgimento di attività agricola,atteso che il bene locato è un'area giardino avente, in quanto tale,una destinazione incompatibile con l'attività agricola;
inoltre milita a sostegno del predetto assunto un'ulteriore circostanza,implicitamente desumibile dai documenti in atti,ovvero il fatto che la stessa resistente,in sede di stipula del contratto,abbia applicato l'aliquota del 2% essendo prevista, per i fondi rustici, l'aliquota ridotta dello 0,50%.
Ne consegue che l'istanza di rimborso avanzata dalla parte ricorrente e oggetto dell'impugnato provvedimento di diniego deve essere accolta con conseguente restituzione dell'imposta versata a seguoto della risoluzione del contratto.
Le spese devono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed ordina il rimborso da parte dell'Ufficio dei canoni di locazione anticipatamente versati successivamente all'acquisizione dell'immobile. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AR ED, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12630/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21597/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di Castellammare di Stabia impugnando il provvedimento di diniego della richiesta di rimborso dell'imposta di registro del contratto di locazione stipulato in data 24/05/2022 e registrato telematicamente il 08/06/2022 al n.4010 Serie 3T per le annualità non godute e formulata a seguito della risoluzione anticipata del suindicato contratto,avendo versato, anticipatamente, i canoni di locazione relativi all'intera durata del contratto.
A fondamento del ricorso deduceva:1)la violazione dell'art.17 comma 3 del DPR 131/1986 e l'errore materiale del provedimento impugnato sostenendo che il medesimo si fondava sull'insusssistenza dei presupposti applicativi dell'art.17 comma 3 bis del DPR 131/1986 riportando, in realtà, il testo dell'art.17,comma 3, con conseguente contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato;
la violazione degli art.5 e 17 del
DPR 131/1986 qualificando erroneamente il bene oggetto di locazione quale fondo rustico applicando, conseguentemente,la normativa sui fondi rustici;
3)la contraddittoria applicazione dell'aliquota,da un lato, non avendo applicato l'Amministrazione l'aliquota agevolata espressamente prevista per i fondi rustici e, dall'altra, configurando il bene locato quale fondo rustico, assoggettabile in quanto tale ad aliquota agevolata, con conseguente violazione del principio di coerenza dell'azione amministrativa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli resistendo al ricorso affermando, in particolare, che il ricorso andava rigettato ex art.17 comma 3 T.U. imposta di registro, in quanto quest'ultima era stata versata in relazione al contratto di locazione il cui oggetto era un'area giardino asservita all'attività alberghiera della ricorrente,ritenendo che la predetta norma facesse esclusivo riferimento alla locazione di immobili urbani, qualifica che l'immobile in oggetto non aveva in quanto per definizione per immobile urbano s'intendeva un fabbricato o parte di esso, rientrante nel catasto dei Fabbricati e avente un'autonomia reddituale e funzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sussistendo i presupposti per il rimborso dell'imposta di registro, per le annualità successive alla prima ed,in quanto tale, deve essere accolto.
La vicenda trae origine da un contratto stipulato dalla società ricorrente nell'anno 24.05.2022 in cui era stata corrisposta l'imposta di registro, in un'unica soluzione, per l'intera durata del contratto, risolto anticipatamente, e dalla richiesta di rimborso avanzata dalal ricorrente per le annualità non godute.
Il punto centrale della controversia,deve essere individuato,pertanto, nei presupposti applicativi dell'art.17,3 comma del T.U. dell'imposta di registro (Dpr 131/1986) il quale prevede il rimborso delle imposte pagate, per le annualità successive alla prima ,in caso di risoluzione anticipata di contratti di locazione di immobili urbani;
ne consegue che il problema concreto è quello di verificare se l'area oggetto del contratto di locazione in parola sia suscettibile di essere sussunta nell'ambito della nozione di "immobile urbano".
Tanto premesso deve ritenersi che il bene locato non configuri un "fondo rustico" il quale,per consolidata interpetrazione giurisprudenziale,è un fondo suscettibile di essere destinato allo svolgimento di attività agricola,atteso che il bene locato è un'area giardino avente, in quanto tale,una destinazione incompatibile con l'attività agricola;
inoltre milita a sostegno del predetto assunto un'ulteriore circostanza,implicitamente desumibile dai documenti in atti,ovvero il fatto che la stessa resistente,in sede di stipula del contratto,abbia applicato l'aliquota del 2% essendo prevista, per i fondi rustici, l'aliquota ridotta dello 0,50%.
Ne consegue che l'istanza di rimborso avanzata dalla parte ricorrente e oggetto dell'impugnato provvedimento di diniego deve essere accolta con conseguente restituzione dell'imposta versata a seguoto della risoluzione del contratto.
Le spese devono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed ordina il rimborso da parte dell'Ufficio dei canoni di locazione anticipatamente versati successivamente all'acquisizione dell'immobile. Spese compensate.