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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2024, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
RG.N.8520/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Sezione specializzata in materia d'imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Simone Presidente dott.ssa. Assunta Napoliello Giudice relatore dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di 1°grado iscritta al n. RG 8520 dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Tra
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Angelo Vantaggiato Opponente Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scardia Opposto Nonché Controparte_2
[...]
Luca Vergine Terza chiamata in causa Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Regina Paola Bellomo Terza chiamata in causa FATTO E DIRITTO Con decreto n. 948/2020, notificato il 19.05.2020, si ingiungeva al il Parte_1 pagamento della somma di € 172.740,85 oltre interessi, a titolo di mancato pagamento delle prestazioni, derivati dal contratto di affidamento a rogito Notar del 3 agosto Persona_1
2006, rep. 172297 e racc. 25312, registrato in Bari il 4 agosto li anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Con atto di citazione, notificato il 01.07.2020, il spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto, chiedendo Chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio nei confronti della
[...]
e nei confronti della Controparte_2
CP_2
Preliminarmente, eccepiva l'incompetenza funzionale e territoriale della Sezione specializzata in materia di impresa, in favore del Tribunale di Lecce: evidenziava che oggetto di controversia era un contratto di concessione di servizi e non un contratto di appalto, essendo il corrispettivo previsto costituito dal diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio;
inoltre, che all'art. 6 del contratto di conferimento era stata stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Lecce. Nel merito contestava la legittimità della pretesa monitoria: sosteneva che la cattiva gestione dell'impianto aveva comportato un'indebita attribuzione in capo al di Parte_1 costi non dovuti e non documentati, in violazione delle disposi no Regionale per la Gestione dei rifiuti urbani;
che il era obbligato alla raccolta differenziata della frazione organica, Parte_1 distin iduo, conseguentemente ne sosteneva i costi a valle dell'attività di conferimento e smaltimento in discarica;
che l'addossare in modo indifferenziato su tutti i comuni i costi di smaltimento, indipendentemente dal quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito e da quello di rifiuto differenziato prodotto, rendeva gli stessi incongrui ed illegittimi;
che l'opposta non aveva rispettato gli obblighi di comunicazione dei quantitativi di rifiuto trattati e di certificazione della percentuale di frazioni secche recuperabili;
che, in ogni caso, il credito non era provato avendo parte opposta prodotto esclusivamente le fatture emesse nei confronti del opponente;
Pt_1 infine, spiegava domanda di manleva nei confronti della
[...]
e nei confronti d Controparte_2 CP_2 CP_2 venissero condannate al versamento delle somme indebitamente corrisposte dal in Pt_1 eccedenza rispetto alla qualità del rifiuto conferito. Con comparsa del 18.11.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
[...
chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la c Contestava la sollevata eccezione di incompetenza del giudice adito, affermando che il contratto oggetto di controversia era da qualificare come contratto di appalto di servizi e non come contratto di concessione di servizi e che il contratto di conferimento indicato dal non era attinente alla controversia in oggetto, in quanto regolante una Parte_1 attività accessoria imposta dall' con nota prot. 675 del 29.01.2019. CP_2
Esponeva che il appartenente all'ex bacino ATO LE2, aveva conferito i rifiuti Pt_1 indifferenziati pro proprio territorio comunale presso l'impianto gestito dalla società opposta, come da contratto oggetto di controversia (all. n. 1 fasc. opposta); che la tariffa di conferimento per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato, come stabilita in contratto ed aumentata nel successivo addendum (all. n. 2 fasc. opposta), non era mai stata applicata e che era stata applicata una tariffa per la sola selezione e biostabilizzazione dei rifiuti, più volte aggiornata nel corso degli anni (all. n. 3, 4, 5 e 6); che, circa l'obbligo di comunicazione dei quantitativi dei rifiuti, era in regola con quanto prescritto dalla L.R. n. 08 del 27.03.2018 sul tributo speciale. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione ed autorizzata la chiamata in causa del terzo con ordinanza del 07.01.2021, con comparsa del 19.07.2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_2 dito in favore del giudice amministrativo, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo estranea alla CP_2 pretesa creditoria della società opposta ed al rapporto controverso sottostante e non avendo precisato parte opponente per quale rapporto contrattuale/extracontrattuale, avrebbe CP_2 dovuto corrispondere in luogo del la tariffa per il conferimento e trattamento dei Pt_1 rifiuti prodotti dai cittadini del medesimo ente locale. Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda. Con comparsa del 18.01.2022, si costituiva in giudizio la , eccependo il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda. Espletata ctu tecnico-contabile, la causa, istruita con prove documentali, all'udienza del 21.12.2023 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'opposizione è fondata per quanto di ragione:
1.infondata è l'eccezione di incompetenza funzionale in favore del Tribunale ordinario di Lecce: è pacifico, sia secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, sia secondo quanto dettato dalle norme nazionali, che il discrimen tra la concessione di servizi e l'appalto di servizi è che, nel primo caso, all'affidatario è “riconosciuto a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”. Il contratto di affidamento oggetto di controversia è certamente qualificabile come appalto di servizi, attese le caratteristiche del servizio pubblico affidato, nonché la struttura del servizio rivolto esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate e le peculiari modalità di remunerazione che escludono che l'alea economica del servizio pubblico affidato venga traslata in capo all'operatore privato. Orbene, se è pur vero che, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del contratto di affidamento sottoscritto il 03.08.2006, la controprestazione a favore del Soggetto Gestore consiste nel diritto di “…gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, tutti i lavori realizzati con il presente contratto….”, è altresì vero che agli artt. 7 e 8 è stabilito che siano i Comuni e non gli utenti finali a farsi carico, pro quota, dell'onere economico del servizio pubblico, corrispondendo la tariffa convenuta per ogni tonnellata di rifiuto conferita. Pertanto, anche in adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ. ord. n. 9139/2015), al contratto oggetto di giudizio va riconosciuta la più corretta natura giuridica di appalto pubblico di servizi che, in quanto di rilevanza economica, rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. f) d. lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2 co. 1 lett. d) d. l. n. 1/2012. 2.Quanto alla chiamata in causa del terzo, premesso che in sede di ammissione alla chiamata in causa la valutazione cui è tenuto il Giudice attiene esclusivamente alla ritualità della istanza, la domanda di garanzia avanzata nei confronti dei due enti terzi chiamati non può trovare accoglimento, attesa l'omessa individuazione, da parte dell'opponente, del rapporto contrattuale/extracontrattuale per cui la e l' CP_2 Controparte_2
per il Servizio di Gestione dei Rifiuti dovrebbero corrispondere, in luogo del
[...] Pt_1 la tariffa per il conferimento e trattamento dei rifiuti prodotti dai cittadini del medesimo ente locale. Né vi è evidenza di impugnativa di atti amministrativi emessi in materia di evidente competenza del G.A. Consegue il rigetto della domanda di manleva.
3. vi è prova del credito, avendo l'opposta prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di affidamento del 03.08.2006 (all. n. 1 fasc. monitorio), l'addendum al contratto di affidamento (all. n. 2 fasc. monitorio), gli aggiornamenti relativi alla tariffa per la sola selezione e biostabilizzazione dei rifiuti (all. da n. 3 a n. 6 fasc. monitorio), le fatture rimaste insolute (all. n. 7 fasc. monitorio), copia dei registri iva vendite n. 2 anni 2016 – 2017 – 2018 (all. n. 8, 9 e 10 fasc. monitorio).
4.nel merito della quantificazione, ritenendo di aderire alle conclusioni rassegnate dalla ctu in quanto condivisibili, l'opposizione è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione. La Dott.ssa , dall'analisi della documentazione in atti, ha accertato che vi è Per_2 coincidenza tra la quantità di rifiuti conferita dal all'impianto gestito Parte_1 dalla Società opposta e la quantità fatturata dalla medesima società al opponente. Pt_1
La tariffa da applicare alla quantità di rifiuti conferita è espressa dividuata e disciplinata nell'art. 7 del contratto di affidamento. La suddetta tariffa veniva, poi, aumentata con decreto n. 89/CD del 01.07.2008 del Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti in , le cui disposizioni venivano CP_2 integrate nel contratto di affidamento per mezzo dell'addendum al contratto a rogito del notaio in Bari rep. 177337 – racc. 28269. Persona_3
In dat eniva sottoscritto tra il Direttore Generale dell' Parte_2
e la società il documento “Aggiornamento
[...] Controparte_1
ISTAT della Tariffa” con il quale veniva aggiornata la tariffa di conferimento dei rifiuti per gli anni 2013-2014-2015. Con decreto n. 54 del 29.06.2017 del Commissario ad Acta dell' veniva approvata la
CP_2 tariffa di conferimento dei rifiuti per gli anni 2016 e 2017, al fine di adeguarla alla variazione dell'indice Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali. Con successivo decreto n. 16/2018 del 30 novembre 2018 del direttore generale dell'
CP_2 le tariffe di conferimento degli anni 2016 e 2017 subivano una ulteriore rideterminazione al fine di includere la quota di ristoro ambientale e veniva stabilita la tariffa di conferimento dell'anno 2018. Infine, con il decreto n. 55 del 02 luglio 2019 del direttore generale dell' le tariffe di
CP_2 conferimento degli anni 2016 – 2017 - 2018 subivano una ulteriore rideterminazione per variazione della quota del ristoro ambientale calcolata per i medesimi anni e veniva inoltre stabilita la tariffa di conferimento per l'anno 2019. Dunque, le tariffe di conferimento per gli anni dal 2016 al 2019 così come rilevate alla data del 02 luglio 2019, del decreto n. 55/2019 risultano essere le seguenti:
CP_2
Sulla scorta della documentazione analizzata, la ctu ha potuto accertare che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto riguarda le quantità di rifiuti conferiti dal Comune di Parte_1 nel periodo dal mese di settembre 2016 al mese di maggio 2019, fatta eccezi periodo dal mese di agosto 2018 al mese di dicembre 2018, nonché la quota di ristoro ambientale sulle quantità totali di rifiuti conferiti negli anni 2016-2017 e nei mesi da gennaio a ottobre dell'anno 2018 (pag. 28 elaborato peritale). Quanto agli interessi di mora, accertata la data di scadenza del pagamento pari a 60gg dalla fine del mese di emissione della fattura, secondo quanto previsto dall'art.
8.1 del contratto di affidamento, la ctu li ha calcolati applicando tasso di interesse di mora contrattualmente previsto, pari al tasso legale tempo per tempo vigente aumentato di due punti percentuali: All'esito delle verifiche relative alle singole fatture, il , alla data del Parte_1
25.02.2020, è debitore nei confronti della società Controparte_1 della somma di € 162.014,57 di cui € 154.721,56 a da versarsi direttamente all'Erario ed € 7.293,01 per interessi di mora alla data del decreto ingiuntivo. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione può essere accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma rideterminata dalla ctu. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base di quanto accertato in sede istruttoria. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione collegiale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 01.07.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 948/2020, notificato il 19.05.2020, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 948/2020 notificato il 19.05.2020;
2. CONDANNA il , in persona del p.t., al pagamento, in favore Parte_1 CP_3 di in persona del legale rappresentante p.t., della Controparte_1 co
3. RIGETTA le domande di garanzia svolte nei confronti di e;
CP_2 CP_2
3. CONDANNA il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali, in f in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., di Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. e di , in persona del Presidente p.t., CP_2 che liquida in € 14.103,00 per ciascuna de i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 04.10.2022, definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 23/09/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Raffaella Simone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Sezione specializzata in materia d'imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Simone Presidente dott.ssa. Assunta Napoliello Giudice relatore dott. Michele De Palma Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di 1°grado iscritta al n. RG 8520 dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Tra
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Angelo Vantaggiato Opponente Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scardia Opposto Nonché Controparte_2
[...]
Luca Vergine Terza chiamata in causa Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Regina Paola Bellomo Terza chiamata in causa FATTO E DIRITTO Con decreto n. 948/2020, notificato il 19.05.2020, si ingiungeva al il Parte_1 pagamento della somma di € 172.740,85 oltre interessi, a titolo di mancato pagamento delle prestazioni, derivati dal contratto di affidamento a rogito Notar del 3 agosto Persona_1
2006, rep. 172297 e racc. 25312, registrato in Bari il 4 agosto li anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Con atto di citazione, notificato il 01.07.2020, il spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto, chiedendo Chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio nei confronti della
[...]
e nei confronti della Controparte_2
CP_2
Preliminarmente, eccepiva l'incompetenza funzionale e territoriale della Sezione specializzata in materia di impresa, in favore del Tribunale di Lecce: evidenziava che oggetto di controversia era un contratto di concessione di servizi e non un contratto di appalto, essendo il corrispettivo previsto costituito dal diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio;
inoltre, che all'art. 6 del contratto di conferimento era stata stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Lecce. Nel merito contestava la legittimità della pretesa monitoria: sosteneva che la cattiva gestione dell'impianto aveva comportato un'indebita attribuzione in capo al di Parte_1 costi non dovuti e non documentati, in violazione delle disposi no Regionale per la Gestione dei rifiuti urbani;
che il era obbligato alla raccolta differenziata della frazione organica, Parte_1 distin iduo, conseguentemente ne sosteneva i costi a valle dell'attività di conferimento e smaltimento in discarica;
che l'addossare in modo indifferenziato su tutti i comuni i costi di smaltimento, indipendentemente dal quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito e da quello di rifiuto differenziato prodotto, rendeva gli stessi incongrui ed illegittimi;
che l'opposta non aveva rispettato gli obblighi di comunicazione dei quantitativi di rifiuto trattati e di certificazione della percentuale di frazioni secche recuperabili;
che, in ogni caso, il credito non era provato avendo parte opposta prodotto esclusivamente le fatture emesse nei confronti del opponente;
Pt_1 infine, spiegava domanda di manleva nei confronti della
[...]
e nei confronti d Controparte_2 CP_2 CP_2 venissero condannate al versamento delle somme indebitamente corrisposte dal in Pt_1 eccedenza rispetto alla qualità del rifiuto conferito. Con comparsa del 18.11.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
[...
chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la c Contestava la sollevata eccezione di incompetenza del giudice adito, affermando che il contratto oggetto di controversia era da qualificare come contratto di appalto di servizi e non come contratto di concessione di servizi e che il contratto di conferimento indicato dal non era attinente alla controversia in oggetto, in quanto regolante una Parte_1 attività accessoria imposta dall' con nota prot. 675 del 29.01.2019. CP_2
Esponeva che il appartenente all'ex bacino ATO LE2, aveva conferito i rifiuti Pt_1 indifferenziati pro proprio territorio comunale presso l'impianto gestito dalla società opposta, come da contratto oggetto di controversia (all. n. 1 fasc. opposta); che la tariffa di conferimento per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato, come stabilita in contratto ed aumentata nel successivo addendum (all. n. 2 fasc. opposta), non era mai stata applicata e che era stata applicata una tariffa per la sola selezione e biostabilizzazione dei rifiuti, più volte aggiornata nel corso degli anni (all. n. 3, 4, 5 e 6); che, circa l'obbligo di comunicazione dei quantitativi dei rifiuti, era in regola con quanto prescritto dalla L.R. n. 08 del 27.03.2018 sul tributo speciale. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione ed autorizzata la chiamata in causa del terzo con ordinanza del 07.01.2021, con comparsa del 19.07.2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_2 dito in favore del giudice amministrativo, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo estranea alla CP_2 pretesa creditoria della società opposta ed al rapporto controverso sottostante e non avendo precisato parte opponente per quale rapporto contrattuale/extracontrattuale, avrebbe CP_2 dovuto corrispondere in luogo del la tariffa per il conferimento e trattamento dei Pt_1 rifiuti prodotti dai cittadini del medesimo ente locale. Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda. Con comparsa del 18.01.2022, si costituiva in giudizio la , eccependo il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda. Espletata ctu tecnico-contabile, la causa, istruita con prove documentali, all'udienza del 21.12.2023 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'opposizione è fondata per quanto di ragione:
1.infondata è l'eccezione di incompetenza funzionale in favore del Tribunale ordinario di Lecce: è pacifico, sia secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, sia secondo quanto dettato dalle norme nazionali, che il discrimen tra la concessione di servizi e l'appalto di servizi è che, nel primo caso, all'affidatario è “riconosciuto a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”. Il contratto di affidamento oggetto di controversia è certamente qualificabile come appalto di servizi, attese le caratteristiche del servizio pubblico affidato, nonché la struttura del servizio rivolto esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate e le peculiari modalità di remunerazione che escludono che l'alea economica del servizio pubblico affidato venga traslata in capo all'operatore privato. Orbene, se è pur vero che, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del contratto di affidamento sottoscritto il 03.08.2006, la controprestazione a favore del Soggetto Gestore consiste nel diritto di “…gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, tutti i lavori realizzati con il presente contratto….”, è altresì vero che agli artt. 7 e 8 è stabilito che siano i Comuni e non gli utenti finali a farsi carico, pro quota, dell'onere economico del servizio pubblico, corrispondendo la tariffa convenuta per ogni tonnellata di rifiuto conferita. Pertanto, anche in adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ. ord. n. 9139/2015), al contratto oggetto di giudizio va riconosciuta la più corretta natura giuridica di appalto pubblico di servizi che, in quanto di rilevanza economica, rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. f) d. lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2 co. 1 lett. d) d. l. n. 1/2012. 2.Quanto alla chiamata in causa del terzo, premesso che in sede di ammissione alla chiamata in causa la valutazione cui è tenuto il Giudice attiene esclusivamente alla ritualità della istanza, la domanda di garanzia avanzata nei confronti dei due enti terzi chiamati non può trovare accoglimento, attesa l'omessa individuazione, da parte dell'opponente, del rapporto contrattuale/extracontrattuale per cui la e l' CP_2 Controparte_2
per il Servizio di Gestione dei Rifiuti dovrebbero corrispondere, in luogo del
[...] Pt_1 la tariffa per il conferimento e trattamento dei rifiuti prodotti dai cittadini del medesimo ente locale. Né vi è evidenza di impugnativa di atti amministrativi emessi in materia di evidente competenza del G.A. Consegue il rigetto della domanda di manleva.
3. vi è prova del credito, avendo l'opposta prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di affidamento del 03.08.2006 (all. n. 1 fasc. monitorio), l'addendum al contratto di affidamento (all. n. 2 fasc. monitorio), gli aggiornamenti relativi alla tariffa per la sola selezione e biostabilizzazione dei rifiuti (all. da n. 3 a n. 6 fasc. monitorio), le fatture rimaste insolute (all. n. 7 fasc. monitorio), copia dei registri iva vendite n. 2 anni 2016 – 2017 – 2018 (all. n. 8, 9 e 10 fasc. monitorio).
4.nel merito della quantificazione, ritenendo di aderire alle conclusioni rassegnate dalla ctu in quanto condivisibili, l'opposizione è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione. La Dott.ssa , dall'analisi della documentazione in atti, ha accertato che vi è Per_2 coincidenza tra la quantità di rifiuti conferita dal all'impianto gestito Parte_1 dalla Società opposta e la quantità fatturata dalla medesima società al opponente. Pt_1
La tariffa da applicare alla quantità di rifiuti conferita è espressa dividuata e disciplinata nell'art. 7 del contratto di affidamento. La suddetta tariffa veniva, poi, aumentata con decreto n. 89/CD del 01.07.2008 del Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti in , le cui disposizioni venivano CP_2 integrate nel contratto di affidamento per mezzo dell'addendum al contratto a rogito del notaio in Bari rep. 177337 – racc. 28269. Persona_3
In dat eniva sottoscritto tra il Direttore Generale dell' Parte_2
e la società il documento “Aggiornamento
[...] Controparte_1
ISTAT della Tariffa” con il quale veniva aggiornata la tariffa di conferimento dei rifiuti per gli anni 2013-2014-2015. Con decreto n. 54 del 29.06.2017 del Commissario ad Acta dell' veniva approvata la
CP_2 tariffa di conferimento dei rifiuti per gli anni 2016 e 2017, al fine di adeguarla alla variazione dell'indice Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali. Con successivo decreto n. 16/2018 del 30 novembre 2018 del direttore generale dell'
CP_2 le tariffe di conferimento degli anni 2016 e 2017 subivano una ulteriore rideterminazione al fine di includere la quota di ristoro ambientale e veniva stabilita la tariffa di conferimento dell'anno 2018. Infine, con il decreto n. 55 del 02 luglio 2019 del direttore generale dell' le tariffe di
CP_2 conferimento degli anni 2016 – 2017 - 2018 subivano una ulteriore rideterminazione per variazione della quota del ristoro ambientale calcolata per i medesimi anni e veniva inoltre stabilita la tariffa di conferimento per l'anno 2019. Dunque, le tariffe di conferimento per gli anni dal 2016 al 2019 così come rilevate alla data del 02 luglio 2019, del decreto n. 55/2019 risultano essere le seguenti:
CP_2
Sulla scorta della documentazione analizzata, la ctu ha potuto accertare che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto riguarda le quantità di rifiuti conferiti dal Comune di Parte_1 nel periodo dal mese di settembre 2016 al mese di maggio 2019, fatta eccezi periodo dal mese di agosto 2018 al mese di dicembre 2018, nonché la quota di ristoro ambientale sulle quantità totali di rifiuti conferiti negli anni 2016-2017 e nei mesi da gennaio a ottobre dell'anno 2018 (pag. 28 elaborato peritale). Quanto agli interessi di mora, accertata la data di scadenza del pagamento pari a 60gg dalla fine del mese di emissione della fattura, secondo quanto previsto dall'art.
8.1 del contratto di affidamento, la ctu li ha calcolati applicando tasso di interesse di mora contrattualmente previsto, pari al tasso legale tempo per tempo vigente aumentato di due punti percentuali: All'esito delle verifiche relative alle singole fatture, il , alla data del Parte_1
25.02.2020, è debitore nei confronti della società Controparte_1 della somma di € 162.014,57 di cui € 154.721,56 a da versarsi direttamente all'Erario ed € 7.293,01 per interessi di mora alla data del decreto ingiuntivo. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione può essere accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma rideterminata dalla ctu. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base di quanto accertato in sede istruttoria. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione collegiale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 01.07.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 948/2020, notificato il 19.05.2020, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 948/2020 notificato il 19.05.2020;
2. CONDANNA il , in persona del p.t., al pagamento, in favore Parte_1 CP_3 di in persona del legale rappresentante p.t., della Controparte_1 co
3. RIGETTA le domande di garanzia svolte nei confronti di e;
CP_2 CP_2
3. CONDANNA il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali, in f in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., di Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. e di , in persona del Presidente p.t., CP_2 che liquida in € 14.103,00 per ciascuna de i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 04.10.2022, definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 23/09/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Raffaella Simone