Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1603/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione seconda civile -
in persona del Giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1603/2020 del r.g. trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies comma 2 c.p.c. vecchio rito addì 23.11.2024 vertente
TRA
, c.f. , ex lege Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato presso il domicilio digitale del difensore Avv. Taglieri Armando che lo rappresenta e difende in virtù di procura agli atti;
- attore -
E
, C.F. – P. IVA in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Presidente pro-tempore, ex lege domiciliata presso gli avv.ti
Verardi Giuseppina Rosa e Domenico Febbo, che la rappresentano e difendono in giudizio come da procura agli atti
- convenuta -
Oggetto: restituzione di somme indebitamente trattenute e richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2043 c.c. e 2059
c.c.
Conclusioni: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della udienza del 3.10.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo la restituzione di somme indebitamente trattenute e Controparte_1
il risarcimento ex art. 2059 c.c. del danno subito in relazione al pignoramento presso terzi eseguito nei suoi confronti dalla Comunione Residence Tarvisio
Camporosso per euro 10.000,00.
Parte attrice, a sostegno della sua pretesa, ha dedotto che , CP_1
nonostante avesse presentato una dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., ha di fatto trattenuto mensilmente una somma maggiore rispetto alla quota pignorabile, causandole un danno patrimoniale e non patrimoniale in quanto la pensione costituiva l'unica risorsa economica per sé e per la moglie affetta da grave disabilità.
1.1. Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso CP_1
dedotto ed in particolare ha allegato che la dichiarazione resa ex art. 547 cpc fu positiva e non negativa e che l'accantonamento delle somme fosse avvenuto in esecuzione del pignoramento presso terzi, conformemente agli obblighi di custodia imposti dall'art. 546 c.p.c.; che l'importo pignorato fosse conforme alle disposizioni dell'art. 545 c.p.c.
2. In via preliminare nel rito
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Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata da Controparte_1 relativa alla competenza Del Giudice dell'Esecuzione piuttosto che del tribunale Civile, si osserva che la stessa è stata rilevata soltanto con la comparsa conclusionale e dunque è inammissibile e deve essere disattesa, stante la sua tardività ai sensi dell'art. 38 c.p.c.
3. Sulla trattenuta delle somme di conto corrente da parte di
[...]
CP_1
Parte attrice ha dedotto l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta per aver messo a disposizione del creditore pignorante una somma eccessiva, quale quota della sua pensione, nonostante la carenza dei presupposti per l'accantonamento in favore dello stesso.
Ha lamentato, altresì, di non aver potuto disporre della quota di pensione a lui spettante in modo integrale e nei tempi di erogazione predisposti, in quanto l'ente, a partire dalla data del pignoramento, aveva bloccato mensilmente la pensione, in attesa di conferme da parte della sede centrale. In particolare, oltre al ritardo nel pagamento, all'attore era stato negato di poter usufruire della somma accantonata a favore del creditore procedente e di aver subito un danno da tale vincolo illegittimo, rendendo difficile fronteggiare le esigenze proprie e della famiglia, tenuto conto della totale invalidità di cui era affetta la moglie.
3.1 ha contestato quanto dedotto da , Controparte_1 Parte_1
insistendo sulla liceità del proprio operato, dichiarando di aver dovuto procedere all'accantonamento delle quote, nel rispetto del vincolo derivante dall'atto di pignoramento ed ha altresì depositato dichiarazione di quantità positiva (cfr. all. 1 comparsa di costituzione) inoltrata all'odierno attore.
Da tale documentazione è possibile individuare l'apposizione del vincolo derivante dall'atto di pignoramento sui rapporti intrattenuti tra le parti in causa.
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Appurata l'esistenza del titolo in base al quale ha effettuato Controparte_1
l'accantonamento è necessario analizzare la deduzione di parte attrice in merito al quantum accantonato, ritenuto eccessivo rispetto alla somma pignorabile.
Parte attrice ha dedotto che la convenuta era legittimata a pignorare sul proprio conto unicamente la somma di euro 7,59 e non anche ad effettuare trattenute sugli accrediti della pensione dalla quale veniva già pignorato 1/5 in virtù di un precedente pignoramento per debiti della stessa natura, come documentalmente provato con l'ordinanza di assegnazione del G.E. (all. 2 II memoria 183 c.p.c. parte attrice). Secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte la trattenuta di somme in misura superiore a quella pignorabile o comunque non conforme alla normativa costituisce comportamento illegittimo del terzo pignorato che il debitore avrebbe dovuto denunciare agendo in via esecutiva con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporre innanzi al
Giudice dell'Esecuzione funzionalmente competente ( cfr. Cass. civ.
23123/22).
Di conseguenza, nella fattispecie in esame, non essendo stata offerta la prova che l'attore avesse esperito una delle due azioni nel giudizio esecutivo
(adombrata dal convenuto solo nelle memorie finali) e soprattutto il loro eventuale esito, la domanda di restituzione non può trovare accoglimento.
In conclusione, la possibilità per il danneggiato di introdurre un giudizio autonomo inteso ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da esecuzione illegittima, non è frutto di una libera scelta della parte, bensì è conseguenza dell'impossibilità di percorrere altri rimedi tipici ed il relativo risarcimento può essere richiesto solo se si verifica un pregiudizio nuovo ed autonomo emerso dopo il giudizio di opposizione all'esecuzione (Cass. 31 dicembre 2021, n. 42119; Cass. Sez. III, sent. n. 28527/2018).
4. Sul risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
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Tralasciando la mancata dimostrazione del danno-evento e dei suoi elementi costitutivi (difetto probatorio relativo alla interferenza con il processo esecutivo parallelo), l'attore, nel caso de quo, non ha peraltro fornito alcuna prova del quantum del danno subito poiché non ha prodotto documentazione medica attestante un pregiudizio alla salute o alla dignità personale né ha dimostrato un impatto concreto sulla sua vita quotidiana tale da giustificare un risarcimento per danno non patrimoniale.
Pertanto, va rigettata la richiesta di parte attrice di risarcimento del danno subito ex art. 2059 c.c.
5. La soccombenza va regolata secondo le regole ordinarie con condanna alle spese secondo il valore della causa (12.000 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezioni disattese, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Controparte_1
Così deciso in Latina il 21.03.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
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