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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1861/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (nata Parte_4 C.F._4 Parte_5
a Sambuca di Sicilia il 12.9.1953), nella qualità di erede del defunto coniuge Dott. Per_1
, (C.F. ),
[...] Parte_6 C.F._5 Parte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Parte_8
), (C.F. ), C.F._7 Parte_9 C.F._8 Pt_10
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._9 Parte_11 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._11 Parte_13
) in persona e nella di qualità di erede del defunto coniuge Dott. C.F._12 [...]
(C.F. ), Parte_14 Parte_15 C.F._13 Pt_16
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._14 Parte_17
), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._15
Avv.ti Antonio Cirafisi (PEC e AL Email_1
AN (PEC Email_2
Appellanti in riassunzione
1 contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ,
[...] CP_4 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi ex Controparte_5 P.IVA_4
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC
Email_3
Appellati in riassunzione
Conclusioni per gli appellanti:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza n. 687/2016, emessa dalla stessa Corte, I Sezione Civile, in data
15.07.2015, e pubblicata il 22.04.2016 ed in ossequio all'ordinanza n. 20186/2018, emessa dalla Sesta Sezione Civile, in camera di consiglio all'udienza del 22.02.2018, pubblicata il
31.07.2018: - Ritenere e dichiarare la civile responsabilità dello Stato Italiano e della parti convenute, per chi di ragione, in forza delle causali di cui in atti. - Per l'effetto, condannarli, in solido, al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, della somma di £. 21.500.000
(oggi € 11.103,82) ciascuno, o nell'altra minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, per ogni anno di frequenza della Scuola di Specializzazione, secondo il disposto della disciplina nazionale vigente, nonché, eventualmente anche in subordine, per ingiustificata mancata attuazione del diritto comunitario vigente;
oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
- Con vittoria delle spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Corte di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali e degli oneri accessori nella misura di legge, se dovuti, oltre marche accessorie.
Conclusioni per gli appellati:
Che la Corte Ecc.ma rigetti l'appello e le avverse pretese, siccome infondate, condannando
l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito, di entrambi i gradi di giudizio, a fronte dell'eclatante infondatezza delle irragionevoli domande di controparte.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1651/2009, il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalle parti convenute, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento della direttiva comunitaria 82/76 fatto valere dall'attore e dagli altri intervenienti nel relativo giudizio. Parte_1
2. Con sentenza n. 687/2016 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale e, nel merito, ha condannato la al risarcimento del danno, oltre interessi Controparte_1
dalla data delle domande, in favore degli appellanti, eccezion fatta per gli odierni attori in riassunzione.
Con riferimento a questi ultimi, sotto un primo profilo, la Corte ha statuito che il risarcimento non spetta in concreto agli appellanti che hanno frequentato una scuola di specializzazione
(pur comune ad almeno due Stati membri dell'Unione Europea) a cui si sono iscritti in epoca anteriore al 1° gennaio 1983, e quindi a (1981), (1981), Parte_1 Parte_6
(1982), (1981), limitatamente alla scuola di Parte_8 Parte_10 Parte_11
pediatria (1981), (1982), nella qualità di erede di Parte_13 Parte_13 Pt_14
(1982), (1982), (1977), (1982).
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
Sotto un secondo profilo, la Corte ha, altresì, ritenuto che il risarcimento non spetta neanche agli appellanti che - pur iscritti dopo il 1° gennaio 1983- hanno frequentato una scuola non comune a due o più Stati membri dell'Unione, non essendo riconducibile – sia quanto alla denominazione, sia in relazione alla natura degli insegnamenti e agli obiettivi formativi – ad altre scuole di specializzazione istituite in altri paesi europei indicate nell'elenco di cui all'art. 7, co. 2, della direttiva 93/16/CEE, respingendo dunque, per quanto qui rileva, le domande di
, e n.q. di erede di Parte_2 Parte_7 Parte_5 Per_1
(che hanno frequentato la scuola di specializzazione di Igiene e medicina preventiva),
[...]
e (che hanno frequentato Clinica Parte_12 Parte_3 Parte_4
dermosifilopatica) e (che ha frequentato Malattie dell'apparato Parte_9
cardiovascolare).
3. Con ordinanza n. 20186/2018, pubblicata in data 31/07/2018, la Corte di Cassazione, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso proposti dagli odierni appellanti in riassunzione, ha cassato con rinvio la sentenza n. 697/2016.
3 Secondo la Suprema Corte, con riguardo al primo motivo di doglianza, la Corte d'Appello non avrebbe applicato i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 24.01.2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16 in ordine alla sussistenza dell'obbligo di remunerazione adeguata dei periodi di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista anche rispetto ai corsi di formazione iniziati prima del 1° gennaio 1983 ( data di scadenza del termine di trasposizione della Direttiva 82/76) e, con riguardo al secondo motivo di gravame, non avrebbe altresì, applicato il principio di equivalenza - più volte affermato dalla stessa Suprema Corte - secondo cui il mancato inserimento di una scuola di specializzazione nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie non è preclusivo del riconoscimento del diritto alla borsa di studio in favore dello specializzando, ove si tratti di specializzazione analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri, circostanza, questa da accertare in concreto.
4. Con atto di citazione ai sensi dell'art. 392 c.p.c., notificato in data 15 ottobre 2018, gli appellanti in epigrafe hanno riassunto la causa chiedendo l'accoglimento dell'appello già proposto.
5. Ritualmente istauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata in data 17 dicembre 2019, si sono costituiti gli appellati in epigrafe.
6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 18 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alle motivazioni che seguono.
8. È invero fondata la domanda di risarcimento avanzata dai medici iscritti in epoca anteriore al 1° gennaio 1983 a corsi di specializzazione, conclusi dopo tale data.
Come ribadito dalla Suprema Corte, la Corte di Giustizia dell'Unione europea con decisione del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616 e C-617/16), ha affermato che la Direttiva 75/363 come modificata, ed il relativo obbligo imposto agli Stati membri di procedere ad una remunerazione adeguata dei periodi di formazione a tempo pieno e a tempo ridotto come medico specialista, trova applicazione anche ai corsi di formazione che siano iniziati prima della scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione della Direttiva 82/76 e che
4 siano proseguiti dopo questa data, a condizione che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli artt. 5 o 7 della
Direttiva 75/362.
Il risarcimento spetta quindi anche per l'anno accademico 1982-1983, sebbene a partire dal
1° gennaio 1989, primo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l'attuazione della direttiva, con la conseguenza che tale risarcimento deve essere commisurato, non all'intero anno accademico, ma alla frazione temporale successiva alla data indicata (Cass. n.
23491/2021).
Per quel che concerne la quantificazione, la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo costante, ha chiarito che il risarcimento del danno non può essere commisurato all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
(come preteso dagli attori), che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.
L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura nè retributiva, nè risarcitoria e non può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopra citata.
La suddetta obbligazione ha invero natura indennitaria e para-risarcitoria, da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato su un canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che risponda al principio di effettività, al fine di ottenere un risultato conforme al diritto comunitario.
Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n.
370, con la quale lo Stato Italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel D.Lgs. n. 257 del 1991 (Cfr. Cass. civ. n. 21498/11, n.
23275/11, n. 2538/15).
L'art. 11 della L. n. 370 del 1999 prevede per i medici ammessi presso l'Università alle scuole di specializzazione in medicina, dall'anno accademico 1983/1984 all'anno accademico
1991/1992 - sia pure con esclusivo riguardo ai destinatari delle sentenze passate in giudicato
5 del Tribunale Amministrativo del Lazio espressamente indicate, una borsa di studio onnicomprensiva di L.13.000.000 annui, pari a € 6.713,93.
Pertanto, per i medici intervenuti, ivi inclusi quelli che si sono iscritti anche in anni accademici più risalenti, ma hanno proseguito la frequenza del corso di specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, si liquiderà l'importo di € 3.962,65 per la frazione temporale dell'anno accademico 1982/83 successiva al 31/12/1982 e frequentata a partire dal 1° gennaio 1983 (€
6713,93:12=566,094 x7) e la somma di € 6.713,94 per ognuno degli ulteriori anni di specializzazione frequentati.
9. Alla luce dei suddetti principi, nel caso di specie, il risarcimento del danno spetta a quelli tra gli appellanti in riassunzione che hanno frequentato una scuola di specializzazione
- comune ad almeno due Stati membri dell'Unione europea - alla quale si sono iscritti in epoca anteriore al 1° gennaio 1983, secondo il prospetto che segue:
1) , immatricolato nell'a.a. 1982/1983 e specializzato nell'a.a. Parte_1
1985/196 in “Psichiatria” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 24.104,47;
2) , immatricolato nell'a.a. 1981/1982 e specializzato nell'a.a. Parte_6
1984/1985 in “Oftalmologia” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 17.390,53;
3) , immatricolata nell'a.a. 1982/1983 e specializzata nell'a.a. Parte_8
1985/1986 in “Ginecologia e ostetricia” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 24.104,47;
4) , immatricolato nell'a.a. 1981/1982 e specializzato nell'a.a. 1987/1988 Parte_10
in “Neurologia” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro
17.390,53;
5) , immatricolata nell'a.a. 1981/1982 e specializzata nell'a.a. 1984/1985 in Parte_11
“Pediatria” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 17.390,53;
6) , immatricolata nell'a.a. 1982/1983 e specializzata nell'a.a. 1985/1986 Parte_13 in “Ginecologia e ostetricia” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 24.104,47;
6 7) , n.q. di erede di immatricolato nell'a.a. 1982/1983 Parte_13 Parte_14
e specializzato nell'a.a. 1984/1985 in “Urologia” (durata legale tre anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 17.390,53;
8) immatricolato nell'a.a. 1982/1983 e specializzato nell'a.a. 1984/1985 Parte_15 in “Ortopedia e traumatologia” (durata legale tre anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 17.390,53;
9) , immatricolato nell'a.a. 1982/1983 e specializzato nell'a.a. Parte_17
1984/1985 in “Malattie infettive” (durata legale tre anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 17.390,53.
Sugli importi sopra determinati sono dovuti gli interessi legali a far data dalla domanda, mentre non è dovuto alcun compenso per la svalutazione monetaria, in ragione della monetizzazione effettuata dall'art. 11 della L. n. 370/1999, prima richiamata.
10. È invece infondata la domanda proposta da , cui nulla è dovuto Parte_16
a titolo di risarcimento, avendo lo stesso conseguito il diploma di specializzazione in
“Ostetricia e ginecologia” nell'a.a. 1986/87, oltre il termine di durata legale del corso – pari a 5 anni- che si sarebbe dunque dovuto concludere nell'a.a. 1979/80, e quindi in epoca anteriore al periodo per cui è stata prevista la corresponsione della remunerazione (a far data dal 1° gennaio 1983).
11. È fondato infine il secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti in riassunzione hanno lamentato la mancata verifica da parte del Giudice di Appello della sussistenza dei requisiti di comunanza della scuola di specializzazione frequentata ad almeno due Stati membri o alla compatibilità con le altre scuole di specializzazione istituite in altri paesi.
12. La Suprema Corte, proprio nell'ambito di un giudizio attinente al corso di specializzazione in “Igiene e Medicina preventiva”, ha stabilito che in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto del D.Lgs.
n. 275 del 1991, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (v. ex multis, Cass. Ord. n.
13760/2018; Cass. n. 21798/2016).
7 Con specifico riferimento alle specializzazioni italiane denominate “Igiene e Medicina
Preventiva” e “Medicina del Lavoro”, la Suprema Corte afferma che sono del tutto corrispondenti - e non meramente equipollenti - alle categorie di specializzazione denominate
“Community Medicine” e “Occupational Medicine”, incluse nell'art. 7 della direttiva 75/362, di cui costituiscono la mera traduzione in italiano. Di conseguenza, la frequenza dei relativi corsi dà, per ciò solo, diritto all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituiti in almeno due paesi membri (v. Cass. n. 34404/2022).
13. Pertanto, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto al risarcimento del danno in favore dei medici appellanti che hanno frequentato la scuola di specializzazione di “Igiene e medicina preventiva”, ossia (frequentante dall'a.a. 1983/84 all'a.a. Parte_2
1985/86), (frequentante dall'a.a 1987/88 all'a.a. 1989/90) e, Parte_7
infine, nella qualità di erede di Parte_5 Persona_1
(frequentante dall'a.a. 1983/84 all'a.a. 1985/86).
L'ammontare spettante a ciascuno va determinato, anche in questo caso, nella somma di L.
13.000.000 per ogni anno di scuola di specializzazione, in ossequio all'art. 11 della l. n.
370/1999. Pertanto, avendo i suddetti appellanti frequentato per tre anni, deve liquidarsi la somma di L. 39.000.000, pari ad euro 20.141,82 in favore di ciascuno, cui vanno addizionati gli interessi legali a far data dalla domanda.
14. Quanto poi alle scuole di specializzazione in “Clinica dermosifilopatica” e “Malattie dell'apparato cardiovascolare”, occorre premettere che, con condivisibile indirizzo interpretativo e riprendendo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea del
25/2/1999, (causa la suprema Corte, con sentenze 23201/2016 e 29345/2008, ha Pt_18
imposto al giudice italiano, ai fini della decisione sulla domanda del Medico specializzando, la valutazione in concreto della equipollenza tra la specializzazione frequentata e quella inclusa negli elenchi ex artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CE inclusa nella direttiva
75/362/CEE, nonché nella Direttiva 93/16/CEE (in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli), mediante la quale il
Consiglio ha proceduto, per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza, alla codificazione delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, riunendole in un unico testo.
8 Pertanto, in sede di valutazione dell'equivalenza, in ipotesi di non coincidenza nominale, è onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie;
solo ove tale onere sia stato assolto dall'attore in modo preciso e dettagliato, incomberà sull'amministrazione convenuta l'onere di contestare l' equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri. (v. Cass. n. 19313/2023).
15. Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi del tutto equipollente sia la specializzazione conseguita dai Dott.ri e Parte_12 Parte_3 Parte_4
in “Clinica dermosifilopatica” a quella di “Dermatologia e venerologia”, prevista
[...]
dall'art. 7 della direttiva 75/362/CEE, sia la specializzazione conseguita dal Dott. Pt_9
in “Malattie dell'apparato cardiovascolare” a quella di “Cardiologia”, anch'essa
[...]
presente nel prima citato art. 7.
Si consideri che l'attestato di equipollenza risulta già stato conferito dal D.M. 30 gennaio
1998 del Ministero della Sanità (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 37 del 14.2.1998) - peraltro richiamato dagli stessi medici appellanti - che nel disciplinare la materia della equipollenza delle specializzazioni nelle aree mediche di rispettiva appartenenza (tab. B) espressamente riconosce la scuola di “Clinica dermosifilopatica” equipollente alla scuola di
“Dermatologia e Venerologia” e la scuola di “Malattie dell'apparato cardiovascolare” equipollente a quella di “Cardiologia”.
Con il suddetto decreto, il Ministero della Salute ha infatti pubblicato la tabella delle discipline equipollenti e delle discipline affini, valide per i medici chirurgi e per i medici odontoiatri, tabella nella quale l'equivalenza che occupa è espressamente indicata.
Sebbene l'equipollenza sia stata infatti riconosciuta e sancita dal D.M. cit. al (diverso) fine di valutare i titoli per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, trattasi in ogni caso di riconoscimento basato su una valutazione tecnica circa l'affinità dei corsi quanto alle discipline frequentate ed agli scopi perseguiti e pertanto ben può essere valorizzata per fondare il giudizio di equipollenza che occupa e tanto a prescindere dalla sua emanazione in un periodo successivo al conseguimento delle specializzazioni degli odierni appellanti.
9 Anche più di recente la stessa Suprema Corte (con Ord. della III sez. civ. 23-07-2019, n.
19730) ha del resto ribadito che il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio ove si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due stati membri. In quel caso, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti ad una scuola di specializzazione in “igiene mentale” proprio sul rilievo dell'equipollenza di detta scuola a quella in psichiatria stabilita dal D.M. 27 luglio 1990 proprio ai fini degli esami di idoneità del personale di ruolo sanitario.
La stessa Corte di Cassazione ha dunque valorizzato il “riconoscimento” di equivalenza ex post effettuato dal Ministero della Sanità quale criterio per fondare il giudizio di equipollenza.
Deve pertanto riconoscersi il diritto al risarcimento del danno in favore dei medici appellanti che hanno frequentato la scuola di specializzazione di “Clinica dermosifilopatica”, equivalente a “Dermatologia e venerologia”, e quindi Parte_12
(frequentante dall'a.a. 1985/86 all'a.a. 1987/88), (frequentante dall'a.a Parte_3
1988/89 all'a.a. 1990/91) e, infine, (frequentante dall'a.a. 1987/88 Parte_4
all'a.a. 1989/90).
L'ammontare spettante a ciascuno va determinato, anche in questo caso, nella somma di L.
13.000.000 per ogni anno di scuola di specializzazione, in ossequio all'art. 11 della l. n.
370/1999, pertanto, avendo i suddetti appellanti frequentato per tre anni, deve liquidarsi la somma di L. 39.000.000, pari ad euro 20.141,82 in favore di ciascuno, cui vanno addizionati gli interessi legali a far data dalla domanda.
Deve altresì riconoscersi il risarcimento del danno in favore di , che ha Parte_9
frequentato la scuola di specializzazione in “Malattie dell'apparato cardiovascolare” equivalente a “Cardiologia” , dall'a.a. 1982/83 all'a.a. 1985/86, con conseguente liquidazione di una somma pari ad euro 17.390,53 (risultante dalla somma di euro 3.962,65 per la frazione dell'a.a. 1982/83 e di euro 6.713,94 per ciascuno degli ulteriori due anni di corso, stante la triennale durata legale del corso e la ricognizione della qualità di studente fuori corso per l'a.a.
1984/1985), con decorrenza degli interessi legali a far data dalla domanda.
10 16. Visto l'art. 92 c.p.c. e tenuto conto della novità delle questioni trattate, le spese del primo grado, del giudizio dell'appello, del giudizio di legittimità e del presente grado di rinvio devono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in sede di rinvio dalla Suprema Corte giusta ordinanza n.
20186/2018 emessa il 22 febbraio 2018, in riforma della sentenza n. 1651/2009 emessa dal
Tribunale di Palermo, condanna la al pagamento per i titoli di cui in parte Controparte_1
motiva:
-di € 24.104,47 in favore di , e Parte_1 Parte_8 [...]
, ciascuno;
Pt_13
-€ 20.141,82 in favore di , , Parte_2 Parte_7 [...]
n.q. di erede di , Parte_5 Persona_1 Parte_12
e ciascuno;
Parte_3 Parte_4
-€ 17.390,53 in favore di , , , Parte_6 Parte_10 Parte_11
, n.q. di erede di , Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
e ciascuno, Pt_17 Parte_9
oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda;
rigetta l'appello proposto da;
Parte_16
compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado, di appello e di legittimità, nonchè quelle del presente grado di rinvio.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 23 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1861/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (nata Parte_4 C.F._4 Parte_5
a Sambuca di Sicilia il 12.9.1953), nella qualità di erede del defunto coniuge Dott. Per_1
, (C.F. ),
[...] Parte_6 C.F._5 Parte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Parte_8
), (C.F. ), C.F._7 Parte_9 C.F._8 Pt_10
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._9 Parte_11 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._11 Parte_13
) in persona e nella di qualità di erede del defunto coniuge Dott. C.F._12 [...]
(C.F. ), Parte_14 Parte_15 C.F._13 Pt_16
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._14 Parte_17
), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._15
Avv.ti Antonio Cirafisi (PEC e AL Email_1
AN (PEC Email_2
Appellanti in riassunzione
1 contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ,
[...] CP_4 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi ex Controparte_5 P.IVA_4
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC
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Appellati in riassunzione
Conclusioni per gli appellanti:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza n. 687/2016, emessa dalla stessa Corte, I Sezione Civile, in data
15.07.2015, e pubblicata il 22.04.2016 ed in ossequio all'ordinanza n. 20186/2018, emessa dalla Sesta Sezione Civile, in camera di consiglio all'udienza del 22.02.2018, pubblicata il
31.07.2018: - Ritenere e dichiarare la civile responsabilità dello Stato Italiano e della parti convenute, per chi di ragione, in forza delle causali di cui in atti. - Per l'effetto, condannarli, in solido, al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, della somma di £. 21.500.000
(oggi € 11.103,82) ciascuno, o nell'altra minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, per ogni anno di frequenza della Scuola di Specializzazione, secondo il disposto della disciplina nazionale vigente, nonché, eventualmente anche in subordine, per ingiustificata mancata attuazione del diritto comunitario vigente;
oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
- Con vittoria delle spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Corte di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali e degli oneri accessori nella misura di legge, se dovuti, oltre marche accessorie.
Conclusioni per gli appellati:
Che la Corte Ecc.ma rigetti l'appello e le avverse pretese, siccome infondate, condannando
l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito, di entrambi i gradi di giudizio, a fronte dell'eclatante infondatezza delle irragionevoli domande di controparte.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1651/2009, il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalle parti convenute, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento della direttiva comunitaria 82/76 fatto valere dall'attore e dagli altri intervenienti nel relativo giudizio. Parte_1
2. Con sentenza n. 687/2016 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale e, nel merito, ha condannato la al risarcimento del danno, oltre interessi Controparte_1
dalla data delle domande, in favore degli appellanti, eccezion fatta per gli odierni attori in riassunzione.
Con riferimento a questi ultimi, sotto un primo profilo, la Corte ha statuito che il risarcimento non spetta in concreto agli appellanti che hanno frequentato una scuola di specializzazione
(pur comune ad almeno due Stati membri dell'Unione Europea) a cui si sono iscritti in epoca anteriore al 1° gennaio 1983, e quindi a (1981), (1981), Parte_1 Parte_6
(1982), (1981), limitatamente alla scuola di Parte_8 Parte_10 Parte_11
pediatria (1981), (1982), nella qualità di erede di Parte_13 Parte_13 Pt_14
(1982), (1982), (1977), (1982).
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
Sotto un secondo profilo, la Corte ha, altresì, ritenuto che il risarcimento non spetta neanche agli appellanti che - pur iscritti dopo il 1° gennaio 1983- hanno frequentato una scuola non comune a due o più Stati membri dell'Unione, non essendo riconducibile – sia quanto alla denominazione, sia in relazione alla natura degli insegnamenti e agli obiettivi formativi – ad altre scuole di specializzazione istituite in altri paesi europei indicate nell'elenco di cui all'art. 7, co. 2, della direttiva 93/16/CEE, respingendo dunque, per quanto qui rileva, le domande di
, e n.q. di erede di Parte_2 Parte_7 Parte_5 Per_1
(che hanno frequentato la scuola di specializzazione di Igiene e medicina preventiva),
[...]
e (che hanno frequentato Clinica Parte_12 Parte_3 Parte_4
dermosifilopatica) e (che ha frequentato Malattie dell'apparato Parte_9
cardiovascolare).
3. Con ordinanza n. 20186/2018, pubblicata in data 31/07/2018, la Corte di Cassazione, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso proposti dagli odierni appellanti in riassunzione, ha cassato con rinvio la sentenza n. 697/2016.
3 Secondo la Suprema Corte, con riguardo al primo motivo di doglianza, la Corte d'Appello non avrebbe applicato i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 24.01.2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16 in ordine alla sussistenza dell'obbligo di remunerazione adeguata dei periodi di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista anche rispetto ai corsi di formazione iniziati prima del 1° gennaio 1983 ( data di scadenza del termine di trasposizione della Direttiva 82/76) e, con riguardo al secondo motivo di gravame, non avrebbe altresì, applicato il principio di equivalenza - più volte affermato dalla stessa Suprema Corte - secondo cui il mancato inserimento di una scuola di specializzazione nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie non è preclusivo del riconoscimento del diritto alla borsa di studio in favore dello specializzando, ove si tratti di specializzazione analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri, circostanza, questa da accertare in concreto.
4. Con atto di citazione ai sensi dell'art. 392 c.p.c., notificato in data 15 ottobre 2018, gli appellanti in epigrafe hanno riassunto la causa chiedendo l'accoglimento dell'appello già proposto.
5. Ritualmente istauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata in data 17 dicembre 2019, si sono costituiti gli appellati in epigrafe.
6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 18 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alle motivazioni che seguono.
8. È invero fondata la domanda di risarcimento avanzata dai medici iscritti in epoca anteriore al 1° gennaio 1983 a corsi di specializzazione, conclusi dopo tale data.
Come ribadito dalla Suprema Corte, la Corte di Giustizia dell'Unione europea con decisione del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616 e C-617/16), ha affermato che la Direttiva 75/363 come modificata, ed il relativo obbligo imposto agli Stati membri di procedere ad una remunerazione adeguata dei periodi di formazione a tempo pieno e a tempo ridotto come medico specialista, trova applicazione anche ai corsi di formazione che siano iniziati prima della scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione della Direttiva 82/76 e che
4 siano proseguiti dopo questa data, a condizione che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli artt. 5 o 7 della
Direttiva 75/362.
Il risarcimento spetta quindi anche per l'anno accademico 1982-1983, sebbene a partire dal
1° gennaio 1989, primo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l'attuazione della direttiva, con la conseguenza che tale risarcimento deve essere commisurato, non all'intero anno accademico, ma alla frazione temporale successiva alla data indicata (Cass. n.
23491/2021).
Per quel che concerne la quantificazione, la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo costante, ha chiarito che il risarcimento del danno non può essere commisurato all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
(come preteso dagli attori), che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.
L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura nè retributiva, nè risarcitoria e non può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopra citata.
La suddetta obbligazione ha invero natura indennitaria e para-risarcitoria, da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato su un canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che risponda al principio di effettività, al fine di ottenere un risultato conforme al diritto comunitario.
Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n.
370, con la quale lo Stato Italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel D.Lgs. n. 257 del 1991 (Cfr. Cass. civ. n. 21498/11, n.
23275/11, n. 2538/15).
L'art. 11 della L. n. 370 del 1999 prevede per i medici ammessi presso l'Università alle scuole di specializzazione in medicina, dall'anno accademico 1983/1984 all'anno accademico
1991/1992 - sia pure con esclusivo riguardo ai destinatari delle sentenze passate in giudicato
5 del Tribunale Amministrativo del Lazio espressamente indicate, una borsa di studio onnicomprensiva di L.13.000.000 annui, pari a € 6.713,93.
Pertanto, per i medici intervenuti, ivi inclusi quelli che si sono iscritti anche in anni accademici più risalenti, ma hanno proseguito la frequenza del corso di specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, si liquiderà l'importo di € 3.962,65 per la frazione temporale dell'anno accademico 1982/83 successiva al 31/12/1982 e frequentata a partire dal 1° gennaio 1983 (€
6713,93:12=566,094 x7) e la somma di € 6.713,94 per ognuno degli ulteriori anni di specializzazione frequentati.
9. Alla luce dei suddetti principi, nel caso di specie, il risarcimento del danno spetta a quelli tra gli appellanti in riassunzione che hanno frequentato una scuola di specializzazione
- comune ad almeno due Stati membri dell'Unione europea - alla quale si sono iscritti in epoca anteriore al 1° gennaio 1983, secondo il prospetto che segue:
1) , immatricolato nell'a.a. 1982/1983 e specializzato nell'a.a. Parte_1
1985/196 in “Psichiatria” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 24.104,47;
2) , immatricolato nell'a.a. 1981/1982 e specializzato nell'a.a. Parte_6
1984/1985 in “Oftalmologia” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 17.390,53;
3) , immatricolata nell'a.a. 1982/1983 e specializzata nell'a.a. Parte_8
1985/1986 in “Ginecologia e ostetricia” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 24.104,47;
4) , immatricolato nell'a.a. 1981/1982 e specializzato nell'a.a. 1987/1988 Parte_10
in “Neurologia” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro
17.390,53;
5) , immatricolata nell'a.a. 1981/1982 e specializzata nell'a.a. 1984/1985 in Parte_11
“Pediatria” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 17.390,53;
6) , immatricolata nell'a.a. 1982/1983 e specializzata nell'a.a. 1985/1986 Parte_13 in “Ginecologia e ostetricia” (durata legale quattro anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 24.104,47;
6 7) , n.q. di erede di immatricolato nell'a.a. 1982/1983 Parte_13 Parte_14
e specializzato nell'a.a. 1984/1985 in “Urologia” (durata legale tre anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 17.390,53;
8) immatricolato nell'a.a. 1982/1983 e specializzato nell'a.a. 1984/1985 Parte_15 in “Ortopedia e traumatologia” (durata legale tre anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 17.390,53;
9) , immatricolato nell'a.a. 1982/1983 e specializzato nell'a.a. Parte_17
1984/1985 in “Malattie infettive” (durata legale tre anni) ha diritto ad un risarcimento pari ad euro 17.390,53.
Sugli importi sopra determinati sono dovuti gli interessi legali a far data dalla domanda, mentre non è dovuto alcun compenso per la svalutazione monetaria, in ragione della monetizzazione effettuata dall'art. 11 della L. n. 370/1999, prima richiamata.
10. È invece infondata la domanda proposta da , cui nulla è dovuto Parte_16
a titolo di risarcimento, avendo lo stesso conseguito il diploma di specializzazione in
“Ostetricia e ginecologia” nell'a.a. 1986/87, oltre il termine di durata legale del corso – pari a 5 anni- che si sarebbe dunque dovuto concludere nell'a.a. 1979/80, e quindi in epoca anteriore al periodo per cui è stata prevista la corresponsione della remunerazione (a far data dal 1° gennaio 1983).
11. È fondato infine il secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti in riassunzione hanno lamentato la mancata verifica da parte del Giudice di Appello della sussistenza dei requisiti di comunanza della scuola di specializzazione frequentata ad almeno due Stati membri o alla compatibilità con le altre scuole di specializzazione istituite in altri paesi.
12. La Suprema Corte, proprio nell'ambito di un giudizio attinente al corso di specializzazione in “Igiene e Medicina preventiva”, ha stabilito che in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto del D.Lgs.
n. 275 del 1991, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (v. ex multis, Cass. Ord. n.
13760/2018; Cass. n. 21798/2016).
7 Con specifico riferimento alle specializzazioni italiane denominate “Igiene e Medicina
Preventiva” e “Medicina del Lavoro”, la Suprema Corte afferma che sono del tutto corrispondenti - e non meramente equipollenti - alle categorie di specializzazione denominate
“Community Medicine” e “Occupational Medicine”, incluse nell'art. 7 della direttiva 75/362, di cui costituiscono la mera traduzione in italiano. Di conseguenza, la frequenza dei relativi corsi dà, per ciò solo, diritto all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituiti in almeno due paesi membri (v. Cass. n. 34404/2022).
13. Pertanto, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto al risarcimento del danno in favore dei medici appellanti che hanno frequentato la scuola di specializzazione di “Igiene e medicina preventiva”, ossia (frequentante dall'a.a. 1983/84 all'a.a. Parte_2
1985/86), (frequentante dall'a.a 1987/88 all'a.a. 1989/90) e, Parte_7
infine, nella qualità di erede di Parte_5 Persona_1
(frequentante dall'a.a. 1983/84 all'a.a. 1985/86).
L'ammontare spettante a ciascuno va determinato, anche in questo caso, nella somma di L.
13.000.000 per ogni anno di scuola di specializzazione, in ossequio all'art. 11 della l. n.
370/1999. Pertanto, avendo i suddetti appellanti frequentato per tre anni, deve liquidarsi la somma di L. 39.000.000, pari ad euro 20.141,82 in favore di ciascuno, cui vanno addizionati gli interessi legali a far data dalla domanda.
14. Quanto poi alle scuole di specializzazione in “Clinica dermosifilopatica” e “Malattie dell'apparato cardiovascolare”, occorre premettere che, con condivisibile indirizzo interpretativo e riprendendo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea del
25/2/1999, (causa la suprema Corte, con sentenze 23201/2016 e 29345/2008, ha Pt_18
imposto al giudice italiano, ai fini della decisione sulla domanda del Medico specializzando, la valutazione in concreto della equipollenza tra la specializzazione frequentata e quella inclusa negli elenchi ex artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CE inclusa nella direttiva
75/362/CEE, nonché nella Direttiva 93/16/CEE (in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli), mediante la quale il
Consiglio ha proceduto, per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza, alla codificazione delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, riunendole in un unico testo.
8 Pertanto, in sede di valutazione dell'equivalenza, in ipotesi di non coincidenza nominale, è onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie;
solo ove tale onere sia stato assolto dall'attore in modo preciso e dettagliato, incomberà sull'amministrazione convenuta l'onere di contestare l' equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri. (v. Cass. n. 19313/2023).
15. Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi del tutto equipollente sia la specializzazione conseguita dai Dott.ri e Parte_12 Parte_3 Parte_4
in “Clinica dermosifilopatica” a quella di “Dermatologia e venerologia”, prevista
[...]
dall'art. 7 della direttiva 75/362/CEE, sia la specializzazione conseguita dal Dott. Pt_9
in “Malattie dell'apparato cardiovascolare” a quella di “Cardiologia”, anch'essa
[...]
presente nel prima citato art. 7.
Si consideri che l'attestato di equipollenza risulta già stato conferito dal D.M. 30 gennaio
1998 del Ministero della Sanità (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 37 del 14.2.1998) - peraltro richiamato dagli stessi medici appellanti - che nel disciplinare la materia della equipollenza delle specializzazioni nelle aree mediche di rispettiva appartenenza (tab. B) espressamente riconosce la scuola di “Clinica dermosifilopatica” equipollente alla scuola di
“Dermatologia e Venerologia” e la scuola di “Malattie dell'apparato cardiovascolare” equipollente a quella di “Cardiologia”.
Con il suddetto decreto, il Ministero della Salute ha infatti pubblicato la tabella delle discipline equipollenti e delle discipline affini, valide per i medici chirurgi e per i medici odontoiatri, tabella nella quale l'equivalenza che occupa è espressamente indicata.
Sebbene l'equipollenza sia stata infatti riconosciuta e sancita dal D.M. cit. al (diverso) fine di valutare i titoli per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, trattasi in ogni caso di riconoscimento basato su una valutazione tecnica circa l'affinità dei corsi quanto alle discipline frequentate ed agli scopi perseguiti e pertanto ben può essere valorizzata per fondare il giudizio di equipollenza che occupa e tanto a prescindere dalla sua emanazione in un periodo successivo al conseguimento delle specializzazioni degli odierni appellanti.
9 Anche più di recente la stessa Suprema Corte (con Ord. della III sez. civ. 23-07-2019, n.
19730) ha del resto ribadito che il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio ove si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due stati membri. In quel caso, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti ad una scuola di specializzazione in “igiene mentale” proprio sul rilievo dell'equipollenza di detta scuola a quella in psichiatria stabilita dal D.M. 27 luglio 1990 proprio ai fini degli esami di idoneità del personale di ruolo sanitario.
La stessa Corte di Cassazione ha dunque valorizzato il “riconoscimento” di equivalenza ex post effettuato dal Ministero della Sanità quale criterio per fondare il giudizio di equipollenza.
Deve pertanto riconoscersi il diritto al risarcimento del danno in favore dei medici appellanti che hanno frequentato la scuola di specializzazione di “Clinica dermosifilopatica”, equivalente a “Dermatologia e venerologia”, e quindi Parte_12
(frequentante dall'a.a. 1985/86 all'a.a. 1987/88), (frequentante dall'a.a Parte_3
1988/89 all'a.a. 1990/91) e, infine, (frequentante dall'a.a. 1987/88 Parte_4
all'a.a. 1989/90).
L'ammontare spettante a ciascuno va determinato, anche in questo caso, nella somma di L.
13.000.000 per ogni anno di scuola di specializzazione, in ossequio all'art. 11 della l. n.
370/1999, pertanto, avendo i suddetti appellanti frequentato per tre anni, deve liquidarsi la somma di L. 39.000.000, pari ad euro 20.141,82 in favore di ciascuno, cui vanno addizionati gli interessi legali a far data dalla domanda.
Deve altresì riconoscersi il risarcimento del danno in favore di , che ha Parte_9
frequentato la scuola di specializzazione in “Malattie dell'apparato cardiovascolare” equivalente a “Cardiologia” , dall'a.a. 1982/83 all'a.a. 1985/86, con conseguente liquidazione di una somma pari ad euro 17.390,53 (risultante dalla somma di euro 3.962,65 per la frazione dell'a.a. 1982/83 e di euro 6.713,94 per ciascuno degli ulteriori due anni di corso, stante la triennale durata legale del corso e la ricognizione della qualità di studente fuori corso per l'a.a.
1984/1985), con decorrenza degli interessi legali a far data dalla domanda.
10 16. Visto l'art. 92 c.p.c. e tenuto conto della novità delle questioni trattate, le spese del primo grado, del giudizio dell'appello, del giudizio di legittimità e del presente grado di rinvio devono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in sede di rinvio dalla Suprema Corte giusta ordinanza n.
20186/2018 emessa il 22 febbraio 2018, in riforma della sentenza n. 1651/2009 emessa dal
Tribunale di Palermo, condanna la al pagamento per i titoli di cui in parte Controparte_1
motiva:
-di € 24.104,47 in favore di , e Parte_1 Parte_8 [...]
, ciascuno;
Pt_13
-€ 20.141,82 in favore di , , Parte_2 Parte_7 [...]
n.q. di erede di , Parte_5 Persona_1 Parte_12
e ciascuno;
Parte_3 Parte_4
-€ 17.390,53 in favore di , , , Parte_6 Parte_10 Parte_11
, n.q. di erede di , Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
e ciascuno, Pt_17 Parte_9
oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda;
rigetta l'appello proposto da;
Parte_16
compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado, di appello e di legittimità, nonchè quelle del presente grado di rinvio.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 23 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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