Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8940/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott. Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 luglio 2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 9.10.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Nichele del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI) il 24.06.1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Varlotta del Foro di Busto Arsizio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 23.06.2001
(anno 2001 atto n. 598 reg. R03 parte II, serie A)
In separazione dei beni.
Separati consensualmente con sentenza n. 1812/2024 emessa in data 6/11/2024 e pubblicata in data
11 novembre 2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c.
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
pagina 1 di 4
e nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, di esclusiva proprietà del OR resterà nella esclusiva Pt_2 disponibilità dello stesso;
2. la figlia manterrà la propria residenza presso la madre mentre il figlio ER R_ manterrà la propria residenza presso il padre. Entrambi, stante la loro età, concorderanno direttamente con il padre e la madre i momenti di incontro;
3. disporre che i genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto dei figli e R_
quando gli stessi sono presso di sé con suddivisione al 50% delle spese ER straordinarie sostenute in favore dei figli secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano e, dunque:
3A) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
3B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3C) spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
3D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
3E) spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus pagina 2 di 4 organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
3F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In parziale deroga alle previsioni di cui al Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Milano, è sufficiente che il suddetto invio avvenga attraverso e-mail o messaggio, anche Whatsapp senza necessità di trasmissione delle stesse a mezzo raccomandata o prova di avvenuta ricezione.
4. Le parti concordano che l'Assegno Unico relativo alla figlia verrà percepito al 50% ER dalla ORa e per la restante quota del 50% dal OR Pt_1 Pt_2
5. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla a pretendere, vicendevolmente a titolo di proprio mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data
23.06.2001 (anno 2001 atto n. 598 reg. R03 parte II, serie A) tra e Parte_1 Parte_2
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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