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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1043/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1043/2022 promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Silipo, elettivamente domiciliata in Varese, via dei Campigli
n. 27 presso lo studio del difensore
ATTORE
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Controparte_1 C.F._1
Ambrogia Visconti e dall'Avv. Chiara Di Giovanni, elettivamente domiciliato in Varese, via
Morazzone n. 12 presso lo studio dell'avv. Visconti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
“IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, come dedotto in atti, non ammessi IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accertata e dichiarata l'illegittimità del comportamento assunto dal Sig. come descritto in atti, in ordine all'accesso abusivo Controparte_1 nel sistema informatico dell'attrice, con volontaria cancellazione della scheda che ha generato la perdita di dati commerciali memorizzati negli ultimi 20 anni e, per l'effetto, condannare il Sig.
a risarcire in favore della società la somma di € 260.000,00, così Controparte_1 Parte_1 come quantificata nella superiore narrativa a titolo di risarcimento danni non patrimoniali e patrimoniali, diretti ed indiretti nulla escluso, subiti e subendi, ovvero in quella diversa maggiore e/o minore misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi legali”. Per l'attrice
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese, anche per rimborso forfettario, e del compenso del giudizio. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto di cui alla presente comparsa, con riserva di indicarne il nominativo e con riserva di specifica articolazione in capitoli di prova.” Per il convenuto pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il presente giudizio nei Parte_1 confronti di , chiedendo la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti per accesso abusivo al sistema informatico e volontaria cancellazione della scheda contenente i dati dell'account GL aziendale, quantificati complessivamente in € 260000 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In particolare, parte attrice ha allegato che:
- la società opera dal 2005 nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio della Pt_1 vendita di autovetture nuove ed usate;
- la compagine societaria era inizialmente composta da due soci, e Parte_2 CP_1
(cfr. doc. 1), unici gestori dell'account aziendale GL e possessori di autonome credenziali
[...] di accesso;
- in data 05.10.2021, a seguito di una controversia intercorsa tra i due soci, veniva sottoscritta scrittura privata, con la quale cedeva la propria quota societaria a a fronte Controparte_1 Parte_2 della corresponsione della somma di € 36500 (cfr. doc. 2), uscendo così dalla compagine sociale;
- in data 12.10.2021, le parti formalizzavano la predetta cessione di quote con atto notarile (cfr. doc.
3-4);
- in data 29.10.2021, , accedendo al profilo Facebook della società, apprendeva Parte_2
l'assenza dei post ossia la scomparsa dei contenuti (commenti, recensioni e foto) pubblicati nel corso degli anni;
- il tecnico informatico di GL, contattato in merito all'accaduto, riferiva che la scheda dell'account era stata integralmente rimossa e che i contenuti non potevano più essere recuperati;
- tale atto doloso, attribuito al convenuto quale unico soggetto abilitato ad accedere all'account aziendale oltre all'attore al momento del fatto, ha causato un pregiudizio di rilevante entità, stimato in € 260000 sia quale perdita di avviamento commerciale che quale lesione all'immagine dell'azienda.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Più nello specifico, il convenuto ha dedotto di non aver più effettuato alcun accesso all'account aziendale dopo aver ceduto la propria quota, non essendo più in possesso delle nuove credenziali, presumibilmente modificate dal nuovo amministratore.
Assegnati i termini ex art. 183 c. VI per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del
03.07.2023 veniva disposta CTU volta a verificare la sussistenza di eventuali alternazioni e/o accessi non autorizzati relativi all'account GL ed al profilo GL Bussiness collegato alla società attrice. Espletata la CTU, all'udienza dell'11.07.2024 parte attrice insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti, parte convenuta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 12.07.2024, ritenuta non necessaria l'acquisizione di ulteriori mezzi di prova, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
pagina 2 di 6 Preliminarmente, avendo le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, riproposto le istanze istruttorie non ammesse, ritiene il Tribunale di confermare anche in questa sede le statuizioni già assunte con l'ordinanza riservata del 03.07.2023 e dell'11.07.2024, ritenendosi la causa sufficientemente istruita tramite la documentazione prodotta dalle parti e la CTU espletata.
In particolare, deve ritenersi infondata la contestazione della nullità della CTU, formulata da parte attrice in sede di comparsa conclusionale, ritenendo che le operazioni peritali si fossero svolte in violazione del principio del contraddittorio. In realtà la parte attrice lamenta la mancata realizzazione di ulteriori approfondimenti da parte di CTU che, a detta della stessa, qualora svolti avrebbero condotto ad attribuire con certezza la condotta di accesso abusivo al sistema informatico al convenuto ( CP_1
, sostenendo che a fronte degli ultimi documenti forniti dal proprio consulente di parte il CTU
[...] oltre a dichiararli tardivi li ha considerati, senza fornire alcuna idonea giustificazione, irrilevanti ai fini dell'espletamento del proprio incarico.
Si ritiene che la questione, così come formulata, non implichi alcun profilo di nullità quanto un mero rilievo critico rispetto all'operato del CTU, operato che appare immune da irregolarità. Anzitutto, condivisibilmente, il CTU ha ritenuto che non fosse utilizzabile della documentazione nuova proposta dal CTP che non fosse già agli atti del procedimento. Il consulente della parte attrice ha infatti inviato al CTU, congiuntamente alle proprie osservazioni, la copia di alcuni messaggi scambiati via e-mail tra e dai quali emerge che l'account fosse in Controparte_1 Parte_2 Email_1 uso al convenuto. Ebbene, nelle PEC inviata dal CTP al CTU in data 11.4.2024 e in data 22.4.2024 il primo ha scritto: “ad integrazione di quanto già depositato si allega alla presente nota screenshot pervenutami solo in data odierna dal sig. da cui si desume che…” e poi “ad ulteriore Parte_2 integrazione allego quanto recuperato solo adesso per cambio programma di posta elettronica sul IMac del sig. ” (vedasi allegato A6 alla perizia del CTU). Risulta pertanto evidente che tali Parte_3 osservazioni del CTP rivolte al CTU andassero ben oltre un rilievo sul metodo o sul risultato dell'indagine, bensì costituissero vere e proprie integrazioni documentali, inammissibili in quanto tardiva perché (questa sì) sottratta ai termini del contraddittorio previsti a pena di decadenza dal codice di rito per le produzioni documentali e ulteriori istanze di prova a sostegno della domanda.
Ad ogni modo, il CTU ha rilevato che la questione non risiede tanto nella riconducibilità dell'account al sig. quanto la corrispondenza del predetto account a Email_2 CP_1 quello cifrato (lu*@*) cui a suo tempo il servizio assistenza di GL consultato dall'attore faceva riferimento come profilo dell'autore dell'accesso (vedasi allegati alla consulenza di parte allegata alla citazione).
Lamenta l'attore che il CTU non abbia eseguito gli approfondimenti necessari per verificare se l'account in questione fosse effettivamente riconducibile al convenuto mediante un'apposita indagine presso il soggetto asseritamente in grado di fornire tali informazioni (scrive infatti in conclusionale:
“non si riesce però francamente a carpire come possa risultare inconferente non valutare se l'account in questione sia di parte convenuta posto che, l'ausiliario del Giudice non si è neanche attivato con un'istanza – ad hoc - rivolta a GL sul punto”). Tuttavia, non era compito del CTU quello di svolgere un'attività di ricerca e di acquisire dati presso soggetti terzi, trattandosi di una iniziativa probatoria che avrebbe dovuto essere assunta dalla parte attrice, onerata della relativa prova,
pagina 3 di 6 eventualmente formulando tempestiva istanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.
Ragion per cui, condividendo la risposta alle osservazioni del CTU, si ritiene infondata la questione della nullità formulata dall'attrice.
Venendo al merito, il presente giudizio concerne il danno cagionato a parte attrice dalla presunta condotta illecita del convenuto, consistita nell'accesso non autorizzato all'account aziendale GL e nella conseguente rimozione della relativa scheda con perdita di tutte le informazioni aziendali, sussumibile, secondo l'attore, nel reato di accesso abusivo al sistema informatico ex art. 615 ter c.p.
La domanda dell'attrice non merita, tuttavia, accoglimento in quanto sulla base della documentazione prodotta e della CTU espletata, non sussiste la prova degli elementi costitutivi del fatto illecito e soprattutto del danno risarcibile.
Parte attrice ritiene che il convenuto abbia fatto accesso, seppur non più legittimato (in quanto non più socio amministratore dal 2021), all'account aziendale della società rimuovendo la Parte_1 relativa scheda GL e causando, conseguentemente, la perdita di tutte le informazioni. Secondo la ricostruzione dell'attrice, tale condotta, riconducibile senz'altro al sig. unico in possesso delle CP_1 credenziali di accesso oltre allo stesso attore, ha prodotto danni non patrimoniali lesivi dell'immagine della stessa società.
All'esito dell'indagine svolta, il CTU ha rilevato che “si è verificata la rimozione di scheda connessa all'account, ma non è del tutto evidente chi ne sia stato l'autore” e ancora, che “il materiale presente, riconducibile a visitatori del profilo risulta presente con una storicità di 5 anni (ovvero dal
2019)”, “il materiale caricato da utenze con diritti di amministrazione sul profilo, antecedentemente alla data dei fatti oggetto di contenzioso non risulta visibile nell'attuale profilo” (cfr. pag. 4 della consulenza).
Al momento dei fatti, risultavano amministratori dell'account l'utenza e Email_3
l'utenza “lu*@*” (cfr. doc. 4 consulenza).
Come confermato dal consulente, è plausibile e conforme alle informazioni riportate nella chat tra l'assistenza di GL ed il tecnico di Certauto che, prima del 29 ottobre 2021, il profilo della società fosse stato interessato dalla rimozione/alterazione in blocco di dati ed informazioni;
Parte_1 tuttavia, “tale rimozione/alterazione non ha riguardato la totalità dei dati presenti e non è stato possibile determinarne l'effettiva estensione” (cfr. pag. 7 consulenza). Tali dati sono “ad oggi perduti”, ma “non è stato possibile risalire in alcun modo all'autore di tale rimozione, verosimilmente la stessa è stata effettuata dall'account oppure da Email_3
ma non è stato possibile reperire alcun altro riferimento relativo a questa operazione” (cfr. pag. Em_4
8 consulenza). Peraltro, anche riconducendo l'account lu*@* a , ossia a Email_5 quello che, a detta del consulente di parte attrice, è l'account del sig. non vi sono elementi atti CP_1
a confermare la corrispondenza tra l'account citato dal tecnico di GL (lu*@*) e il sig. e, CP_1 soprattutto, non è chiaro se tale account possa essere considerato l'unico autore delle cancellazioni di materiale avvenute e quale estensione abbiano avuto (cfr. pag. 2 allegato a7 alla CTU).
Alla luce di tali considerazioni, non è possibile ascrivere ad un preciso soggetto la condotta illecita di accesso abusivo all'account aziendale della società, con conseguente cancellazione di parte dei dati. Non vi è, invero, effettiva prova circa la corrispondenza tra l'account lu*@* ed il sig. né vi è CP_1
pagina 4 di 6 prova circa il fatto che tale account possa essere considerato l'unico autore delle cancellazioni avvenute.
Non solo la CTU non ha permesso di attribuire una identità all'autore della rimozione dei dati ma è rimasto del tutto vaga l'allegazione e la prova del pregiudizio che la società attrice avrebbe subito a causa della condotta fraudolenta.
Come noto, trattandosi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., spetta all'attore l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra indubbiamente il nesso causale tra condotta ed il fatto dannoso e tra quest'ultimo e le conseguenze concrete (il danno risarcibile). Sotto il primo profilo occorre evidenziare che è rimasta del tutto imprecisata l'entità delle informazioni che sarebbero state sottratte alla società; sostiene l'attrice che le visite sul sito web e le visualizzazioni delle foto della società hanno subito un “devastante decremento” in quanto Parte_1 sono andati persi tutti i contenuti e/o informazioni aziendali di quasi 20 anni di attività commerciale.
Eppure, la relazione del CTU ha rilevato l'impossibilità di effettuare una stima dell'entità dei dati persi, essendo impossibile determinare le cause e la quantità del materiale mancante.
Se poi tale manomissione abbia comportato delle conseguenze in termini di visibilità del sito o del profilo della società è ancora meno comprensibile. Anche in relazione a tale aspetto la CTU Pt_1 espone che “l'esame delle statistiche prodotte nella documentazione di cui sopra (allegato 1 – pag da 2
a 6), atteso che si tratta di statistiche di accesso al sito web di , non ha poi evidenziato Pt_1 diminuzioni tra il periodo antecedente i mesi di settembre/ottobre 2021 e il periodo successivo (anzi lievi aumenti)” ed inoltre analizzando il profilo facebook (creato nel 2016) il perito ha rilevato Pt_1 che “l'esame delle foto e dei post presenti su tale account evidenzia diversi elementi anche antecedenti al periodo set/ott 2021 con quantità e frequenza approssimativamente equivalente tra i periodi antecedenti e successivi a tali mesi e anche nei due mesi citati. Si evidenzia solo un lieve calo (non una mancanza totale) nei mesi di luglio e agosto 2021”.
Oltre a ciò, non sono state enucleate delle conseguenze patrimoniali negative che siano concretamente riconducibili alla sottrazione/eliminazione delle informazioni. L'attore ha affidato unicamente alla prova testimoniale la dimostrazione delle conseguenze patrimoniali subite dalla società, ritenuta non ammissibile in quanto avente ad oggetto delle valutazioni tecnico contabili e non fatti o circostanze. Ha inoltre depositato unitamente alla seconda memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. la copia del bilancio di esercizio al 31.12.2020 e copia del bilancio contabile dal 1.1.2022 al 30.9.2022 senza fare riferimenti specifici ai dati emergenti dalla predetta documentazione e alla correlazione temporale con la condotta attribuita al convenuto.
Inoltre, è lo stesso attore a rilevare che notoriamente il settore automobilistico era stato quello maggiormente colpito dagli effetti della pandemia e per lo stesso motivo è alquanto difficile ricondurre causalmente la contrattura del fatturato subita dalla società a partire dal gennaio 2022 (che l'attore soltanto nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. VI afferma essere del 70%) ad una sottrazione di dati e alla asserita diminuzione di visibilità dell'azienda nel contesto della rete virtuale.
Per tale ragione, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati al d.m. n. 147/2022, ricondotti ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ai pagina 5 di 6 valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale in ragione della limitata attività istruttoria delle parti. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite relative al presente Parte_1 Controparte_1 procedimento, che si liquidano in € 9142 per compensi, oltre spese generali al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di il pagamento Parte_1 delle spese della CTU, come liquidate con decreto del 12.07.2024.
Varese, 21.3.2025
Il Giudice
Fabio Rivellini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1043/2022 promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Silipo, elettivamente domiciliata in Varese, via dei Campigli
n. 27 presso lo studio del difensore
ATTORE
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Controparte_1 C.F._1
Ambrogia Visconti e dall'Avv. Chiara Di Giovanni, elettivamente domiciliato in Varese, via
Morazzone n. 12 presso lo studio dell'avv. Visconti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
“IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, come dedotto in atti, non ammessi IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accertata e dichiarata l'illegittimità del comportamento assunto dal Sig. come descritto in atti, in ordine all'accesso abusivo Controparte_1 nel sistema informatico dell'attrice, con volontaria cancellazione della scheda che ha generato la perdita di dati commerciali memorizzati negli ultimi 20 anni e, per l'effetto, condannare il Sig.
a risarcire in favore della società la somma di € 260.000,00, così Controparte_1 Parte_1 come quantificata nella superiore narrativa a titolo di risarcimento danni non patrimoniali e patrimoniali, diretti ed indiretti nulla escluso, subiti e subendi, ovvero in quella diversa maggiore e/o minore misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi legali”. Per l'attrice
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese, anche per rimborso forfettario, e del compenso del giudizio. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto di cui alla presente comparsa, con riserva di indicarne il nominativo e con riserva di specifica articolazione in capitoli di prova.” Per il convenuto pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il presente giudizio nei Parte_1 confronti di , chiedendo la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti per accesso abusivo al sistema informatico e volontaria cancellazione della scheda contenente i dati dell'account GL aziendale, quantificati complessivamente in € 260000 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In particolare, parte attrice ha allegato che:
- la società opera dal 2005 nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio della Pt_1 vendita di autovetture nuove ed usate;
- la compagine societaria era inizialmente composta da due soci, e Parte_2 CP_1
(cfr. doc. 1), unici gestori dell'account aziendale GL e possessori di autonome credenziali
[...] di accesso;
- in data 05.10.2021, a seguito di una controversia intercorsa tra i due soci, veniva sottoscritta scrittura privata, con la quale cedeva la propria quota societaria a a fronte Controparte_1 Parte_2 della corresponsione della somma di € 36500 (cfr. doc. 2), uscendo così dalla compagine sociale;
- in data 12.10.2021, le parti formalizzavano la predetta cessione di quote con atto notarile (cfr. doc.
3-4);
- in data 29.10.2021, , accedendo al profilo Facebook della società, apprendeva Parte_2
l'assenza dei post ossia la scomparsa dei contenuti (commenti, recensioni e foto) pubblicati nel corso degli anni;
- il tecnico informatico di GL, contattato in merito all'accaduto, riferiva che la scheda dell'account era stata integralmente rimossa e che i contenuti non potevano più essere recuperati;
- tale atto doloso, attribuito al convenuto quale unico soggetto abilitato ad accedere all'account aziendale oltre all'attore al momento del fatto, ha causato un pregiudizio di rilevante entità, stimato in € 260000 sia quale perdita di avviamento commerciale che quale lesione all'immagine dell'azienda.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Più nello specifico, il convenuto ha dedotto di non aver più effettuato alcun accesso all'account aziendale dopo aver ceduto la propria quota, non essendo più in possesso delle nuove credenziali, presumibilmente modificate dal nuovo amministratore.
Assegnati i termini ex art. 183 c. VI per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del
03.07.2023 veniva disposta CTU volta a verificare la sussistenza di eventuali alternazioni e/o accessi non autorizzati relativi all'account GL ed al profilo GL Bussiness collegato alla società attrice. Espletata la CTU, all'udienza dell'11.07.2024 parte attrice insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti, parte convenuta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 12.07.2024, ritenuta non necessaria l'acquisizione di ulteriori mezzi di prova, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
pagina 2 di 6 Preliminarmente, avendo le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, riproposto le istanze istruttorie non ammesse, ritiene il Tribunale di confermare anche in questa sede le statuizioni già assunte con l'ordinanza riservata del 03.07.2023 e dell'11.07.2024, ritenendosi la causa sufficientemente istruita tramite la documentazione prodotta dalle parti e la CTU espletata.
In particolare, deve ritenersi infondata la contestazione della nullità della CTU, formulata da parte attrice in sede di comparsa conclusionale, ritenendo che le operazioni peritali si fossero svolte in violazione del principio del contraddittorio. In realtà la parte attrice lamenta la mancata realizzazione di ulteriori approfondimenti da parte di CTU che, a detta della stessa, qualora svolti avrebbero condotto ad attribuire con certezza la condotta di accesso abusivo al sistema informatico al convenuto ( CP_1
, sostenendo che a fronte degli ultimi documenti forniti dal proprio consulente di parte il CTU
[...] oltre a dichiararli tardivi li ha considerati, senza fornire alcuna idonea giustificazione, irrilevanti ai fini dell'espletamento del proprio incarico.
Si ritiene che la questione, così come formulata, non implichi alcun profilo di nullità quanto un mero rilievo critico rispetto all'operato del CTU, operato che appare immune da irregolarità. Anzitutto, condivisibilmente, il CTU ha ritenuto che non fosse utilizzabile della documentazione nuova proposta dal CTP che non fosse già agli atti del procedimento. Il consulente della parte attrice ha infatti inviato al CTU, congiuntamente alle proprie osservazioni, la copia di alcuni messaggi scambiati via e-mail tra e dai quali emerge che l'account fosse in Controparte_1 Parte_2 Email_1 uso al convenuto. Ebbene, nelle PEC inviata dal CTP al CTU in data 11.4.2024 e in data 22.4.2024 il primo ha scritto: “ad integrazione di quanto già depositato si allega alla presente nota screenshot pervenutami solo in data odierna dal sig. da cui si desume che…” e poi “ad ulteriore Parte_2 integrazione allego quanto recuperato solo adesso per cambio programma di posta elettronica sul IMac del sig. ” (vedasi allegato A6 alla perizia del CTU). Risulta pertanto evidente che tali Parte_3 osservazioni del CTP rivolte al CTU andassero ben oltre un rilievo sul metodo o sul risultato dell'indagine, bensì costituissero vere e proprie integrazioni documentali, inammissibili in quanto tardiva perché (questa sì) sottratta ai termini del contraddittorio previsti a pena di decadenza dal codice di rito per le produzioni documentali e ulteriori istanze di prova a sostegno della domanda.
Ad ogni modo, il CTU ha rilevato che la questione non risiede tanto nella riconducibilità dell'account al sig. quanto la corrispondenza del predetto account a Email_2 CP_1 quello cifrato (lu*@*) cui a suo tempo il servizio assistenza di GL consultato dall'attore faceva riferimento come profilo dell'autore dell'accesso (vedasi allegati alla consulenza di parte allegata alla citazione).
Lamenta l'attore che il CTU non abbia eseguito gli approfondimenti necessari per verificare se l'account in questione fosse effettivamente riconducibile al convenuto mediante un'apposita indagine presso il soggetto asseritamente in grado di fornire tali informazioni (scrive infatti in conclusionale:
“non si riesce però francamente a carpire come possa risultare inconferente non valutare se l'account in questione sia di parte convenuta posto che, l'ausiliario del Giudice non si è neanche attivato con un'istanza – ad hoc - rivolta a GL sul punto”). Tuttavia, non era compito del CTU quello di svolgere un'attività di ricerca e di acquisire dati presso soggetti terzi, trattandosi di una iniziativa probatoria che avrebbe dovuto essere assunta dalla parte attrice, onerata della relativa prova,
pagina 3 di 6 eventualmente formulando tempestiva istanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.
Ragion per cui, condividendo la risposta alle osservazioni del CTU, si ritiene infondata la questione della nullità formulata dall'attrice.
Venendo al merito, il presente giudizio concerne il danno cagionato a parte attrice dalla presunta condotta illecita del convenuto, consistita nell'accesso non autorizzato all'account aziendale GL e nella conseguente rimozione della relativa scheda con perdita di tutte le informazioni aziendali, sussumibile, secondo l'attore, nel reato di accesso abusivo al sistema informatico ex art. 615 ter c.p.
La domanda dell'attrice non merita, tuttavia, accoglimento in quanto sulla base della documentazione prodotta e della CTU espletata, non sussiste la prova degli elementi costitutivi del fatto illecito e soprattutto del danno risarcibile.
Parte attrice ritiene che il convenuto abbia fatto accesso, seppur non più legittimato (in quanto non più socio amministratore dal 2021), all'account aziendale della società rimuovendo la Parte_1 relativa scheda GL e causando, conseguentemente, la perdita di tutte le informazioni. Secondo la ricostruzione dell'attrice, tale condotta, riconducibile senz'altro al sig. unico in possesso delle CP_1 credenziali di accesso oltre allo stesso attore, ha prodotto danni non patrimoniali lesivi dell'immagine della stessa società.
All'esito dell'indagine svolta, il CTU ha rilevato che “si è verificata la rimozione di scheda connessa all'account, ma non è del tutto evidente chi ne sia stato l'autore” e ancora, che “il materiale presente, riconducibile a visitatori del profilo risulta presente con una storicità di 5 anni (ovvero dal
2019)”, “il materiale caricato da utenze con diritti di amministrazione sul profilo, antecedentemente alla data dei fatti oggetto di contenzioso non risulta visibile nell'attuale profilo” (cfr. pag. 4 della consulenza).
Al momento dei fatti, risultavano amministratori dell'account l'utenza e Email_3
l'utenza “lu*@*” (cfr. doc. 4 consulenza).
Come confermato dal consulente, è plausibile e conforme alle informazioni riportate nella chat tra l'assistenza di GL ed il tecnico di Certauto che, prima del 29 ottobre 2021, il profilo della società fosse stato interessato dalla rimozione/alterazione in blocco di dati ed informazioni;
Parte_1 tuttavia, “tale rimozione/alterazione non ha riguardato la totalità dei dati presenti e non è stato possibile determinarne l'effettiva estensione” (cfr. pag. 7 consulenza). Tali dati sono “ad oggi perduti”, ma “non è stato possibile risalire in alcun modo all'autore di tale rimozione, verosimilmente la stessa è stata effettuata dall'account oppure da Email_3
ma non è stato possibile reperire alcun altro riferimento relativo a questa operazione” (cfr. pag. Em_4
8 consulenza). Peraltro, anche riconducendo l'account lu*@* a , ossia a Email_5 quello che, a detta del consulente di parte attrice, è l'account del sig. non vi sono elementi atti CP_1
a confermare la corrispondenza tra l'account citato dal tecnico di GL (lu*@*) e il sig. e, CP_1 soprattutto, non è chiaro se tale account possa essere considerato l'unico autore delle cancellazioni di materiale avvenute e quale estensione abbiano avuto (cfr. pag. 2 allegato a7 alla CTU).
Alla luce di tali considerazioni, non è possibile ascrivere ad un preciso soggetto la condotta illecita di accesso abusivo all'account aziendale della società, con conseguente cancellazione di parte dei dati. Non vi è, invero, effettiva prova circa la corrispondenza tra l'account lu*@* ed il sig. né vi è CP_1
pagina 4 di 6 prova circa il fatto che tale account possa essere considerato l'unico autore delle cancellazioni avvenute.
Non solo la CTU non ha permesso di attribuire una identità all'autore della rimozione dei dati ma è rimasto del tutto vaga l'allegazione e la prova del pregiudizio che la società attrice avrebbe subito a causa della condotta fraudolenta.
Come noto, trattandosi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., spetta all'attore l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra indubbiamente il nesso causale tra condotta ed il fatto dannoso e tra quest'ultimo e le conseguenze concrete (il danno risarcibile). Sotto il primo profilo occorre evidenziare che è rimasta del tutto imprecisata l'entità delle informazioni che sarebbero state sottratte alla società; sostiene l'attrice che le visite sul sito web e le visualizzazioni delle foto della società hanno subito un “devastante decremento” in quanto Parte_1 sono andati persi tutti i contenuti e/o informazioni aziendali di quasi 20 anni di attività commerciale.
Eppure, la relazione del CTU ha rilevato l'impossibilità di effettuare una stima dell'entità dei dati persi, essendo impossibile determinare le cause e la quantità del materiale mancante.
Se poi tale manomissione abbia comportato delle conseguenze in termini di visibilità del sito o del profilo della società è ancora meno comprensibile. Anche in relazione a tale aspetto la CTU Pt_1 espone che “l'esame delle statistiche prodotte nella documentazione di cui sopra (allegato 1 – pag da 2
a 6), atteso che si tratta di statistiche di accesso al sito web di , non ha poi evidenziato Pt_1 diminuzioni tra il periodo antecedente i mesi di settembre/ottobre 2021 e il periodo successivo (anzi lievi aumenti)” ed inoltre analizzando il profilo facebook (creato nel 2016) il perito ha rilevato Pt_1 che “l'esame delle foto e dei post presenti su tale account evidenzia diversi elementi anche antecedenti al periodo set/ott 2021 con quantità e frequenza approssimativamente equivalente tra i periodi antecedenti e successivi a tali mesi e anche nei due mesi citati. Si evidenzia solo un lieve calo (non una mancanza totale) nei mesi di luglio e agosto 2021”.
Oltre a ciò, non sono state enucleate delle conseguenze patrimoniali negative che siano concretamente riconducibili alla sottrazione/eliminazione delle informazioni. L'attore ha affidato unicamente alla prova testimoniale la dimostrazione delle conseguenze patrimoniali subite dalla società, ritenuta non ammissibile in quanto avente ad oggetto delle valutazioni tecnico contabili e non fatti o circostanze. Ha inoltre depositato unitamente alla seconda memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. la copia del bilancio di esercizio al 31.12.2020 e copia del bilancio contabile dal 1.1.2022 al 30.9.2022 senza fare riferimenti specifici ai dati emergenti dalla predetta documentazione e alla correlazione temporale con la condotta attribuita al convenuto.
Inoltre, è lo stesso attore a rilevare che notoriamente il settore automobilistico era stato quello maggiormente colpito dagli effetti della pandemia e per lo stesso motivo è alquanto difficile ricondurre causalmente la contrattura del fatturato subita dalla società a partire dal gennaio 2022 (che l'attore soltanto nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. VI afferma essere del 70%) ad una sottrazione di dati e alla asserita diminuzione di visibilità dell'azienda nel contesto della rete virtuale.
Per tale ragione, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati al d.m. n. 147/2022, ricondotti ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ai pagina 5 di 6 valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale in ragione della limitata attività istruttoria delle parti. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite relative al presente Parte_1 Controparte_1 procedimento, che si liquidano in € 9142 per compensi, oltre spese generali al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di il pagamento Parte_1 delle spese della CTU, come liquidate con decreto del 12.07.2024.
Varese, 21.3.2025
Il Giudice
Fabio Rivellini
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