Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. 236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Rocco Pavese Consigliere dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 474/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Riggio Parte_1
Corrado con domicilio eletto in Salerno, alla via Salvatore Marano nr. 15
PARTE APPELLANTE
E
in persona del l.r. p.t., parte rappresentata e difesa come in atti CP_1 dall'avv. Miriano Fernando e dall'avv. De Paula Adele con domicilio eletto in
Salerno, alla via Nizza nr. 146
PARTE APPELLATA
Oggetto: riconoscimento indennità per attività esterna.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza nr. 371/2023 pubblicata in data 23 febbraio 2023 il Tribunale di
Nocera inferiore, in composizione monocratica ed in funzione di g.l., ha rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite, la domanda proposta da
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ACN per l'attività esterna.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che: “ La sede di lavoro della dott.ssa indicata nella lettera d'incarico Parte_1
(cfr. allegato 1 prod. ricorrente) è il “ distretto di Cava dè RR”; non è in contestazione il fatto che il Centro Diabetologico, seppure ubicato all'interno del
P.O. di Cava dè RR, afferisce al distretto sanitario di base di Cava dè RR
(cfr. note autorizzate depositate nell'interesse di parte ricorrente per l'udienza del
28.9.22). Da tanto consegue il rigetto del ricorso in quanto le indennità previste dall'art. 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 – testo integrato con l' 29 luglio 2009, sono previste per le sole attività “esterne” che la CP_2 norma identifica con quelle svolte “al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico” e che nella fattispecie le prestazioni rese dalla ricorrente presso il CAD ubicato presso il P.O. di Cava de RR non sono riconducibili ad attività esterne in quanto il CAD è struttura del distretto di Cava dè RR, sede di lavoro della ricorrente;
”.
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data 1° agosto 2023, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare : “ Ebbene, ferma restando la lettera di incarico originaria, su esplicita richiesta dei vertici Aziendali, nella giornata del lunedì dall'anno 2008, la dott.ssa , invece che Parte_1
svolgere la propria attività presso il Poliambulatorio distrettuale di Cava, dopo aver firmato il cartellino marcatempo in sede ovvero nei locali del Poliambulatorio, si recava presso il P.O. di Cava al Centro Diabetologico al fine di svolgere attività esterna di consulenza oculistica per poi, al termine dell'orario di servizio, rientrare presso il Poliambulatorio e sottoscrivere il proprio marcatempo in uscita. Tutto ciò, si ribadisce, ancora una volta, è stato confermato oltre che dalle circostanze e dagli atti prodotti, anche da una nota dell'allora Responsabile del Centro
Diabetologico del P.O. di Cava, dott. , nella quale lo stesso ribadiva che la Per_1
2 dott.ssa svolgeva presso quel centro attività di consulenza oculistica. Parte_1
Pertanto, la dott.ssa ha svolto attività esterna durante l'orario di servizio Parte_1
e, per tale motivo, ha diritto al pagamento di emolumenti forfettari aggiuntivi così come previsto dagli ACN di settore sopra richiamati. Ed, infatti, sia l'ACN del 2009 che il successivo del 2015 prevedono entrambi quanto di seguito riportato: l'ACN del 2009 all'articolo 32 rubricato “Attività esterna e pronta disponibilità” prevede, letteralmente, al punto 1 che lo specialista può svolgere la propria attività, per fini istituzionali o esigenze erogative dell'Azienda, anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna), al punto 2 che la sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all'inizio dell'orario di servizio, al punto 3 che le prestazioni esterne possono essere svolte dallo specialista ambulatoriale, fra l'altro, anche presso le strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale (tra cui sono citati anche gli ospedali come nel caso de quo) ed al punto 5 che per lo svolgimento di attività esterna durante l'orario di servizio e per incarichi conferiti in via esclusiva per tale attività, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'articolo 42 lettera A) commi 1 e 2 rapportato al tempo di esecuzione di sessanta minuti per ciascuna prestazione e stabiliscono, inoltre, che in caso di più prestazioni dalla seconda in poi il tempo di esecuzione dovrà essere calcolato in venti minuti per le successive alla prima;
Contr l' del 2015, questa volta, all'articolo 30 sempre rubricato “Attività esterna e pronta disponibilità” prevede ugualmente ovvero senza aver apportato alcuna Contr modifica rispetto al precedente e, sempre letteralmente, al punto 1 che lo specialista può svolgere la propria attività, per fini istituzionali o esigenze erogative dell'Azienda, anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna), al punto 2 che la sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all'inizio dell'orario di servizio, al punto
3 che le prestazioni esterne possono essere svolte dallo specialista ambulatoriale, fra l'altro, anche presso le strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale (tra cui sono citati anche gli ospedali come nel caso de quo) ed, infine, al punto 6 che per lo svolgimento di attività esterna durante l'orario di servizio e per incarichi conferiti in via esclusiva per tale attività, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul
3 compenso orario dovuto ai sensi dell'articolo 41 lettera A) commi 1 e 2 rapportato al tempo di esecuzione di sessanta minuti per ciascuna prestazione e stabiliscono, inoltre, che in caso di più prestazioni dalla seconda in poi il tempo di esecuzione dovrà essere calcolato in venti minuti per le successive alla prima. ”.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5. All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
6. L'appello è infondato nella misura in cui non rileva né la circostanza che la dr.
, sia ad inizio che a fine prestazione lavorativa presso il CAD, Parte_1 registrasse l'orario di lavoro presso il poliambulatorio, né la circostanza che il
CAD (centro anti-diabete) fosse collocato presso il presidio ospedaliero cittadino, poiché per attività esterna va intesa non l'attività resa al di fuori degli spazi del poliambulatorio, ma l'attività resa al di fuori della prestazione dedotta in Cont obbligazione contrattuale, ovverosia l'attività professionale resa in favore della firmataria del contratto, nell'ambito del distretto indicato.
7. La prestazione resa fuori dei locali del poliambulatorio era comunque resa all'interno del distretto di competenza, sia perchè il CAD non era un'articolazione del reparto ospedaliero ma un'articolazione, un ufficio, un ambulatorio (i.e. complesso di locali destinati all'esame clinico e alla cura di pazienti non ricoverati) del distretto con specifica competenza mirata allocato presso l'ospedale (ospitato a vario titolo dall' nei suoi locali ) e Controparte_3 sia perché l'individuazione della sede di lavoro nel luogo “ ove avviene la rilevazione della presenza all'inizio dell'orario di lavoro “ è scriminante in caso di Contr esclusivo svolgimento di attività esterna ex art.32 II co. , sia infine perché Contr sede di lavoro ex art.32 è il distretto non il singolo ambulatorio (ved. nota di incarico in data 30 giugno 2008 a firma in cui si indica come sede Tes_1
ambulatorio del distretto di Cava d.T. ). Nel caso di specie alcuna rilevanza ha la nota a firma del direttore del CAD in data 2 aprile 2001, sia perché la azionata domanda afferisce al periodo dal 2008, sia perché dall'intestazione della certificazione si evince che il Centro anti diabete faceva capo all' , pur CP_1 con sede nell'Ospedale di Cava d. T. .
4 8. Per attività esterna non deve intendersi quella all'esterno del poliambulatorio ma quella esterna al rapporto di convenzione, ovverosia resa in favore di altri soggetti non inseriti nel regime delle prestazioni ( i.e. delle prenotazioni) rese dal distretto di competenza nei suoi plessi come ambulatori, centri o servizi o comunque denominati. Ed infatti l'art. 32 ACN afferma che tale attività esterna “ deve essere deve essere preventivamente programmata ed concordata con lo specialista ambulatoriale o il professionista interessato ” e remunerata separatamente, nella misura in cui il datore di lavoro chiede al prestatore, in ragione di una specifica competenza maturata, una prestazione ulteriore rispetto a quella dedotta in obbligazione da fornire a soggetti esterni al rapporto di convenzione della medicina ambulatoriale specialistica, come il paziente domiciliare, la popolazione scolastica o carceraria, i residenti presso strutture sanitarie assistenziali, i degenti ospedalieri, gli assistiti dei consultori familiari;
inoltre tali prestazioni, singolarmente richieste dall'esterno al professionista convenzionato, devono passare al vaglio del responsabile della struttura ed indi dal responsabile autorizzata.
L'attività svolta presso il CAD non era una consulenza richiesta da reparto ospedaliero – ad es. in favore di degente del reparto di endocrinologia - ma attività sistematicamente resa nell'ambito del distretto sanitario 63 di Cava Contr DERR, al pari del poliambulatorio cittadino, nel quadro della medicina specialistica di branca, che non era l'oculistica ma la diabetologia, in ragione delle incidenza nei pazienti diabetici delle patologie oculistiche . In altre parole il paziente diabetico residente nel distretto di CA DE RR , invece di prenotare la visita oculistica al poliambulatorio, veniva sottoposto a tale visita presso il CAD cui era iscritto.
9. Non rileva l'aspetto strutturale ma quello funzionale ovverosia non il luogo della prestazione ma il destinatario finale di tale prestazione, se inserito nel sistema delle prestazioni rese dal distretto o esterno al sistema distretto. Peraltro, nel caso di specie, il luogo della prestazione è comunque il distretto sanitario cui fanno capo gli ambulatori sia quello di oculistica sia il CAD. La sede di lavoro di cui all'art.32 I co ACN è ciascun ambulatorio del distretto, l'attività esterna è quella resa al di fuori del distretto a favore di soggetti non inseriti nella programmazione delle prestazioni professionali del distretto.
5 10. Né rileva che per un periodo di tempo - da gennaio ad aprile 2008 -,
l'indennità ex art.32 ACN sia stata versata, per essere il pagamento mero atto giuridico e non manifestazione di volontà e, comunque, privo di specifica volontà ricognitiva.
11. L'appello va quindi respinto
12. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
140/2012, seguono la soccombenza.
13. Sussistono i presupposti per la declaratoria di debenza della sanzione erariale.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' in persona del l.r. p.t. il 1^ agosto 2023, avverso la CP_1
sentenza del Tribunale g.l. di Nocera Inferiore nr. 371/2023 pubblicata in data 23 febbraio 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado che liquida in complessivi €2.498,50 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
Dichiara astrattamente applicabile ad la sanzione erariale ex Parte_1
art.13 co I quater T.U. nr.115/2002.
Salerno, 16 maggio 2025 il presidente
M. Stassano
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