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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 8946 nell'anno 2023 avente ad oggetto: domanda di accertamento + domanda riconvenzionale nullità clausole + rideterminazione debito
TRA
(CF: ) con unico socio costituita ai sensi dell'art. 3 della L. Parte_1 P.IVA_1
30.4.1999 n. 130 iscritta nell'elenco delle società veicolo per la ai sensi del CP_1
Provvedimento della del 7.6.2017 al n. 35755.8, con sede in Roma alla via Curtatone CP_1
n. 3 (Capitale sociale € 10.000,00 interamente versato) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante nato a [...] l'[...] entrambe rappresentate e difese giusta CP_2 autonome procura alle liti dall'avv. Giuseppe Sollazzo (C.F. ) presso lo studio C.F._1 del quale elettivamente domicilia in Napoli alla P.zza Vanvitelli n. 15. L'avv. Sollazzo chiede di ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica
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ATTRICI- CONVENUTE IN RICONVENZIONALE
E
(PIVA E CF ) avente Controparte_3 P.IVA_2
sede legale in Vco Bianchi allo Spirito Santo, 1 – 80134 Napoli in persona del suo liquidatore ed amministratore unico e lrpt Sig. nato a [...] il [...] ( ) CP_4 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. Stefano Di Salvatore del foro di Roma ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma presso lo studio dello stesso legale sito in Viale Liegi, 14 - 00198
Roma, nonché tutti domiciliati telematicamente ai sensi della Sentenza SSUU 10143/12 presso gli indirizzi telematici di cui in intestazione a cui si chiede vengano inoltrate le relative comunicazioni di cancelleria
CONVENUTA- ATTRICE IN RICONVENZIONALE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.24, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate, riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU all'esito della camera di consiglio, con ordinanza comunicata in data 17.10.24 data assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.10.22, da un lato, e, Controparte_5 dall'altro, entrambe quali cessionarie dei crediti relativi rispettivamente alla Parte_1
restituzione del bene oggetto del contratto di leasing n. 6072182 concluso in data 27.09.13 tra la Ubi
Leasing s.r.l. e avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Controparte_3
Frattaminore ed adibito ad opificio industriale meglio identificato nel Catasto Urbano del predetto ente al foglio 3, particella 11 sub. 21 (già sub 7), via Sant'Arpino n. 14, piano T, categoria D/7, ed al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere, riferivano che :
1. Il contratto di leasing prevedeva che, a fronte del prezzo di acquisto inclusa l'imposta di registro di €. 551.200,00, ed un acconto di €. 82.680,00 il costo della locazione finanziaria avrebbe dovuto essere corrisposto secondo il piano finanziario concordato, in n. 215 canoni mensili di €. 2.935,47 oltre Iva soggetti ad indicizzazione ed un riscatto di €. 55.120,00;
2. Dopo una prima fase di sostanziale regolarità del rapporto, a partire dalla metà del 2016
l'andamento dei pagamenti era stato discontinuo ed a far data dall'ottobre di quell'anno, la utilizzatrice aveva interrotto il pagamento dei canoni;
3. Protraendosi gli insoluti mensili dal canone 37 al 39, dal canone 41 al 49 ed ai canoni 51 e 52, con lettera dell'8.3.2018, la UBI LEASING aveva esercitato la sua facoltà di risoluzione del contratto;
4. Ricevuta la comunicazione di risoluzione, la resistente utilizzatrice aveva richiesto di “rientrare” nel contrato ed a seguito di successive trattative in data 22.2.2019 le parti raggiunsero un accordo con il quale venne concesso un rientro: (i) dello scaduto contabile fatturato e (ii) dei canoni post risoluzione fino al febbraio 2019 non fatturati, il cui pagamento avrebbe consentito la “riattivazione” del contratto a decorrere dal mese di marzo 2019;
5. Così regolarizzato il rapporto e riattivato il leasing, la UBI LEASING SPA lo ha ceduto prima a quanto ai crediti pecuniari ( atto del 30.9.2019 pubblicato in G.U. parte seconda, Controparte_6
anno 160, del 10.10.2019 n. 119 pag. 3) e alla Leaseco One s.r.l. quanto al credito relativo alla restituzione dell'immobile (atto per notaio di Napoli del 30.9.2019 rep. Persona_1
2 6569 e racc. 3852 pubblicato in G.U. parte seconda, anno 160, del 10.10.2019 n. 119 pag. 6 ), operazione di trasferimento in blocco cui seguiva la cessione dei crediti – distinti per qualità – prima al (atto per notaio di Napoli del 9.12.2020 rep. Controparte_7 Persona_1
8754 e racc. 4878 pubblicato in G.U. parte seconda, anno 161, del 12.12.2020 n. 145 pag. 20 e 23) e successivamente alle odierne resistenti (atto per notaio di Napoli del Persona_1
14.12.2020 rep. 8799 e racc. 4904 pubblicato in G.U. parte seconda, anno 161, del 17.12.2020 n. 147 pag. 9 e 12);
6. in virtù della transazione 22.2.2019 formalizzata tra UBI LEASING e la Controparte_3
venivano pagati e pareggiati i canoni di leasing fino a quello n. 66 relativo al mese
[...]
di marzo 2019;
7. i pagamenti successivi, però, non erano stati tempestivi e regolari, sicché all'esito delle cessioni supra menzionate alla (quanto ai crediti per capitale ed interessi) ed a Parte_1
(quanto ai l'immobile, passività e crediti diversi), la resistente maturava Controparte_5 un'esposizione per mancato pagamento dei canoni a decorrere dal saldo di quello n. 77 relativo al mese di febbraio del 2020, pari ad euro 99.195,34 a titolo di canoni insoluti ovvero fino al canone n.
104 ossia alla nuova dichiarazione di risoluzione del contratto comunicata alla
[...]
ed ai suoi garanti in data 18.05.22; Controparte_3
8. con pec del 30.5.2022, la resistente dichiarava che (a contratto risolto) aveva trasferito a terzi il godimento del bene immobile, tanto da non essere alla data della prima contestazione di inadempimento ( 11.12.18) destinataria di alcun obbligo di pagamento dei canoni ed anzi invitando la parte ricorrente a perfezionare la cessione del contratto con il terzo.
Ciò premesso la concedente, visto che alcuna adesione a qualsivoglia forma di cessione del contratto menzionata nella missiva del 30.05.22 era stata formalizzata e affermando la competenza del
Tribunale intestato ex art. 20 del contratto, avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni contrattuali di cui all'articolo 15, cioè quella di risolvere anticipatamente il rapporto, agiva in giudizio per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing indicato – anche per indebita cessione a terzi - con condanna della resistente alla immediata restituzione dell' immobile così come supra descritti liberi da persone e/o cose e del credito per canoni scaduti come menzionato nella missiva del 18.05.22 agli atti (€. 99.195,34 dal saldo del canone 77 del febbraio 2020 al n. 104 del mese di maggio 2022 ultima rata emessa) e del capitale residuo al canone 104 ( €. 306.734,43 al canone 104), con riserva di agire per la condanna al pagamento dei canoni predetti e dell'eventuale indennizzo per occupazione dovendosi procedere alla valutazione del valore residuo del bene anche all'esito della vendita.
3 Si costituiva la resistente contestando la ricostruzione dei fatti come esposta dalla ricorrente e nello specifico deducendo, in rito, il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, non avendo provato che i crediti oggetto di giudizio fossero rientrassero nelle successive cessioni, mentre nel merito – con allegata perizia contabile in atti – riferiva che il contratto recava una forma di capitalizzazione composta occulta non indicata in contratto e non puntualmente sottoscritta dalle parti che unitamente all'indeterminatezza del TIA ( tasso di attualizzazione del leasing per omessa indicazione della data di consegna del bene) e a una difformità tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivamente praticato, dava luogo ad evidente violazione dell'art. 117 TUB co.
6-8 e giustificava l'applicazione degli interessi sostitutivi con la rideterminazione del piano di riparto del contratto.
Rilevato, allora, che per opera dei ricalcoli eseguiti non si era mai verificato l'inadempimento contestato alla prima risoluzione del 2018 (contestata dalle ricorrenti per euro 50.964,49 a fronte di un diritto al recupero di somme per euro 89.856,90), chiedeva rigettarsi la domanda come formulata dalle asserite cessionarie ed in via riconvenzionale accertarsi le profilate nullità del contratto con rideterminazione dei canoni secondo l'applicazione degli interessi sostitutivi ex art. 117 IV co. TUB, con riserva in un successivo giudizio di agire per la restituzione delle somme indebitamente versate ad accertarsi a mezzo di CTU.
Con ordinanza del 04.04.23 il GU, accertata la titolarità del credito in capo ad entrambe le ricorrenti dei diritti allegati in ricorso e il grave inadempimento della resistente, dichiarava risolto il contratto di leasing oggetto di giudizio condannando la alla Controparte_3 restituzione dell'immobile alla ed al pagamento delle spese di lite. Controparte_5
Con la medesima ordinanza il Giudice separava la domanda promossa nell'interesse di CP_8
unitamente alla domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente (nullità contrattuali e
[...]
accertamento del residuo debito/credito tra le parti) e ne disponeva la prosecuzione ad altra udienza.
Mutato il rito ed ammesse le parti al deposito delle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. , il GU ritenuto non necessario alcun approfondimento istruttorio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.24.
A quell'udienza, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate, riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU all'esito della camera di consiglio, con ordinanza comunicata in data 17.10.24 assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via del tutto preliminare, va preso atto che, non essendo stata impugnata l'ordinanza del 04.04.23, con cui era stata accertata la titolarità del credito in capo all'odierna attrice nonché l'applicabilità alla presente controversia della disciplina dei commi 136 a 140 dell' art. 1 della legge n. 124 del 2017, sulle questioni in parola deve ritenersi formato il giudicato.
4 A tal proposito si conferma che la pronuncia in ordine alla domanda formulata dalla CP_8 in mancanza della prova della rivendita dell'immobile oggetto di giudizio, si limiterà
[...] all'accertamento della somma dovuta.
Invero, come è noto quanto alle conseguenze della risoluzione per inadempimento, nell'invocata normativa si prevede infatti che il concedente “ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata a valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per
l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore
a norma del periodo precedente”.
Ebbene, a tal fine, e cioè per determinare il quantum ancora dovuto dalla convenuta alla cessionaria del credito, è logicamente e giuridicamente opportuno affrontare preliminarmente le diverse doglianze mosse dalla medesima al contratto di leasing del 27.09.2013 finalizzate anche alla rideterminazione del debito con applicazione dei tassi cd. sostitutivi ai sensi dell'art. 117 TUB.
Merita di essere effettuata con Cassazione civile sez. III, 15/11/2024 n.29530 una panoramica degli ultimi arresti in materia di tasso leasing, sua mancanza e/o potenziale indeterminatezza, prima di affrontare e le ulteriori censure mosse al contratto.
Invero, l'art. 117, comma 7, del TUB introduce la sanzione della correzione legale del tasso di interesse, subordinandola al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".
Anche nel caso oggetto del presente giudizio – come in quello esaminato dalla Suprema Corte - il fulcro della quaestio disputandi è se la rappresentazione del tasso di interesse indicato nel contratto n. 6072182 sia stata fuorviante o almeno opaca, atteso che, per avvedersi dell'effettivo costo del leasing, il cliente doveva accedere ad elementi estrinseci al contratto, sì da imporre l'applicazione della disciplina della trasparenza bancaria.
5 Ora, è vero che la trasparenza - come insegna la dottrina specialistica - non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'interno del settore bancario e/o a contenere scelte irrazionali, ma un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto, e che se ne può affermare la declinabilità in senso economico, giacché il contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. Trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio economico del contratto.
Il viatico all'adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove la normativa sulla trasparenza ha assunto il rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime.
La trasparenza economica nella portata che ne risulta è da considerare, secondo autorevole dottrina,
"l'antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativo dei vizi del consenso" (v. Cass. 13/05/2021, n. 12889).
Ebbene, applicando detti principi astratti alla fattispecie esaminata deve ritenersi che nel contratto oggetto di giudizio il tasso per cui è causa comunque determinabile e che detta conclusione è in linea con la giurisprudenza della Corte che ha avuto occasione di occuparsi della determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni, stabilendo, per quanto qui rileva:
- con la pronuncia n. 8028 del 30/03/2018, che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio
1992, n. 154 -contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione;
- con la decisione n. 17110 del 26/06/2019, che, nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing. La Corte ha chiarito che tale
6 possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 TUB - perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca - oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass.
19/05/2010, n. 12276).
La determinabilità per relationem del tasso di leasing escluderebbe, dunque, la irrogazione della sanzione sostitutiva che la ricorrente invoca, la quale è riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907), ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364).
Ora nel caso oggetto del presente contratto, da un lato, va escluso che il tasso indicato nel contratto non corrispondesse al tasso rilevato nella data di conclusione del medesimo, in quanto il tasso era stato concordato espressamente e volutamente in modo da emanciparlo dalla quotazione alla data di conclusione del contratto e, dall'altro, deve ritenersi escluso che la volontà delle parti si fosse formata su un costo dell'operazione diverso da quello espresso nel contratto.
Sul primo punto, infatti, come ben chiarito dalla attrice, le condizioni generali di contratto sotto l'articolo denominato “tasso leasing” precisa che “il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di giorni 365 composto da periodi .. tutti eguali tra loro avendo assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita nel contratto”.
Ebbene la lett. d) del frontespizio indica sotto la dicitura della “modalità di pagamento”, non una data variabile ( e come tale capace di ingenerare incertezza e far variare il tasso di attualizzazione e l'indice di riferimento), quanto piuttosto espressamente “il primo giorno del primo mese successivo alla data di consegna” laddove l'art. 3 delle condizioni generali esplica chiaramente al comma 2 che “La
7 consegna dell'immobile da parte del venditore vale anche quale consegna ed immissione nell'uso del concedente all'Utilizzatore”.
Sotto il profilo, poi, della presunta mancanza dell'indicazione del TAN e della viziata formazione della volontà sul costo effettivo dell'operazione deve rammentarsi, intanto che il contratto in parola recava l'indicazione del cd. tasso leasing (4,2100%) nonché le modalità di indicizzazione (“parametro
Euribir 365 /tre mesi;
con indice di riferimento iniziale al 0,210%, puramente indicativo) e che in ogni caso, “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing” ( Cass. 28824/23).
In ogni caso, la tesi della parte convenuta è che nel contratto non facesse difetto l'indicazione del tasso di leasing, ma che quest'ultimo, per un verso, non fornisse all'utilizzatore una effettiva conoscenza del costo dell'operazione, visto che, applicato alla rateizzazione infrannuale del canone mensile, non coincideva con quello pattuito - e verosimilmente pubblicizzato per altro, non corrispondesse ai parametri stabiliti dalla . CP_1
Più precisamente, il tasso, pur espressamente indicato come tasso di leasing, soddisfaceva solo formalmente, ma non anche sostanzialmente le prescrizioni della in ordine CP_1
all'indicazione del TIR.
Orbene, come rammenta la nota decisione della Suprema Corte n. 12889/21, vanno puntualizzate nel contratto di leasing le differenze tra TAN e TIR nei contratti di leasing.
Il primo è un tasso solo nominale perchè non tiene conto del tipo di rateizzazione, tant'è che la sola ipotesi in cui il TAN coincide con il tasso reale degli interessi è quella in cui il pagamento degli interessi abbia luogo una tantum a fine anno insieme con la restituzione totale della somma capitale.
Sicchè, se il TAN fosse dell'x% e la somma ricevuta a prestito fosse 100, a fine anno verrebbe restituita la somma di 100 + X%: 100 a titolo di capitale e X a titolo di interesse.
Viceversa, il TIR, di cui il tasso leasing, è una peculiare rappresentazione rappresenta l'indice finale del processo matematico che consente di stabilire oggi, il valore che avrà alla fine del finanziamento il capitale prestato, considerato l'effetto che su quel valore finanziario, ha il fatto che sia restituito a rate.
Senonchè non tutte le divergenze tra i tassi indicati in contratto e quelli reali danno luogo alla invocata sanzione sostitutiva.
Certamente non giustificherebbe l'applicazione della sanzione sostitutiva l'ipotesi di applicazione di un di un tasso diverso da quello convenuto presentando gli estremi di una violazione in cui la società di leasing sarebbe incorsa nella fase di esecuzione del contratto.
8 Se il problema riscontrato fosse quello della divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione delle condizioni contrattuali, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere. L'utilizzatore avrebbe infatti formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali (Cass. 21/03/2011, n. 6364).
Si sarebbe posto, cioè, un problema di trasparenza del costo del leasing. Ciò non significa, però, che non avrebbe potuto applicarsi la sanzione sostitutiva come invece argomenta la convenuta.
Problema, però, che non si pone affatto visto che il contratto evidenzia con chiarezza il numero (216 di cui il primo pari ad euro 82.680,00 ) e la misura dei canoni 2915,47 ( ulteriori 215), il periodo infrannuale di pagamento ( mese), la decorrenza ( primo giorno del primo mese successivo ala consegna) e i criteri per la sua indicizzazione ( Euribor 365/3 mesi).
Invero, come chiarito nella giurisprudenza di merito e di legittimità “Nei contratti di locazione finanziaria l'oggetto della prestazione a carico dell'utilizzatore è sufficientemente determinato (e, pertanto, il contratto è perfettamente valido) quando siano precisamente indicati il numero e la misura dei canoni da pagare, mentre l'indicazione del tasso di interesse ha un valore puramente formale, salva la sola variabilità derivante dall'indicizzazione, di cui sono quindi fissati i criteri di applicazione” ( Tribunale Milano sez. VI, 16/07/2021, n.6236).
Il contratto in oggetto, dunque, presenta tutti i criteri di determinabilità del costo dell'operazione con esclusione dell'applicabilità dell'art. 117 TUB ( riservata, come già anticipato, alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione : Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907, oppure al caso in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore :cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364).
In definitiva, in tema di contratto di leasing, anche la mera difformità tra il c.d. tasso leasing indicato nel contratto e quello effettivamente applicato non si traduce in una violazione dell'art. 117 TUB, allorché esso sia comunque determinabile.
Infatti, se dal contenuto nel contratto e dal piano finanziario sottoscritto è possibile desumere parametri come il costo globale dell'opera, l'esatto anticipo versato, l'importo e il numero dei canoni periodici, la data in cui sono iniziati i versamenti dei canoni, l'importo dell'opzione finale e della data
9 di scadenza del contratto, potrà facilmente risalirsi al tasso effettivo ( cfr. Cass. 28983 del 18 ottobre
2023).
Trattandosi dunque a limite di una violazione della trasparenza – che non dà luogo ad automatico ricalcolo ex art. 117 TUB – e in mancanza di allegazione e prova di danni derivanti dalla mancata scelta di un contratto maggiormente conveniente alla parte, la domanda riconvenzionale di nullità del contratto e rideterminazione dei canoni va rigettata.
Quanto, poi, al dedotto fenomeno di capitalizzazione composta occulta, su cui la parte attrice si è difesa in sede di comparsa conclusionale, non può che evidenziarsi che la contestazione risulta solo accennata nella comparsa di risposta e contenuta larvatamente nella sola perizia agli atti e mai megkio dettagliata negli atti di causa cui non corrisponde alcuna domanda espressa, con impossibilità di ritenere la doglianza effettivamente promossa.
Invero, come è noto, il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione ( o ad altro atto difensivo iniziale), quale è la perizia di parte (CTP), non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa. La giurisprudenza
è assolutamente consolidata in tale senso: è invalido il mero rinvio, per la individuazione degli atti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.), alla relazione peritale di parte (ex multis,
Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019; Trib. Roma
20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib. Napoli Nord 6.4.2018 e Trib. Napoli 13.1.2017; Trib.
Roma 12.6.2016).
Ne consegue la nullità parziale della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale.
Va allora, reiette le difese e le domande di parte convenuta, dichiarata la fondatezza della domanda di accertamento avanzata da parte attrice in quanto sufficientemente giustificata Parte_1
dalla documentazione contabile in atti con conseguente declaratoria della debitoria di
[...] in virtù dell'inadempimento del contratto n. 6072182 della complessiva Controparte_3 somma di euro €. 99.195,34 per canoni scaduti dal saldo del canone 77 del febbraio 2020 al n. 104 del mese di maggio 2022 (ultima rata emessa) e di € 306.734,43 capitale residuo al canone 104 (doc.c.
3 e 9 allegati al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e sulla scorta del valore dichiarato della lite e della complessità dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
10 1. Rigetta le domande riconvenzionali di nullità del contratto n. 6072182 e di accertamento negativo del debito avanzate da in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t.;
2. Accoglie la domanda principale avanzata da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. e per l'effetto accerta che alla data di introduzione della lite il debito maturato da in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. ammonta ad euro €. 99.195,34 per canoni scaduti ed euro 306.734,43 capitale residuo;
3. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si Parte_1 liquidano in euro 14.170,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 05.02.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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