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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Gabriella Portale Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1496 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2021 , vertente
TRA
con l'avv.to ROSSELLI FERNANDA Parte_1
appellante
E
con l'avv.to SORACE ILARIO ANTONIO CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado nella qualità di coniuge ed erede del Parte_1 defunto esponeva che quest'ultimo, nello svolgimento delle Persona_1
mansioni di minatore in galleria, era stato esposto a silicio, contraendo, a causa di tale circostanza, silicosi polmonare grave, malattia professionale per la quale l' gli CP_1
aveva riconosciuto una rendita nel 1985; che era deceduto in data 27-1-2016.
Chiedeva accertarsi e dichiararsi la riconducibilità del decesso del coniuge alla malattia professionale (silicosi) e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione in CP_1
suo favore della rendita ai superstiti, ai sensi degli artt. 85 e ss. T.U. 1124/1965 oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese funerarie.
Nella resistenza dell' espletata ctu medico legale, il tribunale di Cosenza, dopo CP_1 avere affermato la legittimazione attiva della ricorrente, avendo quest'ultima provato il proprio stato di erede di mediante la produzione del certificato di Persona_2
matrimonio, ha rigettato il ricorso.
Ha affermato che 1. secondo quanto dedotto in ricorso, il decesso del sarebbe Per_1
stato causato dalla malattia professionale da questi contratta per la esposizione alle polveri di silicio cui era stato sottoposto nell'ambito dello svolgimento delle mansioni di minatore addetto a lavori in galleria;
2. i fatti storici dedotti in ricorso non sono contestati dall' che, tuttavia, ha negato l'esistenza di un nesso di causalità (o CP_1
concausalità) tra la malattia professionale dedotta in ricorso ed il decesso del Per_1
avvenuto il 27-1-2016, sostenendo che la morte del è riconducibile in Per_1
maniera causalmente esclusiva ad altra patologia (leucemia linfatica cronica a cellule B, diagnosticata nel 2007) da cui era affetto;
3. la prospettazione difensiva dell' è CP_1
stata suffragata dal CTU nominato in giudizio (Dott. , specialista in Persona_3
medicina legale) il quale ha escluso che il decesso del dante causa della sia Pt_1
dipeso, con certezza o elevata probabilità, dalla malattia professionale o che questa si sia posta quale fattore accelerante per l'exitus, determinato da altra causa.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado, lamentando
1.che il giudice ha recepito acriticamente una ctu erronea che non aveva tenuto conto della relazione clinica del 28.05.2016 (all. 19 del fascicolo di parte ricorrente) a firma della dirigenza medica della fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” di San
Giovanni Rotondo - che aveva avuto in cura il - nella quale si affermava “ Per_1
l'aggravamento ed il decesso del paziente è stato sicuramente aggravato dalla già accertata condizione di Silicosi polmonare;
tale patologia ha amplificato marcatamente
l'episodio di broncopolmonite ed insufficienza respiratoria che ha portato il paziente al decesso…”;
2. che il giudice di prime cure aveva omesso di disporre il rinnovo della perizia, contrastata anche dai rilievi del consulente di parte, nonostante la richiesta in tal senso;
3. che non si era tenuto conto dell'operatività in materia del principio dell'equivalenza causale.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado, insistendo l'ammissione di altra ctu.
Nella resistenza dell' il Collegio ha disposto una prima ctu ed all'esito il rinnovo CP_1
nonché chiarimenti al secondo perito nominato.
Pag. 2 di 5 A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 4.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la
Corte decide nei termini che seguono.
1.Il ricorso è infondato.
Il primo ctu nominato dalla Corte, dott. ha concluso gli accertamenti Persona_4
peritali, affermando che il decesso del dante causa della ricorrente, all'età di 83 anni, risulta ascrivibile alla leucemia linfatica cronica a cellule B in progressione e in chemioterapia con la conseguente crisi blastica che ne rappresenta il terzo ed ultimo stadio;
che certamente non è stata prodotta né accelerata nella sua evoluzione fino all'exitus dalla pneumoconiosi da cui era affetto, essendosi verificato senza concorso alcuno di malattie polmonari ed in particolare con la silicosi da cui era affetto.
Essendo la perizia molto sintetica, il Collegio ha disposto altra ctu medico-legale, nominando, il dott. il quale ha però tratto le medesime conclusioni Persona_5
seppure con argomentazioni più articolate, disattendendo la relazione del dirigente medico dott. del 28.5.2016 - redatta 4 mesi dopo l'exitus del a Per_6 Per_1
richiesta degli eredi, che – è bene precisare- nell'ambito del giudizio poteva assumere solo il valore di un parere alla stregua di una perizia di parte, ma non già valore probatorio sull'asserito aggravamento del quadro patologico del derivante Per_1 dalla silicosi in termini di accelerazione dell'exitus finale.
In particolare il giudizio espresso da tale dirigente medico non è stato condiviso dal perito nominato dalla Corte che aveva evidentemente il compito di effettuare una autonoma valutazione sulla base della documentazione ufficiale costituita dalle cartelle cliniche, che riportano diagnosi, cure praticate ed esami diagnostici eseguiti.
In particolare il dott. ha evidenziato: 1. che la cartella clinica relativa al ricovero Per_5 dal 16.1.2016 al 27.1.2016 non attesta una patologia respiratoria recidivante nell'anno
2015, in quanto risulta riferito un relativo benessere nel corso 2015 e che solo nei tre giorni antecedenti il ricovero (del 16.1.2016) il aveva presentato febbre alta Per_1
con tosse che lo avevano indotto a rivolgersi al P.S.; 2. che – sempre nella cartella clinica - i medici curanti posero in discussione il reale sussistere di un focolaio broncopneumonico, ipotizzando che il quadro rappresentasse una “…localizzazione di malattia”; 3. che lo stato di ossigenazione del sangue (il valore della PaO2 di 69,5%)
Pag. 3 di 5 del risulta attestarsi (rapportato all'età di 83 anni) entro il range di normalità, Per_1
così escludendo che questi fosse affetto da insufficienza respiratoria, acuta o cronica e che durante la degenza la terapia non comprese la somministrazione di ossigeno;
4. che i valori di ossigenazione del sangue (SpO2) con respirazione in aria ambiente, non possono ritenersi “…falsati perché attribuibili all'effetto del farmaco somministrato: il
Flantadin…(in tal senso quanto riferito dal dott. all'avv.to difensore della Per_6
ricorrente), in quanto nella c.c.c. esaminata è riportata la terapia assunta al domicilio dal da ciò emergendo che manca di preparazioni per patologia respiratoria, più Per_1 in generale di cortisonici e, in particolare, del “Flantadin”; 5. che in assenza di ulteriori accertamenti strumentali, eventualmente praticati nel volgere di quella degenza (es: TC
Polmonare; angioTC), oppure di riscontro diagnostico, il dubbio espresso dai curanti della “Casa del Sollievo della Sofferenza” (“…addensamento polmonare destro di
INCERTA NATURA (localizzazione di malattia ?”) è destinato a restare tale e, comunque, non consente di far prevalere la diagnosi di “Broncopolmonite destra”.
Ha concluso per l'impossibilità di dichiarare, quanto meno in termini di preponderanza dell'evidenza, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, che all'epoca del decesso fosse affetto da broncopolmonite acuta destra oppure da Persona_1
localizzazione polmonare della Leucemia Linfatica cronica in crisi blastica, certamente ricorrente.
Ha concluso che è deceduto per complicanze acute della leucemia Persona_1 linfatica cronica da cui era affetto, in terza fase di evoluzione (“crisi blastica”), come tale da sola sufficiente ad indurre la morte, non disponendosi di elementi che consentano di identificare una incidenza causale o anche concausale della silicosi.
Il chiaro riferimento alla leucemia linfatica cronica non lascia dubbi sul fatto che il perito abbia compiuto la valutazione facendo riferimento a tale patologia e non alla
“leucemia mieloide cronica”.
Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate e quelle di ctu medico legali, nella misura liquidata con separati decreti, vengono posti definitivamente a carico dell' risultando in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. ai fini dell'esenzione.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 5.12.2021, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1879/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio;
3) pone le spese relative alle espletate ctu, nella misura liquidata con separati decreti, definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 15/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Gabriella Portale Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1496 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2021 , vertente
TRA
con l'avv.to ROSSELLI FERNANDA Parte_1
appellante
E
con l'avv.to SORACE ILARIO ANTONIO CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado nella qualità di coniuge ed erede del Parte_1 defunto esponeva che quest'ultimo, nello svolgimento delle Persona_1
mansioni di minatore in galleria, era stato esposto a silicio, contraendo, a causa di tale circostanza, silicosi polmonare grave, malattia professionale per la quale l' gli CP_1
aveva riconosciuto una rendita nel 1985; che era deceduto in data 27-1-2016.
Chiedeva accertarsi e dichiararsi la riconducibilità del decesso del coniuge alla malattia professionale (silicosi) e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione in CP_1
suo favore della rendita ai superstiti, ai sensi degli artt. 85 e ss. T.U. 1124/1965 oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese funerarie.
Nella resistenza dell' espletata ctu medico legale, il tribunale di Cosenza, dopo CP_1 avere affermato la legittimazione attiva della ricorrente, avendo quest'ultima provato il proprio stato di erede di mediante la produzione del certificato di Persona_2
matrimonio, ha rigettato il ricorso.
Ha affermato che 1. secondo quanto dedotto in ricorso, il decesso del sarebbe Per_1
stato causato dalla malattia professionale da questi contratta per la esposizione alle polveri di silicio cui era stato sottoposto nell'ambito dello svolgimento delle mansioni di minatore addetto a lavori in galleria;
2. i fatti storici dedotti in ricorso non sono contestati dall' che, tuttavia, ha negato l'esistenza di un nesso di causalità (o CP_1
concausalità) tra la malattia professionale dedotta in ricorso ed il decesso del Per_1
avvenuto il 27-1-2016, sostenendo che la morte del è riconducibile in Per_1
maniera causalmente esclusiva ad altra patologia (leucemia linfatica cronica a cellule B, diagnosticata nel 2007) da cui era affetto;
3. la prospettazione difensiva dell' è CP_1
stata suffragata dal CTU nominato in giudizio (Dott. , specialista in Persona_3
medicina legale) il quale ha escluso che il decesso del dante causa della sia Pt_1
dipeso, con certezza o elevata probabilità, dalla malattia professionale o che questa si sia posta quale fattore accelerante per l'exitus, determinato da altra causa.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado, lamentando
1.che il giudice ha recepito acriticamente una ctu erronea che non aveva tenuto conto della relazione clinica del 28.05.2016 (all. 19 del fascicolo di parte ricorrente) a firma della dirigenza medica della fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” di San
Giovanni Rotondo - che aveva avuto in cura il - nella quale si affermava “ Per_1
l'aggravamento ed il decesso del paziente è stato sicuramente aggravato dalla già accertata condizione di Silicosi polmonare;
tale patologia ha amplificato marcatamente
l'episodio di broncopolmonite ed insufficienza respiratoria che ha portato il paziente al decesso…”;
2. che il giudice di prime cure aveva omesso di disporre il rinnovo della perizia, contrastata anche dai rilievi del consulente di parte, nonostante la richiesta in tal senso;
3. che non si era tenuto conto dell'operatività in materia del principio dell'equivalenza causale.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado, insistendo l'ammissione di altra ctu.
Nella resistenza dell' il Collegio ha disposto una prima ctu ed all'esito il rinnovo CP_1
nonché chiarimenti al secondo perito nominato.
Pag. 2 di 5 A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 4.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la
Corte decide nei termini che seguono.
1.Il ricorso è infondato.
Il primo ctu nominato dalla Corte, dott. ha concluso gli accertamenti Persona_4
peritali, affermando che il decesso del dante causa della ricorrente, all'età di 83 anni, risulta ascrivibile alla leucemia linfatica cronica a cellule B in progressione e in chemioterapia con la conseguente crisi blastica che ne rappresenta il terzo ed ultimo stadio;
che certamente non è stata prodotta né accelerata nella sua evoluzione fino all'exitus dalla pneumoconiosi da cui era affetto, essendosi verificato senza concorso alcuno di malattie polmonari ed in particolare con la silicosi da cui era affetto.
Essendo la perizia molto sintetica, il Collegio ha disposto altra ctu medico-legale, nominando, il dott. il quale ha però tratto le medesime conclusioni Persona_5
seppure con argomentazioni più articolate, disattendendo la relazione del dirigente medico dott. del 28.5.2016 - redatta 4 mesi dopo l'exitus del a Per_6 Per_1
richiesta degli eredi, che – è bene precisare- nell'ambito del giudizio poteva assumere solo il valore di un parere alla stregua di una perizia di parte, ma non già valore probatorio sull'asserito aggravamento del quadro patologico del derivante Per_1 dalla silicosi in termini di accelerazione dell'exitus finale.
In particolare il giudizio espresso da tale dirigente medico non è stato condiviso dal perito nominato dalla Corte che aveva evidentemente il compito di effettuare una autonoma valutazione sulla base della documentazione ufficiale costituita dalle cartelle cliniche, che riportano diagnosi, cure praticate ed esami diagnostici eseguiti.
In particolare il dott. ha evidenziato: 1. che la cartella clinica relativa al ricovero Per_5 dal 16.1.2016 al 27.1.2016 non attesta una patologia respiratoria recidivante nell'anno
2015, in quanto risulta riferito un relativo benessere nel corso 2015 e che solo nei tre giorni antecedenti il ricovero (del 16.1.2016) il aveva presentato febbre alta Per_1
con tosse che lo avevano indotto a rivolgersi al P.S.; 2. che – sempre nella cartella clinica - i medici curanti posero in discussione il reale sussistere di un focolaio broncopneumonico, ipotizzando che il quadro rappresentasse una “…localizzazione di malattia”; 3. che lo stato di ossigenazione del sangue (il valore della PaO2 di 69,5%)
Pag. 3 di 5 del risulta attestarsi (rapportato all'età di 83 anni) entro il range di normalità, Per_1
così escludendo che questi fosse affetto da insufficienza respiratoria, acuta o cronica e che durante la degenza la terapia non comprese la somministrazione di ossigeno;
4. che i valori di ossigenazione del sangue (SpO2) con respirazione in aria ambiente, non possono ritenersi “…falsati perché attribuibili all'effetto del farmaco somministrato: il
Flantadin…(in tal senso quanto riferito dal dott. all'avv.to difensore della Per_6
ricorrente), in quanto nella c.c.c. esaminata è riportata la terapia assunta al domicilio dal da ciò emergendo che manca di preparazioni per patologia respiratoria, più Per_1 in generale di cortisonici e, in particolare, del “Flantadin”; 5. che in assenza di ulteriori accertamenti strumentali, eventualmente praticati nel volgere di quella degenza (es: TC
Polmonare; angioTC), oppure di riscontro diagnostico, il dubbio espresso dai curanti della “Casa del Sollievo della Sofferenza” (“…addensamento polmonare destro di
INCERTA NATURA (localizzazione di malattia ?”) è destinato a restare tale e, comunque, non consente di far prevalere la diagnosi di “Broncopolmonite destra”.
Ha concluso per l'impossibilità di dichiarare, quanto meno in termini di preponderanza dell'evidenza, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, che all'epoca del decesso fosse affetto da broncopolmonite acuta destra oppure da Persona_1
localizzazione polmonare della Leucemia Linfatica cronica in crisi blastica, certamente ricorrente.
Ha concluso che è deceduto per complicanze acute della leucemia Persona_1 linfatica cronica da cui era affetto, in terza fase di evoluzione (“crisi blastica”), come tale da sola sufficiente ad indurre la morte, non disponendosi di elementi che consentano di identificare una incidenza causale o anche concausale della silicosi.
Il chiaro riferimento alla leucemia linfatica cronica non lascia dubbi sul fatto che il perito abbia compiuto la valutazione facendo riferimento a tale patologia e non alla
“leucemia mieloide cronica”.
Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate e quelle di ctu medico legali, nella misura liquidata con separati decreti, vengono posti definitivamente a carico dell' risultando in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. ai fini dell'esenzione.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 5.12.2021, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1879/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio;
3) pone le spese relative alle espletate ctu, nella misura liquidata con separati decreti, definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 15/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Gabriella Portale
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