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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/06/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Lara Seccacini Giudice Relatore
Alessandro Di Tano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
– con C.F.: -, nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
16/06/1963, residente a [...], rappresentata, difesa e domiciliata da/presso gli avv. Iacopo CASINI ROPA e Anna TERRE', in forza di procura ad litem in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Marocco) il 15/05/1990, residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI
Precisate dalla sola parte ricorrente nelle note di cui all'art. 473-bis.28, lett. a), c.p.c., depositate telematicamente in data 25/02/2025, ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'assegnazione della casa familiare e degli arredi ivi presenti alla Sig.ra Parte_1
;
[...]
pagina 1 di 4 3) disporre che l'automobile Chevrolet Matiz Tg: DH479MB rimanga nella esclusiva disponibilità della sig.ra in quanto proprietaria esclusiva della stessa;
Parte_1
4) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio costituenti causa della crisi coniugale.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”;
FATTO
1. Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi con addebito, depositato in atti in data 01/02/2024, esponeva la ricorrente: 1) di essersi unita in matrimonio con in data 24/08/2019; Controparte_1
2) che la casa coniugale era stata fissata in un immobile sito a Castelbellino, alla via Ancona, n. 18, preso in locazione da ella ricorrente;
3) che dall'unione matrimoniale non erano nati figli;
4) l'attuale resistente, aveva abbandonato inspiegabilmente la casa Controparte_1 coniugale nell'agosto 2021 e da allora, non vi aveva fatto più ritorno, rendendosi del tutto irreperibile (i familiari e, in particolare, la sorella del resistente, contattati dalla ricorrente, non erano stati in grado di riferire nulla, né in ordine ai motivi dell'allontanamento, né in relazione al luogo in cui questi si trovasse);
5) lo stesso resistente, soltanto nel febbraio 2002, aveva ricontattato la ricorrente per ottenere la consegna di alcuni suoi documenti lasciati nell'abitazione familiare, per poi rendersi di nuovo irreperibile, bloccando il contatto telefonico con la coniuge e cambiando la sua utenza telefonica, così, di fatto.
Tutto ciò premesso, concludeva perché si volesse: - assegnare la casa coniugale con i relative arredi ad essa ricorrente;
- riconoscere la di lei esclusiva disponibilità dell'autoveicolo Chevrolet Matiz tg. DH479MB, in quanto di sua esclusiva proprietà; - dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, da riguardarsi quale causa esclusiva della crisi coniugale.
2. Parte resistente rimaneva contumace.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione del teste addotto da parte ricorrente.
4. Quindi, concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I. La domanda della parte ricorrente di separazione con addebito all'altro coniuge è risultata fondata e ben può essere accolta.
Ricorrono, infatti, certamente, i presupposti di cui all'art. 151, co. 1 e 2, c.c. per ritenere ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi, atteso il comportamento violativo dei doveri coniugali da parte del marito, che si allontanava dal domicilio coniugale, facendo perdere ogni traccia di sé; si tratta di conferma di un asserito disinteresse e negazione verso l'espletamento dei doveri di solidarietà coniugali, e non di una semplice differenza caratteriale tra i due coniugi;
e ciò, di certo, costituisce comportamento, anteriore alla presentazione del ricorso per separazione, sicuramente imputabile al solo marito, e da pagina 2 di 4 considerarsi causa della separazione, da intendersi come motivo precipuo e determinante che ha provocato il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le dichiarazioni della parte ricorrente, rese in corso di causa, convincono, in ogni caso, il Tribunale che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta intollerabile, oltre che neppure praticabile, e che la separazione personale dei coniugi debba addebitarsi esclusivamente al comportamento del resistente.
E' bene ricordare che l'art. 143 c.c. indica, tra gli obblighi derivanti dall'unione matrimoniale, anche quelli di assistenza morale e materiale e di coabitazione. Ne consegue che, sino a quando non si è legalmente separati, il coniuge che abbandona la casa comune, senza un apparente o plausibile motivo, viola i doveri coniugali, esponendosi così all'eventualità di vedersi addebitare la separazione, con tutte le conseguenze del caso (cfr., tra le tante, Cass. n. 20228/2022; conf. Id., n. 648/2020).
La circostanza di cui sopra è stata dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali rese, all'udienza del 4 settembre 2024, dalla teste sorella della ricorrente. Testimone_1
II. Non rileva in questa sede la disamina comparativa della situazione economica della ricorrente e del resistente, giacché la prima - pur lamentando di dover provvedere al pagamento del canone di locazione della già casa familiare e della rata di un finanziamento asseritamente acceso per far fronte all'esposizione debitoria accumulata nel periodo di convivenza con il marito - non ha avanzato alcuna richiesta di contributo al suo mantenimento. III. Quanto alle statuizioni accessorie, atteso che dal matrimonio non è nata prole, nulla è a stabilire anche in ordine alla abitazione coniugale, concessa in locazione alla sola ricorrente.
III.
1. La domanda formulata da quest'ultima e avente ad oggetto il riconoscimento dell'esclusiva disponibilità in suo favore del veicolo Chevrolet Matiz tg. DH479MB, in quanto di sua proprietà, è inammissibile nell'ambito del presente giudizio in quanto non connessa ex art. 40 cpc.
E, invero, come noto, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione e quella di cui sopra, trattandosi, appunto, di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr., in tal senso, Cass., n. 6660/2001; conf. Id., n. 18870/2014).
IV. La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito comporta la condanna del resistente in favore della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 eccezione, domanda e istanza disattesa, così decide: Co
-pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi ed KA Parte_1
con addebito a carico di quest'ultimo; CP_1
pagina 3 di 4 -autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
-ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Co
-dichiara tenuto e condanna KA a rifondere in favore di CP_1 Parte_1
le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese
[...] generali e spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/VI/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Lara Seccacini Giudice Relatore
Alessandro Di Tano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
– con C.F.: -, nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
16/06/1963, residente a [...], rappresentata, difesa e domiciliata da/presso gli avv. Iacopo CASINI ROPA e Anna TERRE', in forza di procura ad litem in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Marocco) il 15/05/1990, residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI
Precisate dalla sola parte ricorrente nelle note di cui all'art. 473-bis.28, lett. a), c.p.c., depositate telematicamente in data 25/02/2025, ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'assegnazione della casa familiare e degli arredi ivi presenti alla Sig.ra Parte_1
;
[...]
pagina 1 di 4 3) disporre che l'automobile Chevrolet Matiz Tg: DH479MB rimanga nella esclusiva disponibilità della sig.ra in quanto proprietaria esclusiva della stessa;
Parte_1
4) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio costituenti causa della crisi coniugale.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”;
FATTO
1. Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi con addebito, depositato in atti in data 01/02/2024, esponeva la ricorrente: 1) di essersi unita in matrimonio con in data 24/08/2019; Controparte_1
2) che la casa coniugale era stata fissata in un immobile sito a Castelbellino, alla via Ancona, n. 18, preso in locazione da ella ricorrente;
3) che dall'unione matrimoniale non erano nati figli;
4) l'attuale resistente, aveva abbandonato inspiegabilmente la casa Controparte_1 coniugale nell'agosto 2021 e da allora, non vi aveva fatto più ritorno, rendendosi del tutto irreperibile (i familiari e, in particolare, la sorella del resistente, contattati dalla ricorrente, non erano stati in grado di riferire nulla, né in ordine ai motivi dell'allontanamento, né in relazione al luogo in cui questi si trovasse);
5) lo stesso resistente, soltanto nel febbraio 2002, aveva ricontattato la ricorrente per ottenere la consegna di alcuni suoi documenti lasciati nell'abitazione familiare, per poi rendersi di nuovo irreperibile, bloccando il contatto telefonico con la coniuge e cambiando la sua utenza telefonica, così, di fatto.
Tutto ciò premesso, concludeva perché si volesse: - assegnare la casa coniugale con i relative arredi ad essa ricorrente;
- riconoscere la di lei esclusiva disponibilità dell'autoveicolo Chevrolet Matiz tg. DH479MB, in quanto di sua esclusiva proprietà; - dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, da riguardarsi quale causa esclusiva della crisi coniugale.
2. Parte resistente rimaneva contumace.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione del teste addotto da parte ricorrente.
4. Quindi, concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I. La domanda della parte ricorrente di separazione con addebito all'altro coniuge è risultata fondata e ben può essere accolta.
Ricorrono, infatti, certamente, i presupposti di cui all'art. 151, co. 1 e 2, c.c. per ritenere ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi, atteso il comportamento violativo dei doveri coniugali da parte del marito, che si allontanava dal domicilio coniugale, facendo perdere ogni traccia di sé; si tratta di conferma di un asserito disinteresse e negazione verso l'espletamento dei doveri di solidarietà coniugali, e non di una semplice differenza caratteriale tra i due coniugi;
e ciò, di certo, costituisce comportamento, anteriore alla presentazione del ricorso per separazione, sicuramente imputabile al solo marito, e da pagina 2 di 4 considerarsi causa della separazione, da intendersi come motivo precipuo e determinante che ha provocato il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le dichiarazioni della parte ricorrente, rese in corso di causa, convincono, in ogni caso, il Tribunale che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta intollerabile, oltre che neppure praticabile, e che la separazione personale dei coniugi debba addebitarsi esclusivamente al comportamento del resistente.
E' bene ricordare che l'art. 143 c.c. indica, tra gli obblighi derivanti dall'unione matrimoniale, anche quelli di assistenza morale e materiale e di coabitazione. Ne consegue che, sino a quando non si è legalmente separati, il coniuge che abbandona la casa comune, senza un apparente o plausibile motivo, viola i doveri coniugali, esponendosi così all'eventualità di vedersi addebitare la separazione, con tutte le conseguenze del caso (cfr., tra le tante, Cass. n. 20228/2022; conf. Id., n. 648/2020).
La circostanza di cui sopra è stata dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali rese, all'udienza del 4 settembre 2024, dalla teste sorella della ricorrente. Testimone_1
II. Non rileva in questa sede la disamina comparativa della situazione economica della ricorrente e del resistente, giacché la prima - pur lamentando di dover provvedere al pagamento del canone di locazione della già casa familiare e della rata di un finanziamento asseritamente acceso per far fronte all'esposizione debitoria accumulata nel periodo di convivenza con il marito - non ha avanzato alcuna richiesta di contributo al suo mantenimento. III. Quanto alle statuizioni accessorie, atteso che dal matrimonio non è nata prole, nulla è a stabilire anche in ordine alla abitazione coniugale, concessa in locazione alla sola ricorrente.
III.
1. La domanda formulata da quest'ultima e avente ad oggetto il riconoscimento dell'esclusiva disponibilità in suo favore del veicolo Chevrolet Matiz tg. DH479MB, in quanto di sua proprietà, è inammissibile nell'ambito del presente giudizio in quanto non connessa ex art. 40 cpc.
E, invero, come noto, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione e quella di cui sopra, trattandosi, appunto, di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr., in tal senso, Cass., n. 6660/2001; conf. Id., n. 18870/2014).
IV. La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito comporta la condanna del resistente in favore della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 eccezione, domanda e istanza disattesa, così decide: Co
-pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi ed KA Parte_1
con addebito a carico di quest'ultimo; CP_1
pagina 3 di 4 -autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
-ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Co
-dichiara tenuto e condanna KA a rifondere in favore di CP_1 Parte_1
le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese
[...] generali e spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/VI/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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