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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
24244/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 02.07.2020, discussa nella Camera di Consiglio del 12.02.2025, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.12.1977, rappresentato e difeso dall'avv. Ottavia Borella presso il cui studio in Milano, Via
Valpetrosa n. 1, è elettivamente domiciliato,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Valeria De Vellis e Alice Colletta, presso il cui studio dell'avv.
De Vellis, a Milano, Via Principe Amedeo n. 3, è elettivamente domiciliata,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.07.2020
pagina 1 di 19 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) Confermare le condizioni in punto di responsabilità genitoriale (affido condiviso, collocamento e calendario di visita) oggetto dell'accordo raggiunto durante l'udienza del 29 febbraio u.s. dinanzi al GOT dr.ssa Serpico;
2) Disporre a carico a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno mensile pari ad € 600,00 complessivi per entrambi i figli (€ 300,00 ciascuno) anche a fronte della nascita, occorsa il 24 febbraio u.s., del figlio , nato dalla Per_1 relazione con la nuova compagna. Quanto alle spese straordinarie, disporre che le stesse siano suddivise al 50% tra i genitori con eccezione della baby-sitter, spesa quest'ultima rispetto alla quale si chiede sia previsto che ciascun genitore provveda in autonomia per i tempi di propria necessità.
3) Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e pertanto, nessun assegno di mantenimento sarà dovuto alla moglie.
4) Accertare e dichiarare l'addebito della separazione a carico della moglie, con ogni conseguenza di legge, per le ragioni già esposte nel proprio atto introduttivo.
In via istruttoria.
A) Al fine di determinare le effettive e reali capacità economiche della signora CP_1
1) Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi, integrali, della signora relative agli ultimi due anni, in particolare con riferimento all'anno 2020 e 2021, CP_1 nonché delle ricevute dei compensi percepiti per le proprie prestazioni lavorative. Di più, l'integrazione per gli anni 2017 e 2018.
2) Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione delle fatture degli ultimi tre anni quali proventi dell'attività svolta dalla signora nonché il numero della partita IVA e cassetto fiscale così CP_1 disponendo tutti gli accertamenti fiscali necessari a comprendere la discrasia di risorse e spese ad oggi presente in atti.
3) Acquisire ai sensi dell'art. 213 c.p.c. gli estratti dei conti correnti intrattenuti dalla signora CP_1 all'anno 2020 e 2021 al fine di determinare le effettive spese da lei sostenute per i figli e gli aiuti economici, continuativi, della famiglia di origine. Nonché ad integrazione della dichiarazione relativa ai redditi e al patrimonio, dei saldi delle medesime annualità (2020 e 2021) del tutto mancanti.
4) Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione dei saldi e dei movimenti del conto corrente presso Banco ES non dichiarato nella discloure.
5) Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del contratto stipulato con integrando CP_2 l'appendice già in atti e non sufficiente a comprendere la portata a livello patrimoniale dell'investimento. B) Al fine di dimostrare il tenore di vita goduto dalla signora e l'effettiva destinazione del CP_1 mantenimento versato dal signor Parte_1
6) Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla signora l'esibizione degli estratti dei conti correnti, CP_1 anche cointestati a terzi, come previsto dall'art. 155 ult. comma c.c., nonché la documentazione bancaria relativa ai movimenti delle sue carte di credito e bancomat. Si fornisce già IBAN dell'unico conto ad oggi conosciuto presso l'Istituto BPM.
pagina 2 di 19 7) Ordinare alla signora ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione dei giustificativi delle spese CP_1 ordinarie sostenute per il mantenimento del figlio in proprio possesso, trattenuti ai fini delle detrazioni fiscali e ogni altro documento da lei conservato.”
Per CP_1
“In via principale 1. rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale
2. pronunciare la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, II comma, c.c., con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, per aver violato i doveri coniugali di lealtà e assistenza di cui all'art. 143 c.c.;
3. recepire l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza tenutasi davanti al Giudice Onorario, Dott.ssa Serpico, in data 29 febbraio 2024 e, quindi, per l'effetto: a. disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
b. disporre che il Signor possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente Parte_1 calendario, salvo diverso e migliore accordo dei genitori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18.30, con prelievo dalla casa materna, fino alla domenica sera ad ore 21.00 in periodo scolastico , o fino al lunedì mattina in periodo non scolastico, con riaccompagnamento presso la casa materna;
- durante il periodo scolastico, tutti i mercoledì, con prelievo presso la casa materna alle ore 18.30 e riaccompagnamento dopo cena, alle ore 21.00;
- durante il periodo non scolastico , tutti i mercoledì con prelievo presso la casa materna alle ore
18.30, con pernottamento e riaccompagnamento presso la casa materna il giovedì mattina entro le ore
10.00 e, nell e settiman e che terminano con week end di pertinenza materna, dal mercoledì alle ore 18.30, con prelievo presso la casa materna, fino al giovedì alle ore 21.00, dopo cena, con riaccompagnamento presso la casa materna;
- i ponti saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizi e, alternando di anno in anno con la madre il primo (dal
26 dicembre al 31 dicembre alle ore 13.00) e il secondo (dal 31 dicembre alle ore 13.00 al 6 gennaio) periodo di vacanza scolastica, con la precisazione che i figli trascorreranno sempre il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre (il quale li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore
22.00 del 25 dicembre, nel caso in cui il primo periodo di vacanza sia di spettanza materna), precisandosi che nel 2024 il primo periodo di vacanza sarà di spettanza paterna;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre, precisandosi che nel 2024 il periodo di vacanza pasquale è stato di spettanza materna;
- durante le vacanze scolastiche estive, per tre settimane, fermo restando che la prima metà del mese di agosto sarà sempre trascors a con la madre (dall'1 al 16 agosto) e la seconda metà con il padre (dal 16 al 1° settembre); anche la madre avrà tre settimane di vacanza con i figli , durante le quali l'ordinario diritto di visita paterno rimarrà sospeso. La terza settimana di ciascun genitore verrà concordata entro il 30 aprile di ogni anno, fermo restando che tale scelta è subordinata alla settimana che la madre trascorrerà a Vasto con i minori. Inoltre, previo accordo con la Signora il padre CP_1 potrà prelevare i figli presso il luogo di villeggiatura in cui gli stessi si trovano con la madre, contravvenendo eccezionalmente alla regola generale che prevede lo scambio presso l'abituale residenza dei figli;
pagina 3 di 19 c. dare atto che il padre si impegna a far fare ai figli i compiti assegnati ai minori nei periodi di sua pertinenza;
4 . disporre che il Signor di corrisponda alla Signora a titolo di Parte_1 Pt_1 CP_1 mantenimento per i figli, a far data dalla domanda, l'assegno mensile non inferiore a € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
5. porre a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie dei figli preventivamente concordate secondo le Linee Guida del Tribunale del Milano;
6. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario sugli onorari, come per legge;
II. IN VIA ISTRUTTORIA
1. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., dal n. 1) al n. 29), con i testi ivi indicati;
2. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor di di produrre in giudizio Parte_1 Pt_1 copia integrale del proprio passaporto, al fine di verificare la frequenza e la destinazione dei suoi viaggi all'estero;
3. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor di di produrre in giudizio Parte_1 Pt_1 copia del contratto di locazione dell'immobile sito a Milano, in Via Vincenzo Monti n. 57/4, ove ha vissuto la famiglia unita, dal 2013 al 2020;
4. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor di di produrre in giudizio Parte_1 Pt_1 copia del contratto di locazione dell'immobile sito a Milano, in Via Coni Zugna, ove attualmente vive con la sua nuova famiglia;
5. interrogare l'Agenzia delle Entrate, al fine di acquisire le dichiarazioni fiscali (Modello Unico) del Signor di , relative agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019; Parte_1 Pt_1
6. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155 -quinquies disp. att. c.p.c. e 492
-bis c.p.c., l'Avv. Valeria De Vellis, alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite da di , nato a [...], l'[...], C.F. Parte_1 Pt_1 [...]
, nonché di acquisire tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari a lui intestati C.F._3
e/o cointestati relativa agli ultimi cinque anni;
7. ordinare, ex art. 210 c.p.c., agli istituti di credito o agli altri soggetti individuati tramite l'accesso alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria, oppure, in subordine, al Signor di Parte_1
, nato a [...], l'[...], C.F. , la produzione in giudizio Pt_1 CodiceFiscale_3 della documentazione bancaria e degli estratti conto dei conti correnti, delle carte di credito (anche prepagate) e/o dei depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali o comunque di investimenti e/o cassette di sicurezza di cui lo stesso sia, o sia stato, dal 2017 a oggi, intestatario e/o cointestatario, o, comunque, a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura generale o speciale, ne ha o ne aveva la disponibilità, e attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, dall'apertura di ogni singolo rapporto fino a oggi e quanto meno degli ultimi cinque anni;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società fiduciaria “SIREF”, in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare in giudizio copia di tutti i mandati fiduciari conferiti da Parte_1 di alla predetta società fiduciaria, sia quelli in essere sia quelli conclusi;
[...] Pt_1
9 . ordinare , ex art. 210 c.p.c., a di , nella sua qualità di Parte_1 Pt_1 Amministratore Unico e Socio Unico della società “Douglas Marine S.r.l.”, la produzione in giudizio dei Modelli Unici S.C., dei bilanci, dei libri sociali, dei verbali di assemblea, dei conti correnti e/o dei pagina 4 di 19 conti titoli, di eventuali contratti di finanziamento/leasing, nonché di tutta l'ulteriore documentazione non rinvenibile in pubblici registri, a far data dalla sua costituzione a oggi, relativi alla società
“Douglas Marine S.r.l.”; 10. disporre l'integrazione dell'indagine della Polizia Tributaria di carattere societario, patrimoniale, fiscale, bancario e reddituale sulla persona, sulle attività, sulle rendite e disponibilità finanziarie, sui beni posseduti, sulle società e sul tenore di vita di Parte_1 di , nato a [...], l'[...], C.F. , con particolare Pt_1 CodiceFiscale_3 riguardo agli ultimi 10 anni, al fine di accertare i redditi effettivi e il complessivo patrimonio
(mobiliare, finanziario, immobiliare e societario) riferibile, direttamente e indirettamente (anche tramite intestazioni fiduciarie), al ricorrente, nonché le sue attività e le sue partecipazioni societarie in Italia e all'estero, i depositi bancari in Italia e all'estero e altri depositi che dovessero emergere presso ulteriori istituti di credito non menzionati in atti, in Italia e all'estero; 11. disporre, previa acquisizione della documentazione richiesta, C.T.U. contabile -patrimoniale sulla persona, sulle attività, sul reddito, sul patrimonio (societario, finanziario, mobiliare e immobiliare) direttamente o indirettamente posseduto, anche tramite le società partecipate e/o fiduciarie, dal Signor di , nato a [...], l'[...], C.F. , Parte_1 Pt_1 CodiceFiscale_3 nonché sul tenore di vita matrimoniale e su quello attuale del ricorrente, al fine di determinare correttamente - anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono e, comunque sia, attribuendo al Perito d'Ufficio, anche ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ampi poteri di acquisizione, anche all'estero, di ulteriore documentazione comunque connessa a quella già in atti - il valore e la redditività delle partecipazioni societarie, degli investimenti finanziari e del patrimonio immobiliare complessivamente riferibile al ricorrente, i suoi redditi effettivi e potenziali (dividendi, utili, rendite da capitale, rimborsi etc.), ponendo a carico di di , anche in via provvisoria, i costi della Parte_1 Pt_1
C.T.U. contabile - patrimoniale richiesta, per i motivi indicati in atti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile a Santa Margherita Ligure (GE) il 29 settembre 2013, iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Santa Margherita Ligure, all'anno 2013, n. 69, parte II, serie C, trascritto nei registri del Comune di Milano al N. 84, 2C, R.1, anno 2014.
Dall'unione sono nati due figli: , il 12 giugno 2010, e l'8 ottobre 2011. Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 2.07.2020, il ricorrente chiedeva, in via preliminare e urgente il rientro immediato dei bambini presso il Comune di Milano, allegando che la madre li aveva portati senza il suo consenso a Cassano d'Adda impedendogli di intrattenere contatti coi figli sia telefonici che di persona;
nel merito chiedeva di pronunciare la separazione con addebito alla moglie, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento alternato presso i genitori secondo regolamentazione come in atti, un contributo paterno al mantenimento dei figli di € 500,00, il pagamento del 50% del canone di pagina 5 di 19 locazione della casa coniugale pari a € 750,00 con la disponibilità a sostenere l'intera somma del canone fino a che la signora non avrebbe ripreso a lavorare e comunque per un anno dalla CP_1
pronuncia, e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 09.07.2020, il Presidente f.f. demandava ai Servizi Sociali del Comune di Milano un'indagine psicosociale sul nucleo, sulle condizioni psicofisiche dei genitori e sulle loro competenze genitoriali, nonchè sulle condizioni psicofisiche dei figli minori, sulla qualità della relazione tra i minori e ciascun genitore e sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
In data 18.09.2020 si costituiva la convenuta la quale, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, domandava anch'essa la separazione con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre in Cassano d'Adda, Via Cristoforo
Colombo, 25, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli di euro 1.200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e la restituzione delle somme dalla stessa anticipate quale contributo ordinario dei figli da febbraio 2020 a giugno 2020 e delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per i bambini da febbraio 2020.
All'udienza del 29.09.2020, tenutasi dinnanzi all'allora Presidente f.f. procedente, le parti depositavano un accordo sottoscritto da entrambe in punto affido condiviso dei minori, loro residenza e frequenza scolastica, nonché riguardo agli interventi terapeutici a sostegno di ciascuna parte. Dopo ampia discussione, addivenivano a un accordo anche sull'assegno di mantenimento in favore della madre di euro 700,00 mensili con decorrenza dal mese di ottobre 2020 - da elevarsi ad euro 750,00 mensili a decorrere dal successivo mese di marzo 2021, qualora fosse stata confermata l'attività lavorativa del ricorrente e con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Il Presidente f.f., rilevato che le parti avevano già conferito a professionisti privati gli incarichi di sostegno e prima verifica delle loro capacità genitoriali, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, recepiva gli accordi raggiunti dalle parti e disponeva su consenso delle parti, l'acquisizione di una relazione di aggiornamento sulla situazione dei minori e sugli accertamenti svolti a cura delle terapeute delle parti e dei Servizi sociali già incaricati;
quindi nominava G.I. sé stessa e provvedeva a fissare l'udienza di comparizione e trattazione innanzi a sé al 25/03/2021, di seguito differita su richiesta della difesa di parte resistente.
pagina 6 di 19 All'udienza del 21.04.2021 il Giudice istruttore, non essendo pervenuti gli approfondimenti richiesti e ritenuto necessario verificare le condizioni psicofisiche del sig. attese le Parte_1 allegazioni in ordine all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, disponeva gli accertamenti opportuni a cura dei Servizi sociali del Comune di Milano e rinviava per la prosecuzione del giudizio.
Dopo un rinvio su concorde richiesta delle parti, si perveniva all'udienza del 9.02.2022, in cui il
G.I. assegnava i termini ex art. 183, comma VI, cpc e rinviava per la discussione sui mezzi di prova.
All'udienza del 14 giugno 2022, sentite le ulteriori richieste delle parti sul contributo al mantenimento dei minori, il Giudice si riservava e con ordinanza del 14.06.2022, a scioglimento della riserva assunta, così provvedeva sulle richieste istruttorie delle parti:
“Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare, dei rapporti dei figli con i genitori, delle condizioni psicofisiche dei minori;
Delega i Servizi Sociali del Comune di Milano, sentite anche le terapeute dei genitori, a valutare la possibilità di un ampliamento del calendario di frequentazione padre- figli e a regolamentare il calendario delle vacanze estive;
Dispone procedersi a indagine di Polizia Tributaria in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale di nato a Milano in [...] 11 Parte_1
dicembre 1977, residente a[...]4, e CP_1
, nata a [...] in data [...] , residente anagraficamente in Cassano d'Adda, Via
Cristoforo Colombo n. 25 , con particolare riguardo ai seguenti profili:
- accertamento dei redditi effettivi, del patrimonio e delle disponibilità economiche facenti capo rispettivamente ai predetti, con acquisizione e disamina delle dichiarazioni dei redditi aggiornate ( anni 2019, 2020, 2021 e ove possibile 2022) e con accertamento della titolarità o contitolarità di beni mobili registrati o immobili;
accertamento dei redditi da lavoro effettivi complessivi (acquisendo le relative fatture ove presenti, i contratti di lavoro e/o di collaborazione autonoma e/o di incarico professionale) ed ogni altra evidenza che emerga dall'interrogazione della banche dati in uso al Corpo e sul concreto tenore di vita oltre che sulla compatibilità dello stesso con i redditi dichiarati;
- individuazione previa l'interrogazione dell'Archivio dei Rapporti, di tutti gli istituti di credito
e gli altri intermediari presso cui i destinatari del provvedimento intrattengono rapporti continuativi, hanno delega ad operare o hanno effettuato operazioni occasionali e conseguentemente indicazione di
pagina 7 di 19 tutti i conti correnti e depositi bancari/postali, di conti o depositi per i quali egli/ella ne sia intestatario come persona fisica o figura professionale e/o cointestastario o ne abbia la delega, anche esteri, procedendo ad acquisire estratti conto e movimenti con il saldo finale degli anni 2020, 2021,
2022 ;
- accertamento della disponibilità di beni di terzi (appartamenti/ automobili/ natanti) senza pagamento di corrispettivo o per corrispettivi simbolici ovvero intestati a familiari e conviventi;
la titolarità di azioni, partecipazioni societarie, fondi d'investimento, titoli di stato, obbligazioni;
la gestione di attività d'impresa/ societaria /immobiliare (anche in via indiretta o per il tramite di terzi) individuandone la compagine sociale e gli utili ricavati;
le cariche societarie ricoperte e gli emolumenti derivati per singolo anno ( 2020, 2021, 2022); l'esistenza di redditi diversi e ulteriori rispetto a quelli dichiarati;
il personale alle dipendenze indicandone i relativi esborsi ed acquisendo i relativi contratti di lavoro e le relative posizioni previdenziali;
3) DEMANDA l'espletamento dell'indagine al Nucleo Regionale della Guardia di Finanza di
Milano, con facoltà di subdelega, con espressa autorizzazione ad effettuare ogni accertamento, anche bancario, ritenuto necessario od utile nonché ad estrarre copia degli atti.
4) DISPONE che l'esito dell'indagine sia fatta pervenire a questo Ufficio, in busta chiusa con
l'indicazione del numero del procedimento e del Giudice Istruttore dott.ssa Piera Gasparini entro il 9 dicembre 2022.
5) NON AMMETTE le istanze di prova orale per testi e per interpello come avanzate dalle parti per quanto in motivazione;
”
Quindi si perveniva all'udienza del 14.12.2022, ove il Giudice Istruttore riassegnatario autorizzava le parti a estrarre copia della documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza pervenuta il 9.12.2022 e dei relativi allegati e rinviava la causa per l'esame della documentazione.
All'udienza del 16.02.2023, il difensore di parte resistente chiedeva l'integrazione delle indagini acquisite e insisteva per l'accoglimento delle ulteriori istanze istruttorie dedotte e non accolte. Il difensore della ricorrente si opponeva e il G.I., all'esito, disponeva le ulteriori integrazioni reddituali richieste a cura di parte ricorrente, assegnando termine alle parti per il deposito di brevi memorie.
All'udienza del 09.05.2023, il Giudice istruttore, sentiti i difensori, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 19 All'udienza dell'11.10.2023, il difensore della resistente insisteva per l'integrazione dell'indagine di Polizia Tributaria e l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già rigettate, oltre che per l'acquisizione dell'ulteriore documentazione richiesta e non depositata in atti, riportandosi alle proprie conclusioni e chiedendo che fossero assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. Il difensore si opponeva all'accoglimento delle istanze di controparte. Il G.I., rilevato che non era stata inviata la relazione di aggiornamento richiesta ai Servizi sociali del , ritenutane la necessità al Controparte_3
fine del decidere, sollecitava i Servizi sociali del ad inviare una relazione di Controparte_3
aggiornamento sugli incarichi affidati.
Quindi con ordinanza del 5.12.2023, il G.I. respingeva l'ulteriore istanza ex art. 177 c.p.c. depositata nell'interesse della resistente il 21.11.2023, ritenendo la causa sufficientemente istruita e con successiva del 29/01/2024, atteso il proprio imminente trasferimento, convocava le parti all'udienza del
29.02.2024, innanzi al GOT delegato per l'esperimento di un tentativo di conciliazione, ove le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo del seguente tenore:
“Affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica sera ad ore 21.00 in periodo scolastico o fino al lunedì mattina in periodo non scolastico. Durante la settimana, in periodo scolastico, il padre potrà vedere i figli il mercoledì, con prelievo presso la casa materna ad ore 18.30 dove li riaccompagnerà dopo cena, ad ore 21.00. In periodo non scolastico il padre terrà con sé i figli il mercoledì con pernottamento e, nella settimana il cui week end sia di pertinenza materna, dal mercoledì ad ore 18.30 fino alla sera del giovedì ad ore 21.00, dopo cena. I ponti saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dai minori dal 26 al 31 dicembre (ore 13.00) e dal 31 dicembre (ore 13.00) al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori. I genitori stabiliscono che il giorno
24 verrà trascorso sempre con la mamma ed il 25 sempre con il PA. Per il 2024 il primo periodo
(26-31) sarà trascorso dai bambini con il PA (con decorrenza quindi dal 25 dicembre, essendo giorno fisso di usa spettanza). I genitori stabiliscono altresì che quando il primo periodo di vacanza è di pertinenza materna, il padre riporterà i figli alla madre la sera del giorno 25. Le vacanze pasquali saranno trascorse da e alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei Per_2 Per_3
genitori (nel 2024 con la madre). Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno tre settimane con il padre e tre settimane con la madre. Di questo periodo la prima metà del mese di agosto sarà sempre
pagina 9 di 19 trascorso con la madre (dall'1 al 16 agosto) e la seconda metà con il padre (dal 16 al 1° settembre).
La terza settimana di ciascun genitore verrà concordata entro il 30 aprile di ogni anno, concordando fin d'ora di subordinare la scelta alla settimana che la madre trascorre a Vasto con i minori. Il padre si impegna a far fare i compiti assegnati ai bambini nei periodi di sua pertinenza. I genitori stabiliscono altresì che durante le vacanze estive il padre possa prelevare i figli presso il luogo di villeggiatura in cui gli stessi si trovano con la madre, contravvenendo eccezionalmente alla regola generale che prevede lo scambio presso l'abituale residenza dei figli. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.”; quindi il GOT provvedeva a sentire le parti sulle residue questioni economiche;
quindi sentite le richieste dei procuratori delle parti, che chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali;
preso atto dell'accordo parziale raggiunto dalle parti, rimetteva la causa alla Presidente dott.ssa per Per_4
quanto di sua competenza.
Con provvedimento del 16 luglio 2024, il Giudice istruttore riassegnatario, tenuto conto del parziale accordo raggiunto dalle parti in punto responsabilità genitoriale e frequentazioni padre-figli, provvedeva a rifissare udienza precisazione delle conclusioni a trattazione scritta al 5/12/2024; quindi con ordinanza del 9.12.2024 resa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. il G.I., provvedeva all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo, alla scadenza, la causa al Collegio per la decisione.
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, il tenore delle rispettive allegazioni e il fallimento del tentativo di conciliazione sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 10 di 19 Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già in atti, condividendo il
Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dall'allora G.I. procedente, da intendersi in questa sede integralmente confermate.
In particolare, risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione sulle residue domande delle parti – vertendo allo stato il contenzioso esclusivamente sulle questioni economiche - le richieste istruttorie reiterate da ambo le parti all'atto delle rispettive conclusioni, atteso che il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti ai fini della decisione.
Si osserva comunque, che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n.
23263 e succ. conf.); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
Le domande reciproche delle parti di addebito della separazione
Anzitutto occorre premettere che le reciproche domande di addebito, ancorchè formalmente reiterate all'atto delle rispettive conclusioni delle parti, si inseriscono nell'ambito del preesistente contesto di elevata conflittualità -allo stato da ritenersi superata, alla luce dei successivi accordi cui le parti sono addivenute nell'interesse dei figli, quantomeno in punto responsabilità genitoriale e frequentazioni della prole con il padre.
Ciò premesso, entrambe le domande di addebito risultano infondate e devono essere pertanto rigettate.
Il ricorrente ha in sostanza chiesto di addebitare la separazione alla moglie, allegando che la volontà di quest'ultima di interrompere la relazione coniugale fosse dipesa dalla gravissima crisi economica che aveva investito la famiglia;
nonché allegando in secondo luogo, il trasferimento della pagina 11 di 19 madre coi figli avvenuto senza il consenso paterno, presso la propria famiglia d'origine a Cassano
d'Adda, giungendo persino ad impedire al padre – in tale circostanza - di vedere e sentire i figli.
Innanzitutto, occorre rilevare che non vi è prova di comportamenti violativi degli obblighi matrimoniali da parte della resistente, che non possono certo rinvenirsi nella volontà della sig.ra CP_1
di separarsi dal marito – scelta maturata, secondo quanto dalla stessa riferito, dopo aver scoperto del sovra-indebitamento e del mancato pagamento dei canoni di locazione dell'ex casa coniugale da parte del marito;
non potendo, in questa sede, il Tribunale svolgere un sindacato sulla meritevolezza dei motivi che hanno condotto la parte alla rottura del rapporto, essendo l'accertamento limitato alle eventuali violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., di cui non vi è prova nel caso di specie.
Né la pretesa violazione dei doveri matrimoniali può farsi discendere dall'avvenuto trasferimento della sig.ra a Cassano d'Adda coi bambini, presso l'abitazione messale a disposizione dalla di CP_1
lei madre a Cassano d'Adda (MI), in seguito all'intimazione di sfratto dalla casa coniugale – trasferimento cui peraltro in seguito il padre ha espressamente aderito, come da accordi raggiunti all'udienza presidenziale del 29 settembre 2020.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione al marito formulata da parte resistente, la stessa deduce, oltre all'allegata condotta violenta dell'ex coniuge, ripetute, pretese violazioni del dovere di lealtà rispetto alla gestione delle risorse economiche della famiglia: condotte del ricorrente indicate come responsabili di aver irrimediabilmente minato il nucleo di fiducia reciproca proprio del vincolo coniugale.
Al riguardo deve rilevarsi che, anche a voler ritener provato – in forza del principio di non contestazione - l'unico episodio violento dedotto dalla moglie da parte del marito, in ipotesi avvenuto a febbraio 2018, difetta rispetto allo stesso la prova del nesso di causalità rispetto alla crisi matrimoniale, che, come pacificamente asserito da entrambe le parti, è intervenuta solo a far data da febbraio 2020 in avanti.
Quanto alla gestione del patrimonio familiare, la resistente ha dedotto, nello specifico, che il ricorrente l'avrebbe tenuta all'oscuro della destinazione del ricavato della vendita (avvenuta nel 2013) della casa coniugale di Via Moscova a Milano, per oltre € 800.000,00 e le avrebbe a sua insaputa, intestato l'autovettura Volvo con cui il sig. accumulava dal 2017 sanzioni per oltre € Pt_1
13.000,00 – poi risultate esclusivamente riconducibili allo stesso;
l'ex marito l'avrebbe poi tenuta all'oscuro del mancato pagamento, tra il 2019 e il 2020, del canone di locazione della casa coniugale pagina 12 di 19 sita a Milano, Via Vincenzo Monti: debito che poi aveva condotto il locatore alla decisione di avviare il procedimento per sfratto.
Anche rispetto a tali condotte - solo genericamente contestate dal ricorrente – risulta dirimente la considerazione che non può ritenersi provato il preteso nesso di causalità con la crisi coniugale, anche avuto riguardo al tempo trascorso tra le pretese violazioni e la dissoluzione dell'unione coniugale
(quanto in particolare al reinvestimento delle cospicue somme ricavate nel 2013 dalla vendita dell'ex casa coniugale e alle violazioni del codice della strada poste in essere nel 2017 dal ricorrente con l'auto a questi pacificamente risultata in uso – laddove, in entrambi i casi, è da ritenersi inverosimile che la moglie fosse realmente all'oscuro di tali circostanze); quanto all'allegato abuso di alcool e/o sostanze da parte del marito, l'assunto è poi rimasto del tutto sfornito di prova, a fronte degli esiti negativi degli accertamenti acquisiti in atti.
Sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite, non può pertanto ritenersi pertanto raggiunta la prova che l'origine della crisi coniugale sia da imputarsi, unilateralmente, all'uno o all'altro coniuge.
Devono pertanto essere respinte entrambe le domande di addebito.
La dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta-volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civile , sez. I , 08/06/2023 , n. 16287).
La responsabilità genitoriale e le frequentazioni del genitore non collocatario
In punto di responsabilità genitoriale e frequentazioni paterne deve essere integralmente recepito l'accordo da ultimo intervenuto tra le parti all'udienza del 29.02.2024, essendo lo stesso conforme al primario interesse dei minori e alla loro età, oltre che rispondente alle positive valutazioni sul nucleo effettuate dai Servizi sociali incaricati. Pertanto i minori e resteranno affidati in via Per_2 Per_3
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni paterne con i seguenti tempi: a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica sera ad ore pagina 13 di 19 21.00 in periodo scolastico o fino al lunedì mattina in periodo non scolastico;
durante la settimana, in periodo scolastico, il padre potrà vedere i figli il mercoledì, con prelievo presso la casa materna ad ore
18.30 dove li riaccompagnerà dopo cena, ad ore 21.00; in periodo non scolastico il padre terrà con sé i figli il mercoledì con pernottamento e, nella settimana il cui week end sia di pertinenza materna, dal mercoledì ad ore 18.30 fino alla sera del giovedì ad ore 21.00, dopo cena. I ponti saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dai minori dal 26 al 31 dicembre (ore 13.00) e dal 31 dicembre (ore 13.00) al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori. Il giorno 24 verrà trascorso sempre con la mamma ed il 25 sempre con il PA. Quando il primo periodo di vacanza sarà di pertinenza materna, il padre riporterà i figli alla madre la sera del giorno 25. Le vacanze pasquali saranno trascorse da e Per_2 Per_3 alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori (nel 2024 con la madre). Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno tre settimane con il padre e tre settimane con la madre. Di questo periodo la prima metà del mese di agosto sarà sempre trascorso con la madre (dall'1 al 16 agosto) e la seconda metà con il padre (dal 16 al 1° settembre). La terza settimana di ciascun genitore verrà concordata entro il 30 aprile di ogni anno, concordando fin d'ora di subordinare la scelta alla settimana che la madre trascorre a Vasto con i minori. Il padre si è impegnato a far fare i compiti assegnati ai bambini nei periodi di sua pertinenza. I genitori hanno stabilito altresì che durante le vacanze estive il padre possa prelevare i figli presso il luogo di villeggiatura in cui gli stessi si trovano con la madre, contravvenendo eccezionalmente alla regola generale che prevede lo scambio presso l'abituale residenza dei figli. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
Il contributo paterno al mantenimento dei figli
Il Collegio ritiene che, alla luce della documentazione acquisita in atti sull'attuale situazione economico-reddituale delle parti, dev'esser confermato il contributo paterno al mantenimento indiretto dei figli minori come stabilito su accordo delle parti all'udienza del 29.09.2020.
La situazione economico-reddituale delle parti e, in special modo, quella del ricorrente è stata oggetto delle indagini demandate alla Polizia Tributaria dall'allora G.I. procedente, la quale ha sostanzialmente confermato la ricostruzione offerta dal signor in merito alle proprie vicende Pt_1
economiche, compresa la posizione debitoria in cui versa la società MDS s.r.l. di cui lo stesso è socio unico.
pagina 14 di 19 Il ricorrente ricopre la qualifica di amministratore unico, nonché socio unico, della MDS srl, che dal 2020 si trova in un'accertata situazione debitoria, come ampiamente documentato in atti e come emerso altresì dalle indagini acquisite. Dall'esame degli estratti conto emerge che il sig. da Pt_1
dicembre 2020 non ha più ricevuto emolumenti dalla società, eccezion fatta per alcuni bonifici che, ben possono trovare giustificazione nei rimborsi per le spese sostenute in corso di attività (all. 45 ricorrente). In ogni caso, essi non sono di consistenza tale da rilevare nella valutazione dei redditi del ricorrente.
Nell'ottobre 2020, il ricorrente ha avviato poi una prima collaborazione con stipendio netto mensile di circa 2.000,00 euro presso una società di accessori;
da maggio 2021 iniziava poi a collaborare, dapprima con il settore marketing dell'azienda “Stilmas Spa”, con un fatturato mensile di circa 2.900 euro lordi;
successivamente, a novembre 2022, con la società Ready2fly s.r.l. con un fatturato mensile di 2.500,00 euro circa. L'ultima dichiarazione dei redditi in atti – PF 2023 relativo all'anno di imposta 2022 – riporta un reddito netto annuo di euro 30.324,00 (in sede di udienza del
29.02.2024 ha dichiarato di gestire uno showroom e di percepire un reddito netto mensile di euro
2.350,00: redditi pressochè analoghi a quelli dichiarati nell'anno 2020 (cfr. PF 2021).
Il ricorrente, all'epoca dell'instaurazione dell'odierno procedimento viveva presso un appartamento in locazione per cui versava un canone mensile di 750,00 euro. Dal 2022 si è trasferito in un appartamento più grande con la nuova compagna – relazione da cui è nato un figlio – per il quale paga metà del canone dell'importo di 1.700,00 euro mensili (all. 42 ricorrente).
Quanto alla resistente, la sig.ra dopo aver lasciato il lavoro nel 2018 per occuparsi dei CP_1
figli, si è in seguito reinserita nel mercato del lavoro. Nell'anno d'imposta 2020, ha percepito un reddito di € 2.406,00. Da settembre 2022 lavora in uno show room (dichiara di guadagnare 2.500 euro netti al mese per 13 mensilità); l'ultima dichiarazione dei redditi depositata in atti – PF 2023 relativo all'anno di imposta 2022 - riporta un reddito netto annuo di circa euro 38.000,00 pari a circa euro
3.100,00 su 12 mesi. Nel 2020 aveva dichiarato un reddito annuo di circa 2.000,00 euro (PF 2021).
La signora vive nella casa di Cassano d'Adda di proprietà del marito della madre, per la quale non sostiene spese se non quelle relative alle utenze.
La domanda della resistente, volta a ottenere un contributo paterno sostanzialmente pari al doppio di quello già in precedenza concordato dalle parti, non risulta pertanto congrua rispetto alla situazione economica attuale del ricorrente, così come accertata e ricostruita in atti.
pagina 15 di 19 In ogni caso, si evidenzia che – nella determinazione del contributo per la prole – il riferimento al tenore di vita deve essere inteso come criterio concorrente (con gli altri) per la quantificazione, mentre il tenore di vita spontaneamente garantito dalle famiglie di origine alla prole non costituisce un diritto da conservare in senso assoluto.
In definitiva, tenuto conto dell'età dei minori, dei limitati tempi paterni con i figli e delle riferite condizioni economiche, ritiene il Collegio di confermare il contributo paterno di euro 750,00 mensili
(euro 375,00 per figlio), anche tento conto della necessità paterna di provvedere altresì al mantenimento del figlio avuto con la nuova compagna. Viste le reciproche condizioni Per_1
economiche, le spese straordinarie resteranno suddivise al 50% tra le parti.
Le spese di lite
Le spese di lite devono esser integralmente compensate tra le parti stante i parziali accordi raggiunti e la reciproca soccombenza sulla domanda di addebito e in punto economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Rigetta le istanze istruttorie delle parti;
2. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile a Santa Margherita Ligure (GE) il 29 settembre 2013, iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Santa Margherita Ligure, all'anno 2013, n. 69, parte II, serie C, trascritto nei registri del Comune di Milano al N. 84, 2C, R.1, anno 2014;
3. Rigetta le domanda di addebito di entrambe le parti;
4. Affida i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_2 Per_3
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre;
5. Dispone che il padre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica sera ad ore
21.00 in periodo scolastico o fino al lunedì mattina in periodo non scolastico;
durante la pagina 16 di 19 settimana, in periodo scolastico, il padre potrà vedere i figli il mercoledì, con prelievo presso la casa materna ad ore 18.30 dove li riaccompagnerà dopo cena, ad ore 21.00; in periodo non scolastico il padre terrà con sé i figli il mercoledì con pernottamento e, nella settimana il cui week end sia di pertinenza materna, dal mercoledì ad ore 18.30 fino alla sera del giovedì ad ore 21.00, dopo cena;
i ponti saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza;
il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dai minori dal 26 al 31 dicembre
(ore 13.00) e dal 31 dicembre (ore 13.00) al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori;
i genitori stabiliscono che il giorno 24 verrà trascorso sempre con la mamma ed il 25 sempre con il PA;
quando il primo periodo di vacanza è di pertinenza materna, il padre riporterà i figli alla madre la sera del giorno 25; le vacanze pasquali saranno trascorse da e alternativamente di anno in anno con l'uno Per_2 Per_3
o con l'altro dei genitori (nel 2024 con la madre); durante le vacanze estive i bambini trascorreranno tre settimane con il padre e tre settimane con la madre;
di questo periodo la prima metà del mese di agosto sarà sempre trascorso con la madre (dall'1 al 16 agosto) e la seconda metà con il padre (dal 16 al 1° settembre); la terza settimana di ciascun genitore verrà concordata entro il 30 aprile di ogni anno, concordando fin d'ora di subordinare la scelta alla settimana che la madre trascorre a Vasto con i minori;
il padre si impegna a far fare i compiti assegnati ai bambini nei periodi di sua pertinenza;
i genitori stabiliscono altresì che durante le vacanze estive il padre possa prelevare i figli presso il luogo di villeggiatura in cui gli stessi si trovano con la madre, contravvenendo eccezionalmente alla regola generale che prevede lo scambio presso l'abituale residenza dei figli. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
6. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
750,00 mensili, da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2021, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
7. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 17 di 19 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 18 di 19 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Santa Margherita Ligure (GE) nonché del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 02.07.2020, discussa nella Camera di Consiglio del 12.02.2025, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.12.1977, rappresentato e difeso dall'avv. Ottavia Borella presso il cui studio in Milano, Via
Valpetrosa n. 1, è elettivamente domiciliato,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Valeria De Vellis e Alice Colletta, presso il cui studio dell'avv.
De Vellis, a Milano, Via Principe Amedeo n. 3, è elettivamente domiciliata,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.07.2020
pagina 1 di 19 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) Confermare le condizioni in punto di responsabilità genitoriale (affido condiviso, collocamento e calendario di visita) oggetto dell'accordo raggiunto durante l'udienza del 29 febbraio u.s. dinanzi al GOT dr.ssa Serpico;
2) Disporre a carico a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno mensile pari ad € 600,00 complessivi per entrambi i figli (€ 300,00 ciascuno) anche a fronte della nascita, occorsa il 24 febbraio u.s., del figlio , nato dalla Per_1 relazione con la nuova compagna. Quanto alle spese straordinarie, disporre che le stesse siano suddivise al 50% tra i genitori con eccezione della baby-sitter, spesa quest'ultima rispetto alla quale si chiede sia previsto che ciascun genitore provveda in autonomia per i tempi di propria necessità.
3) Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e pertanto, nessun assegno di mantenimento sarà dovuto alla moglie.
4) Accertare e dichiarare l'addebito della separazione a carico della moglie, con ogni conseguenza di legge, per le ragioni già esposte nel proprio atto introduttivo.
In via istruttoria.
A) Al fine di determinare le effettive e reali capacità economiche della signora CP_1
1) Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi, integrali, della signora relative agli ultimi due anni, in particolare con riferimento all'anno 2020 e 2021, CP_1 nonché delle ricevute dei compensi percepiti per le proprie prestazioni lavorative. Di più, l'integrazione per gli anni 2017 e 2018.
2) Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione delle fatture degli ultimi tre anni quali proventi dell'attività svolta dalla signora nonché il numero della partita IVA e cassetto fiscale così CP_1 disponendo tutti gli accertamenti fiscali necessari a comprendere la discrasia di risorse e spese ad oggi presente in atti.
3) Acquisire ai sensi dell'art. 213 c.p.c. gli estratti dei conti correnti intrattenuti dalla signora CP_1 all'anno 2020 e 2021 al fine di determinare le effettive spese da lei sostenute per i figli e gli aiuti economici, continuativi, della famiglia di origine. Nonché ad integrazione della dichiarazione relativa ai redditi e al patrimonio, dei saldi delle medesime annualità (2020 e 2021) del tutto mancanti.
4) Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione dei saldi e dei movimenti del conto corrente presso Banco ES non dichiarato nella discloure.
5) Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del contratto stipulato con integrando CP_2 l'appendice già in atti e non sufficiente a comprendere la portata a livello patrimoniale dell'investimento. B) Al fine di dimostrare il tenore di vita goduto dalla signora e l'effettiva destinazione del CP_1 mantenimento versato dal signor Parte_1
6) Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla signora l'esibizione degli estratti dei conti correnti, CP_1 anche cointestati a terzi, come previsto dall'art. 155 ult. comma c.c., nonché la documentazione bancaria relativa ai movimenti delle sue carte di credito e bancomat. Si fornisce già IBAN dell'unico conto ad oggi conosciuto presso l'Istituto BPM.
pagina 2 di 19 7) Ordinare alla signora ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione dei giustificativi delle spese CP_1 ordinarie sostenute per il mantenimento del figlio in proprio possesso, trattenuti ai fini delle detrazioni fiscali e ogni altro documento da lei conservato.”
Per CP_1
“In via principale 1. rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale
2. pronunciare la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, II comma, c.c., con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, per aver violato i doveri coniugali di lealtà e assistenza di cui all'art. 143 c.c.;
3. recepire l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza tenutasi davanti al Giudice Onorario, Dott.ssa Serpico, in data 29 febbraio 2024 e, quindi, per l'effetto: a. disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
b. disporre che il Signor possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente Parte_1 calendario, salvo diverso e migliore accordo dei genitori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18.30, con prelievo dalla casa materna, fino alla domenica sera ad ore 21.00 in periodo scolastico , o fino al lunedì mattina in periodo non scolastico, con riaccompagnamento presso la casa materna;
- durante il periodo scolastico, tutti i mercoledì, con prelievo presso la casa materna alle ore 18.30 e riaccompagnamento dopo cena, alle ore 21.00;
- durante il periodo non scolastico , tutti i mercoledì con prelievo presso la casa materna alle ore
18.30, con pernottamento e riaccompagnamento presso la casa materna il giovedì mattina entro le ore
10.00 e, nell e settiman e che terminano con week end di pertinenza materna, dal mercoledì alle ore 18.30, con prelievo presso la casa materna, fino al giovedì alle ore 21.00, dopo cena, con riaccompagnamento presso la casa materna;
- i ponti saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizi e, alternando di anno in anno con la madre il primo (dal
26 dicembre al 31 dicembre alle ore 13.00) e il secondo (dal 31 dicembre alle ore 13.00 al 6 gennaio) periodo di vacanza scolastica, con la precisazione che i figli trascorreranno sempre il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre (il quale li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore
22.00 del 25 dicembre, nel caso in cui il primo periodo di vacanza sia di spettanza materna), precisandosi che nel 2024 il primo periodo di vacanza sarà di spettanza paterna;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre, precisandosi che nel 2024 il periodo di vacanza pasquale è stato di spettanza materna;
- durante le vacanze scolastiche estive, per tre settimane, fermo restando che la prima metà del mese di agosto sarà sempre trascors a con la madre (dall'1 al 16 agosto) e la seconda metà con il padre (dal 16 al 1° settembre); anche la madre avrà tre settimane di vacanza con i figli , durante le quali l'ordinario diritto di visita paterno rimarrà sospeso. La terza settimana di ciascun genitore verrà concordata entro il 30 aprile di ogni anno, fermo restando che tale scelta è subordinata alla settimana che la madre trascorrerà a Vasto con i minori. Inoltre, previo accordo con la Signora il padre CP_1 potrà prelevare i figli presso il luogo di villeggiatura in cui gli stessi si trovano con la madre, contravvenendo eccezionalmente alla regola generale che prevede lo scambio presso l'abituale residenza dei figli;
pagina 3 di 19 c. dare atto che il padre si impegna a far fare ai figli i compiti assegnati ai minori nei periodi di sua pertinenza;
4 . disporre che il Signor di corrisponda alla Signora a titolo di Parte_1 Pt_1 CP_1 mantenimento per i figli, a far data dalla domanda, l'assegno mensile non inferiore a € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita;
5. porre a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie dei figli preventivamente concordate secondo le Linee Guida del Tribunale del Milano;
6. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario sugli onorari, come per legge;
II. IN VIA ISTRUTTORIA
1. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., dal n. 1) al n. 29), con i testi ivi indicati;
2. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor di di produrre in giudizio Parte_1 Pt_1 copia integrale del proprio passaporto, al fine di verificare la frequenza e la destinazione dei suoi viaggi all'estero;
3. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor di di produrre in giudizio Parte_1 Pt_1 copia del contratto di locazione dell'immobile sito a Milano, in Via Vincenzo Monti n. 57/4, ove ha vissuto la famiglia unita, dal 2013 al 2020;
4. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor di di produrre in giudizio Parte_1 Pt_1 copia del contratto di locazione dell'immobile sito a Milano, in Via Coni Zugna, ove attualmente vive con la sua nuova famiglia;
5. interrogare l'Agenzia delle Entrate, al fine di acquisire le dichiarazioni fiscali (Modello Unico) del Signor di , relative agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019; Parte_1 Pt_1
6. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155 -quinquies disp. att. c.p.c. e 492
-bis c.p.c., l'Avv. Valeria De Vellis, alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite da di , nato a [...], l'[...], C.F. Parte_1 Pt_1 [...]
, nonché di acquisire tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari a lui intestati C.F._3
e/o cointestati relativa agli ultimi cinque anni;
7. ordinare, ex art. 210 c.p.c., agli istituti di credito o agli altri soggetti individuati tramite l'accesso alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria, oppure, in subordine, al Signor di Parte_1
, nato a [...], l'[...], C.F. , la produzione in giudizio Pt_1 CodiceFiscale_3 della documentazione bancaria e degli estratti conto dei conti correnti, delle carte di credito (anche prepagate) e/o dei depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali o comunque di investimenti e/o cassette di sicurezza di cui lo stesso sia, o sia stato, dal 2017 a oggi, intestatario e/o cointestatario, o, comunque, a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura generale o speciale, ne ha o ne aveva la disponibilità, e attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, dall'apertura di ogni singolo rapporto fino a oggi e quanto meno degli ultimi cinque anni;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società fiduciaria “SIREF”, in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare in giudizio copia di tutti i mandati fiduciari conferiti da Parte_1 di alla predetta società fiduciaria, sia quelli in essere sia quelli conclusi;
[...] Pt_1
9 . ordinare , ex art. 210 c.p.c., a di , nella sua qualità di Parte_1 Pt_1 Amministratore Unico e Socio Unico della società “Douglas Marine S.r.l.”, la produzione in giudizio dei Modelli Unici S.C., dei bilanci, dei libri sociali, dei verbali di assemblea, dei conti correnti e/o dei pagina 4 di 19 conti titoli, di eventuali contratti di finanziamento/leasing, nonché di tutta l'ulteriore documentazione non rinvenibile in pubblici registri, a far data dalla sua costituzione a oggi, relativi alla società
“Douglas Marine S.r.l.”; 10. disporre l'integrazione dell'indagine della Polizia Tributaria di carattere societario, patrimoniale, fiscale, bancario e reddituale sulla persona, sulle attività, sulle rendite e disponibilità finanziarie, sui beni posseduti, sulle società e sul tenore di vita di Parte_1 di , nato a [...], l'[...], C.F. , con particolare Pt_1 CodiceFiscale_3 riguardo agli ultimi 10 anni, al fine di accertare i redditi effettivi e il complessivo patrimonio
(mobiliare, finanziario, immobiliare e societario) riferibile, direttamente e indirettamente (anche tramite intestazioni fiduciarie), al ricorrente, nonché le sue attività e le sue partecipazioni societarie in Italia e all'estero, i depositi bancari in Italia e all'estero e altri depositi che dovessero emergere presso ulteriori istituti di credito non menzionati in atti, in Italia e all'estero; 11. disporre, previa acquisizione della documentazione richiesta, C.T.U. contabile -patrimoniale sulla persona, sulle attività, sul reddito, sul patrimonio (societario, finanziario, mobiliare e immobiliare) direttamente o indirettamente posseduto, anche tramite le società partecipate e/o fiduciarie, dal Signor di , nato a [...], l'[...], C.F. , Parte_1 Pt_1 CodiceFiscale_3 nonché sul tenore di vita matrimoniale e su quello attuale del ricorrente, al fine di determinare correttamente - anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono e, comunque sia, attribuendo al Perito d'Ufficio, anche ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ampi poteri di acquisizione, anche all'estero, di ulteriore documentazione comunque connessa a quella già in atti - il valore e la redditività delle partecipazioni societarie, degli investimenti finanziari e del patrimonio immobiliare complessivamente riferibile al ricorrente, i suoi redditi effettivi e potenziali (dividendi, utili, rendite da capitale, rimborsi etc.), ponendo a carico di di , anche in via provvisoria, i costi della Parte_1 Pt_1
C.T.U. contabile - patrimoniale richiesta, per i motivi indicati in atti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile a Santa Margherita Ligure (GE) il 29 settembre 2013, iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Santa Margherita Ligure, all'anno 2013, n. 69, parte II, serie C, trascritto nei registri del Comune di Milano al N. 84, 2C, R.1, anno 2014.
Dall'unione sono nati due figli: , il 12 giugno 2010, e l'8 ottobre 2011. Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 2.07.2020, il ricorrente chiedeva, in via preliminare e urgente il rientro immediato dei bambini presso il Comune di Milano, allegando che la madre li aveva portati senza il suo consenso a Cassano d'Adda impedendogli di intrattenere contatti coi figli sia telefonici che di persona;
nel merito chiedeva di pronunciare la separazione con addebito alla moglie, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento alternato presso i genitori secondo regolamentazione come in atti, un contributo paterno al mantenimento dei figli di € 500,00, il pagamento del 50% del canone di pagina 5 di 19 locazione della casa coniugale pari a € 750,00 con la disponibilità a sostenere l'intera somma del canone fino a che la signora non avrebbe ripreso a lavorare e comunque per un anno dalla CP_1
pronuncia, e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 09.07.2020, il Presidente f.f. demandava ai Servizi Sociali del Comune di Milano un'indagine psicosociale sul nucleo, sulle condizioni psicofisiche dei genitori e sulle loro competenze genitoriali, nonchè sulle condizioni psicofisiche dei figli minori, sulla qualità della relazione tra i minori e ciascun genitore e sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
In data 18.09.2020 si costituiva la convenuta la quale, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, domandava anch'essa la separazione con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre in Cassano d'Adda, Via Cristoforo
Colombo, 25, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli di euro 1.200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e la restituzione delle somme dalla stessa anticipate quale contributo ordinario dei figli da febbraio 2020 a giugno 2020 e delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per i bambini da febbraio 2020.
All'udienza del 29.09.2020, tenutasi dinnanzi all'allora Presidente f.f. procedente, le parti depositavano un accordo sottoscritto da entrambe in punto affido condiviso dei minori, loro residenza e frequenza scolastica, nonché riguardo agli interventi terapeutici a sostegno di ciascuna parte. Dopo ampia discussione, addivenivano a un accordo anche sull'assegno di mantenimento in favore della madre di euro 700,00 mensili con decorrenza dal mese di ottobre 2020 - da elevarsi ad euro 750,00 mensili a decorrere dal successivo mese di marzo 2021, qualora fosse stata confermata l'attività lavorativa del ricorrente e con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Il Presidente f.f., rilevato che le parti avevano già conferito a professionisti privati gli incarichi di sostegno e prima verifica delle loro capacità genitoriali, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, recepiva gli accordi raggiunti dalle parti e disponeva su consenso delle parti, l'acquisizione di una relazione di aggiornamento sulla situazione dei minori e sugli accertamenti svolti a cura delle terapeute delle parti e dei Servizi sociali già incaricati;
quindi nominava G.I. sé stessa e provvedeva a fissare l'udienza di comparizione e trattazione innanzi a sé al 25/03/2021, di seguito differita su richiesta della difesa di parte resistente.
pagina 6 di 19 All'udienza del 21.04.2021 il Giudice istruttore, non essendo pervenuti gli approfondimenti richiesti e ritenuto necessario verificare le condizioni psicofisiche del sig. attese le Parte_1 allegazioni in ordine all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, disponeva gli accertamenti opportuni a cura dei Servizi sociali del Comune di Milano e rinviava per la prosecuzione del giudizio.
Dopo un rinvio su concorde richiesta delle parti, si perveniva all'udienza del 9.02.2022, in cui il
G.I. assegnava i termini ex art. 183, comma VI, cpc e rinviava per la discussione sui mezzi di prova.
All'udienza del 14 giugno 2022, sentite le ulteriori richieste delle parti sul contributo al mantenimento dei minori, il Giudice si riservava e con ordinanza del 14.06.2022, a scioglimento della riserva assunta, così provvedeva sulle richieste istruttorie delle parti:
“Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare, dei rapporti dei figli con i genitori, delle condizioni psicofisiche dei minori;
Delega i Servizi Sociali del Comune di Milano, sentite anche le terapeute dei genitori, a valutare la possibilità di un ampliamento del calendario di frequentazione padre- figli e a regolamentare il calendario delle vacanze estive;
Dispone procedersi a indagine di Polizia Tributaria in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale di nato a Milano in [...] 11 Parte_1
dicembre 1977, residente a[...]4, e CP_1
, nata a [...] in data [...] , residente anagraficamente in Cassano d'Adda, Via
Cristoforo Colombo n. 25 , con particolare riguardo ai seguenti profili:
- accertamento dei redditi effettivi, del patrimonio e delle disponibilità economiche facenti capo rispettivamente ai predetti, con acquisizione e disamina delle dichiarazioni dei redditi aggiornate ( anni 2019, 2020, 2021 e ove possibile 2022) e con accertamento della titolarità o contitolarità di beni mobili registrati o immobili;
accertamento dei redditi da lavoro effettivi complessivi (acquisendo le relative fatture ove presenti, i contratti di lavoro e/o di collaborazione autonoma e/o di incarico professionale) ed ogni altra evidenza che emerga dall'interrogazione della banche dati in uso al Corpo e sul concreto tenore di vita oltre che sulla compatibilità dello stesso con i redditi dichiarati;
- individuazione previa l'interrogazione dell'Archivio dei Rapporti, di tutti gli istituti di credito
e gli altri intermediari presso cui i destinatari del provvedimento intrattengono rapporti continuativi, hanno delega ad operare o hanno effettuato operazioni occasionali e conseguentemente indicazione di
pagina 7 di 19 tutti i conti correnti e depositi bancari/postali, di conti o depositi per i quali egli/ella ne sia intestatario come persona fisica o figura professionale e/o cointestastario o ne abbia la delega, anche esteri, procedendo ad acquisire estratti conto e movimenti con il saldo finale degli anni 2020, 2021,
2022 ;
- accertamento della disponibilità di beni di terzi (appartamenti/ automobili/ natanti) senza pagamento di corrispettivo o per corrispettivi simbolici ovvero intestati a familiari e conviventi;
la titolarità di azioni, partecipazioni societarie, fondi d'investimento, titoli di stato, obbligazioni;
la gestione di attività d'impresa/ societaria /immobiliare (anche in via indiretta o per il tramite di terzi) individuandone la compagine sociale e gli utili ricavati;
le cariche societarie ricoperte e gli emolumenti derivati per singolo anno ( 2020, 2021, 2022); l'esistenza di redditi diversi e ulteriori rispetto a quelli dichiarati;
il personale alle dipendenze indicandone i relativi esborsi ed acquisendo i relativi contratti di lavoro e le relative posizioni previdenziali;
3) DEMANDA l'espletamento dell'indagine al Nucleo Regionale della Guardia di Finanza di
Milano, con facoltà di subdelega, con espressa autorizzazione ad effettuare ogni accertamento, anche bancario, ritenuto necessario od utile nonché ad estrarre copia degli atti.
4) DISPONE che l'esito dell'indagine sia fatta pervenire a questo Ufficio, in busta chiusa con
l'indicazione del numero del procedimento e del Giudice Istruttore dott.ssa Piera Gasparini entro il 9 dicembre 2022.
5) NON AMMETTE le istanze di prova orale per testi e per interpello come avanzate dalle parti per quanto in motivazione;
”
Quindi si perveniva all'udienza del 14.12.2022, ove il Giudice Istruttore riassegnatario autorizzava le parti a estrarre copia della documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza pervenuta il 9.12.2022 e dei relativi allegati e rinviava la causa per l'esame della documentazione.
All'udienza del 16.02.2023, il difensore di parte resistente chiedeva l'integrazione delle indagini acquisite e insisteva per l'accoglimento delle ulteriori istanze istruttorie dedotte e non accolte. Il difensore della ricorrente si opponeva e il G.I., all'esito, disponeva le ulteriori integrazioni reddituali richieste a cura di parte ricorrente, assegnando termine alle parti per il deposito di brevi memorie.
All'udienza del 09.05.2023, il Giudice istruttore, sentiti i difensori, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 19 All'udienza dell'11.10.2023, il difensore della resistente insisteva per l'integrazione dell'indagine di Polizia Tributaria e l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già rigettate, oltre che per l'acquisizione dell'ulteriore documentazione richiesta e non depositata in atti, riportandosi alle proprie conclusioni e chiedendo che fossero assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. Il difensore si opponeva all'accoglimento delle istanze di controparte. Il G.I., rilevato che non era stata inviata la relazione di aggiornamento richiesta ai Servizi sociali del , ritenutane la necessità al Controparte_3
fine del decidere, sollecitava i Servizi sociali del ad inviare una relazione di Controparte_3
aggiornamento sugli incarichi affidati.
Quindi con ordinanza del 5.12.2023, il G.I. respingeva l'ulteriore istanza ex art. 177 c.p.c. depositata nell'interesse della resistente il 21.11.2023, ritenendo la causa sufficientemente istruita e con successiva del 29/01/2024, atteso il proprio imminente trasferimento, convocava le parti all'udienza del
29.02.2024, innanzi al GOT delegato per l'esperimento di un tentativo di conciliazione, ove le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo del seguente tenore:
“Affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica sera ad ore 21.00 in periodo scolastico o fino al lunedì mattina in periodo non scolastico. Durante la settimana, in periodo scolastico, il padre potrà vedere i figli il mercoledì, con prelievo presso la casa materna ad ore 18.30 dove li riaccompagnerà dopo cena, ad ore 21.00. In periodo non scolastico il padre terrà con sé i figli il mercoledì con pernottamento e, nella settimana il cui week end sia di pertinenza materna, dal mercoledì ad ore 18.30 fino alla sera del giovedì ad ore 21.00, dopo cena. I ponti saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dai minori dal 26 al 31 dicembre (ore 13.00) e dal 31 dicembre (ore 13.00) al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori. I genitori stabiliscono che il giorno
24 verrà trascorso sempre con la mamma ed il 25 sempre con il PA. Per il 2024 il primo periodo
(26-31) sarà trascorso dai bambini con il PA (con decorrenza quindi dal 25 dicembre, essendo giorno fisso di usa spettanza). I genitori stabiliscono altresì che quando il primo periodo di vacanza è di pertinenza materna, il padre riporterà i figli alla madre la sera del giorno 25. Le vacanze pasquali saranno trascorse da e alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei Per_2 Per_3
genitori (nel 2024 con la madre). Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno tre settimane con il padre e tre settimane con la madre. Di questo periodo la prima metà del mese di agosto sarà sempre
pagina 9 di 19 trascorso con la madre (dall'1 al 16 agosto) e la seconda metà con il padre (dal 16 al 1° settembre).
La terza settimana di ciascun genitore verrà concordata entro il 30 aprile di ogni anno, concordando fin d'ora di subordinare la scelta alla settimana che la madre trascorre a Vasto con i minori. Il padre si impegna a far fare i compiti assegnati ai bambini nei periodi di sua pertinenza. I genitori stabiliscono altresì che durante le vacanze estive il padre possa prelevare i figli presso il luogo di villeggiatura in cui gli stessi si trovano con la madre, contravvenendo eccezionalmente alla regola generale che prevede lo scambio presso l'abituale residenza dei figli. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.”; quindi il GOT provvedeva a sentire le parti sulle residue questioni economiche;
quindi sentite le richieste dei procuratori delle parti, che chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali;
preso atto dell'accordo parziale raggiunto dalle parti, rimetteva la causa alla Presidente dott.ssa per Per_4
quanto di sua competenza.
Con provvedimento del 16 luglio 2024, il Giudice istruttore riassegnatario, tenuto conto del parziale accordo raggiunto dalle parti in punto responsabilità genitoriale e frequentazioni padre-figli, provvedeva a rifissare udienza precisazione delle conclusioni a trattazione scritta al 5/12/2024; quindi con ordinanza del 9.12.2024 resa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. il G.I., provvedeva all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo, alla scadenza, la causa al Collegio per la decisione.
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, il tenore delle rispettive allegazioni e il fallimento del tentativo di conciliazione sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 10 di 19 Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già in atti, condividendo il
Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dall'allora G.I. procedente, da intendersi in questa sede integralmente confermate.
In particolare, risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione sulle residue domande delle parti – vertendo allo stato il contenzioso esclusivamente sulle questioni economiche - le richieste istruttorie reiterate da ambo le parti all'atto delle rispettive conclusioni, atteso che il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti ai fini della decisione.
Si osserva comunque, che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n.
23263 e succ. conf.); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
Le domande reciproche delle parti di addebito della separazione
Anzitutto occorre premettere che le reciproche domande di addebito, ancorchè formalmente reiterate all'atto delle rispettive conclusioni delle parti, si inseriscono nell'ambito del preesistente contesto di elevata conflittualità -allo stato da ritenersi superata, alla luce dei successivi accordi cui le parti sono addivenute nell'interesse dei figli, quantomeno in punto responsabilità genitoriale e frequentazioni della prole con il padre.
Ciò premesso, entrambe le domande di addebito risultano infondate e devono essere pertanto rigettate.
Il ricorrente ha in sostanza chiesto di addebitare la separazione alla moglie, allegando che la volontà di quest'ultima di interrompere la relazione coniugale fosse dipesa dalla gravissima crisi economica che aveva investito la famiglia;
nonché allegando in secondo luogo, il trasferimento della pagina 11 di 19 madre coi figli avvenuto senza il consenso paterno, presso la propria famiglia d'origine a Cassano
d'Adda, giungendo persino ad impedire al padre – in tale circostanza - di vedere e sentire i figli.
Innanzitutto, occorre rilevare che non vi è prova di comportamenti violativi degli obblighi matrimoniali da parte della resistente, che non possono certo rinvenirsi nella volontà della sig.ra CP_1
di separarsi dal marito – scelta maturata, secondo quanto dalla stessa riferito, dopo aver scoperto del sovra-indebitamento e del mancato pagamento dei canoni di locazione dell'ex casa coniugale da parte del marito;
non potendo, in questa sede, il Tribunale svolgere un sindacato sulla meritevolezza dei motivi che hanno condotto la parte alla rottura del rapporto, essendo l'accertamento limitato alle eventuali violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., di cui non vi è prova nel caso di specie.
Né la pretesa violazione dei doveri matrimoniali può farsi discendere dall'avvenuto trasferimento della sig.ra a Cassano d'Adda coi bambini, presso l'abitazione messale a disposizione dalla di CP_1
lei madre a Cassano d'Adda (MI), in seguito all'intimazione di sfratto dalla casa coniugale – trasferimento cui peraltro in seguito il padre ha espressamente aderito, come da accordi raggiunti all'udienza presidenziale del 29 settembre 2020.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione al marito formulata da parte resistente, la stessa deduce, oltre all'allegata condotta violenta dell'ex coniuge, ripetute, pretese violazioni del dovere di lealtà rispetto alla gestione delle risorse economiche della famiglia: condotte del ricorrente indicate come responsabili di aver irrimediabilmente minato il nucleo di fiducia reciproca proprio del vincolo coniugale.
Al riguardo deve rilevarsi che, anche a voler ritener provato – in forza del principio di non contestazione - l'unico episodio violento dedotto dalla moglie da parte del marito, in ipotesi avvenuto a febbraio 2018, difetta rispetto allo stesso la prova del nesso di causalità rispetto alla crisi matrimoniale, che, come pacificamente asserito da entrambe le parti, è intervenuta solo a far data da febbraio 2020 in avanti.
Quanto alla gestione del patrimonio familiare, la resistente ha dedotto, nello specifico, che il ricorrente l'avrebbe tenuta all'oscuro della destinazione del ricavato della vendita (avvenuta nel 2013) della casa coniugale di Via Moscova a Milano, per oltre € 800.000,00 e le avrebbe a sua insaputa, intestato l'autovettura Volvo con cui il sig. accumulava dal 2017 sanzioni per oltre € Pt_1
13.000,00 – poi risultate esclusivamente riconducibili allo stesso;
l'ex marito l'avrebbe poi tenuta all'oscuro del mancato pagamento, tra il 2019 e il 2020, del canone di locazione della casa coniugale pagina 12 di 19 sita a Milano, Via Vincenzo Monti: debito che poi aveva condotto il locatore alla decisione di avviare il procedimento per sfratto.
Anche rispetto a tali condotte - solo genericamente contestate dal ricorrente – risulta dirimente la considerazione che non può ritenersi provato il preteso nesso di causalità con la crisi coniugale, anche avuto riguardo al tempo trascorso tra le pretese violazioni e la dissoluzione dell'unione coniugale
(quanto in particolare al reinvestimento delle cospicue somme ricavate nel 2013 dalla vendita dell'ex casa coniugale e alle violazioni del codice della strada poste in essere nel 2017 dal ricorrente con l'auto a questi pacificamente risultata in uso – laddove, in entrambi i casi, è da ritenersi inverosimile che la moglie fosse realmente all'oscuro di tali circostanze); quanto all'allegato abuso di alcool e/o sostanze da parte del marito, l'assunto è poi rimasto del tutto sfornito di prova, a fronte degli esiti negativi degli accertamenti acquisiti in atti.
Sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite, non può pertanto ritenersi pertanto raggiunta la prova che l'origine della crisi coniugale sia da imputarsi, unilateralmente, all'uno o all'altro coniuge.
Devono pertanto essere respinte entrambe le domande di addebito.
La dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta-volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civile , sez. I , 08/06/2023 , n. 16287).
La responsabilità genitoriale e le frequentazioni del genitore non collocatario
In punto di responsabilità genitoriale e frequentazioni paterne deve essere integralmente recepito l'accordo da ultimo intervenuto tra le parti all'udienza del 29.02.2024, essendo lo stesso conforme al primario interesse dei minori e alla loro età, oltre che rispondente alle positive valutazioni sul nucleo effettuate dai Servizi sociali incaricati. Pertanto i minori e resteranno affidati in via Per_2 Per_3
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni paterne con i seguenti tempi: a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica sera ad ore pagina 13 di 19 21.00 in periodo scolastico o fino al lunedì mattina in periodo non scolastico;
durante la settimana, in periodo scolastico, il padre potrà vedere i figli il mercoledì, con prelievo presso la casa materna ad ore
18.30 dove li riaccompagnerà dopo cena, ad ore 21.00; in periodo non scolastico il padre terrà con sé i figli il mercoledì con pernottamento e, nella settimana il cui week end sia di pertinenza materna, dal mercoledì ad ore 18.30 fino alla sera del giovedì ad ore 21.00, dopo cena. I ponti saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dai minori dal 26 al 31 dicembre (ore 13.00) e dal 31 dicembre (ore 13.00) al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori. Il giorno 24 verrà trascorso sempre con la mamma ed il 25 sempre con il PA. Quando il primo periodo di vacanza sarà di pertinenza materna, il padre riporterà i figli alla madre la sera del giorno 25. Le vacanze pasquali saranno trascorse da e Per_2 Per_3 alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori (nel 2024 con la madre). Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno tre settimane con il padre e tre settimane con la madre. Di questo periodo la prima metà del mese di agosto sarà sempre trascorso con la madre (dall'1 al 16 agosto) e la seconda metà con il padre (dal 16 al 1° settembre). La terza settimana di ciascun genitore verrà concordata entro il 30 aprile di ogni anno, concordando fin d'ora di subordinare la scelta alla settimana che la madre trascorre a Vasto con i minori. Il padre si è impegnato a far fare i compiti assegnati ai bambini nei periodi di sua pertinenza. I genitori hanno stabilito altresì che durante le vacanze estive il padre possa prelevare i figli presso il luogo di villeggiatura in cui gli stessi si trovano con la madre, contravvenendo eccezionalmente alla regola generale che prevede lo scambio presso l'abituale residenza dei figli. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
Il contributo paterno al mantenimento dei figli
Il Collegio ritiene che, alla luce della documentazione acquisita in atti sull'attuale situazione economico-reddituale delle parti, dev'esser confermato il contributo paterno al mantenimento indiretto dei figli minori come stabilito su accordo delle parti all'udienza del 29.09.2020.
La situazione economico-reddituale delle parti e, in special modo, quella del ricorrente è stata oggetto delle indagini demandate alla Polizia Tributaria dall'allora G.I. procedente, la quale ha sostanzialmente confermato la ricostruzione offerta dal signor in merito alle proprie vicende Pt_1
economiche, compresa la posizione debitoria in cui versa la società MDS s.r.l. di cui lo stesso è socio unico.
pagina 14 di 19 Il ricorrente ricopre la qualifica di amministratore unico, nonché socio unico, della MDS srl, che dal 2020 si trova in un'accertata situazione debitoria, come ampiamente documentato in atti e come emerso altresì dalle indagini acquisite. Dall'esame degli estratti conto emerge che il sig. da Pt_1
dicembre 2020 non ha più ricevuto emolumenti dalla società, eccezion fatta per alcuni bonifici che, ben possono trovare giustificazione nei rimborsi per le spese sostenute in corso di attività (all. 45 ricorrente). In ogni caso, essi non sono di consistenza tale da rilevare nella valutazione dei redditi del ricorrente.
Nell'ottobre 2020, il ricorrente ha avviato poi una prima collaborazione con stipendio netto mensile di circa 2.000,00 euro presso una società di accessori;
da maggio 2021 iniziava poi a collaborare, dapprima con il settore marketing dell'azienda “Stilmas Spa”, con un fatturato mensile di circa 2.900 euro lordi;
successivamente, a novembre 2022, con la società Ready2fly s.r.l. con un fatturato mensile di 2.500,00 euro circa. L'ultima dichiarazione dei redditi in atti – PF 2023 relativo all'anno di imposta 2022 – riporta un reddito netto annuo di euro 30.324,00 (in sede di udienza del
29.02.2024 ha dichiarato di gestire uno showroom e di percepire un reddito netto mensile di euro
2.350,00: redditi pressochè analoghi a quelli dichiarati nell'anno 2020 (cfr. PF 2021).
Il ricorrente, all'epoca dell'instaurazione dell'odierno procedimento viveva presso un appartamento in locazione per cui versava un canone mensile di 750,00 euro. Dal 2022 si è trasferito in un appartamento più grande con la nuova compagna – relazione da cui è nato un figlio – per il quale paga metà del canone dell'importo di 1.700,00 euro mensili (all. 42 ricorrente).
Quanto alla resistente, la sig.ra dopo aver lasciato il lavoro nel 2018 per occuparsi dei CP_1
figli, si è in seguito reinserita nel mercato del lavoro. Nell'anno d'imposta 2020, ha percepito un reddito di € 2.406,00. Da settembre 2022 lavora in uno show room (dichiara di guadagnare 2.500 euro netti al mese per 13 mensilità); l'ultima dichiarazione dei redditi depositata in atti – PF 2023 relativo all'anno di imposta 2022 - riporta un reddito netto annuo di circa euro 38.000,00 pari a circa euro
3.100,00 su 12 mesi. Nel 2020 aveva dichiarato un reddito annuo di circa 2.000,00 euro (PF 2021).
La signora vive nella casa di Cassano d'Adda di proprietà del marito della madre, per la quale non sostiene spese se non quelle relative alle utenze.
La domanda della resistente, volta a ottenere un contributo paterno sostanzialmente pari al doppio di quello già in precedenza concordato dalle parti, non risulta pertanto congrua rispetto alla situazione economica attuale del ricorrente, così come accertata e ricostruita in atti.
pagina 15 di 19 In ogni caso, si evidenzia che – nella determinazione del contributo per la prole – il riferimento al tenore di vita deve essere inteso come criterio concorrente (con gli altri) per la quantificazione, mentre il tenore di vita spontaneamente garantito dalle famiglie di origine alla prole non costituisce un diritto da conservare in senso assoluto.
In definitiva, tenuto conto dell'età dei minori, dei limitati tempi paterni con i figli e delle riferite condizioni economiche, ritiene il Collegio di confermare il contributo paterno di euro 750,00 mensili
(euro 375,00 per figlio), anche tento conto della necessità paterna di provvedere altresì al mantenimento del figlio avuto con la nuova compagna. Viste le reciproche condizioni Per_1
economiche, le spese straordinarie resteranno suddivise al 50% tra le parti.
Le spese di lite
Le spese di lite devono esser integralmente compensate tra le parti stante i parziali accordi raggiunti e la reciproca soccombenza sulla domanda di addebito e in punto economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Rigetta le istanze istruttorie delle parti;
2. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile a Santa Margherita Ligure (GE) il 29 settembre 2013, iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Santa Margherita Ligure, all'anno 2013, n. 69, parte II, serie C, trascritto nei registri del Comune di Milano al N. 84, 2C, R.1, anno 2014;
3. Rigetta le domanda di addebito di entrambe le parti;
4. Affida i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_2 Per_3
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre;
5. Dispone che il padre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica sera ad ore
21.00 in periodo scolastico o fino al lunedì mattina in periodo non scolastico;
durante la pagina 16 di 19 settimana, in periodo scolastico, il padre potrà vedere i figli il mercoledì, con prelievo presso la casa materna ad ore 18.30 dove li riaccompagnerà dopo cena, ad ore 21.00; in periodo non scolastico il padre terrà con sé i figli il mercoledì con pernottamento e, nella settimana il cui week end sia di pertinenza materna, dal mercoledì ad ore 18.30 fino alla sera del giovedì ad ore 21.00, dopo cena;
i ponti saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza;
il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dai minori dal 26 al 31 dicembre
(ore 13.00) e dal 31 dicembre (ore 13.00) al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori;
i genitori stabiliscono che il giorno 24 verrà trascorso sempre con la mamma ed il 25 sempre con il PA;
quando il primo periodo di vacanza è di pertinenza materna, il padre riporterà i figli alla madre la sera del giorno 25; le vacanze pasquali saranno trascorse da e alternativamente di anno in anno con l'uno Per_2 Per_3
o con l'altro dei genitori (nel 2024 con la madre); durante le vacanze estive i bambini trascorreranno tre settimane con il padre e tre settimane con la madre;
di questo periodo la prima metà del mese di agosto sarà sempre trascorso con la madre (dall'1 al 16 agosto) e la seconda metà con il padre (dal 16 al 1° settembre); la terza settimana di ciascun genitore verrà concordata entro il 30 aprile di ogni anno, concordando fin d'ora di subordinare la scelta alla settimana che la madre trascorre a Vasto con i minori;
il padre si impegna a far fare i compiti assegnati ai bambini nei periodi di sua pertinenza;
i genitori stabiliscono altresì che durante le vacanze estive il padre possa prelevare i figli presso il luogo di villeggiatura in cui gli stessi si trovano con la madre, contravvenendo eccezionalmente alla regola generale che prevede lo scambio presso l'abituale residenza dei figli. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
6. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
750,00 mensili, da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2021, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
7. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 17 di 19 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 18 di 19 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Santa Margherita Ligure (GE) nonché del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
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