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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 13928/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda, in persona della Dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.13928 di R.G. vertente
TRA
(CF: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianmarco De Falco, in forza di procura allegata all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(CF: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Davide Diani, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.12.2024 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. chiedeva accertarsi Parte_1
l'esclusiva responsabilità del ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., nella Controparte_1 produzione del sinistro dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannarsi il predetto CP_1 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante nella misura determinata in corso di causa comunque nei limiti della competenza adita di euro
20.000,00.
A fondamento della pretesa risarcitoria l'attore deduceva che:
1 -il giorno 11.05.2017, alle ore 08.50 circa, in si trovava, in qualità di conducente, a CP_1 bordo del motociclo tipo BEVERLY tg.CV98468, e percorreva la VI Galileo Ferraris, allorquando, giunto all'altezza del civico n. 233/D “si procurava ingenti lesioni personali a seguito di una caduta su una buca… completamente coperta da giornali e foglie e peraltro non segnalata dalla pubblica sicurezza, la quale faceva perdere il controllo del veicolo tipo BEVERLY targato CV98468 al
Sig. e lo faceva rovinare al suolo, causandogli gravissime lesioni”; Parte_1
-che sul luogo dell'evento interveniva la Polizia Municipale di che redigeva apposito CP_1 verbale;
-che “veniva accompagnato con autombulanza 118 all'Ospedale Loreto Mare di CP_1 dove gli veniva diagnosticata la “frattura del piatto tibiale sinistro;
guaribile in 30 giorni” e presso la stessa struttura ospedaliera veniva sottoposto ad intervento chirurgico”;
-che a seguito e in conseguenza della caduta riportava lesioni personali con postumi invalidanti di carattere permanente nella misura del 9%, oltre ITT, ITP, spese mediche, danno patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale e morale;
-di avere inoltrato al convenuto regolare richiesta risarcitoria dai danni Controparte_1 patiti, senza alcun esito.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare la totale responsabilità dell convenuto e, CP_3 per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i danni in favore di Controparte_1 parte attorea, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, e comunque nei limiti contenuti in euro 20.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il si costituiva contestando Controparte_1
l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
In subordine, il convenuto chiedeva accertarsi il concorso colposo in capo CP_1 all'attore nella verificazione del sinistro per non aver osservato l'ordinaria diligenza e le regole della normale prudenza nell'uso del bene.
Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale ed espletata CTU medica.
In data21.01.2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rilevata la procedibilità della domanda avendo l'attore proceduto all'invito alla negoziazione assistita nel termine all'uopo concesso dal giudice, invito rimasto privo di riscontro.
2 Va, poi, rigettata l'eccezione formulata da parte convenuta relativa alla nullità della citazione per indeterminatezza e genericità della domanda attorea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.c.
Invero, è principio di diritto consolidato quello secondo cui solo l'assoluta incertezza della domanda propulsiva il giudizio possa determinare nullità della citazione per vizi afferenti all'editio actionis ex art. 164, comma 4, c.p.c. (ex multis Cass., n. 11751/2013).
Nel caso di specie la domanda formulata nell'atto di citazione specifica la natura ed il titolo della richiesta, indicando e precisando l'oggetto della pretesa stessa.
Ne discende l'infondatezza della eccezione sollevata dal Controparte_1
Va poi rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto circa la inapplicabilità, al caso di specie, dell'art 2051 c.c.
Invero, “il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti. In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti (v. Cass. 18.10.2011 n. 21508) hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09;
9546/09; 15384/06; 3651/06). Occorre, invero, avvertire che, se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies e succ. mod.), la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
(cfr. Cassazione, n. 16540/12).
Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza
3 (cfr. Cass. n. 526 / 1987; Cass. n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n. 24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr.
Cass. n. 366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabocchetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo).
In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del sulle CP_1 strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell alla manutenzione, CP_3 ma anche quello della custodia con conseguente operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.
Ciò premesso la fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità civile derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837), ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
Quanto al profilo dell'onere probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, il quale sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa, ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie in oggetto, occorre aggiungere che – come ribadito dalla Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione
4 di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n.
11526/2017).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”
(Cass. n. 2660/2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n.
6306/ 2013, Cass. n. 25214/2014).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie hanno evidenziato:
- referto di P.S. del Presidio Loreto Mare di 11/5/2017 ore 9:26 codice giallo CP_1 accesso in autoambulanza 118 . Riferito politrauma della strada lesioni traumatiche incidente sul lavoro data e ora 11/5/2017 ore 8:35 responsabilità di terzi NO. Luogo dell'incidente VI IA , riferisce caduto in un dissesto stradale senza colpa di CP_1 terzi mentre andava a lavoro .Diagnosi frattura del piatto tibiale sinsitro Ricovero prognosi
30 giorni sc. Anamnesi trauma contusivo del ginocchio sinistro con SLO e trauma cranio cervicale nega altri traumi .Referto radiologico frattura a più frammenti intrarticolare scomposta dell'estremo prossimale della tibia irradiata alla diafisi .Esame TC cranio e cervicale negative Il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. 18868/2015);
- Cartella Clinica Presidio di data 30/6/2017 con Controparte_4 CP_1
n°. 12993 Ortopedia del 30.06.2017con diagnosi d'ingresso frattura piatto tibiale sinistro, frattura intercondiloidea tibia e piatto tibiale sinistro cardiopatia ipertensiva e uretrorragia operato il 23/5/2017 di osteosintesi con placca e viti tutore articolato del ginocchio . Data
d'ingresso 11/5/2017 e Uscita 31/5/2017 . Sintomatologia arto inferiore sinistro con presenza di deformità del profilo anatomico , in corrispondenza del ginocchio con emartro polsi periferici presenti e validi snp indenne. Intervento chirurgico praticato in data
5 23/5/2017 con placca e viti , con vite interframmentaria , bendaggio e tutore di ginocchio in estensione .
- Scheda di dimissione 31/5/2017 frattura piatto tibiale e intercondiloidea tibia sinistra operato il 23/5/2017 di osteosintesi con placca Periloc . Divieto di carico bonificazioni muscolari isometriche medicazioni controllo emocromo pt ptt inr e terapia antibiotica Klacid 500 mg cpr I ogni 12 ore per 6 giorni Clexane 4000 fl sc I al di per 6 settimane.
.- Rapporto Polizia stradale comune di n. prot 2017\ 384789 visibilità buona, CP_1 manto stradale asciutto, traffico intenso, condizioni atmosferiche serene,
- all'udienza dell'11.07.2023 venivano raccolte le dichiarazioni del teste indicato da parte attorea e si concludeva l'istruttoria orale;
- in data 28.11.2023 il precedente magistrato nominava CTU il Dott. Persona_1 il quale, in data 14.11.2024 depositava consulenza medico legale.
Il teste escusso, ha dichiarato: “ Mio ER è giunto all' appuntamento Testimone_1 alla guida di un Beverly 200 cc quando l'ho visto arrivare e stava nei paraggi, anche se lui abita a Portici, e l' ho visto arrivare e l'ho visto cadere circa 50 mt prima e credo non abbia visto la buca e il motorino è caduto nella carreggiata opposta mentre lui è caduto in avanti ed è caduto di lato sulla gamba sx. Sono andato a vedere il ER che si lamentava per dolori alla gamba e mi sono accorto della buca al centro della carreggiata di forma rotonda ( il teste mima la forma della buca) di circa 2 mt e molto profonda e non visibile perché coperta da cespugli foglie e giornali e io ed altre persone ed abbiamo chiamato il 118”. Ancora, sempre il teste afferma: “All' inizio non avevo capito come fosse caduto poi sotto il fogliame mi sono accorto che c'era una buca anche profonda”.
Il testimone riconosce i luoghi di causa ma differentemente rappresentati nelle foto mostrate.
Ciò posto alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone, ed in mancanza di ulteriori elementi, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente, tenuto conto che non è stata raggiunta la prova che il sinistro si sia verificato con la dinamica così come riportata in citazione.
Le dichiarazioni rese dall'unico teste sono generiche e non idonee a provare quanto Tes_1 dichiarato dall'attore in citazione.
Ed invero non può non tenersi conto che il teste si trovava ad una distanza di 50 metri dal punto in cui è accaduto il sinistro ( tra l'altro non è specificato il punto di visuale in cui si trovava), che come riferito dalla Polizia stradale ( cfr rapporto in atti) la via era
6 particolarmente trafficata, ne consegue che appare difficile che l' possa a tale Tes_1 distanza ( 50 metri ) e considerata la scarsa visibilità dovuta alla presenza delle innumerevoli auto ( traffico congestionato) avere avuto cognizione diretta della modalità con la quale il sinistro si è svolto. Ed invero che il teste non abbia visto la modalità con la quale è occorso il sinistro, e dunque che lo stesso sia accaduto a causa della buca pur presente ( sebbene nella riproduzione fotografica appare essere un modesto avvallamento in prossimità del tombino ), è confermato dalle dichiarazioni da lui rese il quale riferisce sul punto “credo non abbia visto la buca” e solo dopo essersi avvicinato al ER per soccorrerlo si è “accorto della buca al centro della carreggiata di forma rotonda di circa 2 mt”.
In mancanza di altri elementi probatori che possano comprovare la modalità del sinistro e dunque la riconducibilità dello stesso sotto il profilo eziologico alla buca nel manto stradale la domanda non può essere accolta.
La domanda va dunque rigettata anche ex art. 2043 c.c. stante le motivazioni (assenza del nesso di causalità quale requisito indefettibile della responsabilità extracontrattuale).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei compensi di cui al d.m. 55\2014 come attualizzato dal D.M. 147\2022 avuto riguardo al valore della domanda.
Si dà atto che i compensi sono ridotti nella misura del 50% in ragione della assoluta non complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU sono poste integralmente a carico di parte attrice
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che liquida nella misura di € 2538,50 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovuti, e
[...] spese generali.
3.- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice nella misura liquidata con decreto in corso di causa.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda, in persona della Dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.13928 di R.G. vertente
TRA
(CF: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianmarco De Falco, in forza di procura allegata all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(CF: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Davide Diani, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.12.2024 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. chiedeva accertarsi Parte_1
l'esclusiva responsabilità del ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., nella Controparte_1 produzione del sinistro dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannarsi il predetto CP_1 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante nella misura determinata in corso di causa comunque nei limiti della competenza adita di euro
20.000,00.
A fondamento della pretesa risarcitoria l'attore deduceva che:
1 -il giorno 11.05.2017, alle ore 08.50 circa, in si trovava, in qualità di conducente, a CP_1 bordo del motociclo tipo BEVERLY tg.CV98468, e percorreva la VI Galileo Ferraris, allorquando, giunto all'altezza del civico n. 233/D “si procurava ingenti lesioni personali a seguito di una caduta su una buca… completamente coperta da giornali e foglie e peraltro non segnalata dalla pubblica sicurezza, la quale faceva perdere il controllo del veicolo tipo BEVERLY targato CV98468 al
Sig. e lo faceva rovinare al suolo, causandogli gravissime lesioni”; Parte_1
-che sul luogo dell'evento interveniva la Polizia Municipale di che redigeva apposito CP_1 verbale;
-che “veniva accompagnato con autombulanza 118 all'Ospedale Loreto Mare di CP_1 dove gli veniva diagnosticata la “frattura del piatto tibiale sinistro;
guaribile in 30 giorni” e presso la stessa struttura ospedaliera veniva sottoposto ad intervento chirurgico”;
-che a seguito e in conseguenza della caduta riportava lesioni personali con postumi invalidanti di carattere permanente nella misura del 9%, oltre ITT, ITP, spese mediche, danno patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale e morale;
-di avere inoltrato al convenuto regolare richiesta risarcitoria dai danni Controparte_1 patiti, senza alcun esito.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare la totale responsabilità dell convenuto e, CP_3 per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i danni in favore di Controparte_1 parte attorea, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, e comunque nei limiti contenuti in euro 20.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il si costituiva contestando Controparte_1
l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
In subordine, il convenuto chiedeva accertarsi il concorso colposo in capo CP_1 all'attore nella verificazione del sinistro per non aver osservato l'ordinaria diligenza e le regole della normale prudenza nell'uso del bene.
Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale ed espletata CTU medica.
In data21.01.2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rilevata la procedibilità della domanda avendo l'attore proceduto all'invito alla negoziazione assistita nel termine all'uopo concesso dal giudice, invito rimasto privo di riscontro.
2 Va, poi, rigettata l'eccezione formulata da parte convenuta relativa alla nullità della citazione per indeterminatezza e genericità della domanda attorea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.c.
Invero, è principio di diritto consolidato quello secondo cui solo l'assoluta incertezza della domanda propulsiva il giudizio possa determinare nullità della citazione per vizi afferenti all'editio actionis ex art. 164, comma 4, c.p.c. (ex multis Cass., n. 11751/2013).
Nel caso di specie la domanda formulata nell'atto di citazione specifica la natura ed il titolo della richiesta, indicando e precisando l'oggetto della pretesa stessa.
Ne discende l'infondatezza della eccezione sollevata dal Controparte_1
Va poi rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto circa la inapplicabilità, al caso di specie, dell'art 2051 c.c.
Invero, “il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti. In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti (v. Cass. 18.10.2011 n. 21508) hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09;
9546/09; 15384/06; 3651/06). Occorre, invero, avvertire che, se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies e succ. mod.), la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
(cfr. Cassazione, n. 16540/12).
Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza
3 (cfr. Cass. n. 526 / 1987; Cass. n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n. 24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr.
Cass. n. 366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabocchetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo).
In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del sulle CP_1 strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell alla manutenzione, CP_3 ma anche quello della custodia con conseguente operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.
Ciò premesso la fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della responsabilità civile derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837), ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
Quanto al profilo dell'onere probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, il quale sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa, ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie in oggetto, occorre aggiungere che – come ribadito dalla Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione
4 di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n.
11526/2017).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”
(Cass. n. 2660/2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n.
6306/ 2013, Cass. n. 25214/2014).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie hanno evidenziato:
- referto di P.S. del Presidio Loreto Mare di 11/5/2017 ore 9:26 codice giallo CP_1 accesso in autoambulanza 118 . Riferito politrauma della strada lesioni traumatiche incidente sul lavoro data e ora 11/5/2017 ore 8:35 responsabilità di terzi NO. Luogo dell'incidente VI IA , riferisce caduto in un dissesto stradale senza colpa di CP_1 terzi mentre andava a lavoro .Diagnosi frattura del piatto tibiale sinsitro Ricovero prognosi
30 giorni sc. Anamnesi trauma contusivo del ginocchio sinistro con SLO e trauma cranio cervicale nega altri traumi .Referto radiologico frattura a più frammenti intrarticolare scomposta dell'estremo prossimale della tibia irradiata alla diafisi .Esame TC cranio e cervicale negative Il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. 18868/2015);
- Cartella Clinica Presidio di data 30/6/2017 con Controparte_4 CP_1
n°. 12993 Ortopedia del 30.06.2017con diagnosi d'ingresso frattura piatto tibiale sinistro, frattura intercondiloidea tibia e piatto tibiale sinistro cardiopatia ipertensiva e uretrorragia operato il 23/5/2017 di osteosintesi con placca e viti tutore articolato del ginocchio . Data
d'ingresso 11/5/2017 e Uscita 31/5/2017 . Sintomatologia arto inferiore sinistro con presenza di deformità del profilo anatomico , in corrispondenza del ginocchio con emartro polsi periferici presenti e validi snp indenne. Intervento chirurgico praticato in data
5 23/5/2017 con placca e viti , con vite interframmentaria , bendaggio e tutore di ginocchio in estensione .
- Scheda di dimissione 31/5/2017 frattura piatto tibiale e intercondiloidea tibia sinistra operato il 23/5/2017 di osteosintesi con placca Periloc . Divieto di carico bonificazioni muscolari isometriche medicazioni controllo emocromo pt ptt inr e terapia antibiotica Klacid 500 mg cpr I ogni 12 ore per 6 giorni Clexane 4000 fl sc I al di per 6 settimane.
.- Rapporto Polizia stradale comune di n. prot 2017\ 384789 visibilità buona, CP_1 manto stradale asciutto, traffico intenso, condizioni atmosferiche serene,
- all'udienza dell'11.07.2023 venivano raccolte le dichiarazioni del teste indicato da parte attorea e si concludeva l'istruttoria orale;
- in data 28.11.2023 il precedente magistrato nominava CTU il Dott. Persona_1 il quale, in data 14.11.2024 depositava consulenza medico legale.
Il teste escusso, ha dichiarato: “ Mio ER è giunto all' appuntamento Testimone_1 alla guida di un Beverly 200 cc quando l'ho visto arrivare e stava nei paraggi, anche se lui abita a Portici, e l' ho visto arrivare e l'ho visto cadere circa 50 mt prima e credo non abbia visto la buca e il motorino è caduto nella carreggiata opposta mentre lui è caduto in avanti ed è caduto di lato sulla gamba sx. Sono andato a vedere il ER che si lamentava per dolori alla gamba e mi sono accorto della buca al centro della carreggiata di forma rotonda ( il teste mima la forma della buca) di circa 2 mt e molto profonda e non visibile perché coperta da cespugli foglie e giornali e io ed altre persone ed abbiamo chiamato il 118”. Ancora, sempre il teste afferma: “All' inizio non avevo capito come fosse caduto poi sotto il fogliame mi sono accorto che c'era una buca anche profonda”.
Il testimone riconosce i luoghi di causa ma differentemente rappresentati nelle foto mostrate.
Ciò posto alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone, ed in mancanza di ulteriori elementi, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente, tenuto conto che non è stata raggiunta la prova che il sinistro si sia verificato con la dinamica così come riportata in citazione.
Le dichiarazioni rese dall'unico teste sono generiche e non idonee a provare quanto Tes_1 dichiarato dall'attore in citazione.
Ed invero non può non tenersi conto che il teste si trovava ad una distanza di 50 metri dal punto in cui è accaduto il sinistro ( tra l'altro non è specificato il punto di visuale in cui si trovava), che come riferito dalla Polizia stradale ( cfr rapporto in atti) la via era
6 particolarmente trafficata, ne consegue che appare difficile che l' possa a tale Tes_1 distanza ( 50 metri ) e considerata la scarsa visibilità dovuta alla presenza delle innumerevoli auto ( traffico congestionato) avere avuto cognizione diretta della modalità con la quale il sinistro si è svolto. Ed invero che il teste non abbia visto la modalità con la quale è occorso il sinistro, e dunque che lo stesso sia accaduto a causa della buca pur presente ( sebbene nella riproduzione fotografica appare essere un modesto avvallamento in prossimità del tombino ), è confermato dalle dichiarazioni da lui rese il quale riferisce sul punto “credo non abbia visto la buca” e solo dopo essersi avvicinato al ER per soccorrerlo si è “accorto della buca al centro della carreggiata di forma rotonda di circa 2 mt”.
In mancanza di altri elementi probatori che possano comprovare la modalità del sinistro e dunque la riconducibilità dello stesso sotto il profilo eziologico alla buca nel manto stradale la domanda non può essere accolta.
La domanda va dunque rigettata anche ex art. 2043 c.c. stante le motivazioni (assenza del nesso di causalità quale requisito indefettibile della responsabilità extracontrattuale).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei compensi di cui al d.m. 55\2014 come attualizzato dal D.M. 147\2022 avuto riguardo al valore della domanda.
Si dà atto che i compensi sono ridotti nella misura del 50% in ragione della assoluta non complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU sono poste integralmente a carico di parte attrice
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 che liquida nella misura di € 2538,50 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovuti, e
[...] spese generali.
3.- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice nella misura liquidata con decreto in corso di causa.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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