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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3932/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Battaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
E DA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/12/1978, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Papa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 09/01/2025 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1
Con ricorso congiunto depositato il 09/09/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 Parte_2
della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a AL (CT) in data 07/09/2005.
Per_ Dall'unione coniugale è nata la figlia il 03/07/2010.
I ricorrenti esponevano di essersi separati con sentenza emessa in data 01/12/2023 dal Tribunale di Catania (proc. 8812/2023 RG) e di non essersi più riconciliati.
In ricorso le parti chiedevano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
quindi, veniva assegnato termine fino al 09/01/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 5117/2023 pronunciata da questo Tribunale il 01/12/2023
e depositata in cancelleria in data 12/12/2023, nel procedimento recante RG n.
8812/2023.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni: Per_ 1) sulla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata dai signori
, resterà affidata ad entrambi, con collocamento presso la Parte_3
madre e facoltà per il padre di vederla due pomeriggi settimanali feriali, il
2 martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:30 e l'intera giornata del sabato e della domenica, pernottamento incluso, a settimane alterne;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, alla educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
le parti concordano inoltre che il signor. GE avrà, comunque, la facoltà di Per_ vedere e tenere la con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. Il
Per_ padre terrà, altresì, con sé per otto giorni consecutivi, ad anni alterni. dal
23 al 30 di Dicembre o dal 31 Dicembre al 7 Gennaio, mentre per le festività pasquali la terrà ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo il padre la terrà con sé per quaranta giorni non consecutivi in un periodo compreso tra il 10 giugno e il 10 settembre di ogni anno, anche frazionabili in tranche di 10 giorni cadauno, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e con possibilità di modificare, previo accordo, i previsti periodi in ragione di impegni individuali di ciascuno e, comunque, delle opportunità che si manifestassero più favorevoli per la ragazzina. Le parti concordano altresì che i genitori avranno, comunque, la facoltà di vedere e tenere la figlia con sé per la Festa del Papà e della mamma, per il compleanno
Per_ di questi ultimi, nonché - ad anni alterni - per il compleanno di qualora le parti non decidessero di partecipare insieme al festeggiamento di detti eventi, suddividendosi le spese, nonché - sempre ad anni alterni - per la festa del primo di novembre, del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno.
Le parti per tutte le altre indicazioni si riportano al piano genitoriale che in allegato si deposita.
2) Il signor artigiano, si obbliga a corrispondere mensilmente alla Pt_1
OR , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la Parte_2 somma di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese mediche, sportive e scolastiche da concordare preventivamente tra i coniugi.
3 3) Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio della carta d'identità
Per_ di valida ai fini dell'espatrio, autorizzandosi reciprocamente alla richiesta ed al ritiro del relativo documento, con spese da suddividere in parti uguali.
4) Le parti concordemente decidono che l'unico genitore che fruirà per intero dell'assegno unico per la figlia sarà la OR . Parte_2
5) I signori e dichiarano di aver già provveduto alla divisione Pt_1 Parte_2
dei beni comuni ad eccezione dei mobili e suppellettili all'interno dell'appartamento coniugale, quest'ultimo di esclusiva proprietà della OR
, e che resteranno nella disponibilità di quest'ultima sino a quando Parte_2
la figlia vivrà all'interno della menzionata abitazione.
6) I coniugi, infine, dichiarano di rinunciare a qualsivoglia mantenimento per essere entrambi indipendenti ed economicamente autosufficienti”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
AL (CT) in data 07/09/2005 tra nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...], trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di AL (CT) al n. 90, parte
2, Serie A, anno 2005, alle condizioni indicate in motivazione.
4 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di AL (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 21.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3932/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Battaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
E DA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/12/1978, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Papa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 09/01/2025 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1
Con ricorso congiunto depositato il 09/09/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 Parte_2
della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a AL (CT) in data 07/09/2005.
Per_ Dall'unione coniugale è nata la figlia il 03/07/2010.
I ricorrenti esponevano di essersi separati con sentenza emessa in data 01/12/2023 dal Tribunale di Catania (proc. 8812/2023 RG) e di non essersi più riconciliati.
In ricorso le parti chiedevano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
quindi, veniva assegnato termine fino al 09/01/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 5117/2023 pronunciata da questo Tribunale il 01/12/2023
e depositata in cancelleria in data 12/12/2023, nel procedimento recante RG n.
8812/2023.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni: Per_ 1) sulla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata dai signori
, resterà affidata ad entrambi, con collocamento presso la Parte_3
madre e facoltà per il padre di vederla due pomeriggi settimanali feriali, il
2 martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:30 e l'intera giornata del sabato e della domenica, pernottamento incluso, a settimane alterne;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, alla educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
le parti concordano inoltre che il signor. GE avrà, comunque, la facoltà di Per_ vedere e tenere la con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. Il
Per_ padre terrà, altresì, con sé per otto giorni consecutivi, ad anni alterni. dal
23 al 30 di Dicembre o dal 31 Dicembre al 7 Gennaio, mentre per le festività pasquali la terrà ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo il padre la terrà con sé per quaranta giorni non consecutivi in un periodo compreso tra il 10 giugno e il 10 settembre di ogni anno, anche frazionabili in tranche di 10 giorni cadauno, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e con possibilità di modificare, previo accordo, i previsti periodi in ragione di impegni individuali di ciascuno e, comunque, delle opportunità che si manifestassero più favorevoli per la ragazzina. Le parti concordano altresì che i genitori avranno, comunque, la facoltà di vedere e tenere la figlia con sé per la Festa del Papà e della mamma, per il compleanno
Per_ di questi ultimi, nonché - ad anni alterni - per il compleanno di qualora le parti non decidessero di partecipare insieme al festeggiamento di detti eventi, suddividendosi le spese, nonché - sempre ad anni alterni - per la festa del primo di novembre, del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno.
Le parti per tutte le altre indicazioni si riportano al piano genitoriale che in allegato si deposita.
2) Il signor artigiano, si obbliga a corrispondere mensilmente alla Pt_1
OR , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la Parte_2 somma di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese mediche, sportive e scolastiche da concordare preventivamente tra i coniugi.
3 3) Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio della carta d'identità
Per_ di valida ai fini dell'espatrio, autorizzandosi reciprocamente alla richiesta ed al ritiro del relativo documento, con spese da suddividere in parti uguali.
4) Le parti concordemente decidono che l'unico genitore che fruirà per intero dell'assegno unico per la figlia sarà la OR . Parte_2
5) I signori e dichiarano di aver già provveduto alla divisione Pt_1 Parte_2
dei beni comuni ad eccezione dei mobili e suppellettili all'interno dell'appartamento coniugale, quest'ultimo di esclusiva proprietà della OR
, e che resteranno nella disponibilità di quest'ultima sino a quando Parte_2
la figlia vivrà all'interno della menzionata abitazione.
6) I coniugi, infine, dichiarano di rinunciare a qualsivoglia mantenimento per essere entrambi indipendenti ed economicamente autosufficienti”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
AL (CT) in data 07/09/2005 tra nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...], trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di AL (CT) al n. 90, parte
2, Serie A, anno 2005, alle condizioni indicate in motivazione.
4 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di AL (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 21.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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