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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2024, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati, riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 989/2024 del R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale trasformata in congiunta
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Simona Caruso ed elettivamente domiciliato in Mercogliano (Av) alla via Nazionale Torrette n. 54;
RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Iannaccone ed elettivamente domiciliata in
Forino (Av) alla via Provinciale a Petruro n. 4;
RESISTENTE
Con il visto del Pm del 18.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.04.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il CP_1
24.06.2010 disponendo l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, un assegno di mantenimento a proprio carico della somma di € 600,00 complessivi in
1/3 favore dei quattro figli oltre all'importo pari alla metà del canone di locazione. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, ha esposto che non si è ricostituita alcuna comunione materiale e spirituale con la resistente. La parte ha, altresì, precisato di lavorare come guardia giurata e di percepire € 1.600,00 mensili, di sostenere tre finanziamenti con rate mensili e di versare la metà del canone di locazione della casa coniugale in favore della resistente.
Con memoria del 30.07.2024 si è costituita in giudizio che, pur non opponendosi CP_1
alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale a sé, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente della somma di € 250,00 mensili in favore di ciascun figlio con spese extra assegno al 50% a carico di ciascuno e di € 200,00 mensili in suo favore. La parte ha, altresì, esposto di non svolgere alcuna attività lavorativa ma di percepire mensilmente la somma di € 145,48 a titolo di assegno di inclusione e di € 495,00 a titolo di assegno unico, precisando che il canone di locazione della casa coniugale è pari ad euro 500,00 mensili escluse le spese condominiali.
All'udienza del 30.09.2024 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55. In ordine alle condizioni di divorzio, vale rilevare che gli accordi raggiunti e sottoscritti all'udienza del 30.09.2024 non risultano contrari a norme imperative e all'interesse dei figli minori.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti come concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il 24.06.2010 alle condizioni sottoscritte ed allegate al verbale di udienza del CP_1
30.09.2024;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
2/3 - dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3