TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 07/02/2025 nel procedimento portante il n. 1313 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Rampone Stefano e Rosso Roberta parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 il ricorrente in epigrafe indicato evocava in giudizio la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 esponendo di aver prestato attività lavorativa presso la convenuta dal 02/05/2024 al
24/5/2024, pur essendo stato regolarizzato sotto il profilo mutualistico-previdenziale a decorrere dal 10 maggio con contratto di apprendistato full time della durata di 36 mesi e inquadramento nel livello III del C.C.N.L. metalmeccanici piccola industria.
Poste le superiori premesse lamentava la mancata corresponsione della retribuzione, delle competenze di fine rapporto e del TFR, sicché ne chiedeva la condanna al pagamento della somma lorda di € 1.554,38, oltre accessori di legge.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta non si costituiva in giudizio, benché regolarmente vocata in ius.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente rassegnava le conclusioni.
* * * * *
1 1. La domanda avente a oggetto il versamento del compenso per la prestazione resa nel periodo non regolarizzato e del rateo di tredicesima mensilità non va esaminata in quanto il ricorrente vi ha rinunciato.
Al riguardo è il caso di evidenziare che, secondo l'insegnamento delle Suprema Corte, “la rinuncia ai singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 c.p.c.
(modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio), per cui, rispetto ad essa, non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve provenire dalla parte o dal suo procuratore speciale e deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose” (Cass., 4283/1997, nel medesimo senso Cass. civ. n. 21848/2013, Cass. civ. n. 4837/2019).
2. Tanto sopra premesso e precisato che l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della restante domanda risultano adeguatamente provate sulla scorta della documentazione allegata a corredo del ricorso (cfr. contratto di lavoro), il ricorso merita per il resto accoglimento.
2.1. Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile
(art. 1218 c.c.) (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n.
15677).
2.2. Nel contratto di lavoro ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
2 Nella specie, scegliendo di rimanere contumace, parte convenuta non ha provato di aver pagato in tutto o in parte al lavoratore le spettanze in questione, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., peraltro esattamente determinate dall'istante nel conteggio depositato a corredo del libello introduttivo, che appare conforme ai valori contabili risultanti dalla contrattazione collettiva di settore.
3. In definitiva la società convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 1.009,99, di cui € 85,65 a titolo di TFR, importo al quale, dal giorno di maturazione del diritto devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
4. In ragione della soccombenza la convenuta va, infine, condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate come da dispositivo alla stregua dei minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del decisum e della moderata complessità della lite.
P.Q.M.
Uditi i procuratori del ricorrente e nella contumacia della convenuta, definitivamente pronunciando, condanna in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere al ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma lorda di € 1.009,99, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo.
Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, complessivamente liquidate in
€ 258, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 07/02/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
3