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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3250/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3250/2018, avente ad oggetto: Bancari
(deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), riservata in decisione all'udienza del 22.10.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.),
promossa da:
(CF / p.iva: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF/p.iva: ) , rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_2 C.F._2
CAPORICCI ARMANDO (CF: ) , elettivamente domiciliati in C.F._3
CORSO DELLA REPUBBLICA N° 144 03043 CASSINO, presso lo studio del predetto difensore.
OPPONENTI- ATTORI IN RICONVENZIONLE
CONTRO
pagina 1 di 19 CF / p.iva: ) , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco (C.F. ) con CodiceFiscale_4
studio in Via dell'Unione Europea 6a/6b – San Donato Milanese ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo RO – c.f. – con studio in C.F._5
Cassino alla Via Sferracavallo, 21 - 03039 Sora (FR) c/o lo studio dell'avv. Babusci
Carla.
CONVENUTA - OPPOSTA
(CF/p.iva: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._6
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco (C.F. ) con CodiceFiscale_4
studio in Via dell'Unione Europea 6a/6b – San Donato Milanese ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo RO – c.f. – con studio in C.F._5
Cassino alla Via Sferracavallo, 21 - 03039 Sora (FR) c/o lo studio dell'avv. Babusci
Carla.
TERZA-INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia il Tribunale in accoglimento della proposta opposizione: -
Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiarare non dovuta, dagli opponenti,
alcuna somma alla né alla per difetto di prova rispetto CP_3 Controparte_2
alla pretesa avanzata;
- Condannale la al pagamento in favore del Dr. CP_3
della somma di € 9.476,14 oltre interessi dalla data della domanda Parte_1
sino al soddisfo;
- Condannarsi la e la in solido tra loro CP_3 Controparte_2
al pagamento delle spese legali del presente procedimento;”
Per la parte convenuta : non rassegnate e quindi Controparte_4
come da comparsa di risposta;
pagina 2 di 19 PER “ chiede L'accoglimento delle Conclusioni come Controparte_5
depositate in atti, il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma del decreto
ingiuntivo n. 543/2018.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, E Parte_1
convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1
(CF/p.iva: ) proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso C.F._6
il decreto ingiuntivo n. 543/18 emesso dal Tribunale di Cassino in data 21/05/2018, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare non dovute, dagli opponenti, le somme oggetto di ingiunzione;
- dichiarare, nell'ambito dell'esecuzione del rapporto relativo al contratto di conto corrente N. 2247 acceso al nome del Sig. l'illegittimità degli addebiti operati Parte_1
dall'istituto opposto scaturenti dall'applicazione: degli interessi ultralegali non regolarmente e validamente convenzionati, o comunque applicati oltre la soglia prevista dalla L. 108/96, di determinazione e applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, dall'applicazione della liquidazione delle spese ed oneri trimestrali di conto con ricapitalizzazione trimestrale della addebito operato, che vanno invece accantonati in assenza di alcuna capitalizzazione e riaddebitati a fine rapporto;
della provvigione di massimo scoperto, dall'applicazione del differimento della data effettiva dell'operazione ( data valuta / data operazione ), delle commissioni di massimo scoperto e commissioni di disponibilità fondi, mai regolarmente convenute;
In via riconvenzionale, - - accertare e dichiarare il saldo attivo del rapporto di conto corrente alla data del 13/11/2017 pari ad € 60.000,00 o pari alla maggior somma che il CTU riterrà di quantificare, e per lo effetto condannare l'istituto opposto al pagamento del pagina 3 di 19 relativo importo, in favore del Dott. oltre interessi;
- con condanna Parte_1
alle spese del presente procedimento da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
Si costituiva il il quale contestava in fatto ed in Controparte_4
diritto l'avversa opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Interveniva in giudizio anche (CF/p.iva: ) Controparte_2 C.F._6
affermando di essere cessionaria del credito vantato dalla Controparte_4
nei confronti degli opponenti, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di
[...]
spese.
Espletata la CTU nel corso del giudizio, la causa all'udienza del 22.10.2024 veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a gg 30
per comparse conclusionali e a gg 20 pe repliche.
Ciò posto in fatto, l'opposizione va in parte accolta.
Gli opponenti hanno in primo luogo contestato la legittimazione della CP_6
a costituirsi nel presente giudizio e a subentrare nella posizione dell'opposta
[...]
, atteso che non sarebbe provata l'inclusione dell'asserito credito Controparte_4
oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione dall'Istituto bancario alla stessa
. Controparte_5
Invero nel caso di specie afferma nel costituirsi che con atto di Controparte_6
cessione concluso ai sensi della L. 130/99 in data 04/06/2018 (GU parte seconda n. 65
del 07/06/2018) essa ha acquistato pro soluto, con efficacia giuridica a partire dal pagina 4 di 19 04/06/2018 (data cessione) ed efficacia economica alla data di godimento del
31/12/2017, da e Credito Siciliano SpA tutti i crediti Controparte_4
derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari a sofferenza sottoscritti tra l'1
gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017, compreso quello oggetto di contestazione.
Sul tema sollevato dagli opponenti, in linea generale la Cassazione sul punto ha affermato che “«La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della
parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
DLGS n. 385 del 1998 , ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di
causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» ( Cassazione, ordinanza 5190 del
27.2.2025).
Tanto premesso linea di principio, va rilevato che nel caso di specie in ordine alla inclusioni dell'asserito credito oggetto di causa, non ha fornito Controparte_5
alcuna prova, essendosi limitata a produrre copia della Gazzetta Ufficiale in cui si fa riferimento alla cessione in blocco in suo favore di crediti della
[...]
in virtù di un atto di cessione datato 4 giugno 2018. Agli atti Controparte_4
peraltro non risulta prodotto tale atto di cessione.
Ne consegue che la domanda di nei confronti degli opponenti va Controparte_5
rigettata.
Tanto premesso in via preliminare, va rilevato come parte opponente abbia contestato la pagina 5 di 19 debenza della somma portata nel decreto ingiuntivo, opponendo una diversa ricostruzione del rapporto dare - avere con il credito , contestando la CP_4
debitoria alla luce del nullità dei tassi di interesse e delle altre condizioni applicate,
avanzando domanda riconvenzionale per il saldo attivo derivante dalla diversa ricostruzione dei rapporti dalla stessa operata sulla base dei propri calcoli.
Quanto alla ricostruzione della movimentazione del rapporto di conto corrente, questo giudicante condivide le valutazioni operate dal CTU dr.ssa la quale, con Persona_1
motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, ha proceduto su indicazione del Giudice Istruttore a ricostruire il rapporto delineando un triplice prospetto.
In particolare il CTU ha appurato che i contratti allegati risultano riguardare tutti lo stesso conto corrente.
In particolare i contratti allegati (tutti riguardanti lo stesso rapporto di c/c) risultano essere i seguenti:
• contratto di conto corrente n.54/02247 del 22/04/1994
• contratto di conto corrente n.54/02247 del 24/12/1997
• contratto di conto corrente n. 54/02247 del 12/04/2007
La documentazione depositata in atti consiste:
pagina 6 di 19 • contratto di conto corrente n.54/02247 del 22/04/1994
• contratto di conto corrente n.54/02247 del 24/12/1997
• contratto di conto corrente n.54/02247 del 22/11/2002
• contratto di conto corrente n. 54/02247 del 12/04/2007
• copie estratti di conto corrente n. 54/02247 aperto presso la , Controparte_7
divenuta poi a partire dall'anno 1995 al 2017; Controparte_4
• scalari di conto corrente n. 54/02247 con liquidazione degli interessi e delle competenze .
E' stata rilevata l'assenza di documentazione contabile per taluni periodi come di seguito indicati in dettaglio: 1996 TRIMESTRI MANCANTI I, II IV
1997 TRIMESTRI MANCANTI I, II, III
1998 MANCANO MESI DI APRILE OTTOBRE
1999 MANCANO MESI DI APRILE MAGGIO SETTEMBRE OTTOBRE
2000 TRIMESTRI MANCANTI I, II, III, IV
2001 TRIMESTRI MANCANTI II, III, IV
2002 TRIMESTRI MANCANTI I, II, III, IV
Stante la carenza di estratti conto intermedi, occorre valutare sulla base di quale documentazione operare la ricostruzione della debitoria/creditoria tra banca e cliente.
Sul punto lo scrivente condivide l'orientamento della prima sezione della Cassazione pagina 7 di 19 espresso nella seguente sentenza 8 luglio 2024, n. 18560:
“Questa Corte ha recentemente analizzato il caso dell'incompletezza degli estratti conto
prodotti, a sostegno della domanda della di pagamento della somma risultante a CP_7
debito dal saldo di conto corrente, oppure, alternativamente, della domanda del
correntista, di rideterminazione del saldo e ripetizione di indebito in conseguenza
dell'addebito di posta non dovute. Ha chiarito, in proposito, che il giudice «ben può
valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna
pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure,
giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non
l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio
2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto
scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020;
Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione
del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al
giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto
del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio
dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di
incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure … anche la stampa
dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal
correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro,
circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto
pagina 8 di 19 evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale)»
In ipotesi di incompletezza degli estratti conto, e di mancanza di ulteriore documentazione spendibile allo scopo, per l'ipotesi di azione giudiziaria intrapresa dal correntista, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, stabilito che: «b) per quanto
riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a
vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto
che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del
rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo
favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque
dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove
quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della
successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa
documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della
domanda; b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi
intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una
somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o
commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente
documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la
controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo
stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il
risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo
pagina 9 di 19 stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di
due saldi difformi per la o il correntista all'esito del ricalcolo» (Cassazione CP_7
1763/2024)
Orbene nel caso di specie non emerge dagli atti altra documentazione sulla base dei quali ricostruire i rapporti di dare avere fra le parti con riguardo ai periodi intermedi per i quali mancano gli estratti conto, essendo quella indicata la sola documentazione prodotta.
Ne consegue che ad avviso dello scrivente, occorre procedere alla determinazione del saldo sulla base dei criteri indicati nel prospetto C) redato dal CTU dr.ssa Per_1
segnatamente: “IPOTESI DI PARTENZA CON AZZERAMENTO DEL SALDO
INIZIALE NEGATIVO E ANALISI DEGLI ESTRATTI CONTO DEI SOLI PERIODI
PER I QUALI NON RISULTA CARENZA DOCUMENTALE”
Ne consegue che nel caso di specie si terrà conto ai fini del saldo iniziale dell'anno
2003.
In ordine alla capitalizzazione degli interessi e alla nullità delle clausole denunciata dagli opponente va premesso l'art. 6 della Delibera del C.I.C.R. 9.2.2000 (le cui disposizioni sono entrate in vigore il 22.4.2000), recante “trasparenza contrattuale”, dispone che “i
contratti relativi alla raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione
degli interessi e il tasso di interesse applicato”.
pagina 10 di 19 La citata norma dispone inoltre che “nei casi in cui è prevista una capitalizzazione
intrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo
conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Il che significa, con tutta evidenza, che successivamente alla data del 22.4.2000 è
possibile contrattualmente stabilire la periodicità di capitalizzazione degli interessi stessi ed il tasso applicato.
Quanto sopra appare ulteriormente suffragato dal disposto del successivo art. 7 della citata delibera che ha disposto che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui si tratta devono essere adeguate alle disposizioni in essa contenute entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio 2000.
Si dovrà tenere conto poi di quanto disposto anche dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016.
Nel caso di specie il CTU ha rilevato che “In atti non è dato evincere alcun accordo dal quale risulti che nel periodo 1/07/2000 – 31/12/2013 sia stato sottoscritto dalle parti apposita clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Pertanto nella rielaborazione secondo le ipotesi sopra elencate si è proceduto alla eliminazione della capitalizzazione trimestrale. Gli interessi attivi e passivi risultano calcolati ma mai capitalizzati”.
Ha ancora rilevato la dott.ssa che “In atti non è dato evincere alcun accordo dal Per_1
pagina 11 di 19 quale risulti che nel periodo 1/07/2000 – 31/12/2013 sia stato sottoscritto dalle parti apposita clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Pertanto nella rielaborazione secondo le ipotesi sopra elencate si è proceduto alla eliminazione della capitalizzazione trimestrale. Gli interessi attivi e passivi risultano calcolati ma mai capitalizzati.”
Ancora “Nel periodo 1.01.2014 – 25.09.2016 (ovvero sino all'entrata in vigore della
delibera CICR 3 agosto 2016) è stata esclusa la capitalizzazione degli interessi passivi
per espressa indicazione del giudice… A far data dall'entrata in vigore della delibera
CICR del 3 agosto 2016 in atti non risulta una espressa autorizzazione, rilasciata dal
correntista per iscritto in ordine all'applicazione della capitalizzazione annuale degli
interessi passivi maturati a suo carico.
Sul punto alla luce della documentazione depositata in atti ha proceduto a seguito delle osservazioni formulate dalle parti, nel seguente modo: “Si procede per le tre ipotesi al
calcolo della capitalizzazione trimestrale per il periodo 01/01/2003 al 31/12/2013
come da punto B2 dei quesiti di perizia rinnovata. Si esclude la capitalizzazione trimestrale e si procede con l'accantonamento degli interessi e delle spese per il periodo successivo per effetto di cui ai punti B3 e B4.”.
Per quanto riguarda invece i contestati tassi usurari il Consulente tecnico ha accertato il superamento dei i tassi per i seguenti trimestri:
IV 2014, I 2015, II 2015, III 2015, IV 2015, I 2016, II 2016, III 2016, I 2017 e II 2017.
pagina 12 di 19 A seguito anche delle osservazioni del CT di parte, la dott.ssa ha accertato che i Per_1
tassi d'interesse applicati rientrano nei limiti dei tassi soglia i seguenti trimestri: I 2015,
II 2015, I 2016 e III 2016.
Per l'ipotesi C, i maggiori interessi a debito risultano quindi per il 2015 di euro 802,18 e per il 2016 di euro 806,64.
L'opponente ha poi rilevato l'illegittimità degli addebiti di somme calcolate per commissioni massimo scoperto.
In linea generale si osserva che il costo denominato commissione di massimo scoperto è
un onere usualmente imposto ai clienti che stipulano un contratto di apertura di credito in conto corrente, calcolata normalmente applicando un determinato tasso alla massima somma utilizzata dal cliente durante il periodo di riferimento in relazione a tutta la durata dello stesso, e la cui funzione o causa è incerta. L'art.
2-bis, I, secondo periodo,
D.L. n. 185/2008, conv. con modif. dalla L. n. 2/2009, disciplina le condizioni di validità
della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se la si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione del fondo. La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del
2009, è "in tesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al
globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni pagina 13 di 19 diramate dalla Banca d'AL (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965). Al suo posto,
nel 2012, la Legge 62/2012 introdotta dal Governo Monti e la successiva modifica del
TUB hanno introdotto altre commissioni.
Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, l'onere di determinatezza della commissione di massimo scoperto, in quanto espressione non riconducibile ad una
unica fattispecie giuridica, deve essere valutato esigendosi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, quali percentuale, base di calcolo,
criteri e periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su detta pattuizione accessoria. In tal caso, l'addebito della commissione di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca, che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (Trib.
Latina 14 marzo 2023, n. 609). Al di là dell'evidente necessità della pattuizione scritta,
qualora nel contratto non si specifichi nulla in ordine ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente, la relativa clausola è del tutto indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346 c.c., deve intendersi affetta
da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio (Trib. Messina 3 aprile 2023, n. 657).
Dunque, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul
quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2022, n.
pagina 14 di 19 19825).
IL CTU con riguardo alle CMS è giunto alla conclusione che da un' “analisi dei
contratti stipulati anteriormente al 29/01/2009 e quindi degli estratti conto redatti sino a
tale data si rinviene che la commissione di massimo scoperto è prevista ed applicata.
Nei contratti è espressamente indicata la percentuale ma non la base di calcolo. Per i
contratti del 1994 e 1997 la periodicità di calcolo per le posizioni passive è trimestrale,
mentre per le posizioni creditorie la periodicità è annuale. Nel contratto del 2002 non è
stato possibile rinvenire una esplicita previsione della cms nei contratti, in parte a
causa anche della scarsa qualità delle copie dei contratti allegate;
negli estratti conto la
cms risulta calcolata, è applicato una aliquota pari al 0,125% entro il fido (in nessuno
dei contratti analizzati è stato mai esplicitato la soglia di fido) ed una aliquota dello
0,50 % su somme eccedenti (si presume la soglia di fido mai esplicitato).
Dal contratto del 2002 le posizioni debitorie e creditorie sono espressamente regolate
con la stessa periodicità in ottemperanza alla CICR del 9.2.2000 emanata ai sensi
dell'art. 25 commi 1 e 2 del decreto legislativo del 4.08.1999 n. 342.
Nel contratto con data 2007 la commissione di massimo scoperto è fissata allo 0,125%
entro i limiti di fido e dello 0,50% per utilizzi oltre il fido.
In ordine alla individuazione esplicita di tale limite di fido e della periodicità di calcolo
valgono le stesse considerazioni già fatte per il contratto del 2002”
In CTU in coerenza con l'orientamento della cassazione sopra espresso e condiviso da pagina 15 di 19 questo giudicante ha pertanto escluso l'applicazione delle CMS in ragione del fatto che non sono state indicate le basi di calcolo fino alla data del 20.1.2009 (riteniamo, alla
luce delle osservazioni fatte al precedente punto F1, che sia mancata una puntuale e
corretta individuazione della cms e della sua modalità di calcolo. Pertanto nella
rielaborazione degli estratti conto la cms non viene applicata sino alla data del
29/01/2009).
Per il periodo dal 29.01.2009 (data di entrata in vigore della citata L. n. 2/2009 che detta le condizioni di applicazione della CMS) la cms risulta essere applicata negli estratti conto sino al IV trimestre del 2009, contestualmente alla commissione disponibilità fido.
Non è stato riscontrato un patto scritto dal quale possa evincersi il limite dell'affidamento e non risulta in particolare commisurata alla durata dell'affidamento.
Nei trimestri III e IV 2009 risulta inoltre calcolata e addebitata oltre alla cms anche la
Commissione di affidamento.
Nei ricalcoli si esclude pertanto la commissione di massimo scoperto per il periodo a partire dal 29/01/2009 sino alla data del 30.06.2012.
Inoltre a far data dal 1/1/2012 risulta applicata la commissione di affidamento applicata nel limite dello 0,50% trimestrale in misura proporzionale alla somma messa a disposizione, vengono indicati i giorni di messa a disposizione ma il calcolo non è
proporzionale al tempo.
Non è stato riscontrata inoltre una espressa pattuizione della stessa essenziale ai sensi della legge da ultimo richiamata. pagina 16 di 19 La commissione di istruttoria veloce risulta essere determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, non commisurata ai costi.
Il CTU ha proceduto quindi correttamente alla rielaborazione escludendo la C.A. e mantenendo la C.I.V.
In definitiva il saldo calcolato dal CTU per l'ipotesi C risulta essere negativo per il cliente e pari alla minor somma rispetto a quella portata in decreto ingiuntivo, pari ad euro -19.715,25.
Rispondendo di tale debitoria sia il cliente che il fideiussore Parte_1
, che ha rilasciato in favore del primo fideiussione omnibus nei limiti Parte_2
di euro 30.000,00, entrambi vanno condannati in solido al pagamento della somma di euro 19.715,25 in favore dell'opposta . Controparte_4
In mancanza di prova di pattuizione del tasso di mora, gli opponente vanno condannati al pagamento sulla suddetta somma degli interessi al tasso legale a decorrere dal
14.11.2017 (data del passaggio a sofferenza, successiva alla comunicazione della lettera di decadenza in atti, come richiesto dall'opposta) sino al soddisfo.
Venendo accertato un saldo negativo per gli opponenti, la domanda riconvenzionale va rigettata.
Stante da una parte l'accoglimento della domanda del per un Controparte_4
importo notevolmente inferiore a quello portato in decreto ingiuntivo e dall'altra la soccombenza degli opponenti in ordine alla domanda riconvenzionale (del valore di euro pagina 17 di 19 60.000,00 sulla base del quale parametrare il compenso), sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite fra gli opponenti e nella Controparte_4
misura del 25%, ponendo a carico degli opponenti la quota residua del 75% liquidata come in dispositivo.
Tenuto conto che nel merito le difese degli opponenti nei confronti della
[...]
sono coincise con quelle esposte nei confronti del CP_2 Controparte_4
nell'atto di citazione in opposizione, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra e gli opponenti. Controparte_5
Spese di CTU definitivamente poste nella misura del 75% a carico di parte opponente e per le restante parte a carico delle altre due parti in misura eguale fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla opposizione ex art. 645 c.p.c. promossa da
[...]
nei confronti di Parte_3 [...]
con l'intervento di così provvede: Controparte_1 Controparte_5
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
543/18 emesso dal Tribunale di Cassino in data 21/05/2018 nell'ambito del procedimento monitorio N. 1770/18 RG;
- condanna gli opponenti al pagamento, per le causali di cui in parte motiva,
dell'importo di euro 19.715,25 in favore di Controparte_4
oltre interessi al tasso legale dal 14.11.2017 al soddisfo;
pagina 18 di 19 - rigetta la domanda da parte di nei confronti degli attuali Controparte_5
opponenti
- compensa nella misura del 25% le spese di lite fra gli opponenti e
[...]
, condannando parte opponente al pagamento in favore di Controparte_4
della quota residua che si liquida in euro Controparte_4
5.209,00 per compensi , oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- spese di CTU, già liquidate come da decreto emesso in corso di causa,
definitivamente poste a carico degli opponenti nella misura del 75% e per la restante parte a carico delle altre due parti in misura eguale.
Cassino, 02/04/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3250/2018, avente ad oggetto: Bancari
(deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), riservata in decisione all'udienza del 22.10.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.),
promossa da:
(CF / p.iva: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF/p.iva: ) , rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_2 C.F._2
CAPORICCI ARMANDO (CF: ) , elettivamente domiciliati in C.F._3
CORSO DELLA REPUBBLICA N° 144 03043 CASSINO, presso lo studio del predetto difensore.
OPPONENTI- ATTORI IN RICONVENZIONLE
CONTRO
pagina 1 di 19 CF / p.iva: ) , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco (C.F. ) con CodiceFiscale_4
studio in Via dell'Unione Europea 6a/6b – San Donato Milanese ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo RO – c.f. – con studio in C.F._5
Cassino alla Via Sferracavallo, 21 - 03039 Sora (FR) c/o lo studio dell'avv. Babusci
Carla.
CONVENUTA - OPPOSTA
(CF/p.iva: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._6
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco (C.F. ) con CodiceFiscale_4
studio in Via dell'Unione Europea 6a/6b – San Donato Milanese ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo RO – c.f. – con studio in C.F._5
Cassino alla Via Sferracavallo, 21 - 03039 Sora (FR) c/o lo studio dell'avv. Babusci
Carla.
TERZA-INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia il Tribunale in accoglimento della proposta opposizione: -
Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiarare non dovuta, dagli opponenti,
alcuna somma alla né alla per difetto di prova rispetto CP_3 Controparte_2
alla pretesa avanzata;
- Condannale la al pagamento in favore del Dr. CP_3
della somma di € 9.476,14 oltre interessi dalla data della domanda Parte_1
sino al soddisfo;
- Condannarsi la e la in solido tra loro CP_3 Controparte_2
al pagamento delle spese legali del presente procedimento;”
Per la parte convenuta : non rassegnate e quindi Controparte_4
come da comparsa di risposta;
pagina 2 di 19 PER “ chiede L'accoglimento delle Conclusioni come Controparte_5
depositate in atti, il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma del decreto
ingiuntivo n. 543/2018.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, E Parte_1
convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1
(CF/p.iva: ) proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso C.F._6
il decreto ingiuntivo n. 543/18 emesso dal Tribunale di Cassino in data 21/05/2018, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare non dovute, dagli opponenti, le somme oggetto di ingiunzione;
- dichiarare, nell'ambito dell'esecuzione del rapporto relativo al contratto di conto corrente N. 2247 acceso al nome del Sig. l'illegittimità degli addebiti operati Parte_1
dall'istituto opposto scaturenti dall'applicazione: degli interessi ultralegali non regolarmente e validamente convenzionati, o comunque applicati oltre la soglia prevista dalla L. 108/96, di determinazione e applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, dall'applicazione della liquidazione delle spese ed oneri trimestrali di conto con ricapitalizzazione trimestrale della addebito operato, che vanno invece accantonati in assenza di alcuna capitalizzazione e riaddebitati a fine rapporto;
della provvigione di massimo scoperto, dall'applicazione del differimento della data effettiva dell'operazione ( data valuta / data operazione ), delle commissioni di massimo scoperto e commissioni di disponibilità fondi, mai regolarmente convenute;
In via riconvenzionale, - - accertare e dichiarare il saldo attivo del rapporto di conto corrente alla data del 13/11/2017 pari ad € 60.000,00 o pari alla maggior somma che il CTU riterrà di quantificare, e per lo effetto condannare l'istituto opposto al pagamento del pagina 3 di 19 relativo importo, in favore del Dott. oltre interessi;
- con condanna Parte_1
alle spese del presente procedimento da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
Si costituiva il il quale contestava in fatto ed in Controparte_4
diritto l'avversa opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Interveniva in giudizio anche (CF/p.iva: ) Controparte_2 C.F._6
affermando di essere cessionaria del credito vantato dalla Controparte_4
nei confronti degli opponenti, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di
[...]
spese.
Espletata la CTU nel corso del giudizio, la causa all'udienza del 22.10.2024 veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a gg 30
per comparse conclusionali e a gg 20 pe repliche.
Ciò posto in fatto, l'opposizione va in parte accolta.
Gli opponenti hanno in primo luogo contestato la legittimazione della CP_6
a costituirsi nel presente giudizio e a subentrare nella posizione dell'opposta
[...]
, atteso che non sarebbe provata l'inclusione dell'asserito credito Controparte_4
oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione dall'Istituto bancario alla stessa
. Controparte_5
Invero nel caso di specie afferma nel costituirsi che con atto di Controparte_6
cessione concluso ai sensi della L. 130/99 in data 04/06/2018 (GU parte seconda n. 65
del 07/06/2018) essa ha acquistato pro soluto, con efficacia giuridica a partire dal pagina 4 di 19 04/06/2018 (data cessione) ed efficacia economica alla data di godimento del
31/12/2017, da e Credito Siciliano SpA tutti i crediti Controparte_4
derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari a sofferenza sottoscritti tra l'1
gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017, compreso quello oggetto di contestazione.
Sul tema sollevato dagli opponenti, in linea generale la Cassazione sul punto ha affermato che “«La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della
parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
DLGS n. 385 del 1998 , ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di
causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» ( Cassazione, ordinanza 5190 del
27.2.2025).
Tanto premesso linea di principio, va rilevato che nel caso di specie in ordine alla inclusioni dell'asserito credito oggetto di causa, non ha fornito Controparte_5
alcuna prova, essendosi limitata a produrre copia della Gazzetta Ufficiale in cui si fa riferimento alla cessione in blocco in suo favore di crediti della
[...]
in virtù di un atto di cessione datato 4 giugno 2018. Agli atti Controparte_4
peraltro non risulta prodotto tale atto di cessione.
Ne consegue che la domanda di nei confronti degli opponenti va Controparte_5
rigettata.
Tanto premesso in via preliminare, va rilevato come parte opponente abbia contestato la pagina 5 di 19 debenza della somma portata nel decreto ingiuntivo, opponendo una diversa ricostruzione del rapporto dare - avere con il credito , contestando la CP_4
debitoria alla luce del nullità dei tassi di interesse e delle altre condizioni applicate,
avanzando domanda riconvenzionale per il saldo attivo derivante dalla diversa ricostruzione dei rapporti dalla stessa operata sulla base dei propri calcoli.
Quanto alla ricostruzione della movimentazione del rapporto di conto corrente, questo giudicante condivide le valutazioni operate dal CTU dr.ssa la quale, con Persona_1
motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, ha proceduto su indicazione del Giudice Istruttore a ricostruire il rapporto delineando un triplice prospetto.
In particolare il CTU ha appurato che i contratti allegati risultano riguardare tutti lo stesso conto corrente.
In particolare i contratti allegati (tutti riguardanti lo stesso rapporto di c/c) risultano essere i seguenti:
• contratto di conto corrente n.54/02247 del 22/04/1994
• contratto di conto corrente n.54/02247 del 24/12/1997
• contratto di conto corrente n. 54/02247 del 12/04/2007
La documentazione depositata in atti consiste:
pagina 6 di 19 • contratto di conto corrente n.54/02247 del 22/04/1994
• contratto di conto corrente n.54/02247 del 24/12/1997
• contratto di conto corrente n.54/02247 del 22/11/2002
• contratto di conto corrente n. 54/02247 del 12/04/2007
• copie estratti di conto corrente n. 54/02247 aperto presso la , Controparte_7
divenuta poi a partire dall'anno 1995 al 2017; Controparte_4
• scalari di conto corrente n. 54/02247 con liquidazione degli interessi e delle competenze .
E' stata rilevata l'assenza di documentazione contabile per taluni periodi come di seguito indicati in dettaglio: 1996 TRIMESTRI MANCANTI I, II IV
1997 TRIMESTRI MANCANTI I, II, III
1998 MANCANO MESI DI APRILE OTTOBRE
1999 MANCANO MESI DI APRILE MAGGIO SETTEMBRE OTTOBRE
2000 TRIMESTRI MANCANTI I, II, III, IV
2001 TRIMESTRI MANCANTI II, III, IV
2002 TRIMESTRI MANCANTI I, II, III, IV
Stante la carenza di estratti conto intermedi, occorre valutare sulla base di quale documentazione operare la ricostruzione della debitoria/creditoria tra banca e cliente.
Sul punto lo scrivente condivide l'orientamento della prima sezione della Cassazione pagina 7 di 19 espresso nella seguente sentenza 8 luglio 2024, n. 18560:
“Questa Corte ha recentemente analizzato il caso dell'incompletezza degli estratti conto
prodotti, a sostegno della domanda della di pagamento della somma risultante a CP_7
debito dal saldo di conto corrente, oppure, alternativamente, della domanda del
correntista, di rideterminazione del saldo e ripetizione di indebito in conseguenza
dell'addebito di posta non dovute. Ha chiarito, in proposito, che il giudice «ben può
valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna
pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure,
giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non
l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio
2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto
scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020;
Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione
del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al
giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto
del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio
dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di
incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure … anche la stampa
dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal
correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro,
circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto
pagina 8 di 19 evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale)»
In ipotesi di incompletezza degli estratti conto, e di mancanza di ulteriore documentazione spendibile allo scopo, per l'ipotesi di azione giudiziaria intrapresa dal correntista, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, stabilito che: «b) per quanto
riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a
vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto
che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del
rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo
favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque
dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove
quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della
successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa
documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della
domanda; b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi
intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una
somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o
commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente
documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la
controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo
stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il
risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo
pagina 9 di 19 stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di
due saldi difformi per la o il correntista all'esito del ricalcolo» (Cassazione CP_7
1763/2024)
Orbene nel caso di specie non emerge dagli atti altra documentazione sulla base dei quali ricostruire i rapporti di dare avere fra le parti con riguardo ai periodi intermedi per i quali mancano gli estratti conto, essendo quella indicata la sola documentazione prodotta.
Ne consegue che ad avviso dello scrivente, occorre procedere alla determinazione del saldo sulla base dei criteri indicati nel prospetto C) redato dal CTU dr.ssa Per_1
segnatamente: “IPOTESI DI PARTENZA CON AZZERAMENTO DEL SALDO
INIZIALE NEGATIVO E ANALISI DEGLI ESTRATTI CONTO DEI SOLI PERIODI
PER I QUALI NON RISULTA CARENZA DOCUMENTALE”
Ne consegue che nel caso di specie si terrà conto ai fini del saldo iniziale dell'anno
2003.
In ordine alla capitalizzazione degli interessi e alla nullità delle clausole denunciata dagli opponente va premesso l'art. 6 della Delibera del C.I.C.R. 9.2.2000 (le cui disposizioni sono entrate in vigore il 22.4.2000), recante “trasparenza contrattuale”, dispone che “i
contratti relativi alla raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione
degli interessi e il tasso di interesse applicato”.
pagina 10 di 19 La citata norma dispone inoltre che “nei casi in cui è prevista una capitalizzazione
intrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo
conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Il che significa, con tutta evidenza, che successivamente alla data del 22.4.2000 è
possibile contrattualmente stabilire la periodicità di capitalizzazione degli interessi stessi ed il tasso applicato.
Quanto sopra appare ulteriormente suffragato dal disposto del successivo art. 7 della citata delibera che ha disposto che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui si tratta devono essere adeguate alle disposizioni in essa contenute entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio 2000.
Si dovrà tenere conto poi di quanto disposto anche dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016.
Nel caso di specie il CTU ha rilevato che “In atti non è dato evincere alcun accordo dal quale risulti che nel periodo 1/07/2000 – 31/12/2013 sia stato sottoscritto dalle parti apposita clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Pertanto nella rielaborazione secondo le ipotesi sopra elencate si è proceduto alla eliminazione della capitalizzazione trimestrale. Gli interessi attivi e passivi risultano calcolati ma mai capitalizzati”.
Ha ancora rilevato la dott.ssa che “In atti non è dato evincere alcun accordo dal Per_1
pagina 11 di 19 quale risulti che nel periodo 1/07/2000 – 31/12/2013 sia stato sottoscritto dalle parti apposita clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Pertanto nella rielaborazione secondo le ipotesi sopra elencate si è proceduto alla eliminazione della capitalizzazione trimestrale. Gli interessi attivi e passivi risultano calcolati ma mai capitalizzati.”
Ancora “Nel periodo 1.01.2014 – 25.09.2016 (ovvero sino all'entrata in vigore della
delibera CICR 3 agosto 2016) è stata esclusa la capitalizzazione degli interessi passivi
per espressa indicazione del giudice… A far data dall'entrata in vigore della delibera
CICR del 3 agosto 2016 in atti non risulta una espressa autorizzazione, rilasciata dal
correntista per iscritto in ordine all'applicazione della capitalizzazione annuale degli
interessi passivi maturati a suo carico.
Sul punto alla luce della documentazione depositata in atti ha proceduto a seguito delle osservazioni formulate dalle parti, nel seguente modo: “Si procede per le tre ipotesi al
calcolo della capitalizzazione trimestrale per il periodo 01/01/2003 al 31/12/2013
come da punto B2 dei quesiti di perizia rinnovata. Si esclude la capitalizzazione trimestrale e si procede con l'accantonamento degli interessi e delle spese per il periodo successivo per effetto di cui ai punti B3 e B4.”.
Per quanto riguarda invece i contestati tassi usurari il Consulente tecnico ha accertato il superamento dei i tassi per i seguenti trimestri:
IV 2014, I 2015, II 2015, III 2015, IV 2015, I 2016, II 2016, III 2016, I 2017 e II 2017.
pagina 12 di 19 A seguito anche delle osservazioni del CT di parte, la dott.ssa ha accertato che i Per_1
tassi d'interesse applicati rientrano nei limiti dei tassi soglia i seguenti trimestri: I 2015,
II 2015, I 2016 e III 2016.
Per l'ipotesi C, i maggiori interessi a debito risultano quindi per il 2015 di euro 802,18 e per il 2016 di euro 806,64.
L'opponente ha poi rilevato l'illegittimità degli addebiti di somme calcolate per commissioni massimo scoperto.
In linea generale si osserva che il costo denominato commissione di massimo scoperto è
un onere usualmente imposto ai clienti che stipulano un contratto di apertura di credito in conto corrente, calcolata normalmente applicando un determinato tasso alla massima somma utilizzata dal cliente durante il periodo di riferimento in relazione a tutta la durata dello stesso, e la cui funzione o causa è incerta. L'art.
2-bis, I, secondo periodo,
D.L. n. 185/2008, conv. con modif. dalla L. n. 2/2009, disciplina le condizioni di validità
della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se la si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione del fondo. La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del
2009, è "in tesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al
globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni pagina 13 di 19 diramate dalla Banca d'AL (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965). Al suo posto,
nel 2012, la Legge 62/2012 introdotta dal Governo Monti e la successiva modifica del
TUB hanno introdotto altre commissioni.
Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, l'onere di determinatezza della commissione di massimo scoperto, in quanto espressione non riconducibile ad una
unica fattispecie giuridica, deve essere valutato esigendosi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, quali percentuale, base di calcolo,
criteri e periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su detta pattuizione accessoria. In tal caso, l'addebito della commissione di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca, che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (Trib.
Latina 14 marzo 2023, n. 609). Al di là dell'evidente necessità della pattuizione scritta,
qualora nel contratto non si specifichi nulla in ordine ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente, la relativa clausola è del tutto indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346 c.c., deve intendersi affetta
da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio (Trib. Messina 3 aprile 2023, n. 657).
Dunque, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul
quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2022, n.
pagina 14 di 19 19825).
IL CTU con riguardo alle CMS è giunto alla conclusione che da un' “analisi dei
contratti stipulati anteriormente al 29/01/2009 e quindi degli estratti conto redatti sino a
tale data si rinviene che la commissione di massimo scoperto è prevista ed applicata.
Nei contratti è espressamente indicata la percentuale ma non la base di calcolo. Per i
contratti del 1994 e 1997 la periodicità di calcolo per le posizioni passive è trimestrale,
mentre per le posizioni creditorie la periodicità è annuale. Nel contratto del 2002 non è
stato possibile rinvenire una esplicita previsione della cms nei contratti, in parte a
causa anche della scarsa qualità delle copie dei contratti allegate;
negli estratti conto la
cms risulta calcolata, è applicato una aliquota pari al 0,125% entro il fido (in nessuno
dei contratti analizzati è stato mai esplicitato la soglia di fido) ed una aliquota dello
0,50 % su somme eccedenti (si presume la soglia di fido mai esplicitato).
Dal contratto del 2002 le posizioni debitorie e creditorie sono espressamente regolate
con la stessa periodicità in ottemperanza alla CICR del 9.2.2000 emanata ai sensi
dell'art. 25 commi 1 e 2 del decreto legislativo del 4.08.1999 n. 342.
Nel contratto con data 2007 la commissione di massimo scoperto è fissata allo 0,125%
entro i limiti di fido e dello 0,50% per utilizzi oltre il fido.
In ordine alla individuazione esplicita di tale limite di fido e della periodicità di calcolo
valgono le stesse considerazioni già fatte per il contratto del 2002”
In CTU in coerenza con l'orientamento della cassazione sopra espresso e condiviso da pagina 15 di 19 questo giudicante ha pertanto escluso l'applicazione delle CMS in ragione del fatto che non sono state indicate le basi di calcolo fino alla data del 20.1.2009 (riteniamo, alla
luce delle osservazioni fatte al precedente punto F1, che sia mancata una puntuale e
corretta individuazione della cms e della sua modalità di calcolo. Pertanto nella
rielaborazione degli estratti conto la cms non viene applicata sino alla data del
29/01/2009).
Per il periodo dal 29.01.2009 (data di entrata in vigore della citata L. n. 2/2009 che detta le condizioni di applicazione della CMS) la cms risulta essere applicata negli estratti conto sino al IV trimestre del 2009, contestualmente alla commissione disponibilità fido.
Non è stato riscontrato un patto scritto dal quale possa evincersi il limite dell'affidamento e non risulta in particolare commisurata alla durata dell'affidamento.
Nei trimestri III e IV 2009 risulta inoltre calcolata e addebitata oltre alla cms anche la
Commissione di affidamento.
Nei ricalcoli si esclude pertanto la commissione di massimo scoperto per il periodo a partire dal 29/01/2009 sino alla data del 30.06.2012.
Inoltre a far data dal 1/1/2012 risulta applicata la commissione di affidamento applicata nel limite dello 0,50% trimestrale in misura proporzionale alla somma messa a disposizione, vengono indicati i giorni di messa a disposizione ma il calcolo non è
proporzionale al tempo.
Non è stato riscontrata inoltre una espressa pattuizione della stessa essenziale ai sensi della legge da ultimo richiamata. pagina 16 di 19 La commissione di istruttoria veloce risulta essere determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, non commisurata ai costi.
Il CTU ha proceduto quindi correttamente alla rielaborazione escludendo la C.A. e mantenendo la C.I.V.
In definitiva il saldo calcolato dal CTU per l'ipotesi C risulta essere negativo per il cliente e pari alla minor somma rispetto a quella portata in decreto ingiuntivo, pari ad euro -19.715,25.
Rispondendo di tale debitoria sia il cliente che il fideiussore Parte_1
, che ha rilasciato in favore del primo fideiussione omnibus nei limiti Parte_2
di euro 30.000,00, entrambi vanno condannati in solido al pagamento della somma di euro 19.715,25 in favore dell'opposta . Controparte_4
In mancanza di prova di pattuizione del tasso di mora, gli opponente vanno condannati al pagamento sulla suddetta somma degli interessi al tasso legale a decorrere dal
14.11.2017 (data del passaggio a sofferenza, successiva alla comunicazione della lettera di decadenza in atti, come richiesto dall'opposta) sino al soddisfo.
Venendo accertato un saldo negativo per gli opponenti, la domanda riconvenzionale va rigettata.
Stante da una parte l'accoglimento della domanda del per un Controparte_4
importo notevolmente inferiore a quello portato in decreto ingiuntivo e dall'altra la soccombenza degli opponenti in ordine alla domanda riconvenzionale (del valore di euro pagina 17 di 19 60.000,00 sulla base del quale parametrare il compenso), sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite fra gli opponenti e nella Controparte_4
misura del 25%, ponendo a carico degli opponenti la quota residua del 75% liquidata come in dispositivo.
Tenuto conto che nel merito le difese degli opponenti nei confronti della
[...]
sono coincise con quelle esposte nei confronti del CP_2 Controparte_4
nell'atto di citazione in opposizione, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra e gli opponenti. Controparte_5
Spese di CTU definitivamente poste nella misura del 75% a carico di parte opponente e per le restante parte a carico delle altre due parti in misura eguale fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla opposizione ex art. 645 c.p.c. promossa da
[...]
nei confronti di Parte_3 [...]
con l'intervento di così provvede: Controparte_1 Controparte_5
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
543/18 emesso dal Tribunale di Cassino in data 21/05/2018 nell'ambito del procedimento monitorio N. 1770/18 RG;
- condanna gli opponenti al pagamento, per le causali di cui in parte motiva,
dell'importo di euro 19.715,25 in favore di Controparte_4
oltre interessi al tasso legale dal 14.11.2017 al soddisfo;
pagina 18 di 19 - rigetta la domanda da parte di nei confronti degli attuali Controparte_5
opponenti
- compensa nella misura del 25% le spese di lite fra gli opponenti e
[...]
, condannando parte opponente al pagamento in favore di Controparte_4
della quota residua che si liquida in euro Controparte_4
5.209,00 per compensi , oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- spese di CTU, già liquidate come da decreto emesso in corso di causa,
definitivamente poste a carico degli opponenti nella misura del 75% e per la restante parte a carico delle altre due parti in misura eguale.
Cassino, 02/04/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo