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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/07/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Marco TORNATORE Giudice dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 168/2025
avente per oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da
(cod fisc ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in via Torino 18, in Aosta ed ivi elettivamente domiciliata in via Promis 3a, presso l'avv. Carola
Rosa Marzi (cod fisc ) che la rappresenta e difende C.F._2
-Ricorrente-
Contro
nato in [...], il [...] Controparte_1
-Convenuto contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato e dedotto quanto segue:
le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Dayamber (Senegal), in data 3 novembre
2011;
pagina 1 di 5 dall'unione sono nate tre figlie: il 7.09.2008 in Dakar (Senegal), Persona_1 [...]
, il 30.07.2012 in Aosta, e il 31.03.2016 in Aosta;
Persona_2 Persona_3
l'unione tra i coniugi è entrata in irreversibile crisi e la vita coniugale è divenuta ormai da anni del tutto intollerabile;
in particolare, il convenuto si disinteressa della famiglia, non contribuisce al ménage familiare, se non pagando una minima parte del canone di locazione, si reca in Senegal per lunghi periodi,
lasciando in Italia moglie e figlie, a cui nulla lascia per fare fronte alle spese quotidiane, dove avrebbe sposato un'altra donna secondo il rito musulmano;
il non si è mai occupato delle figlie, che hanno il loro riferimento affettivo principale nella CP_1
madre, né sarebbe in grado di occuparsene;
le figlie vivono con la madre presso la casa già familiare, il cui canone di locazione ammonta ad
€ 750 mensili;
le spese a cui la ricorrente deve mensilmente fare fronte sono le seguenti: canone di locazione per
€ 750 mensili, oltre alle spese condominiali, pari al 1800 €/annue; spese alimentari per circa €
700 mensili;
spese scolastiche, abbigliamento;
doposcuola al CSV per le due figlie minori, per un importo di € 190 mensili;
per la figlia maggiore, per un importo di € 400/anno; Per_4
la ricorrente, inoltre, sta pagando diverse multe prese dal marito con auto a lei intestata, ma in uso a lui, per le quali ha chiesto una rateizzazione;
la ricorrente lavora alla Casa di Riposo Sal Polivalé, con la Cooperativa Mont Falère, per 30 ore della settimana, con stipendio netto mensile di circa 600-700 € e lavora altresì come domestica per 6 ore alla settimana, con un guadagno di circa 320 €/mese;
fino ad ottobre 2024, il lavorava per la , dalla quale si è licenziato al fine di CP_1 Parte_2
tornare in Senegal, e nulla sa la ricorrente della sua attuale retribuzione.
La ricorrente ha quindi chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
Affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, con … collocamento principale presso la casa
della madre;
Stabilire che il padre possa vederle e incontrarle liberamente, previo accordo con
la sig.ra ; Assegnare la casa già familiare alla sig.ra con cui le figlie delle parti Pt_1 Pt_1
convivono; Porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento, educazione CP_1
pagina 2 di 5 ed istruzione delle figlie, corrispondendo alla madre collocataria la somma mensile che riterrà congrua, comunque non inferiore ad € 800 mensili;
Stabilire che l'assegno sia soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. Onerare, altresì, il sig. dell'obbligo CP_1
di concorrere al 50% alle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche per le figlie di cui al
Protocollo di Intesa del Tribunale di Aosta sottoscritto da Avvocati e Magistrati, necessitate,
ovvero concordate e, in ogni caso, documentate. Autorizzare la sig.ra a richiedere i Pt_1
documenti delle figlie, anche in assenza di autorizzazioni da parte del marito.
Alla prima udienza del 10.6.2025, non costituito in giudizio, è Controparte_1
comparso personalmente ed ha riferito di essere residente in [...], dove lavora saltuariamente non in regola, di avere contratto nuovo matrimonio con rito musulmano in Senegal circa un anno fa, di percepire la paga di circa 2.000 franchi netti al mese, di lavorare come agricoltore nei campi per soggetti privati.
Alla stessa udienza la ricorrente ha riferito di lavorare part-time presso una casa di riposo
(percependo 600/700 euro netti mensili) e come domestica (percependo 300 euro mensili), di pagare l'affitto di 750 euro mensili, di avere arretrati da pagare per circa 9.000 euro, avendo il convenuto smesso di pagare il canone, di percepire assegno unico inps per euro 800.
Le parti hanno quindi raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, con rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito.
Le parti hanno quindi chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso, salvo che per l'assegno per i figli, da determinare in euro 600, oltre adeguamenti istat, con decorrenza
15 giugno 2025, attribuendosi l'assegno unico inps per intero alla madre. Le parti hanno inoltre riferito che il padre ha autorizzato il rilascio dei documenti per i figli, la ricorrente si è riservata di comunicare il proprio iban per l'accredito del mantenimento per i figli e parte convenuta si è
impegnata a comunicare alla ricorrente il proprio indirizzo di residenza.
Deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi essendo pacificamente venuta meno tra le parti la comunione morale e spirituale che è alla base del vincolo matrimoniale.
Le condizioni concordate tra le parti circa la disciplina dell'affido delle figlie, l'assegnazione della casa familiare, il mantenimento per le figlie, possono essere recepite dal Tribunale in quanto pagina 3 di 5 corrispondenti al primario interesse delle minori, di cui si occupa in via pressocché esclusiva la madre per ogni esigenza quotidiana.
Le spese vanno compensate, trattandosi di pronuncia necessaria sullo status e stante l'accordo sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto dell'accordo delle parti sulle condizioni della separazione;
dichiara la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, mandando all'Ufficiale dello stato civili di provvedere alle incombenze di legge;
affida le figlie minori ad entrambi i genitori, con relativo collocamento principale presso la casa della madre;
dispone che il padre possa vedere e incontrare liberamente le figlie, previo accordo con la madre;
assegna la casa già familiare alla sig.ra con la quale le figlie convivono;
Pt_1
pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione CP_1
delle figlie, corrispondendo alla madre collocataria la somma mensile di € 600, soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza 15.6.2025;
da atto che la ricorrente si è impegnato a comunicare al convenuto il proprio iban per l'accredito del mantenimento per i figli e che parte convenuta si è impegnata a comunicare alla ricorrente il proprio indirizzo di residenza;
pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere al 50% alle spese mediche non coperte dal CP_1
SSN e scolastiche per le figlie di cui al Protocollo di Intesa del Tribunale di Aosta sottoscritto da
Avvocati e Magistrati, necessitate, ovvero concordate e, in ogni caso, documentate;
attribuisce per intero alla madre l'assegno unico inps per i figli a carico.
Compensa le spese.
pagina 4 di 5 Aosta, 23.7.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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