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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott.ssa Anna Rita PASCA Presidente
dott. Riccardo MELE Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n°392 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(p. iva: ), in persona del liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Caporotundo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arnesano, alla Via Indennitate n. 16, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2 CP_1
presso i cui uffici in alla Via F. Rubichi, 39, è domiciliata ope legis; CP_1
-APPELLATO- All'udienza collegiale del 24.4.2025, previo deposito di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , proponeva opposizione, innanzi Parte_1
al Tribunale di Lecce, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 419/23 prot. n. 19004 del 24/05/2023,
notificatale in data 05/06/2023, con la quale l' di le Controparte_1 CP_1
ingiungeva il pagamento della somma di euro 4.014,20, a titolo di sanzioni amministrative e spese di procedura, per interposizione illecita di manodopera derivante da pseudo appalto.
In particolare, l'opponente deduceva che l'ordinanza era stata emessa a seguito di accertamento svolto dai funzionari nei confronti della società cooperativa ed eccepiva la tardività della CP_3 CP_4
notifica del verbale di accertamento, per violazione dell'art. 14 l. n. 689/81, l'insufficienza delle dichiarazioni dei lavoratori a costituire fonte di prova, la genericità delle contestazioni, l'irrilevanza
Co dell'assenza di attrezzature in capo a e l'assenza di indizi di un appalto fraudolento.
Concludeva per l'annullamento delle ordinanza-ingiunzione opposta, deducendo, in rito, la nullità del verbale unico di accertamento con cui era stata accertata l'interposizione di manodopera, per violazione dell'art. 7 L. 241/99 e dell'art. 3 L. 141/99 e, nel merito, l'infondatezza della pretesa sanzionatoria.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva la piena legittimità del Controparte_1
procedimento accertativo e sanzionatorio e, deducendo l'infondatezza delle censure avversarie,
concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta;
il tutto con vittoria delle spese di lite. La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 1229/2024 del
4.04.2024, con la quale il Tribunale di Lecce: a) rigettava l'opposizione; b) condannava parte
opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 3.4.2024, interponeva appello
[...]
, instando per la riforma della sentenza impugnata ed il contestuale rigetto Parte_1
dell'ordinanza – ingiunzione opposta;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
La causa, previo deposito -da parte dei procuratori delle parti- di note scritte, nel termine loro assegnato, è stata decisa all'udienza del 24.4.2025, con contestuale deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la notifica del verbale di accertamento, assumendo viceversa che la stessa sia avvenuta oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, comma 2,
della Legge n. 689/1981.
Deduce, in particolare, la violazione del principio di ragionevolezza nella determinazione del dies a
CP_ quo del termine decadenziale, rilevando come l' previdenziale abbia provveduto alla notifica del verbale alla società odierna appellante a distanza di oltre un anno dall'avvio degli accertamenti nei confronti della e di oltre undici mesi dalla conclusione delle attività ispettive da cui sono CP_4
scaturiti gli addebiti contestati alla Controparte_6
2. Detta censura non è degna di pregio.
[...] Ed invero, per giurisprudenza costante il limite temporale di 90 giorni, entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento ed al compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi delle irregolarità dedotte, e non già alla data di commissione dell'illecito stesso ovvero alla conoscenza dello stesso, da cui decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28 della citata L. n. 689
del 1981.
Senonché l'attività di accertamento deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi,
della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima, e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Il termine di novanta giorni, previsto dalla norma citata, per la notifica degli estremi della violazione,
dunque, come osservato dalla Suprema Corte, “decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. n. 7681/2014).
Detto termine non coincide “sic et simpliciter” con la generica ed approssimativa percezione del fatto e con l'acquisizione di documentazione ad esso relativa, ma richiede l'avvenuta elaborazione dei dati così ottenuti, al fine di individuare gli elementi costituitivi delle eventuali violazioni.
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel
caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non
coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa
come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla
complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire
piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta
formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di
contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per
giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di
decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″ (cfr. Cass. S.U., n. 28210/2019).
Sulla scorta di tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi – in astratto – legittima l'emissione della notificazione dell'illecito amministrativo a conclusione degli accertamenti ispettivi, da intendersi definiti allorquando l'intero procedimento per la verifica dell'accertamento dell'infrazione possa dirsi completato. Accertamento per il quale l'organo ispettivo può necessitare di indagini ulteriori rispetto a quanto accertato in sede di primo accesso, al fine di acquisire tutti gli elementi soggettivi e oggettivi fondanti l'infrazione medesima.
Orbene, dall'esame degli atti emerge che, nel caso di specie, l'attività istruttoria non poteva ritenersi conclusa alla data del 4 dicembre 2019, giorno in cui è stato redatto il primo verbale di accesso ispettivo e sentito il lavoratore , le cui dichiarazioni risultano tra le più rilevanti. Per_1
In tale occasione, l' ha richiesto al legale rappresentante della società la Controparte_1
consegna di specifica documentazione afferente al periodo compreso tra aprile e giugno 2018 — tra cui le fatture emesse dalla la delega conferita al professionista o all'associazione di CP_4
categoria, nonché i contratti di appalto — senza la quale gli accertamenti non potevano ritenersi completati.
Soltanto in data 26 febbraio 2020 è stato redatto il Verbale Unico di accertamento e notificazione, da individuarsi quale dies a quo ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della
L. n. 689/1981. Risulta pertanto ragionevole l'intervallo temporale intercorso tra la richiesta documentale e la conclusione dell'attività ispettiva, tenuto conto anche della complessità degli accertamenti svolti.
La notifica del verbale risulta inoltre ritualmente eseguita, come comprovato dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 786160530787, spedita in data 2 marzo 2020 e restituita per compiuta giacenza in data 14 marzo 2020, dunque in pieno rispetto del termine di legge.
Pertanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, la contestazione delle violazioni amministrative addebitate è da ritenersi tempestiva agli effetti dell'art.14 della legge n. 689/81.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui,
pur riconoscendo che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede amministrativa non sono assistite da fede privilegiata, le ha comunque ritenute attendibili e idonee a fondare l'accertamento delle violazioni contestate.
Deduce, in proposito, la contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione delle norme in tema di prova e dei principi del giusto processo, rilevando come il giudice di primo grado abbia omesso di esercitare i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., e abbia fondato la propria decisione esclusivamente su atti istruttori amministrativi, carenti delle garanzie proprie del processo civile.
Richiama, infine, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni stragiudiziali rese da terzi fanno fede unicamente della loro esistenza, mentre il contenuto può essere accertato solo mediante prova testimoniale ritualmente assunta nel contraddittorio delle parti (Cass.
n. 11746/2007).
4. Detta doglianza non è degna di essere accolta, in quanto infondata.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'esclusione di
un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in
difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il
giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio, mediante prova
testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle
dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass., Sez. Lav., n.
15073/2008; n. 3525/2005).
In tale prospettiva, è stato altresì affermato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in Controparte_1
loro presenza, mentre le circostanze accertate indirettamente o sulla base di dichiarazioni di terzi sono liberamente valutabili dal giudice, il quale può anche ritenerle sufficienti a fondare il proprio convincimento, qualora siano sorrette da riscontri oggettivi o dal concorso di ulteriori elementi probatori (Cass. n. 10427/2014).
Orbene, nel caso di specie, questa Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo del materiale probatorio raccolto. Dall'attento esame del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019016471/T01 del 26/02/2020, nonché dei verbali di acquisizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori e (cfr. fascicolo di primo grado di Parte_2 Persona_2
parte appellata), emerge in maniera chiara ed univoca la sussistenza di un'interposizione illecita di manodopera, mascherata da un contratto di appalto.
L'attività ispettiva si è svolta mediante accesso c.d. a “sorpresa” presso i locali della società
[...]
in data 5 dicembre 2019. Tale modalità ha consentito agli ispettori di apprezzare Parte_1
direttamente le condizioni operative in cui si trovavano i lavoratori e di verbalizzare,
nell'immediatezza o a breve distanza di tempo, le dichiarazioni acquisite, unitamente all'acquisizione di un'ampia documentazione aziendale. In particolare, dalle dichiarazioni spontaneamente rese dai lavoratori e è emerso che Pt_2 Per_1
gli stessi avessero svolto attività lavorativa presso la sede della sostenuto un Parte_1
colloquio con il direttore di quest'ultima, sig. — all'epoca dipendente della Testimone_1
medesima società — e con lui sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato con la CP_4
I lavoratori hanno indicato proprio il sig. quale loro referente principale, colui che Tes_1
impartiva direttive e controllava l'esecuzione delle mansioni.
Da tali elementi, già analizzati in maniera coerente e approfondita dal primo giudice, risulta inequivocabilmente provato che i lavoratori - formalmente assunti dalla - fossero stati di CP_4
fatto stabilmente inseriti nell'organizzazione produttiva della che ne utilizzava Parte_1
l'attività lavorativa in violazione della normativa in materia di appalto e somministrazione di lavoro.
5. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non genuino il contratto di appalto intercorso tra la Controparte_7
e la procedendo alla sua riqualificazione in una somministrazione
[...] Parte_1
illecita di manodopera e ritenendo, per l'effetto, legittima la rideterminazione contributiva operata dall' . CP_3
A sostegno della doglianza, l'appellante deduce come le dichiarazioni rese dai lavoratori – valorizzate in sede di accertamento e nella motivazione della sentenza impugnata – non siano idonee a dimostrare la sussistenza di una fittizia interposizione, difettando un'adeguata istruttoria finalizzata all'accertamento di un intento elusivo del divieto di intermediazione.
Evidenzia, inoltre, che i dipendenti della erano identificabili per via di cartellini e CP_4
abbigliamento distintivo rispetto al personale della e che l'organizzazione dell'attività Parte_1
lavorativa era gestita da coordinatori interni all'appaltatore, senza alcuna ingerenza del committente. Rileva, altresì, come la mera promiscuità nell'utilizzo di attrezzature aziendali non costituisca, di per sé, elemento sufficiente a escludere la genuinità dell'appalto, essendo pacificamente ammesso – in base a consolidata giurisprudenza e prassi amministrativa – che il committente possa mettere a disposizione beni e strumenti necessari allo svolgimento dell'opera o del servizio, purché la gestione operativa e il rischio d'impresa restino in capo all'appaltatore.
L'appellante contesta, infine, la legittimità della pretesa contributiva formulata dall'ente previdenziale, rilevando che, anche in ipotesi di appalto irregolare, i contributi eventualmente versati dall'appaltatore liberano il committente fino a concorrenza, ai sensi dell'art. 1180 c.c., come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18278/2019).
La riqualificazione operata nel verbale ispettivo – e recepita nella decisione di primo grado –
determinerebbe, quindi, un'inammissibile duplicazione del debito contributivo, con ricadute pregiudizievoli per la società appellante anche sul piano reputazionale e fiscale, in particolare per quanto attiene al rilascio del DURC e alla fruizione dei benefici contributivi di cui all'art. 1, comma
1175, L. n. 296/2006.
6. Tale motivo non è meritevole di accoglimento e va rigettato.
Ed invero, in punto di diritto, va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui:
“L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il
requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore costituisca un servizio
in sé, svolto con gestione autonoma e con assunzione del rischio d'impresa, senza che l'appaltante
eserciti diretti poteri di supremazia gerarchico-funzionale sui lavoratori impiegati” (Cass. n.
15557/2019).
E ancora, è stato ribadito che: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi
un genuino appalto di servizi è necessario che all'appaltatore sia stato affidato un risultato
autonomo, da perseguire mediante autonoma organizzazione del lavoro, direzione del personale, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d'impresa, dovendosi, al contrario, ravvisare una
somministrazione illecita ove il potere direttivo e organizzativo risulti in concreto esercitato dal
committente” (Cass. n. 12551/2020).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che nel rapporto tra e CP_4 [...]
difettassero gli elementi minimi idonei a configurare un contratto di appalto genuino. Parte_1
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e – acquisite in sede ispettiva in condizioni di Pt_2 Per_1
immediatezza e oggettiva attendibilità – è emerso in maniera evidente che gli stessi non avessero alcun rapporto con né ricevevano da tale soggetto direttive operative o organizzative. Al CP_4
contrario, il referente unico e costante era il sig. , soggetto legato alla società Testimone_1
committente che impartiva istruzioni, controllava l'operato dei dipendenti e gestiva Parte_1
concretamente l'attività lavorativa.
L'assunto dell'appellante, secondo cui l'attività sarebbe stata gestita da un coordinatore interno alla
è rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio: non è stato indicato alcun nominativo, CP_4
né è stata richiesta l'audizione di testimoni sul punto. L'onere probatorio al riguardo gravava sulla parte che intendeva affermare la sussistenza di un'effettiva gestione autonoma da parte dell'appaltatore, onere che risulta non assolto.
Parimenti irrilevanti – oltre che indimostrate – sono le circostanze relative alla presunta diversità di cartellini identificativi o dell'abbigliamento da lavoro, atteso che tali meri indici esteriori non valgono, di per sé, a integrare il requisito dell'autonomia gestionale dell'appaltatore, né a sovvertire l'assetto sostanziale del rapporto di lavoro accertato.
Si osserva, inoltre, che l'appaltatore non disponeva di proprie attrezzature, come confermato dal fatto che le strumentazioni utilizzate erano tutte fornite in comodato dalla e che le buste paga Parte_1
venivano consegnate dall'impiegata di quest'ultima società, circostanza che ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni acquisite e che smentisce la tesi difensiva secondo cui avrebbe CP_4
gestito autonomamente il rapporto con i propri lavoratori.
Ne discende, pertanto, che la riqualificazione del rapporto in termini di somministrazione illecita di manodopera è pienamente legittima, così come lo è la conseguente rideterminazione contributiva operata dall' , in applicazione del principio per cui, in caso di appalto non genuino, il CP_3
committente risponde quale effettivo datore di lavoro delle obbligazioni contributive nei confronti dell'ente previdenziale.
Quanto all'eccezione formulata dall'appellante in ordine all'art. 1180 c.c., va ribadito che la possibilità di considerare i contributi versati dall'appaltatore come liberatori per il committente può
operare solo in presenza di prova documentale dei versamenti effettuati, prova che nel caso di specie non è stata fornita, rendendo inammissibile l'invocato meccanismo compensativo ed escludendo,
conseguentemente, la dedotta duplicazione del debito contributivo.
7. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante, in quanto soccombente, alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente gravame.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013),
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t. e liquidatore p.t., con atto Parte_1
depositato in data 30/4/2024, nei confronti dell' , in Controparte_1 persona del Direttore p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1229/2023 del 04/04/2024,
così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame,
liquidate in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 24 aprile 2025.
Il consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott.ssa Anna Rita PASCA Presidente
dott. Riccardo MELE Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n°392 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(p. iva: ), in persona del liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Caporotundo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arnesano, alla Via Indennitate n. 16, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2 CP_1
presso i cui uffici in alla Via F. Rubichi, 39, è domiciliata ope legis; CP_1
-APPELLATO- All'udienza collegiale del 24.4.2025, previo deposito di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , proponeva opposizione, innanzi Parte_1
al Tribunale di Lecce, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 419/23 prot. n. 19004 del 24/05/2023,
notificatale in data 05/06/2023, con la quale l' di le Controparte_1 CP_1
ingiungeva il pagamento della somma di euro 4.014,20, a titolo di sanzioni amministrative e spese di procedura, per interposizione illecita di manodopera derivante da pseudo appalto.
In particolare, l'opponente deduceva che l'ordinanza era stata emessa a seguito di accertamento svolto dai funzionari nei confronti della società cooperativa ed eccepiva la tardività della CP_3 CP_4
notifica del verbale di accertamento, per violazione dell'art. 14 l. n. 689/81, l'insufficienza delle dichiarazioni dei lavoratori a costituire fonte di prova, la genericità delle contestazioni, l'irrilevanza
Co dell'assenza di attrezzature in capo a e l'assenza di indizi di un appalto fraudolento.
Concludeva per l'annullamento delle ordinanza-ingiunzione opposta, deducendo, in rito, la nullità del verbale unico di accertamento con cui era stata accertata l'interposizione di manodopera, per violazione dell'art. 7 L. 241/99 e dell'art. 3 L. 141/99 e, nel merito, l'infondatezza della pretesa sanzionatoria.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva la piena legittimità del Controparte_1
procedimento accertativo e sanzionatorio e, deducendo l'infondatezza delle censure avversarie,
concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta;
il tutto con vittoria delle spese di lite. La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 1229/2024 del
4.04.2024, con la quale il Tribunale di Lecce: a) rigettava l'opposizione; b) condannava parte
opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 3.4.2024, interponeva appello
[...]
, instando per la riforma della sentenza impugnata ed il contestuale rigetto Parte_1
dell'ordinanza – ingiunzione opposta;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
La causa, previo deposito -da parte dei procuratori delle parti- di note scritte, nel termine loro assegnato, è stata decisa all'udienza del 24.4.2025, con contestuale deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la notifica del verbale di accertamento, assumendo viceversa che la stessa sia avvenuta oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, comma 2,
della Legge n. 689/1981.
Deduce, in particolare, la violazione del principio di ragionevolezza nella determinazione del dies a
CP_ quo del termine decadenziale, rilevando come l' previdenziale abbia provveduto alla notifica del verbale alla società odierna appellante a distanza di oltre un anno dall'avvio degli accertamenti nei confronti della e di oltre undici mesi dalla conclusione delle attività ispettive da cui sono CP_4
scaturiti gli addebiti contestati alla Controparte_6
2. Detta censura non è degna di pregio.
[...] Ed invero, per giurisprudenza costante il limite temporale di 90 giorni, entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento ed al compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi delle irregolarità dedotte, e non già alla data di commissione dell'illecito stesso ovvero alla conoscenza dello stesso, da cui decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28 della citata L. n. 689
del 1981.
Senonché l'attività di accertamento deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi,
della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima, e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Il termine di novanta giorni, previsto dalla norma citata, per la notifica degli estremi della violazione,
dunque, come osservato dalla Suprema Corte, “decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. n. 7681/2014).
Detto termine non coincide “sic et simpliciter” con la generica ed approssimativa percezione del fatto e con l'acquisizione di documentazione ad esso relativa, ma richiede l'avvenuta elaborazione dei dati così ottenuti, al fine di individuare gli elementi costituitivi delle eventuali violazioni.
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel
caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non
coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa
come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla
complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire
piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta
formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di
contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per
giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di
decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″ (cfr. Cass. S.U., n. 28210/2019).
Sulla scorta di tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi – in astratto – legittima l'emissione della notificazione dell'illecito amministrativo a conclusione degli accertamenti ispettivi, da intendersi definiti allorquando l'intero procedimento per la verifica dell'accertamento dell'infrazione possa dirsi completato. Accertamento per il quale l'organo ispettivo può necessitare di indagini ulteriori rispetto a quanto accertato in sede di primo accesso, al fine di acquisire tutti gli elementi soggettivi e oggettivi fondanti l'infrazione medesima.
Orbene, dall'esame degli atti emerge che, nel caso di specie, l'attività istruttoria non poteva ritenersi conclusa alla data del 4 dicembre 2019, giorno in cui è stato redatto il primo verbale di accesso ispettivo e sentito il lavoratore , le cui dichiarazioni risultano tra le più rilevanti. Per_1
In tale occasione, l' ha richiesto al legale rappresentante della società la Controparte_1
consegna di specifica documentazione afferente al periodo compreso tra aprile e giugno 2018 — tra cui le fatture emesse dalla la delega conferita al professionista o all'associazione di CP_4
categoria, nonché i contratti di appalto — senza la quale gli accertamenti non potevano ritenersi completati.
Soltanto in data 26 febbraio 2020 è stato redatto il Verbale Unico di accertamento e notificazione, da individuarsi quale dies a quo ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della
L. n. 689/1981. Risulta pertanto ragionevole l'intervallo temporale intercorso tra la richiesta documentale e la conclusione dell'attività ispettiva, tenuto conto anche della complessità degli accertamenti svolti.
La notifica del verbale risulta inoltre ritualmente eseguita, come comprovato dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 786160530787, spedita in data 2 marzo 2020 e restituita per compiuta giacenza in data 14 marzo 2020, dunque in pieno rispetto del termine di legge.
Pertanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, la contestazione delle violazioni amministrative addebitate è da ritenersi tempestiva agli effetti dell'art.14 della legge n. 689/81.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui,
pur riconoscendo che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede amministrativa non sono assistite da fede privilegiata, le ha comunque ritenute attendibili e idonee a fondare l'accertamento delle violazioni contestate.
Deduce, in proposito, la contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione delle norme in tema di prova e dei principi del giusto processo, rilevando come il giudice di primo grado abbia omesso di esercitare i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., e abbia fondato la propria decisione esclusivamente su atti istruttori amministrativi, carenti delle garanzie proprie del processo civile.
Richiama, infine, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni stragiudiziali rese da terzi fanno fede unicamente della loro esistenza, mentre il contenuto può essere accertato solo mediante prova testimoniale ritualmente assunta nel contraddittorio delle parti (Cass.
n. 11746/2007).
4. Detta doglianza non è degna di essere accolta, in quanto infondata.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'esclusione di
un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in
difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il
giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio, mediante prova
testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle
dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass., Sez. Lav., n.
15073/2008; n. 3525/2005).
In tale prospettiva, è stato altresì affermato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in Controparte_1
loro presenza, mentre le circostanze accertate indirettamente o sulla base di dichiarazioni di terzi sono liberamente valutabili dal giudice, il quale può anche ritenerle sufficienti a fondare il proprio convincimento, qualora siano sorrette da riscontri oggettivi o dal concorso di ulteriori elementi probatori (Cass. n. 10427/2014).
Orbene, nel caso di specie, questa Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo del materiale probatorio raccolto. Dall'attento esame del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019016471/T01 del 26/02/2020, nonché dei verbali di acquisizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori e (cfr. fascicolo di primo grado di Parte_2 Persona_2
parte appellata), emerge in maniera chiara ed univoca la sussistenza di un'interposizione illecita di manodopera, mascherata da un contratto di appalto.
L'attività ispettiva si è svolta mediante accesso c.d. a “sorpresa” presso i locali della società
[...]
in data 5 dicembre 2019. Tale modalità ha consentito agli ispettori di apprezzare Parte_1
direttamente le condizioni operative in cui si trovavano i lavoratori e di verbalizzare,
nell'immediatezza o a breve distanza di tempo, le dichiarazioni acquisite, unitamente all'acquisizione di un'ampia documentazione aziendale. In particolare, dalle dichiarazioni spontaneamente rese dai lavoratori e è emerso che Pt_2 Per_1
gli stessi avessero svolto attività lavorativa presso la sede della sostenuto un Parte_1
colloquio con il direttore di quest'ultima, sig. — all'epoca dipendente della Testimone_1
medesima società — e con lui sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato con la CP_4
I lavoratori hanno indicato proprio il sig. quale loro referente principale, colui che Tes_1
impartiva direttive e controllava l'esecuzione delle mansioni.
Da tali elementi, già analizzati in maniera coerente e approfondita dal primo giudice, risulta inequivocabilmente provato che i lavoratori - formalmente assunti dalla - fossero stati di CP_4
fatto stabilmente inseriti nell'organizzazione produttiva della che ne utilizzava Parte_1
l'attività lavorativa in violazione della normativa in materia di appalto e somministrazione di lavoro.
5. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non genuino il contratto di appalto intercorso tra la Controparte_7
e la procedendo alla sua riqualificazione in una somministrazione
[...] Parte_1
illecita di manodopera e ritenendo, per l'effetto, legittima la rideterminazione contributiva operata dall' . CP_3
A sostegno della doglianza, l'appellante deduce come le dichiarazioni rese dai lavoratori – valorizzate in sede di accertamento e nella motivazione della sentenza impugnata – non siano idonee a dimostrare la sussistenza di una fittizia interposizione, difettando un'adeguata istruttoria finalizzata all'accertamento di un intento elusivo del divieto di intermediazione.
Evidenzia, inoltre, che i dipendenti della erano identificabili per via di cartellini e CP_4
abbigliamento distintivo rispetto al personale della e che l'organizzazione dell'attività Parte_1
lavorativa era gestita da coordinatori interni all'appaltatore, senza alcuna ingerenza del committente. Rileva, altresì, come la mera promiscuità nell'utilizzo di attrezzature aziendali non costituisca, di per sé, elemento sufficiente a escludere la genuinità dell'appalto, essendo pacificamente ammesso – in base a consolidata giurisprudenza e prassi amministrativa – che il committente possa mettere a disposizione beni e strumenti necessari allo svolgimento dell'opera o del servizio, purché la gestione operativa e il rischio d'impresa restino in capo all'appaltatore.
L'appellante contesta, infine, la legittimità della pretesa contributiva formulata dall'ente previdenziale, rilevando che, anche in ipotesi di appalto irregolare, i contributi eventualmente versati dall'appaltatore liberano il committente fino a concorrenza, ai sensi dell'art. 1180 c.c., come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18278/2019).
La riqualificazione operata nel verbale ispettivo – e recepita nella decisione di primo grado –
determinerebbe, quindi, un'inammissibile duplicazione del debito contributivo, con ricadute pregiudizievoli per la società appellante anche sul piano reputazionale e fiscale, in particolare per quanto attiene al rilascio del DURC e alla fruizione dei benefici contributivi di cui all'art. 1, comma
1175, L. n. 296/2006.
6. Tale motivo non è meritevole di accoglimento e va rigettato.
Ed invero, in punto di diritto, va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui:
“L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il
requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore costituisca un servizio
in sé, svolto con gestione autonoma e con assunzione del rischio d'impresa, senza che l'appaltante
eserciti diretti poteri di supremazia gerarchico-funzionale sui lavoratori impiegati” (Cass. n.
15557/2019).
E ancora, è stato ribadito che: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi
un genuino appalto di servizi è necessario che all'appaltatore sia stato affidato un risultato
autonomo, da perseguire mediante autonoma organizzazione del lavoro, direzione del personale, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d'impresa, dovendosi, al contrario, ravvisare una
somministrazione illecita ove il potere direttivo e organizzativo risulti in concreto esercitato dal
committente” (Cass. n. 12551/2020).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che nel rapporto tra e CP_4 [...]
difettassero gli elementi minimi idonei a configurare un contratto di appalto genuino. Parte_1
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e – acquisite in sede ispettiva in condizioni di Pt_2 Per_1
immediatezza e oggettiva attendibilità – è emerso in maniera evidente che gli stessi non avessero alcun rapporto con né ricevevano da tale soggetto direttive operative o organizzative. Al CP_4
contrario, il referente unico e costante era il sig. , soggetto legato alla società Testimone_1
committente che impartiva istruzioni, controllava l'operato dei dipendenti e gestiva Parte_1
concretamente l'attività lavorativa.
L'assunto dell'appellante, secondo cui l'attività sarebbe stata gestita da un coordinatore interno alla
è rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio: non è stato indicato alcun nominativo, CP_4
né è stata richiesta l'audizione di testimoni sul punto. L'onere probatorio al riguardo gravava sulla parte che intendeva affermare la sussistenza di un'effettiva gestione autonoma da parte dell'appaltatore, onere che risulta non assolto.
Parimenti irrilevanti – oltre che indimostrate – sono le circostanze relative alla presunta diversità di cartellini identificativi o dell'abbigliamento da lavoro, atteso che tali meri indici esteriori non valgono, di per sé, a integrare il requisito dell'autonomia gestionale dell'appaltatore, né a sovvertire l'assetto sostanziale del rapporto di lavoro accertato.
Si osserva, inoltre, che l'appaltatore non disponeva di proprie attrezzature, come confermato dal fatto che le strumentazioni utilizzate erano tutte fornite in comodato dalla e che le buste paga Parte_1
venivano consegnate dall'impiegata di quest'ultima società, circostanza che ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni acquisite e che smentisce la tesi difensiva secondo cui avrebbe CP_4
gestito autonomamente il rapporto con i propri lavoratori.
Ne discende, pertanto, che la riqualificazione del rapporto in termini di somministrazione illecita di manodopera è pienamente legittima, così come lo è la conseguente rideterminazione contributiva operata dall' , in applicazione del principio per cui, in caso di appalto non genuino, il CP_3
committente risponde quale effettivo datore di lavoro delle obbligazioni contributive nei confronti dell'ente previdenziale.
Quanto all'eccezione formulata dall'appellante in ordine all'art. 1180 c.c., va ribadito che la possibilità di considerare i contributi versati dall'appaltatore come liberatori per il committente può
operare solo in presenza di prova documentale dei versamenti effettuati, prova che nel caso di specie non è stata fornita, rendendo inammissibile l'invocato meccanismo compensativo ed escludendo,
conseguentemente, la dedotta duplicazione del debito contributivo.
7. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante, in quanto soccombente, alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente gravame.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013),
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t. e liquidatore p.t., con atto Parte_1
depositato in data 30/4/2024, nei confronti dell' , in Controparte_1 persona del Direttore p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1229/2023 del 04/04/2024,
così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame,
liquidate in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 24 aprile 2025.
Il consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott.ssa Anna Rita Pasca