Decreto cautelare 4 aprile 2019
Ordinanza cautelare 8 maggio 2019
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 08/05/2019, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2019
N. 03934/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3934 del 2019, proposto da
IO TT, ME TT, PI IA, MA TA IO, RO UO, ROnna UO, LA RA, AT NE, AL CA, IN AR, LA RO, AN CA, NA VA, AN VA, FE EC, DI EC, KO RI, FR IO OL, AN SC, MA ST, ME D'LO, EL De CE, NI De NN, GI De LU, NT EL EC, AS EL NG, VA ELl'OS, MA VA ELle TI, NC ELle TI, ST Di RE, LE Di RA, MA ER Di NN, LI Di RG, NC D'OF, LE ER, MA EN OZ, MNN TA, LU TT, GI TT, RE OL, LV GR, RI ER, QU NA DA, NC DA, NR DA, AL RE, EL ON, AN IZ, NA La SA, GI AM, NN AM, LU LE, HE AC, NI CC, EL RT, NI IL, LA IN, NI TA, MI AS, EL ON, IL AG, RC LI, CO MB, RI NN MA CQ, MA SA, NO NI, IS LO, ER RI, MA IS OL, CO IA, MA AL ON, MA LA, AN CI, AR CO, OR IN, NN OM, NA RU, AL IN, NN SA, ROria RE, VA CH, AN RR, RO RR, IA NA, TO NI, SO ER, MA GL, SS AN, EL TI, ZI EP, MB RI, NZ EN CI, LI IT, IE ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia OMgna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in OM, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ST RN non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENT ALI.0000073 del 28 gennaio 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n. M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0003934 del 29 gennaio 2019 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero) con il quale veniva disciplinata l'integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il titolo di formazione professionale conseguito in altro Paese Comunitario; B) del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025196 del 1 giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20; C) qualora occorra, del D.M. 11 maggio 2018 n. 784, del D.M. 23 aprile 2018 n. 335; D) qualora occorra del Decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti, prerogative ed interessi dei ricorrenti, laddove preclusivo all'accesso alla seconda fascia delle suddette graduatorie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia OMgna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare, avuto presente che gli odierni ricorrenti non hanno dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del loro titolo di studi, conseguito in OMnia, che costituisce requisito necessario al fine dell’inserimento nella seconda fascia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Respinge
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore
DI Lattanzi, Consigliere
Emiliano Raganella, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO