Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro n.12717/2024 R.G. Affari Contenziosi vertente
TRA
, , avv. CASAREALE Parte_1 Parte_2 Parte_3
A
E
avv. G RONCONI, DORA A VUOLO, P BOCCARDI CP_1
conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2023, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio la società e, premesso di essere dipendenti della parte convenuta, inquadrati come Controparte_1
Capo Treno, parametri B1 e B2 del CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie e s.m.i., deducevano di percepire mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti: indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP), indennità di assenza dalla residenza e indennità per scorta vetture eccedenti;
che la società convenuta, allorquando versava la retribuzione nei periodi di ferie, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti;
chiedeva che fosse accertato il suo diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva la società intimata contestando la fondatezza dell'azione svolta. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza
2. Su una fattispecie analoga si espressa la Sezione da ultimo con sentenza n.893/2025 le cui argomentazioni, sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att.
c.p.c.: “Si osserva, preliminarmente, che il nostro ordinamento non contiene un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore. Sul punto è costante la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di
Cassazione, tale situazione non andrebbe ad intaccare i principi disciplinati dall'art. 36 della Carta Costituzionale, dal momento che in astratto, la determinazione dell'aspetto economico del rapporto di lavoro è rimessa alta contrattazione collettiva al fine di tutelare la garanzia di un trattamento sufficiente, rispetto al quale permane il potere di verifica in capo al Giudice (Cassazione Civ. N°1823/2004, N°16510/2002). Svolte le premesse di cui sopra, vanno esaminate le norme europee in materia di diritto di ferie, e le pronunce della Corte di Giustizia Europea, che da ultimo si sono susseguite, in merito al concetto di ferie retribuite, al fine di comprendere se attraverso tali norme e l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia, sia stato introdotto nell'Ordinamento Europeo e quindi anche nell'Ordinamento Italiano, un nuovo e generale principio di onnicomprensività della retribuzione o la Corte di Giustizia abbia più semplicemente precisato dei limiti minimi inderogabili, circa gli elementi retributivi della prestazione c.d. ordinaria, che debbono necessariamente fare parte della retribuzione dei lavoratori durante il periodo di ferie. Sul punto osserva il Tribunale che l'art. 7 della direttiva N°2003/88 dispone che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Sotto tale profilo, l'art. 10 del D.Lgs. N°66/2003 ha dato fino ad oggi, espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2 comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo
3 comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”. Relativamente alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha precisato che “sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri, l'espressione ferie Persona_1 annuali retribuite di cui all'art. 7 N°1 della direttiva N°88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione”. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, come previsto nella sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Persona_2
e altri. Ulteriori precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa
2 C155/10, Williams e altri, dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha statuito che “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, con la conseguenza che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore”. nuovo Si ritiene che proprio tale ultimo inciso consenta di affermare che le sentenze della Corte di Giustizia UE non abbiano introdotto un e generale concetto di onnicomprensività della retribuzione, ma abbiano solo affermato che quelli che sono gli elementi retributivi connessi intrinsecamente ed inscindibilmente allo Status Personale e Professionale del Lavoratore, non possano essere esclusi dalla retribuzione dovuta per le ferie. Ed infatti, nel caso della sentenza Williams, l'indennità di volo è elemento retributivo connaturato allo status personale e professionale del lavoratore . Nelle precedenti e Pt_4 successive sentenze della Corte di Giustizia Ue sul punto inerente il concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali, sono poi stati delineati una serie di concetti integrativi dell'interpretazione della Direttiva, ed in particolare si è precisato che il periodo minimo è di quattro settimane e che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, ma gli stessi stati devono però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva;
si è precisato inoltre che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, si è precisato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione;
si è precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, sentenza del 13-1-2022, Per nella causa C-514/20 DS c/ , sentenza del 29 novembre 2017 C 214/16 king, sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, sentenza del 25 giugno 2020, e sentenza CP_2 Controparte_3
, C-762/18 e C-37/19, sentenza del 6 novembre 2018, C619/16). Dunque, avendo a Controparte_4 CP_2 riferimento tale ricostruzione, in primo luogo è necessario effettuare la valutazione relativa al rapporto di funzionalità che deve intercorrere tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in base al suo contratto di lavoro ed al suo Status Personale e Professionale, e soltanto qualora risulti che le indennità intrinsecamente connesse al predetto status personale e professionale non sono comprese nella retribuzione per i periodi di ferie, deve verificarsi quella che potrebbe essere l'incidenza di tali elementi sulla retribuzione mensile, al fine di accertare la potenziale efficacia dissuasiva del loro mancato riconoscimento, sulla fruizione delle ferie da parte dei suddetti
3 lavoratori. Nel caso in esame, i ricorrenti chiedono l'inserimento tra la retribuzione da riconoscere durante il periodo feriale delle indennità di I.U.P. variabile, di IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792), di lavoro notturno, di lavoro domenicale, di lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato, di compenso per assenza dalla residenza, di compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290), di premio per completamento corsa, e di indennità diverse(flessibilità di orario e per PDM Cargo). Ciò posto, in relazione a ciascuna delle indennità richieste si osserva ciò che segue. 1) Per quanto concerne l'indennità di utilizzazione professionale variabile, la stessa viene erogata in alternativa a quella giornaliera. Quest'ultima, come risulta dal testo contrattuale e dalle allegazioni delle parti, tendenzialmente spetta al dipendente per le giornate in cui non è impiegato in turni di condotta e rientra nell'importo della retribuzione dei giorni di ferie. Diversamente, quella variabile dipende dai servizi di condotta ed è riconosciuta in misura minore o maggiore a seconda della collocazione temporale della prestazione
(notturna o diurna) e della composizione dell'equipaggio. Dunque, si tratta di una indennità composita, in quanto da un lato viene corrisposta per ogni giorno di presenza effettiva che comporti ore di scorta e, sotto questo profilo, appare pertanto intrinsecamente connessa alla mansione di macchinista ed in nesso di funzionalità con le mansioni affidate ai ricorrenti in base al contratto di lavoro. Dall'altro essa subisce modifiche in forza di aspetti che riguardano in parte la collocazione oraria della prestazione. A questa connotazione deve essere aggiunta la circostanza che, in realtà, come anticipato, il personale assente non perde l'indennità di utilizzazione professionale, ma soltanto la possibilità di usufruire della variabile Con in alternativa alla giornaliera, e quindi durante le ferie percepisce la medesima che percepisce nelle giornate lavorative nelle quali svolge attività di traghettamento e manovra o attività formativa per il conseguimento e mantenimento delle abilitazioni professionali, con la conseguenza che la non è di per sè stessa espressione dello Status Parte_5
Con Personale e Professionale dei ricorrenti, ma costituisce una mera modalità della giornaliera, questa sì, espressione dello status personale e professionale dei ricorrenti medesimi, con la conseguenza che la parte variabile può essere contrattualmente esclusa dalla retribuzione dei periodi di ferie…….. 3) Per quanto concerne il compenso per assenza dalla residenza e l'indennità di trasferta, anche tali indennità non hanno alcuna connessione intrinseca con lo status personale e professionale dei ricorrenti, bensì sono indennità riferibili a qualunque lavoratore, a prescindere dalle mansioni, che retribuiscono un particolare disagio dovuto alla circostanza che la prestazione lavorativa deve essere, in alcune circostanze, resa fuori dalla sede di servizio, e quindi dalla presumibile residenza. Sul punto, la sentenza Tes_1 ha chiarito che ciò che è connesso al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non deve essere preso in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Tale voce retributiva ha nella sostanza natura palesemente indennitaria ( v. Corte d'Appello Torino n. 27/2023).”(cfr. in termini sentenze Tribunale di Napoli sez. lav. nn.7072/2023, 4287/2023, Corte di Appello Torino sentenze nn. 259/2022, 260/2022,
282/2022 e 305/2022 i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.).
3. Circa la non computabilità nel periodo di ferie dell'indennità per scorta vetture eccedenti merita richiamare le argomentazioni svolte nella sentenza della Sezione n.761/2024 che si condividono e che di seguito si riportano ex art. 118 disp. att. c.p.c.:” …Sicchè tale indennità non risulta intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dal in quanto ricondotta unicamente alla tipologia del treno da movimentare, in particolare, al numero variabile di carrozze e non compensa un disagio collegato allo svolgimento ordinario dell'attività di capotreno. La produttività, infatti, costituisce esclusivamente un misuratore quantitativo del lavoro, comune a qualsiasi
4 attività subordinata, che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione ovvero il raggiungimento di determinati risultati, così difettando il nesso intrinseco tra elemento retributivo e indennità.”
4.1. Resta il fatto che nel ricorso non vi sono sufficienti allegazioni specifiche per determinare l'importo esatto e l'incidenza esatta sulla retribuzione di ciascuno dei ricorrenti nei giorni di ferie degli emolumenti suddetti attesa la domanda di condanna generica proposta.
4.2. Dalle emergenze processuali, comunque, non vi sono elementi per ritenere che si tratti di incidenza non minima, sia idonea a produrre anche solo in via potenziale, un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie. Il dato, a maggior ragione, diviene non significativo, considerando che il calcolo deve essere fatto, come correttamente eccepito dalla parte resistente, valutando esclusivamente quattro settimane di ferie annuali (cfr. sul punto sentenze n.98/2024 e n.3411/2023 della Sezione le cui argomentazioni si richiamano integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c.). Applicando le coordinate ermeneutiche testè riferite, la domanda è infondata sotto tutti i profili e va pertanto rigettata.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 12.6.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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