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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7258/2017, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. fissato al 26 marzo 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MILANO ROBERTA GIOVANNA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. PA- CP_1 C.F._2
VONE IOLANDA LAURA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
AVV. REQUEJO LÒPEZ OLGA – Amministratore di sostegno
1 di , con l'Avv. REQUEJO LOPEZ OLGA CP_1
– PARTE INTERVENUTA –
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, al- Parte_1
lega d'aver contratto matrimonio in Casamassima in data
13/09/1983 con , parte resistente, unione dalla CP_1
quale sono nati due figli, e . Per_1 Parte_1
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da totale mancanza di amore e solidarietà familiare, manie varie e gravi man- canze nell'educazione dei figli. Chiede dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente e l'assegnazione della casa familiare essendo essa nuda proprietaria della stessa.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo contesta quanto ex adverso dedotto e deduce che la moglie si è allontana dalla casa familiare senza una giusta causa, privandolo di ogni assistenza, an- che perché essa è l'unica percettrice di reddito.
Allega che dopo aver perso il lavoro si è dedicato alla gestione domestica.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi e disporsi a carico della ricorrente l'obbligo di versargli un assegno a titolo di mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale, il tutto con
2 vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio, nel corso del quale sono state assunte le prove richieste dalle parti. La causa è stata quindi rimessa in decisione e, a seguito d'istanza congiunta delle parti, rimessa sul ruolo per tentare una conciliazione, anche alla luce della nomina di un amministratore di sostegno per il resistente.
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta CTU per valutare la capacità del resistente, la sua cosciente partecipazione al giudizio e se la sua incapacità fosse stata la causa dei comportamenti dallo stesso assunti nel corso della vita matrimoniale, tenuto conto della domanda di addebito della separazione formulata nei suoi con- fronti.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella
3 comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Sul punto deve osservarsi che l'ar- ticolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi e ritornando all'esame della
4 fattispecie, nel corso del giudizio sono state assunte prove testimo- niali e, in particolare: , figlia della coppia, ha ri- Persona_2
ferito delle manie del padre, che controllava ossessivamente la ma- dre e s'imponeva anche nelle scelte di studio e di vita della figlia;
, sorella della ricorrente ed abitante nello stesso Persona_3
stabile, ha confermato il controllo ossessivo del resistente sulla mo- glie anche in ordine all'abbigliamento che la stessa doveva indos- sare, di averle attribuito il coinvolgimento in un giro di prostitu- zione e spaccio di stupefacenti, di controllarla e pedinarla. Ha inol- tre riferito che l'uomo la sera chiudeva il portone condominiale ed aveva le chiavi della cassetta della posta per controllarla, compresa quella della teste, controllava le telefonate fatte, avendo le due abi- tazioni un'unica linea;
collega della moglie, Testimone_1
ha confermato l'atteggiamento autoritario del marito nei confronti della moglie, decidendo anche l'abbigliamento della donna, e quando la teste chiamava la moglie al telefono di casa rispondeva il marito;
, figlio della coppia, ha riferito delle manie Testimone_2
del padre che controllava ossessivamente tutto ciò che facevano la moglie ed i figli, comprese le telefonate che arrivavano e che anno- tava.
Come detto, nel corso del giudizio è stata disposta CTU per valu- tare la capacità del resistente ad una sua cosciente partecipazione al giudizio e se la sua eventuale incapacità fosse stata la causa dei comportamenti dallo stesso assunti nel corso della vita matrimo- niale. Il nominato CTU, le cui conclusioni questo Collegio ritiene di condividere senza riserva alcuna, essendo esenti da vizi logici o di metodo, e non rendono necessaria una esposizione analitica delle ragioni del convincimento dello scrivente (che, in linea con quanto
5 ritenuto da Cass. Civ., sez. II, ord., 17.4.2019, n. 10747, ritiene suf- ficiente rinviare per una più compiuta disamina tecnica alla rela- zione del consulente d'ufficio, da intendersi qui integralmente ri- chiamata e trascritta e da considerare parte integrante del presente provvedimento, anche perché delle osservazioni formulate dalle parti il CTU ha tenuto conto e vi ha adeguatamente replicato), ha concluso ritenendo “che l'attuale condizione psicopatologica del sig. gli consente un'utile partecipazione al processo CP_1
solo se adeguatamente assistito”, come nel caso in esame, ove il resistente è assistito dal suo amministratore di sostegno;
che “il di- sturbo di personalità, essendo una condizione stabile e persistente, informa di sé, con livelli di pregnanza più o meno evidenti, in ma- niera altrettanto stabile e persistente, tutti i comportamenti del sog- getto, le aree della cognitività, dell'affettività, il funzionamento in- terpersonale, il funzionamento lavorativo ed il controllo degli im- pulsi.
Da questo punto di vista, non vi è dubbio allora che è molto ragio- nevole dedurre che tale disturbo abbia influito sull'intera vita del sig. , compresa naturalmente la sua vita coniugale, lavora- CP_1
tiva, di marito e di padre”.
Per valutare la rilevanza, ai fini della presente decisione, del di- sturbo della personalità dal quale è affetto il resistente, si richiama
Tribunale Milano, Sez. IX, Sentenza, 02/02/2010, secondo cui “La dichiarazione di addebito della separazione implica la volontaria
e consapevole violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Ne consegue che non può essere addebitata la separazione quando il comportamento contrario ai doveri coniugali sia causalmente ri- conducibile ad un grave stato di infermità psichica del coniuge”, e
6 nel caso in esame dalla relazione peritale non emerge quel “grave stato di infermità psichica” che permette di escludere l'addebito della separazione al resistente, atteso che la sua condizione psichica ha certamente condizionato il suo comportamento nella vita di cop- pia, ma non ha escluso la sua consapevolezza nelle azioni che di volta in volta compiva ai danni della moglie. In particolare, si ri- chiamano le valutazioni del CTU in ordine alle osservazioni poste- gli dai CTP, laddove afferma che “… è abbastanza evidente che la decisione unilaterale di abbandonare il lavoro non sia rimasta senza conseguenze nella capacità del sistema familiare di assorbire le condotte del sig. , di tollerarne le rigidità comportamen- CP_1
tali ed ideative: quanto ci sia di psicopatologico in tale scelta, o meglio, di “solo” psicopatologico, è molto difficile a dirsi. Certa- mente c'è anche la componente psicopatologica ma non può esclu- dersi che vi sia anche una deliberata scelta, dettata da interessi fiscali, ad esempio, più che razionale e ragionevole, dunque” e che
“… le condizioni psicopatologiche del sig. , caratterizzate CP_1
da esordio in età adolescenziale, da persistenza, dal decorso varia- mente modulato in termini di gravità anche in ragione di fattori esterni e/o stressanti, hanno conseguentemente inciso anche sulla sua vita familiare e di coppia in maniera altrettanto persistente ma variamente graduata in termini di gravità e ricaduta causale sulle conflittualità segnalate in atti, con momenti topici di verosimile esacerbazione”: tali conclusioni non permettono, quindi, di ritenere che la condizione psichica del resistente, nel corso della vita matri- moniale, sia stata di gravità e intensità tali da incidere concreta- mente sulla sua capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, per cui la separazione dev'essergli
7 addebitata.
“ATTRIBUZIONE CASA” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, non essendovi figli minorenni e/o non autosufficienti, nessuna di- sposizione dev'essere adottata.
Le conclusioni che precedono comportano il rigetto delle do- mande formulate dal resistente e, risultando assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, esimono il Collegio dall'esaminarle esplicitamente in applicazione del principio proces- suale della “ragione più liquida” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent.,
8.5.2014, n. 9936), mentre devono ritenersi inammissibili le do- mande formulate per la prima volta al momento della precisazione delle conclusioni (risarcimento danni richiesto dalla moglie).
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di di- ritto trattate nonché dell'attività svolta. Del pari, anche le spese di
CTU vanno poste a carico del convenuto in via definitiva.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
8 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 26/04/2017 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato in [...] in data [...], e
[...]
, nato in GIOIA DEL COLLE in [...] CP_1
18/07/1958 (matrimonio celebrato in CASAMASSIMA in data
13/09/1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di CASAMASSIMA al n. 55, parte II, serie A, anno 1983), addebitandola al;
CP_1
2. REVOCA, con efficacia retroattiva, l'assegno di mantenimento disposto a carico della ricorrente ed a favore del resistente;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della con- troparte, delle spese di lite, che liquida in € 125,00 per spese ed
€ 8.000,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge;
4. PONE definitivamente a carico del resistente le spese di CTU.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7258/2017, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. fissato al 26 marzo 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MILANO ROBERTA GIOVANNA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. PA- CP_1 C.F._2
VONE IOLANDA LAURA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
AVV. REQUEJO LÒPEZ OLGA – Amministratore di sostegno
1 di , con l'Avv. REQUEJO LOPEZ OLGA CP_1
– PARTE INTERVENUTA –
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, al- Parte_1
lega d'aver contratto matrimonio in Casamassima in data
13/09/1983 con , parte resistente, unione dalla CP_1
quale sono nati due figli, e . Per_1 Parte_1
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da totale mancanza di amore e solidarietà familiare, manie varie e gravi man- canze nell'educazione dei figli. Chiede dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente e l'assegnazione della casa familiare essendo essa nuda proprietaria della stessa.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo contesta quanto ex adverso dedotto e deduce che la moglie si è allontana dalla casa familiare senza una giusta causa, privandolo di ogni assistenza, an- che perché essa è l'unica percettrice di reddito.
Allega che dopo aver perso il lavoro si è dedicato alla gestione domestica.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi e disporsi a carico della ricorrente l'obbligo di versargli un assegno a titolo di mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale, il tutto con
2 vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio, nel corso del quale sono state assunte le prove richieste dalle parti. La causa è stata quindi rimessa in decisione e, a seguito d'istanza congiunta delle parti, rimessa sul ruolo per tentare una conciliazione, anche alla luce della nomina di un amministratore di sostegno per il resistente.
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta CTU per valutare la capacità del resistente, la sua cosciente partecipazione al giudizio e se la sua incapacità fosse stata la causa dei comportamenti dallo stesso assunti nel corso della vita matrimoniale, tenuto conto della domanda di addebito della separazione formulata nei suoi con- fronti.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella
3 comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Sul punto deve osservarsi che l'ar- ticolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi e ritornando all'esame della
4 fattispecie, nel corso del giudizio sono state assunte prove testimo- niali e, in particolare: , figlia della coppia, ha ri- Persona_2
ferito delle manie del padre, che controllava ossessivamente la ma- dre e s'imponeva anche nelle scelte di studio e di vita della figlia;
, sorella della ricorrente ed abitante nello stesso Persona_3
stabile, ha confermato il controllo ossessivo del resistente sulla mo- glie anche in ordine all'abbigliamento che la stessa doveva indos- sare, di averle attribuito il coinvolgimento in un giro di prostitu- zione e spaccio di stupefacenti, di controllarla e pedinarla. Ha inol- tre riferito che l'uomo la sera chiudeva il portone condominiale ed aveva le chiavi della cassetta della posta per controllarla, compresa quella della teste, controllava le telefonate fatte, avendo le due abi- tazioni un'unica linea;
collega della moglie, Testimone_1
ha confermato l'atteggiamento autoritario del marito nei confronti della moglie, decidendo anche l'abbigliamento della donna, e quando la teste chiamava la moglie al telefono di casa rispondeva il marito;
, figlio della coppia, ha riferito delle manie Testimone_2
del padre che controllava ossessivamente tutto ciò che facevano la moglie ed i figli, comprese le telefonate che arrivavano e che anno- tava.
Come detto, nel corso del giudizio è stata disposta CTU per valu- tare la capacità del resistente ad una sua cosciente partecipazione al giudizio e se la sua eventuale incapacità fosse stata la causa dei comportamenti dallo stesso assunti nel corso della vita matrimo- niale. Il nominato CTU, le cui conclusioni questo Collegio ritiene di condividere senza riserva alcuna, essendo esenti da vizi logici o di metodo, e non rendono necessaria una esposizione analitica delle ragioni del convincimento dello scrivente (che, in linea con quanto
5 ritenuto da Cass. Civ., sez. II, ord., 17.4.2019, n. 10747, ritiene suf- ficiente rinviare per una più compiuta disamina tecnica alla rela- zione del consulente d'ufficio, da intendersi qui integralmente ri- chiamata e trascritta e da considerare parte integrante del presente provvedimento, anche perché delle osservazioni formulate dalle parti il CTU ha tenuto conto e vi ha adeguatamente replicato), ha concluso ritenendo “che l'attuale condizione psicopatologica del sig. gli consente un'utile partecipazione al processo CP_1
solo se adeguatamente assistito”, come nel caso in esame, ove il resistente è assistito dal suo amministratore di sostegno;
che “il di- sturbo di personalità, essendo una condizione stabile e persistente, informa di sé, con livelli di pregnanza più o meno evidenti, in ma- niera altrettanto stabile e persistente, tutti i comportamenti del sog- getto, le aree della cognitività, dell'affettività, il funzionamento in- terpersonale, il funzionamento lavorativo ed il controllo degli im- pulsi.
Da questo punto di vista, non vi è dubbio allora che è molto ragio- nevole dedurre che tale disturbo abbia influito sull'intera vita del sig. , compresa naturalmente la sua vita coniugale, lavora- CP_1
tiva, di marito e di padre”.
Per valutare la rilevanza, ai fini della presente decisione, del di- sturbo della personalità dal quale è affetto il resistente, si richiama
Tribunale Milano, Sez. IX, Sentenza, 02/02/2010, secondo cui “La dichiarazione di addebito della separazione implica la volontaria
e consapevole violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Ne consegue che non può essere addebitata la separazione quando il comportamento contrario ai doveri coniugali sia causalmente ri- conducibile ad un grave stato di infermità psichica del coniuge”, e
6 nel caso in esame dalla relazione peritale non emerge quel “grave stato di infermità psichica” che permette di escludere l'addebito della separazione al resistente, atteso che la sua condizione psichica ha certamente condizionato il suo comportamento nella vita di cop- pia, ma non ha escluso la sua consapevolezza nelle azioni che di volta in volta compiva ai danni della moglie. In particolare, si ri- chiamano le valutazioni del CTU in ordine alle osservazioni poste- gli dai CTP, laddove afferma che “… è abbastanza evidente che la decisione unilaterale di abbandonare il lavoro non sia rimasta senza conseguenze nella capacità del sistema familiare di assorbire le condotte del sig. , di tollerarne le rigidità comportamen- CP_1
tali ed ideative: quanto ci sia di psicopatologico in tale scelta, o meglio, di “solo” psicopatologico, è molto difficile a dirsi. Certa- mente c'è anche la componente psicopatologica ma non può esclu- dersi che vi sia anche una deliberata scelta, dettata da interessi fiscali, ad esempio, più che razionale e ragionevole, dunque” e che
“… le condizioni psicopatologiche del sig. , caratterizzate CP_1
da esordio in età adolescenziale, da persistenza, dal decorso varia- mente modulato in termini di gravità anche in ragione di fattori esterni e/o stressanti, hanno conseguentemente inciso anche sulla sua vita familiare e di coppia in maniera altrettanto persistente ma variamente graduata in termini di gravità e ricaduta causale sulle conflittualità segnalate in atti, con momenti topici di verosimile esacerbazione”: tali conclusioni non permettono, quindi, di ritenere che la condizione psichica del resistente, nel corso della vita matri- moniale, sia stata di gravità e intensità tali da incidere concreta- mente sulla sua capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, per cui la separazione dev'essergli
7 addebitata.
“ATTRIBUZIONE CASA” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, non essendovi figli minorenni e/o non autosufficienti, nessuna di- sposizione dev'essere adottata.
Le conclusioni che precedono comportano il rigetto delle do- mande formulate dal resistente e, risultando assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, esimono il Collegio dall'esaminarle esplicitamente in applicazione del principio proces- suale della “ragione più liquida” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent.,
8.5.2014, n. 9936), mentre devono ritenersi inammissibili le do- mande formulate per la prima volta al momento della precisazione delle conclusioni (risarcimento danni richiesto dalla moglie).
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di di- ritto trattate nonché dell'attività svolta. Del pari, anche le spese di
CTU vanno poste a carico del convenuto in via definitiva.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
8 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 26/04/2017 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato in [...] in data [...], e
[...]
, nato in GIOIA DEL COLLE in [...] CP_1
18/07/1958 (matrimonio celebrato in CASAMASSIMA in data
13/09/1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di CASAMASSIMA al n. 55, parte II, serie A, anno 1983), addebitandola al;
CP_1
2. REVOCA, con efficacia retroattiva, l'assegno di mantenimento disposto a carico della ricorrente ed a favore del resistente;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della con- troparte, delle spese di lite, che liquida in € 125,00 per spese ed
€ 8.000,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge;
4. PONE definitivamente a carico del resistente le spese di CTU.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
9