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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2974/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Sergio Lucisano Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 23.7.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CT non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CT non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetta.
Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa.
1 L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale; quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Giova premettere che l'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili cui sia accertata una totale inabilità lavorativa.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non risulta soddisfatto.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CT (Dott. E. . – Per_1 vedi elaborato depositato l'8.3.2025) ha accertato che il ricorrente è “[..]
Invalido con riduzione permanente dell'inabilità lavorativa 90% con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Ed allora, sulla scorta consulenza, che appare esauriente e priva di vizi logici e che può essere posta alla base della presente decisione, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti mentre quelle di CT rimangono a carico dell' , liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le CP_1 spese di CT alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2974/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Sergio Lucisano Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 23.7.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CT non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CT non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetta.
Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa.
1 L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale; quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Giova premettere che l'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili cui sia accertata una totale inabilità lavorativa.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non risulta soddisfatto.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CT (Dott. E. . – Per_1 vedi elaborato depositato l'8.3.2025) ha accertato che il ricorrente è “[..]
Invalido con riduzione permanente dell'inabilità lavorativa 90% con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Ed allora, sulla scorta consulenza, che appare esauriente e priva di vizi logici e che può essere posta alla base della presente decisione, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti mentre quelle di CT rimangono a carico dell' , liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le CP_1 spese di CT alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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