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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2024, n. 18387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18387 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VI MA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'AVV. ALFREDO ZAMPOGNA del Foro di Milano per MA DE VI che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza 4 febbraio 2022 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia in relazione al reato di frode informatica. 2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputata deduce vizi motivazionali (art.606 lett.e) c.p.p. per travisamento della prova e illogicità manifesta in relazione a: - colore dei capelli della autrice del reato e presenza di tatuaggi sulle braccia di costei;
- inattendibilità della persona offesa, che non ha riconosciuto l'imputata in aula;
- credibilità della persona offesa;
- esito del procedimento disciplinare che ha applicato la sanzione minima prevista per le condotte connotate da colpa ma non da dolo;
- mancata contestazione della risposta data da Poste s.p.a. al reclamo presentato dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 18387 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 24/01/2024 1. Il ricorso è inammissibile poiché fondato su motivi manifestamente infondati e non consentiti. La formulazione indistinta delle doglianze, non capitolate individualmente, impone la trattazione unitaria dei vari punti toccati dal ricorso. Vanno subito escluse dal perimetro dell'esame che questa Corte può condurre tutte le doglianze attinenti alla valutazione del fatto. Ciò per due ragioni. Innanzi tutto, a fronte di una 'doppia conforme', il ricorso ripropone gli stessi motivi già presentati e discussi in grado d'appello, disattendendo l'orientamento costante di questa Corte, unanime nell'affermare che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. Il, sent. 42046/2019, Rv. 277710-01)". In secondo luogo, ogni considerazione inerente al riconoscimento dell'imputata da parte della persona offesa risulta del tutto generica, poiché non si confronta con la motivazione, atteso che l'imputata ha ammesso di aver compiuto l'operazione contestata. Ogni questione sul colore dei capelli e sulla presenza di tatuaggi sulle braccia o su altre parti del corpo di colei che espletò l'operazione di estinzione carta è non solo contraria alla logica processuale, ma del tutto superflua e non va esaminata in questa sede. Pluralitas non fit sine necessitate. 2. In sostanza, l'intero ricorso, denunciando travisamento delle prove sotto differenti profili, si risolve nella proposizione di letture alternative dei fatti piuttosto che nella formulazione di vizi di legittimità. Ma ciò non è consentito, giacché confligge con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, foss'anche logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle dedu2:ioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti, tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o tra fonti di prova, quanto la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), dal che scaturisce l'irrilevanza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, ex multis, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). 3. Tratto dal ricorso il troppo e 'I vano, rimangono da esaminare i denunciati travisamenti commessi in relazione alla sanzione irrogata dalla società Poste Italiane s.p.a. alla dipendente ed alle modalità di presentazione della denuncia da parte della persona offesa GI Kanynyo. In relazione ad essi, tuttavia, non può che rilevarsi innanzi tutto la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, poiché in entrambi i casi si tratta di procedure che non sono pregiudiziali rispetto all'accertamento condotto in sede penale. Come noto, l'art.3 c.p.p. circoscrive a sentenze irrevocabili del giudice civile sullo stato di famiglia o sulla cittadinanza l'efficacia di giudicato nel processo penale. In aggiunta, la sentenza a pg.4 fornisce adeguata spiegazione, tanto in relazione alla natura `minimale' del procedimento disciplinare, che non poteva estendersi ad accertamenti che avrebbero coinvolto la responsabilità penale della imputata, già oggetto di indagine, quanto sulle modalità della denuncia, correttamente ricostruite nella loro scansione più logica. 4. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024 Il Consi liere rel ore Il Presidente
udite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'AVV. ALFREDO ZAMPOGNA del Foro di Milano per MA DE VI che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza 4 febbraio 2022 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia in relazione al reato di frode informatica. 2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputata deduce vizi motivazionali (art.606 lett.e) c.p.p. per travisamento della prova e illogicità manifesta in relazione a: - colore dei capelli della autrice del reato e presenza di tatuaggi sulle braccia di costei;
- inattendibilità della persona offesa, che non ha riconosciuto l'imputata in aula;
- credibilità della persona offesa;
- esito del procedimento disciplinare che ha applicato la sanzione minima prevista per le condotte connotate da colpa ma non da dolo;
- mancata contestazione della risposta data da Poste s.p.a. al reclamo presentato dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 18387 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 24/01/2024 1. Il ricorso è inammissibile poiché fondato su motivi manifestamente infondati e non consentiti. La formulazione indistinta delle doglianze, non capitolate individualmente, impone la trattazione unitaria dei vari punti toccati dal ricorso. Vanno subito escluse dal perimetro dell'esame che questa Corte può condurre tutte le doglianze attinenti alla valutazione del fatto. Ciò per due ragioni. Innanzi tutto, a fronte di una 'doppia conforme', il ricorso ripropone gli stessi motivi già presentati e discussi in grado d'appello, disattendendo l'orientamento costante di questa Corte, unanime nell'affermare che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. Il, sent. 42046/2019, Rv. 277710-01)". In secondo luogo, ogni considerazione inerente al riconoscimento dell'imputata da parte della persona offesa risulta del tutto generica, poiché non si confronta con la motivazione, atteso che l'imputata ha ammesso di aver compiuto l'operazione contestata. Ogni questione sul colore dei capelli e sulla presenza di tatuaggi sulle braccia o su altre parti del corpo di colei che espletò l'operazione di estinzione carta è non solo contraria alla logica processuale, ma del tutto superflua e non va esaminata in questa sede. Pluralitas non fit sine necessitate. 2. In sostanza, l'intero ricorso, denunciando travisamento delle prove sotto differenti profili, si risolve nella proposizione di letture alternative dei fatti piuttosto che nella formulazione di vizi di legittimità. Ma ciò non è consentito, giacché confligge con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, foss'anche logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle dedu2:ioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti, tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o tra fonti di prova, quanto la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), dal che scaturisce l'irrilevanza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, ex multis, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). 3. Tratto dal ricorso il troppo e 'I vano, rimangono da esaminare i denunciati travisamenti commessi in relazione alla sanzione irrogata dalla società Poste Italiane s.p.a. alla dipendente ed alle modalità di presentazione della denuncia da parte della persona offesa GI Kanynyo. In relazione ad essi, tuttavia, non può che rilevarsi innanzi tutto la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, poiché in entrambi i casi si tratta di procedure che non sono pregiudiziali rispetto all'accertamento condotto in sede penale. Come noto, l'art.3 c.p.p. circoscrive a sentenze irrevocabili del giudice civile sullo stato di famiglia o sulla cittadinanza l'efficacia di giudicato nel processo penale. In aggiunta, la sentenza a pg.4 fornisce adeguata spiegazione, tanto in relazione alla natura `minimale' del procedimento disciplinare, che non poteva estendersi ad accertamenti che avrebbero coinvolto la responsabilità penale della imputata, già oggetto di indagine, quanto sulle modalità della denuncia, correttamente ricostruite nella loro scansione più logica. 4. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024 Il Consi liere rel ore Il Presidente