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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/05/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.3698 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente TRA
, nata il giorno Parte_1 Persona_1
02/06/1966 a Boston, MA, USA, cittadina statunitense, residente a 80 Circle Drive, Greenwich, CT 06830, USA, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio Rossi del Foro ddi Salerno, rappresentante e difensore,
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 22.3.2025, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretta discendente di nato il giorno 25/10/1867 a Gratteri Persona_2
(PA), (allegato n. 01 al ricorso), mai naturalizzato cittadino statunitense (allegato n. 02), sposato con Persona_3 in data 17/10/1902 a Lawrence, MA, USA (allegato
[...]
n. 03), nata il giorno 22/08/1883 a Petralia Sottana (PA),
(allegato n. 04), mai naturalizzata cittadina statunitense
(allegato n. 05), i quali hanno generato Parte_2 nato il giorno 01/10/1905 a Boston, MA, USA (allegato n.
06), sposato con in data 02/04/1934 a Persona_4
Boston, MA, USA
(allegato n. 07), con la quale ha generato Persona_5
nata il giorno 02/10/1938 a Salem, MA, USA
[...]
(allegato n. 08), sposata con in data Persona_6
20/10/1962 a Swampscott, MA, USA (allegato n. 09), con il quale ha generato l'odierna ricorrente Persona_1
nata il giorno 02/06/1966 a Boston, MA, USA
[...]
(allegato n. 10), sposata con in data Persona_7
25/10/1992 a Marblehead,
MA, USA (n. 11), la quale, a seguito del matrimonio, cambiava il suo nome in . Parte_1
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti
2 elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso. ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito e la mancata costituzione di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
, nata il giorno Parte_1 Persona_1
02/06/1966 a Boston, MA, USA, cittadina statunitense, residente a 80 Circle Drive, Greenwich, CT 06830, USA,
è cittadina italiana.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
3 -
Così deciso in Palermo, il giorno 31 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
-
4
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.3698 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente TRA
, nata il giorno Parte_1 Persona_1
02/06/1966 a Boston, MA, USA, cittadina statunitense, residente a 80 Circle Drive, Greenwich, CT 06830, USA, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio Rossi del Foro ddi Salerno, rappresentante e difensore,
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 22.3.2025, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretta discendente di nato il giorno 25/10/1867 a Gratteri Persona_2
(PA), (allegato n. 01 al ricorso), mai naturalizzato cittadino statunitense (allegato n. 02), sposato con Persona_3 in data 17/10/1902 a Lawrence, MA, USA (allegato
[...]
n. 03), nata il giorno 22/08/1883 a Petralia Sottana (PA),
(allegato n. 04), mai naturalizzata cittadina statunitense
(allegato n. 05), i quali hanno generato Parte_2 nato il giorno 01/10/1905 a Boston, MA, USA (allegato n.
06), sposato con in data 02/04/1934 a Persona_4
Boston, MA, USA
(allegato n. 07), con la quale ha generato Persona_5
nata il giorno 02/10/1938 a Salem, MA, USA
[...]
(allegato n. 08), sposata con in data Persona_6
20/10/1962 a Swampscott, MA, USA (allegato n. 09), con il quale ha generato l'odierna ricorrente Persona_1
nata il giorno 02/06/1966 a Boston, MA, USA
[...]
(allegato n. 10), sposata con in data Persona_7
25/10/1992 a Marblehead,
MA, USA (n. 11), la quale, a seguito del matrimonio, cambiava il suo nome in . Parte_1
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti
2 elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso. ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito e la mancata costituzione di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
, nata il giorno Parte_1 Persona_1
02/06/1966 a Boston, MA, USA, cittadina statunitense, residente a 80 Circle Drive, Greenwich, CT 06830, USA,
è cittadina italiana.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
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Così deciso in Palermo, il giorno 31 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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