Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 560/2019
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 560/2019 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.
Paduano
Sabato
Carlo (c.f.
, elettivamente domiciliati in Rende (CS) alla via C.F._3
Adige,16
appellanti principali e appellati incidentali
e
(c.f./p.i. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nisticò Bruno (c.f.
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._4
alla via Mazzini, 6
appellata principale e appellante incidentale
1
e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Carbonetti Controparte_2 P.IVA_2
Francesco (c.f. ) e dall'avv. Carbonetti Fabrizio (c.f. C.F._5
), elettivamente domiciliata in Stignano (RC) alla via C.F._6
Giannino, 5
appellata principale e appellante incidentale
e
(c.f. ), in persona del procuratore speciale Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, in qualità di cessionaria dei rapporti già facenti capo a
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Boccanera Controparte_4
Nicoletta (c.f. ), elettivamente domiciliata in Bologna C.F._7
(BO) alla via Massimo D'Azeglio, 31
appellata
e
(c.f. , in persona del procuratore Controparte_5 P.IVA_4
speciale pro tempore, quale mandataria della Controparte_6 rappresentata e difesa dall'avv. Giangreco Sergio (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._8
alla via Aschenez, 128
appellata
e
(c.f. ), in persona del procuratore speciale in Controparte_7 P.IVA_5
carica, quale mandataria di (c.f. ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Crapanzano Aldo, domiciliata in Reggio
Calabria alla via G. Amendola n. 29/G
appellata
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_5
tempore, quale mandataria di (c.f./p.i. ) Controparte_8 P.IVA_6 cessionaria di rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Schiavone Antonio (c.f. ) e dall'avv. Galati Giulia (c.f. C.F._9
2 Corte d'Appello
, elettivamente domiciliata in Roma (RM) alla via IV C.F._10
Novembre, 149
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato l'1.7.2019, gli appellanti chiedono la parziale riforma della sentenza n. 626 del 25.5.2019, notificata il 18.6.2019, con cui il
Tribunale di Locri, a definizione del giudizio n. 1452/2013, ha statuito: a) quanto al rapporto tra gli attori e l (già CO : il Controparte_3 CP_9
rigetto della domanda degli attori di nullità dei contratti di finanziamento e, con riguardo ai rapporti in conto corrente, la condanna dell' a restituire a CP_10
l'indebito di € 8.451,99; b) il rigetto di ogni domanda attrice nei Parte_2 confronti dell' ; c) quanto al rapporto con la Controparte_4
(già ): il rigetto della domanda di CP_5 Controparte_11
nullità del mutuo chirografario e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, la condanna del al pagamento Pt_2 dell'insoluto di € 55.414,34 oltre interessi;
con riferimento ai rapporti in conto corrente, il rigetto della domanda attrice di ripetizione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'Istituto, la condanna del al pagamento Pt_2 dello scoperto di € 50.786,13; d) quanto al rapporto in conto corrente con la
(già ), in parziale accoglimento della domanda di CP_12 CP_13
3 Corte d'Appello
ripetizione degli attori, la condanna della banca a restituire al l'indebito Pt_2 di € 1.517,27; e) quanto al rapporto in conto corrente n. 342216 con la l'accertamento del saldo passivo di € 38.050,36 e l'inammissibilità CP_2
(poiché tardiva) della domanda di condanna al pagamento dello scoperto spiegata, in via riconvenzionale, dalla banca;
f) il rigetto di ogni domanda risarcitoria spiegata dagli attori.
Con il primo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità del mutuo chirografario, per illiceità della causa, dalla stipulato, il 3.4.2013, con l'allora CO di OL. Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto valido il mutuo, sebbene stipulato per consolidare l'esistente passività del cliente sul conto n. 4087 acceso presso l'Istituto, non essendo stata provata l'illegittimità degli addebiti sul conto corrente.
L'appellante sostiene, in particolare, l'ingiustificato rigetto dell'istanza dell'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione contrattuale e contabile relativa all'intestato conto n. 4087.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano il rigetto della domanda di nullità del finanziamento n. 51771203 dal stipulato, il 30.11.2012, con Pt_2
l'allora CO di OL.
Il giudice ha escluso l'illiceità della causa del finanziamento, ritenendo non provato il collegamento tra il contratto e l'esposizione debitoria relativa al conto n. 4015 acceso dal cliente presso il medesimo Istituto.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha ritenuto valido l'estinto finanziamento n. 1543981 dal Reale stipulato, in data
25.7.2013, con il CO di OL quale intermediario dell' Controparte_4
.
[...]
Il Tribunale, secondo gli appellanti, ha errato nell'escludere il collegamento funzionale tra detto finanziamento ed il consolidamento di esistenti debiti
(scaturenti da addebiti illegittimi) maturati dal cliente nei confronti dell'Istituto.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano il rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento per indeterminatezza e contrarietà dell'oggetto all'ordine pubblico.
Gli appellanti deducono l'avvenuta manipolazione degli interessi applicati ai finanziamenti.
4 Corte d'Appello
Con il quinto motivo gli appellanti censurano il provvedimento nella parte in cui ha ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese utilizzato con riguardo ai conclusi finanziamenti.
Gli appellanti deducono la violazione dei doveri di correttezza e trasparenza bancaria, essendo stato applicato al contratto di finanziamento un sistema di ammortamento (alla francese, appunto) diretto a mascherare l'esistenza di pratiche anatocistiche.
Con il sesto motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha escluso l'esistenza di interessi usurari con riguardo ai dedotti finanziamenti.
Gli appellanti contestano l'operato del Tribunale il quale, al fine di accertare il superamento del tasso soglia ex legge n. 108/1996, non ha cumulato gli interessi corrispettivi con quelli moratori.
Con il settimo motivo gli appellanti censurano l'omessa pronuncia del
Tribunale in ordine alla domanda di nullità del mutuo n. 51380603 stipulato il
6.2.2008 con il CO di OL, stante la mancata produzione del contratto.
Gli appellanti, considerata l'esistenza di un principio di prova scritta del finanziamento (essendo state prodotte tre rate di pagamento), deducono l'ingiustificato rigetto della richiesta di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., della relativa documentazione contrattuale.
Con l'ottavo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità del mutuo chirografario n. 12643569 stipulato dal , il 30.4.2012, con l'allora , Pt_2 Controparte_14
condannando il debitore, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, al pagamento dell'insoluto di € 55.414,34.
Il Tribunale non ha riconosciuto il collegamento funzionale tra il mutuo ed il consolidamento del debito del cliente relativo al conto n. 907248, ritenendo legittimo il piano di ammortamento del mutuo e disattendendo l'eccezione di nullità degli interessi siccome indeterminati e superiori al tasso soglia.
Gli appellanti deducono la natura solutoria del mutuo, inoltre sostenendo l'errore del Tribunale nella parte in cui, nell'escludere il superamento del tasso soglia, non ha cumulato gli interessi corrispettivi con quelli moratori.
Con il nono motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui non ha esaminato le domande di nullità dei finanziamenti conclusi con l' CP_2
e con la , siccome non allegati dagli attori. CP_13
5 Corte d'Appello
I suddetti deducono di aver contestato tutti i rapporti bancari intercorsi con gli
Istituti convenuti e di aver insistito nell'ammissione di attività istruttoria (ctu e ordine di esibizione documentale) al fine di accertarne l'illegittimità.
Con il decimo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, ritenendo non assolto l'onere probatorio in capo agi attori, ha ricostruito i rapporti in conto corrente considerando soltanto i periodi coperti dagli estratti conto e partendo dal primo saldo negativo disponibile.
Gli appellanti sostengono di aver ritualmente richiesto agli Istituti, ex art. 119, comma 4, TUB, la trasmissione dell'intera documentazione contabile al fine dell'esatta ricostruzione dei relativi rapporti.
Con l'undicesimo motivo gli appellanti censurano il provvedimento nella parte in cui, rigettando le eccezioni sollevate dagli attori, ha accertato la legittimità degli addebiti relativi ai conti accesi dal presso la Pt_2 Controparte_14
, condannando il correntista, in accoglimento della domanda
[...] riconvenzionale spiegata dalla banca, al pagamento dello scoperto di €
50.786,13 oltre interessi al tasso convenzionale.
Gli appellanti eccepiscono l'illegittima applicazione ai rapporti degli interessi passivi, siccome indeterminati, lo scorretto esercizio dello ius variandi da parte della banca (la quale ha, in modo arbitrario, modificato nel corso del rapporto il tasso degli interessi), l'illegittimo addebito della commissione di disponibilità fondi e l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
Con il dodicesimo motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria degli attori, invece di ritenerla rinunciata
(siccome non reiterata in sede di comparsa conclusionale).
Il rigetto della domanda, deducono gli appellanti, ha negativamente inciso sulla regolamentazione delle spese di lite.
Con il tredicesimo motivo gli appellanti impugnano il capo della sentenza che, pur accogliendo la domanda di ripetizione dagli attori spiegata nei confronti di
, e CO di OL, ha compensato tra le parti le CP_13 CP_2
spese processuali.
Gli appellanti, considerata la fondatezza dell'impugnazione, chiedono inoltre la riforma del provvedimento di condanna alle spese nei confronti di
[...]
e . Controparte_4 Controparte_11
6 Corte d'Appello
Con il quattordicesimo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa in materia di tutela della concorrenza e del mercato, ex art. 2, comma 2, legge n. 287/1990.
In via istruttoria, gli appellanti reiterano le richieste istruttorie già rigettate in primo grado (interrogatorio formale, prova per testi, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), avanzando in subordine, per la prima volta in sede di gravame, istanza di rendiconto ex art. 263 c.p.c.
Gli appellanti insistono, inoltre, nel rinnovo della ctu per ricostruire i dedotti rapporti contrattuali.
- Difese delle appellate
Il 18.7.2019 si è costituita l (incorporante la Controparte_1
, che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_15 dell'appello per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.
Nel merito, l'appellata ha insistito per il rigetto del gravame, siccome infondato.
Il 19.3.2020 si è costituita l in qualità di mandataria Controparte_16 dell' subentrata, a partire dal 1.6.2015, nella titolarità dei Controparte_3
rapporti controversi già facenti capo a (all. Controparte_4
C-D costituzione in appello).
L'appellata, in via preliminare, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio in ordine alle novità introdotte dagli appellanti (istanza di rendiconto ex art. 263 c.p.c., domanda di nullità dei contratti di mutuo e delle fideiussioni); ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda siccome infondata.
In data 8.4.2020 si è costituita la quale mandataria Controparte_17
della (già ), la quale, Controparte_6 Controparte_11 in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame siccome generico e manifestamente infondato, nel merito insistendo per il rigetto dell'appello poiché infondato.
Il 17.4.2020 si è costituita l (già CO di OL), Controparte_3
rappresentata dalla contestando nel merito il gravame Controparte_7
spinto nei propri confronti e chiedendone il rigetto.
7 Corte d'Appello
Il 26.10.2020 si è costituita l contestando la fondatezza del Controparte_2
gravame e chiedendone il rigetto.
Il 6.6.2022 è intervenuta in giudizio (in qualità di Controparte_3 beneficiaria di ramo d'azienda relativa alla clientela captive di
[...]
), in sostituzione della mandataria Controparte_4 CP_16
insistendo in ogni precedente difesa.
[...]
Il 27.6.2024 è intervenuta la per il tramite della , Controparte_8 CP_7
in qualità di cessionaria, a far data dal 10.12.2020, della Controparte_3
riportandosi ad ogni precedente difesa.
[...]
- Appelli incidentali
Con memoria di costituzione del 18.7.2019, l ha Parte_3
impugnato, in via incidentale, la sentenza, chiedendone la parziale riforma.
Con il primo motivo l ha censurato l'omessa declaratoria CP_10
d'inammissibilità della domanda di ripetizione, risultando il conto corrente ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Con il secondo motivo l'appellante ha criticato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, per non avere l CP_10 provato l'esistenza di versamenti solutori idonei a far decorrere il termine prescrizionale. L'appellante ha dedotto di aver validamente sollevato l'eccezione con l'affermazione dell'inerzia del titolare e con la dichiarazione di volerne profittare.
Con il terzo motivo l'appellante ha criticato l'ammissione delle ctu contabile per la ricostruzione del rapporto in conto corrente n. 1437, deducendo l'omesso assolvimento dell'onere probatorio del correntista.
L' ha censurato, inoltre, la ctu nella parte in cui: a) disattendendo i rilievi CP_10
del proprio consulente, non ha limitato la ricostruzione del conto ai periodi documentati in modo continuativo;
b) ha escluso dal ricalcolo le spese amministrative;
c) ha esteso l'indagine ai non dedotti rapporti di finanziamento;
d) ha escluso dal ricalcolo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000.
La ha impugnato la sentenza nella parte in cui, nel rideterminare il CP_2
conto n. 342216, ha decurtato dallo scoperto somme ulteriori rispetto alle
8 Corte d'Appello
competenze dichiarate illegittime, riconoscendo alla banca il minor credito di
€ 38.050,36.
La ha criticato, inoltre, la sentenza, nella parte in cui, in Controparte_2
violazione del criterio della soccombenza, ha compensato tra le parti le spese di lite, condannando la (in solido con la ed il CO di CP_11 CP_13
OL) al pagamento delle spese di ctu.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. Le parti appellate eccepiscono, ex art. 342 c.p.c., l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sul difetto di legittimazione di CP_8
1. Con la memoria di replica del 12.11.2024, gli appellanti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva in capo alla , la quale deduce la CP_8
propria qualità di cessionaria dei crediti dedotti in giudizio, siccome rientranti in quelli ceduti in blocco da con atto del 10.12.2020. Controparte_3
Gli appellanti deducono la mancata prova dell'inclusione del credito dedotto in giudizio nell'operazione di cessione in blocco.
2. La questione – siccome attinente alla regolarità del rapporto processuale –
è esaminabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Il motivo è fondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, «la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti,
9 Corte d'Appello
in via generale, dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore
a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo» (Cass. civ. n.
7866/2024; in senso conforme, Cass. civ. n. 17944/2023; Cass. civ. n.
9412/2023).
La cessionaria produce l'avviso di cessione in blocco dei crediti pro soluto, pubblicato nella G.U. del 12.12.2020.
Dall'avviso, tuttavia, non emerge l'inclusione dei crediti dedotti in giudizio nell'operazione di cessione in blocco dei crediti da effettuata Controparte_3
in favore di con atto del 10.12.2020. CP_8
Dalla documentazione in atti, risulta che l'unica posizione creditoria facente capo all' è quella riconducibile al rapporto di conto corrente Controparte_3
n. 4015 (già n. 1709) intercorso con il . Pt_2
Il conto affidato, aperto il 29.11.1991, è stato documentato (in modo non continuativo) dal 1.1.1994 al 30.9.2013, con saldo passivo risultante alla data del 30.9.2013 di € 98.226,79 (cfr all.
1-2 ctu del 5.4.2018).
Non è provata, tuttavia, l'estinzione con passaggio a sofferenza del rapporto, né risulta dagli atti alcuna segnalazione del debitore alla centrale rischi.
La non produce il contratto di cessione, né altra documentazione il cui CP_8 possesso potrebbe essere indicativo dell'effettiva cessione del credito.
Né sono rinvenibili in giudizio ulteriori elementi che permettano di includere, con assoluta certezza, il credito dedotto in quelli ceduti in blocco da
[...]
. CP_3
Quanto agli ulteriori rapporti facenti capo a : 1) il mutuo del Controparte_3
3.4.2013 contratto dalla , il mutuo del 30.11.2012 contratto dal e il Pt_1 Pt_2
10 Corte d'Appello
mutuo del 25.7.2013 contratto dal con l Pt_2 Controparte_4
(per il tramite dell'allora CO di OL) non sono contabilizzati, né
[...]
risulta in atti alcuna revoca del beneficio del termine da parte della banca;
2) il conto corrente n. 4087 intestato alla risulta sprovvisto di alcuna Pt_1
documentazione contrattuale e contabile, mentre il conto n. 137 intestato al
(aperto il 7.6.1994 e documentato in modo non continuativo), alla data Pt_2
di chiusura del 15.4.2009, porta un saldo finale pari a zero (cfr all.
6-7 ctu).
Quanto ai suddetti rapporti, perciò, non vi è prova dell'esistenza di una posizione debitoria classificata “a sofferenza” in capo agli appellanti.
Non vi è prova, quindi, dell'inclusione dei crediti dedotti in giudizio in quelli da ceduti in blocco alla . Controparte_3 CP_8
La non produce documentazione il cui possesso potrebbe essere CP_8 indicativo dell'effettiva cessione del credito.
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione della Controparte_8
3.- Sul difetto di legittimazione della CP_18
[...]
1. Gli appellanti, nella memoria di replica del 12.11.2024, eccepiscono il difetto
[...] del potere di rappresentanza della , siccome non iscritta all'albo CP_7 degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 t.u.b.
L'eccezione è inammissibile, siccome proposta con le memoria di replica.
4.- Sulla nullità del mutuo del 3.4.2013
1. Gli appellanti eccepiscono la nullità del mutuo chirografario di € 18.000 stipulato dalla , il 3.4.2013, con l (già CO di OL) Pt_1 Controparte_3 al fine di consolidare l'esistente passività sul conto corrente n. 4087 acceso dalla presso l'Istituto. Pt_1
Gli appellanti deducono l'illiceità della causa del mutuo, siccome concluso per estinguere un preesistente debito nei confronti del mutuante, scaturente dall'addebito in conto di competenze illegittime.
L'appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità 2. Controparte_3
della domanda di nullità del contratto, siccome proposta per la prima volta in appello.
11 Corte d'Appello
3. L'eccezione dell'appellata è infondata.
Gli appellanti hanno dedotto la nullità dei dedotti contratti di finanziamento
(compreso, quindi, il mutuo concluso con il CO di OL il 3.4.2013) per difetto o illiceità della causa, siccome finalizzati unicamente a cristallizzare debiti illegittimi scaturenti dagli scoperti di conto corrente.
4. La banca non contesta la natura solutoria del mutuo, avendo la medesima riconosciuto - con lettera di concessione del 13.4.2013 - che «il finanziamento è finalizzato esclusivamente al consolidamento della passività nei confronti della banca ammontante, alla data del 3.4.2013, a € 18.000 a fronte di linee di credito a breve termine».
L'appellata assume però la validità del contratto, non avendo il cliente ha provato l'illiceità del debito consolidato.
Secondo la S.C., «il mutuo solutorio - stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante - non è nullo siccome non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa» (Cass. civ. n. 23149/2022; Cass. civ. n. 4694/2021).
La natura solutoria del mutuo, se non accompagnata dalla prova dell'inesistenza, al momento del contratto stesso, del debito consolidato, non determina di per sé mancanza di causa né illiceità della causa del contratto, che, pertanto, sotto tale profilo, deve ritenersi valido.
La domanda di nullità del mutuo va, pertanto, rigettata.
5. La deduce l'addebito sul conto n. 4087 di competenze illegittime Pt_1
derivanti dalla capitalizzazione degli interessi passivi, delle spese fisse di chiusura e della commissione massimo scoperto (pag. 17 atto d'appello).
L'appellante non prova, tuttavia, tale allegazione, non essendo prodotta la documentazione - contrattuale e contabile - comprovante l'assenza della causa debendi.
L'espletata ctu in primo grado ha confermato l'assenza, in atti, di documentazione (contrattuale e contabile) idonea al riguardo, riguardante il conto corrente n. 4087 (cfr pag. 32 relazione dott. del 3.4.2018). Per_1
12 Corte d'Appello
La carenza probatoria non può essere colmata dall'ordine di esibizione documentale, ex art. 210 c.p.c., che – in ragione della natura residuale dell'istituto – può essere disposto soltanto in presenza di una richiesta stragiudiziale anteriore all'avvio del processo ed in presenza di un rifiuto ingiustificato della banca (Cass. civ. n. 27861/2022; Cass. civ. n. 24641/2021).
Nella fattispecie, la correntista non prova di aver previamente inoltrato alla banca l'istanza di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs n. 385/1993.
Le richieste di accesso agli atti (cfr allegati alle note autorizzate dell'1.10.2016) sono state prodotte tardivamente, oltre le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
L'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. è inoltre inammissibile, siccome genericamente formulata da parte appellante, la quale insiste nell'esibizione
«di tutta la documentazione bancaria contrattuale e contabile fra le parti per tutti i rapporti esistiti».
A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione del documento richiesto.
L'istanza, in particolare, va formulata in modo tale da permettere l'immediato accertamento della pertinenza e rilevanza della documentazione richiesta, e non può tendere a scopi meramente esplorativi (Cass. civ. n. 9514/1999).
Né può essere ammessa l'istanza di rendiconto ex art. 263 c.p.c. (afferente a tutti i documenti giustificativi dei dedotti rapporti), siccome proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale in secondo grado e, in ogni caso, genericamente formulata.
5.- Sulla nullità del finanziamento n. 51771203 del 30.11.2012
1. Gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto valido il finanziamento n. 51771203 stipulato dal , il 30.11.2012, con l'allora Pt_2
CO di OL, avendo il Tribunale escluso il collegamento funzionale tra il contratto ed il debito dal cliente maturato verso la banca, derivante dal rapporto di conto corrente n. 4015.
Gli appellanti deducono l'illiceità della causa del contratto, siccome concluso per sanaer un debito illecito frutto di anatocismo.
2. Il motivo è infondato.
13 Corte d'Appello
Secondo la giurisprudenza, «il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici» (Cass. civ. n. 14561/2023; Cass. civ. n. 11974/2010; Cass. civ. n. 5861/2006; Cass. civ. n. 23470/2004; Cass. civ. n. 9970/2003).
Con il contratto del 30.11.2012 l (già CO di OL) ha Controparte_3 concesso al il finanziamento di € 45.000, rimborsabile dal cliente in 18 Pt_2
rate mensili.
Dal contenuto del negozio non è possibile dedurre la natura solutoria del finanziamento, finalizzato cioè ad estinguere l'esistente debito del cliente.
Il contratto, infatti, si limita a prevedere l'erogazione dell'importo finanziato sul conto corrente n. 4015 (dal Reale acceso presso la filiale di Siderno del CO di OL) e l'addebito delle rate sul conto medesimo.
Non emerge dal contratto una chiara volontà delle parti di stabilire un collegamento funzionale tra il finanziamento e la passività esistente sul conto.
Il contratto risulta finalizzato - per espressa previsione delle parti - al
“finanziamento scorte” (cfr punto n. 1 del contratto).
La parte appellante non indice precisi elementi idonei a dimostrare l'inesistenza della finalità dichiarata in contratto.
Il finanziamento, inoltre, è stato concesso dalla banca per un importo (€
45.000) inferiore rispetto all'esposizione debitoria del cliente relativa al conto n. 4015, al tempo della conclusione del negozio pari ad € 67.183,22.
Né sono ravvisabili altri elementi idonei a dimostrare la natura solutoria del dedotto finanziamento.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
6.- Sul finanziamento n. 1543981 del 25.7.2013
1. Gli appellanti censurano la mancata declaratoria di nullità, per illiceità della causa, del contratto di finanziamento n. 1543981 dal concluso, il Pt_2
14 Corte d'Appello
25.7.2013, con l'allora CO di OL quale intermediario dell'
[...]
. Controparte_4
Il mutuatario ritiene il contratto finalizzato a consolidare la preesistente posizione debitoria nei confronti della banca.
2. Il motivo è infondato.
Il ha ottenuto dall'Istituto bancario il finanziamento di € 36.017,66 Pt_2
(tramite accredito sul conto n. [...]) rimborsabile in n. 36 rate mensili.
Parte appellante sostiene che il fine esclusivo del contratto è quello di
«estinguere la passività in conto corrente, debito illecito perché, come dimostrato dal ctu, frutto di anatocismo».
3. L'assunto non è condivisibile.
Non risulta infatti dal contratto di finanziamento la volontà delle parti di finalizzare in via esclusiva la concessione del finanziamento all'estinzione di preesistente debito in conto corrente maturato dal mutuatario verso l'Istituto.
Si legge nelle condizioni contrattuali che «all'atto di erogazione saranno trattenute
(…) eventuali somme occorrenti per l'estinzione di altri prestiti» (punto 1.3) e che, inoltre, «Nel caso in cui il consumatore manifesti la volontà di procedere all'estinzione di finanziamenti in corso con altre società terze/Intesa San Paolo Personal Finance S.p.a., stessa, conferisce mandato a Intesa San Paolo Personal Finance S.p.a. affinché proceda, per suo ordine e conto, all'estinzione dei debiti contratti con le medesime, nei termini e con le modalità risultanti dai singoli conteggi estintivi ricevuti per iscritto dalle società terze/Intesa
San Paolo Personal Finance S.p.a. e firmati dal consumatore per accettazione» (punto
1.4).
Il contratto quindi si limita a prevedere, in termini solo eventuali, la possibilità per il cliente di utilizzare l'importo finanziato per estinguere esistenti prestiti
(non identificati), senza indicare l'esistenza di passività del cliente da estinguere con il finanziamento stesso.
Né tale finalità è desumibile da altri elementi.
Tra l'altro gli appellanti non indicano il debito alla cui estinzione sarebbe finalizzato il finanziamento.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
15 Corte d'Appello
7.- Sulla manipolazione degli interessi
1. Gli appellanti eccepiscono la nullità dei contratti di finanziamento per avvenuta manipolazione degli interessi applicati al tasso variabile euribor.
In particolare deducono la manipolazione del tasso variabile euribor a seguito di intese interbancarie anticoncorrenziali (relative al periodo dal 2005 al 2009), circostanza accertata dalla decisione della Commissione UE del 4.12.2013.
I dedotti finanziamenti (quali contratti stipulati “a valle”) sarebbero, pertanto, nulli siccome esecutivi di illeciti accordi adottati “a monte”.
2. Il motivo è infondato.
Con riguardo ai dedotti finanziamenti n. 1543981 del 25.7.2013 (acceso dal presso l , per il tramite del CO di Pt_2 Controparte_4
OL) e n. 12643569 del 30.4.2012 (acceso dal presso la Pt_2 [...]
), gli interessi sono stati determinati in misura fissa. Controparte_14
L'eccezione va esaminata con riguardo agli interessi relativi ai contratti n.
845051796491 del 3.4.2013 (stipulato dalla con ) e n. Pt_1 Controparte_3
51771203 del 30.11.2012 (stipulato dal Reale con ). Controparte_3
Entrambi i contratti determinano il tasso d'interesse mensile, applicando una quota fissa ed una variabile pari al tasso percentuale nominale annuo per depositi interbancari, denominato euribor.
I finanziamenti, per la determinazione degli interessi, rinviano in parte al parametro esterno euribor; si tratta di un tasso di riferimento per i mercati finanziari, calcolato giornalmente, che indica il tasso d'interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.
2.1. Secondo la più recente giurisprudenza, «i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali
16 Corte d'Appello
contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE» (Cass. civ. n. 12007/2024).
Gli appellanti producono, a sostegno dell'eccezione, la decisione della
Commissione UE del 4.12.2014.
Il provvedimento - pur accertando l'esistenza di intese interbancarie, relative al periodo dal 29.9.2005 al 20.5.2008, dirette ad alterare il tasso d'interesse euribor - non può trovare applicazione ai dedotti rapporti contrattuali, in quanto non vi è prova della partecipazione dell'istituto appellato a tali intese. La banca appellata non è menzionata tra i destinatari del provvedimento d'infrazione.
Né gli appellanti provano che la banca appellata fosse a conoscenza, al momento della concessione dei finanziamenti, degli accordi manipolativi.
Inoltre, osserva la S.C. nella predetta pronuncia, «le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse».
Incombe, quindi, sulla parte che deduce l'invalidità della clausola contrattuale determinativa degli interessi provare, non soltanto l'esistenza dell'intesa o della pratica scorretta (diretta ad alterare il parametro esterno a cui si rinvia per la determinazione del tasso variabile), ma anche che quel parametro sia stato, effettivamente ed in concreto, alterato.
La prova non è stata fornita dagli appellanti, i quali si limitano a documentare l'esistenza di intese manipolative “a monte”, con riguardo ad un ristretto arco temporale.
In ogni caso, i dedotti contratti di finanziamento sono stati stipulati in epoca successiva al periodo di persistenza della condotta anticoncorrenziale.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
17 Corte d'Appello
8.- Sul piano di ammortamento alla francese
1. Gli appellanti eccepiscono l'illegittimità del sistema d'ammortamento alla francese applicato ai dedotti contratti di finanziamento;
il piano sarebbe stato utilizzato dalle società appellate per mascherare illecite pratiche anatocistiche.
2. Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza, «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante
l'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato» (Cass. civ., sez. un., n. 15130/2024).
Con tale pronuncia si osserva che il maggior carico di interessi - proprio dei contratti di finanziamento con sistema di ammortamento “alla francese” - non dipende da un fenomeno di “interessi su interessi” (anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante;
ciò comporta la debenza di maggiori somme a titolo di interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito.
In assenza di anatocismo, pertanto, la tipologia di ammortamento adottata non incide sul tasso nominale annuo, né sul tasso annuo effettivo globale.
Gli appellanti deducono l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto, siccome «prevede interessi maggiori rispetto al piano di ammortamento previsto dal codice civile» (pag. 37 atto d'appello).
Gli appellanti, oltre a non specificare a quale contratto si riferisce il sistema di ammortamento ritenuto illegittimo, non indicano in modo puntuale elementi idonei a dimostrare l'effettiva capitalizzazione degli interessi nel rapporto contestato.
Il motivo d'appello è pertanto non sufficientemente specifico e pertanto inammissibile (e comunque infondato).
9.- Sulla natura usuraria degli interessi applicati ai finanziamenti
18 Corte d'Appello
1. Parte appellante deduce la natura usuraria degli interessi applicati ai finanziamenti, censurando la sentenza nella parte in cui, nel rigettare l'eccezione riguardante la natura usuraria degli interessi, non ha cumulato gli interessi corrispettivi con quelli moratori. Secondo l'appellante nel caso concreto si assiste ad un'applicazione cumulativa, con conseguente superamento del tasso-soglia.
2. Il motivo è inammissibile siccome non sufficientemente specifico.
Secondo l'appellante nel caso concreto si assiste ad un'applicazione cumulativa, con conseguente superamento del tasso-soglia.
Non indica però in modo sufficientemente puntuale dati dimostrativi di tale applicazione cumulativa. Parte appellante richiama genericamente imprecisate clausole contrattuali in forza delle quale vi sarebbe stata tale applicazione cumulativa di interessi corrispettivi e interessi moratori.
Non indica quale sarebbe stato il tasso moratorio in concreto applicato e non indica il tasso-soglia superato.
Il motivo d'appello è pertanto inammissibile.
10.- Sul mutuo n. 51380603/2008 e sui finanziamenti e CP_2 CP_13
1. Gli appellanti censurano l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità del contratto di mutuo n. 51380603 del 6.2.2008.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto di non poter esaminare la domanda di nullità, siccome afferente ad un rapporto non specificamente allegato (la cui esistenza si presume da tre quietanze di pagamento presenti in atti).
Parte appellante sostiene di aver assolto ai propri oneri probatori, inoltrando alla banca l'istanza di accesso agli atti di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385/1993; l'appellante insiste, quindi, nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
e nella richiesta di ctu per l'analisi del finanziamento.
Gli appellanti impugnano, inoltre, l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di nullità - siccome non specificamente proposta - dei finanziamenti conclusi con l' e la . CP_2 CP_13
Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene i contratti siano stati analizzati dal ctu, gli attori hanno omesso di allegare l'esistenza dei rapporti.
19 Corte d'Appello
2. Le doglianze sono infondate.
Gli appellanti hanno omesso di allegare l'esistenza dei finanziamenti in oggetto, i quali non sono menzionati tra i rapporti contrattuali dedotti in giudizio.
La mancanza originaria di domanda non può essere sanata dalla successiva produzione dei documenti comprovanti l'esistenza dei rapporti o dalla circostanza che i contratti siano stati oggetto d'indagine del ctu.
Il motivo d'appello va dunque rigettato.
11.- Sulla nullità del mutuo n. 12643569 del 30.4.2012
1. Gli appellanti impugnano l'omessa declaratoria di nullità del contratto di mutuo n. 12643569 stipulato dal il 30.4.2012 con la (già Pt_2 CP_5 [...]
), con conseguente condanna del cliente al Controparte_14 pagamento dell'insoluto di € 55.414,34.
Parte appellante eccepisce la causa illecita del finanziamento, siccome stipulato per consolidare l'illegittima posizione debitoria del mutuatario nei confronti della banca, scaturente dal rapporto in conto corrente n. 907248.
2. Il motivo è infondato.
Il ha ottenuto dall'appellata il finanziamento della complessiva somma Pt_2 di € 150.000 da restituire in n. 24 rate mensili (cfr doc. allegata fasc. I grado dell'appellata).
Il contratto non indica la finalità e si limita a prevedere l'accredito dell'importo finanziato sul conto corrente n. 907248 intestato al e l'obbligo del Pt_2
mutuatario di restituire la somma con addebito delle singole rate sul conto medesimo.
Dal contenuto del negozio non risulta la destinazione del contratto di finanziamento ad estinguere il debito in conto corrente del mutuatario.
Né la natura solutoria del mutuo è desumibile da ulteriori elementi acquisiti in giudizio.
Al momento della stipula del finanziamento (30.4.2012), il conto corrente n.
907248 intestato al (acceso il 22.4.2009 e documentato dal cliente, Pt_2 senza soluzione di continuità, dall'apertura sino al 30.9.2014) aveva un saldo passivo di € 10.919,64. Inoltre, alla data del finanziamento, sul conto (attesa
20 Corte d'Appello
l'apertura di linea di credito di € 30.000) vi era una disponibilità intra-fido di €
19.080,36.
La notevole discrepanza tra l'importo finanziato (€ 150.000) e il debito sul conto al momento del contratto stesso induce ad escludere un collegamento tra il finanziamento e la passività sul conto corrente.
Il mutuo in oggetto, quindi, non ha natura solutoria.
3. Parte appellante eccepisce, inoltre, l'applicazione al rapporto di interessi superiori al tasso soglia. Secondo l'appellante, nel caso concreto vi è stata un'applicazione cumulativa degli interessi moratori e interessi corrispettivi, con conseguente superamento del tasso-soglia.
2. Il motivo è inammissibile siccome non sufficientemente specifico.
L'appellante non indica in modo sufficientemente puntuale dati dimostrativi dell'applicazione cumulativa di interessi corrispettivi e interessi moratori. Parte appellante richiama genericamente imprecisate clausole contrattuali in forza delle quale vi sarebbe stata tale applicazione cumulativa di interessi corrispettivi e interessi moratori.
Non indica quale sarebbe stato il tasso moratorio in concreto applicato e non indica il tasso-soglia superato.
Il motivo d'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
12.- Sulla ricostruzione dei conti
1. Gli appellanti censurano l'avvenuta ricostruzione dei dedotti rapporti in conto-corrente effettuata considerando soltanto i periodi coperti dagli estratti- conto e partendo dal primo saldo negativo disponibile.
I suddetti sostengono di aver assolto ai propri oneri probatori, ritualmente richiedendo agli Istituti appellati, ex art. 119, comma 4, T.U.B., la trasmissione dell'intera documentazione contrattuale e contabile;
insistono, quindi, nella richiesta, già rigettata in primo grado, dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210
c.p.c.
2. Il motivo è infondato.
Gli appellanti allegano la titolarità dei seguenti rapporti: a) conto n. 4087 dalla acceso presso l (già CO di OL); b) conti n. 4015 Pt_1 Controparte_3
21 Corte d'Appello
(già 1709) e n. 00137 dal accesi presso l (già CO Pt_2 Controparte_3
OL); c) conto n. 342216 dal Reale acceso presso l d) conto n. CP_2
1437 dal Reale acceso presso l (già ); e) conti n. CP_12 CP_13
907248 e n. 943466 dal Reale accesi presso la (già CP_5 CP_13 [...]
). CP_14
Con riguardo ai dedotti rapporti, i correntisti - nell'eccepire l'addebito della banca di competenze illegittime - domandano la ripetizione dell'indebito.
3. Nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, quindi, l'avvenuto pagamento e la mancanza della causa debendi (ex multis, Cass. civ. n. 29855/2022).
Ne discende che spetta al correntista documentare l'andamento del rapporto producendo tutti gli estratti-conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, siccome riferite a somme non dovute (Cass. civ. n.
7895/2020; Cass. civ. n. 29050/2019).
I creditori hanno prodotto soltanto parte degli estratti-conto relativi ai dedotti contratti (salvo il non documentato rapporto n. 4087 ed il cessato rapporto n.
943466, per il quale è stata prodotta l'intera documentazione contrattuale e contabile).
La carenza probatoria degli appellanti non può essere colmata dall'ordine di esibizione documentale, ex art. 210 c.p.c., il quale - stante la propria natura residuale - può essere richiesto a condizione che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificato motivo, non vi abbia ottemperato (Cass. civ. n. 27861/2022; Cass. civ. n.
24641/2021).
I creditori non provano di aver previamente inoltrato agli appellati l'istanza di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs n. 385/1993, producendo le ricevute delle raccomandate, ma non anche le relative richieste di accesso agli atti (allegati alle note autorizzate dell'1.10.2016).
Le produzioni delle ricevute, in ogni caso, sono tardive, siccome avvenute oltre le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
22 Corte d'Appello
L'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. è, comunque, inammissibile siccome esplorativa e proposta dagli appellanti in violazione dell'art. 94 delle disp. att.
c.p.c.
Gli appellanti chiedono venga conferito incarico al ctu affinché estragga tutta la documentazione dei conti presso i diversi Istituti bancari, in subordine avanzando istanza di rendiconto ex art. 263 c.p.c. con oggetto tutti i documenti giustificativi (cfr conclusioni atto d'appello),
Le ulteriori istanze istruttorie sono inammissibili.
La ctu non può, difatti, supplire alle carenze probatorie delle parti, altrimenti dovendosi ritenere esplorativa.
L'istanza di rendiconto costituisce domanda nuova (siccome per la prima volta proposta in appello) e, in ogni caso, non sufficientemente specifica.
4. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, «in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (ex multis, Cass. civ. n. 4718/2022; Cass. civ. n. 37800/2022;
Cass. civ. n. 22387/2021).
Nella fattispecie il ctu ha eseguito l'indagine (con riguardo ai rapporti documentati in modo lacunoso), sulla base degli estratti-conto disponibili. In tal modo ha effettuato un'indagine conforme al principio enunciato nella massima richiamata.
Il motivo d'appello va dunque rigettato.
13.- Sui conti n. 907248 e n. 943466
1. Gli appellanti deducono, quanto ai conti n. 907248 e n. 943466 dal Pt_2 accesi presso la (già ), l'illegittimo CP_5 Controparte_11
addebito degli interessi passivi, essendo i tassi indeterminati in quanto non legati a nessun indice o parametro oggettivo.
23 Corte d'Appello
1.1. Il motivo è inammissibile in quanto, a fronte di puntuali dati indicati in sentenza, si limita a dedurre genericamente l'indeterminatezza e l'assenza di parametri oggettivi.
2. Per quanto riguarda il conto n. 907248, il contratto riporta in modo specifico il tasso annuo d'interesse debitore (pari al 12,900%).
Gli interessi passivi, quindi, risultano determinati e oggetto di pattuizione scritta ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
2.1. Gli appellanti deducono lo scorretto esercizio dello ius variandi della banca.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti censurano l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca deducendo, in particolare, la non concordata variazione del tasso d'interesse nel corso del rapporto contrattuale.
Il motivo è inammissibile siccome non risultano puntualmente indicate le variazioni in questione e non sono chiaramente indicati gli elementi dimostrativi dell'invalidità delle variazioni.
Il motivo d'appello è pertanto inammissibile.
3. Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che nulla era stato eccepito in ordine alla commissione disponibilità fondi.
Secondo gli appellanti la commissione disponibilità fondi costituisce istituto identico alla contestata c.m.s. e, pertanto, non è stata introdotta in appello alcuna novità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
3.1. L'assunto non è condivisibile.
La commissione massimo scoperto è prevista dall'art. 2-bis del decreto legge n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009; la commissione disponibilità fondi è disciplinata all'art. 117-bis del d.lgs. n. 385/1993.
Pertanto il motivo riguardante la nullità della commissione di disponibilità fondi va rigettato.
24 Corte d'Appello
4. È inammissibile il motivo d'appello riguardante la commissione di massimo scoperto.
Secondo l'appellante la commissione di massimo scoperto è nulla sotto il profilo causale.
La doglianza è inammissibile in quanto, a fronte di una specifica motivazione contenuta nella sentenza impugnata, non adduce alcun elemento o argomento diretto a confutare l'assunto del giudice di prime cure.
5. È infondato il motivo d'appello riguardante l'anatocismo.
Secondo parte appellante la capitalizzazione trimestrale degli interessi è illegittima perché in violazione dell'art. 1283 c.c.
L'assunto non è condivisibile.
Il contratto di conto corrente ha previsto la pari periodicità (trimestrale) della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
la relativa clausola (art. 7, comma 1, regolamento conto corrente) è stata oggetto di specifica approvazione, ex art. 1341, comma 2, c.c., da parte del correntista.
La pari periodicità della capitalizzazione degli interessi è stata pattuita per iscritto, in conformità all'art. 2 della delibera Cicr del 9 febbraio 2000.
La capitalizzazione - siccome applicata ad un rapporto in conto corrente sorto dopo l'entrata in vigore della delibera (22.4.2000) - è, quindi, legittima.
6. Per quanto riguarda il conto n. 943466 - acceso dal , il 7.1.2011 il Pt_2 tasso d'interesse debitore - inizialmente pattuito in misura fissa del 7,900% -
a seguito del fido è stato rideterminato - a decorrere dal 13.1.2011 - in misura variabile, per un tasso minimo del 3,9%, con possibili variazioni legate all'andamento dell'Euribor (cfr all. 9 comparsa cost.).
Quindi il tasso d'interesse è determinato.
La variazione è stata espressamente accettata dal cliente.
Il contratto individua i criteri di determinazione del tasso d'interesse variabile, legandolo all'andamento dell'Euribor, costituente un parametro di riferimento per i mercati finanziari, calcolato giornalmente, pari al tasso d'interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.
Gli interessi passivi risultano, quindi, pattuiti per iscritto e determinati.
25 Corte d'Appello
Risulta, inoltre, oggetto di specifica approvazione del cliente la clausola che ha previsto la pari periodicità (trimestrale) degli interessi attivi e passivi (art. 5 regolamento conto corrente bancario).
La capitalizzazione degli interessi - riguardando rapporto in conto corrente successivo all'entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000 - è legittima.
Al rapporto non risulta applicata la commissione di massimo scoperto.
È dunque, corretta la ctu, la quale ha rideterminato i conti computando gli interessi, capitalizzati trimestralmente, al tasso convenzionale.
Pertanto il motivo d'appello riguardante il predetto conto va rigettato.
14.- Sulla domanda risarcitoria
1. Gli appellanti censurano, ai fini della valutazione della soccombenza, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti degli Istituti di credito.
Gli appellanti rilevano che la domanda era stata rinunciata siccome non reiterata in sede di comparsa conclusionale.
2. Il motivo è infondato.
Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, l'omessa specifica reiterazione di una domanda in precedenza formulata, di per sé sola considerata, non può essere intesa come rinuncia tacita alla domanda, essendo necessario che tale volontà emerga in modo inequivoco dalla complessiva condotta processuale della parte.
A maggior ragione tale principio vale se si deve valutare la rinuncia tacita per omessa reiterazione della domanda in comparsa conclusionale, che ha funzione meramente illustrativa.
Nella fattispecie, gli attori nella comparsa conclusionale di primo grado non hanno rinunciato esplicitamente all'originaria domanda di risarcimento del danno scaturente dall'illecita condotta degli Istituti di credito.
Né si desume dalla comparsa conclusionale l'inequivoca volontà degli attori di rinunciare alla domanda risarcitoria;
domanda reiterata in ogni precedente difesa e sino alla precisazione delle conclusioni.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
15.- Sui contratti di fideiussione e normativa antitrust
26 Corte d'Appello
1. Gli appellanti eccepiscono la nullità delle fideiussioni concluse con le società appellate, siccome contrarie alla normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 287/1990.
2. Il motivo è inammissibile.
Parte appellante eccepisce, per la prima volta in appello, la violazione di talune clausole fideiussorie alla normativa posta a tutela della concorrenza e del mercato.
Trattasi di nullità speciale, posta a presidio dell'ordine pubblico economico
(Cass., sez. un., n. 41994/2021).
La nullità è rilevabile d'ufficio; tuttavia, l'eccezione soggiace alle preclusioni ex art. 345, comma 2, c.p.c., poiché si fonda su fatti, non tempestivamente allegati in primo grado, che introducono nuovi temi d'indagine (Cass. civ. nn.
36353/2021, 16602/2013).
È infatti necessario, al fine di valutare detta eccezione, indagare la volontà delle parti;
il che costituisce autonomo tema d'indagine, introdotto solo nel corso del secondo grado di giudizio.
La doglianza, inoltre, appare generica e indeterminata, siccome gli appellanti non individuano i contratti di fideiussione asseritamente nulli.
16.- Sull'inammissibilità dell'azione di ripetizione
1. L' propone appello incidentale avverso l'omessa declaratoria CP_12
d'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal in Pt_2
ordine al conto affidato n. 1437 (domanda accolta con condanna della banca alla restituzione in favore del cliente dell'indebito di € 1.517,27).
Secondo la banca, la domanda di ripetizione era inammissibile in quanto proposta dal correntista in costanza di rapporto.
2. Il motivo è infondato.
Secondo condivisibile giurisprudenza, la chiusura del conto-corrente costituisce condizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, e pertanto è sufficiente che sussista al tempo della decisione.
La chiusura del rapporto costituisce un requisito di merito della domanda di ripetizione d'indebito, in quanto la sua mancanza preclude la ravvisabilità di
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pagamenti (salvo prova di versamenti solutori), che costituiscono il presupposto sostanziale della domanda di ripetizione, che ha ad oggetto pagamenti indebiti. Non è quindi – la chiusura del rapporto – un presupposto processuale della domanda di ripetizione.
Conseguentemente la sussistenza di tale circostanza va verificata al momento della decisione (e non al momento della domanda).
Nella fattispecie, il conto n. 1437, ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale, è stato estinto il 18.11.2015, quindi prima della sentenza;
tale circostanza rende accoglibile la domanda di ripetizione.
Va, quindi, confermata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del di ottenere dalla (ora ) la restituzione Pt_2 CP_13 CP_12 dell'indebito di € 1.517,27 con riguardo all'estinto rapporto n. 1437.
Va pertanto rigettato il motivo d'appello incidentale.
17.- Sulla ricostruzione del rapporto n. 1437
1. impugna la sentenza nella parte in cui ha ammesso la ctu per CP_12
ricostruire il rapporto n. 1437, sebbene il correntista non abbia prodotto tutti gli estratti-conto. Sostiene che la ctu non poteva essere espletata in quanto la mancanza di un numero significativo di estratti-conto non consente di ricostruire analiticamente i rapporti di dare-avere tra le parti, dato che l'inserimento di dati a quadratura determina distorsioni numeriche con modifica del risultato finale.
2. Il motivo è infondato.
Secondo giurisprudenza costante, «in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in
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ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti» (Cass. civ. n. 4718/2022; Cass. civ.
n. 1538/2022; Cass. civ. n. 31187/2018).
Quindi non può ritenersi che l'incompletezza della produzione relativa all'andamento del conto determini immancabilmente il rigetto della domanda
(Cass. civ. n. 11543/19).
Nel caso di specie il rapporto è stato documentato dalla lettera di apertura del conto corrente del 18.2.1994, dai contratti di concessione di più linee di credito sul conto, dalla parziale produzione degli estratti-conto e dei riassunti scalari.
La documentazione contabile prodotta copre l'andamento del rapporto dalla data di apertura del conto sino al 31.12.2012, con saldo finale a debito del correntista per € 33.836,82.
Gli estratti-conto prodotti, sebbene incompleti e discontinui, permettono la ricostruzione del conto – grazie alla consulenza contabile – pur nei limiti di seguito indicati.
3. La ctu appare conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui «nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio CP_1 per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla , ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. civ. n. 37800/2022).
Gli estratti-conto prodotti (unitamente agli scalari) coprono, in modo discontinuo, l'intero periodo contrattuale.
Il ctu sostiene di avere effettuato la ricostruzione sulla base degli estratti-conto effettivamente dispnibili (pag. 249 ctu e all. 16-18 elaborato).
La banca asserisce che, coprendo i periodi mancanti lassi temporali lunghi, non risulta possibile verificare se in tali periodi l'istituto di credito ha posto in essere operazioni di storno delle competenze.
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L'assunto non è condivisibile, dal momento che, in presenza di una ctu puntuale, sarebbe stato onere dell'appellante incidentale provare dati idonei a smentire la ricostruzione risultante dalla ctu.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con pronuncia n. 28498/2005 e con pronuncia n. 3033/2013 – hanno chiarito che, avendo l'appello natura di revisio prioris instantiae, l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, quale che sia stata la sua posizione processuale in primo grado. Di conseguenza l'appellante ha l'onere di provare la fondatezza dei propri motivi di gravame, a nulla rilevando che in primo grado l'onere di provare i medesimi fatti gravasse sulla controparte.
Tale onere non è stato adempiuto dall'appellante incidentale.
Pertanto l'appello incidentale va rigettato.
18.- Sulle spese amministrative relative al rapporto n. 1437
1. L'appellante censura la consulenza, nella parte in cui, nel ricalcolo del conto, ha escluso le spese amministrative. Rileva che il criterio adottato dal ctu contrasta con i quesiti posti dal giudice, i quali nulla disponevano in merito all'esclusione di tali spese, la cui mancata considerazione determina un risultato non corretto.
2. La doglianza è infondata.
La circostanza che il ctu abbia adottato un criterio non conforme ai quesiti del giudice di per sé non inficia le risultanze della ctu.
Nella fattispecie il Tribunale ha aderito alla ctu, la quale, nella rideterminazione del conto, ha escluso ogni spesa amministrativa (tabella n.
18 allegata alla relazione). La banca aveva addebitato al spese Pt_2 amministrative per complessivi € 6.930,24 (pag. 263 della ctu).
3. La banca assume che l'attore in primo grado non ha contestato la fondatezza delle spese in questione, ma ne aveva censurato unicamente la capitalizzazione trimestrale.
4. L'assunto non è condivisibile, in quanto determinato da una lettura erronea dell'atto di citazione.
30 Corte d'Appello
Parte attrice ha allegato che gli istituti di credito, tra l'altro, hanno applicato le spese fisse di chiusura del conto ogni trimestre anziché al 31 dicembre di ogni anno (pag. 2 atto di citazione in I grado). Ha quindi contestato l'applicazione delle spese fisse e non soltanto la loro capitalizzazione trimestrale.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
19.- Sulla capitalizzazione degli interessi
1. L' impugna la sentenza nella parte in cui, nel ricalcolo del conto CP_12
n. 1437, ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera Cicr del
9.2.2000. Rileva la banca che la variazione è stata comunicata al cliente mediante la pubblicazione sulla G.U.
2. Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza, «in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art.
25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera» (Cass. civ. n. 29420/2020; Cass. civ. n.
9140/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 28215/2024).
Con riguardo ai contratti di conto corrente conclusi in epoca antecedente l'entrata in vigore della delibera Cicr del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione degli interessi – con riguardo ai periodi successivi all'entrata in vigore della delibera – deve essere oggetto di pattuizione scritta tra le parti.
Non è sufficiente, ai fini dell'adeguamento contrattuale, la comunicazione della variazione al cliente e la pubblicazione dell'avviso nella G.U.
La banca non prova l'esistenza di accordo scritto tra le parti.
Condivisibilmente quindi il Tribunale ha escluso la capitalizzazione degli interessi.
20.- Sulla prescrizione del credito
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1. L' impugna il capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione di CP_12 prescrizione del diritto del cliente ad ottenere la ripetizione dell'indebito con riguardo al conto n. 1437.
2. L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto non risultano versamenti solutori ed essendo stato chiuso il rapporto in corso di causa.
Quindi, al momento della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, il termine di prescrizione non aveva iniziato a decorrere. Per il periodo successivo alla notificazione dell'atto di citazione, si verifica l'effetto interruttivo permanente della prescrizione.
Il motivo d'appello va rigettato.
21.- Sui non dedotti finanziamenti
1. L'appellante formula appello incidentale riproponendo la già CP_12
sollevata censura alla ctu, per aver esaminato i non dedotti contratti di finanziamento conclusi tra le parti.
2. Il motivo è inammissibile, per carenza di interesse, non essendovi soccombenza della banca.
Il Tribunale non si è pronunciato in merito a detti rapporti, siccome «nessuna domanda specifica è stata tempestivamente svolta dagli attori in ordine ai contratti di finanziamento stipulati con l' e con , contratti che non Controparte_2 Controparte_15 sono proprio menzionati nella citazione e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. degli istanti, con cui è stato definito il thema decidendum, di talché non deve procedersi al relativo esame (pur essendo stati gli stessi analizzati dal CTU)» (cfr capo n. 17 sentenza).
Quindi non c'è sul punto soccombenza della banca.
Conseguentemente il motivo d'appello è inammissibile.
22.- Sulla ricostruzione del conto n. 342216
1. L' impugna, in via incidentale, la sentenza nella parte in cui, nel CP_2
rideterminare il conto n. 342216 (intestato al ), ha epurato competenze Pt_2
ulteriori rispetto a quelle ritenute illegittime, riconoscendole il minor credito di
€ 38.050,36.
32 Corte d'Appello
L'appellante chiede la rideterminazione del proprio credito in € 47.976,68
(dovendosi decurtare, dall'ultimo saldo creditorio finale documentato - pari ad
€ 51.701,02 – soltanto la commissione di massimo scoperto di € 3.724,33, unica competenza ritenuta illegittima dal Tribunale).
2. Il motivo è fondato.
Il conto n. 342216 è stato dal Reale acceso presso il Credito Italiano (ora il 15.4.2002 (cfr doc. versata in atti). CP_2
Il rapporto - documentato senza soluzione di continuità dal 27.2.2004 al
30.11.2013 - ha presentato un saldo debitorio per il cliente (al 30.11.2013) di
€ 51.701,02 (cfr estratti conto prodotti).
Il saldo è risultato comprensivo delle seguenti competenze: a) € 14.493,09 quali interessi;
b) € 3.724,33 per c.m.s.; c) € 713,54 per oneri amministrativi
(spese, diritti di segreteria e commissione istruttoria veloce); d) € 5.062,50 per commissione disponibilità fondi (cfr tab. 18 pag. 158 della ctu).
In merito al contratto in oggetto, il Tribunale ha riconosciuto la legittimità degli interessi passivi applicati dalla banca al tasso convenzionale del 14% (poiché determinati ed inferiori al tasso soglia), e la legittima capitalizzazione degli interessi (trattandosi di rapporto sorto sotto la vigenza della delibera Cicr del
9 febbraio 2000), ritenendo illegittimo soltanto l'addebito della commissione massimo scoperto (siccome indeterminata) e non esaminando (siccome assorbita) la questione relativa al superamento della commissione-soglia (cfr capo 18.4 sentenza).
Ai fini della rideterminazione del conto, pertanto, deve escludersi soltanto il computo della commissione massimo scoperto (unica competenza ritenuta illegittima), dalla banca addebitata nella misura complessiva di € 3.724,33.
Ogni ulteriore competenza deve ritenersi legittimamente addebitata.
Il conto, pertanto, va rideterminato in € 47.976,69 (€ 51.701,02 - € 3.724,33).
23.- Spese processuali
1. Nel rapporto tra gli appellanti principali e la in ragione Controparte_2 dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale, occorre regolamentare le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
33 Corte d'Appello
In considerazione della soccombenza reciproca, si reputa equo compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
2. Si reputa equo compensare interamente le spese processuali del secondo grado tra gli appellanti principali e la (rappresentata da CP_8 CP_7
), essendo la predetta società intervenuta in appello (quale cessionaria di
[...]
) soltanto nella fase decisoria. Controparte_3
3. Nel rapporto con le altre parti, si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado.
4. Si reputa equo confermare la decisione impugnata nella parte riguardante la regolamentazione delle spese di ctu.
24.- Doppio del contributo unificato
1. In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto da , poiché il presente giudizio è iniziato CP_12 successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti principali e di di versare un ulteriore importo a titolo CP_12
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di , , CP_12 CP_2 Controparte_3 CP_5
e , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] CP_7
deduzione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione della Controparte_8
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, ridetermina il credito CP_2 dell' (relativo al conto n. 342216) in € 47.976,69; CP_2
- rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_3
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra gli appellanti principali e Controparte_2
34 Corte d'Appello
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado;
- conferma la regolamentazione delle spese di ctu operata dalla sentenza impugnata;
- dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto da , ai fini della verifica CP_12 dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 8.1.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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