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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10309/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10309/2020 promossa da:
(C.F. OPPONENTE Pt_1 P.IVA_1
con l'avv. Silvio Baldini
contro
(P.IVA OPPOSTO Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv. Andrea Ettore Tracci e Elena Dell'Utri Vizzini
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel merito: 1) revocarsi e dichiararsi nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
6319/2020 R.G. e n. 3001/2020 del 13.07.2020 del Tribunale Ordinario Di Brescia emesso dal
Giudice dott.ssa Angelica Nolli, a favore della e nei confronti Controparte_1
della per la somma di euro 46.000,08, gli interessi come da domanda, le spese di Parte_1
procedura liquidate in euro 1.305,00 per compenso professionale, in euro 286,00 per esborsi, oltre iva se dovuta, cpa e 15% L. forense ed oltre alle successive occorrende;
pagina 1 di 7 - 2) respingersi le domande tutte proposte da in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, proposte nei confronti di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, perchè infondate in fatto ed in diritto;
- 3) accertarsi che la fornitura di merce da parte della Controparte_2
documentata dalla fattura n. 0911-19 del 28.11.19 (doc. n. 4 prodotta dalla Parte_1
ricorrente) relativamente al prodotto consegnato il 30.11.2019 (doc. 5 prodotta dalla ricorrente), da cui l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, è affetta da gravi vizi e difetti e dalla mancanza delle qualità essenziali per l'uso a cui è destinata ai sensi per gli effetti dell'art. 1497 c.c.;
- 4) dichiararsi la fondatezza e legittima sussistenza dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. in relazione al pagamento del prezzo della fornitura di cui al precedente capitolo 3 a favore della e a carico di Parte_1 Controparte_1
- 5) dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura relativamente alla partita viziata di cui al precedente capitolo 3, per inadempimento ex art. 1453 c.c. e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto da a in relazione alla fornitura di Parte_1 Controparte_3
cui al capitolo 3, riservata ogni ulteriore azione in altra sede per il risarcimento del danno;
- 6) revocarsi l'istanza avversaria di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto le eccezioni di questa difesa sono fondate su prova scritta e di pronta soluzione ed inoltre le domande avversarie sono infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: vittoria di spese e compensi di causa con liquidazione delle spese generali di studio (15%), oltre cassa avvocati 4% ed iva 22% se dovuta;
- in via istruttoria: revocarsi l'ordinanza del G.I. emessa il 25.03.2022 e per l'effetto si reitera
l'istanza di ammissione di tutti i mezzi istruttori indicati nelle proprie difese ed in particolare avuto riguardo ai capitoli di prova ritualmente indicati da questa difesa nella propria memoria ex art. 183 comma VI° n. 2 c.p.c. e di seguito riepilogati, non ammessi nella predetta ordinanza, rimettendo la causa in istruttoria per la relativa assunzione testimoniale, con abilitazione alla prova contraria sui capitoli avversari tutti ritualmente contestati nella denegata ipotesi di loro ammissione. Medesimi testi indicati. Si reitera altresì l'istanza di
pagina 2 di 7 C.T.U. contenuta nella medesima memoria e l'istanza di interrogatorio formale del legale rappresentante della sempre sui medesimi capitoli di prova che si Controparte_1
richiamano e si riportano di seguito:…..”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui ai precedenti atti: nel merito: rigettare l'opposizione ex adverso proposta, confermando il decreto ingiuntivo
3001/2020 del 13.07.2020 (R.G. 6319/2020) - già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 22.02.2021 - e/o comunque ed in ogni caso condannare al pagamento Parte_1
della somma di € 46.000,08, oltre interessi come da domanda e spese, liquidate in € 1.305,00 per compenso […]
in ogni caso: voler riconoscere, comunque, all'esponente la piena rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3001/20 con il quale le era stato Parte_1
ingiunto il pagamento della somma di € 46.008,08 oltre interessi e spese in favore di
[...]
(nel prosieguo: ) in relazione alla fornitura di “Solfato di rame CP_1 CP_1
pentaidrato” di cui alla fattura 0911 del 28.11.2019.
A sostegno dell'opposizione deduceva, in fatto:
- che la fornitura in oggetto, era risultata del tutto inidonea all'uso commerciale in quanto era pervenuta alla sede indicata, ovvero presso cliente della Controparte_4
priva delle caratteristiche essenziali per la commercializzazione;
Parte_1
- che, in particolare, nonostante il Quality Passport 0911-19, inviato dalla fornitrice, evidenziasse nel quadro denominato “PRODUCT ANALYSIS” la percentuale minima di rame presente nel pentaidrato oggetto di vendita nella misura del 25%, la
[...]
prima, ed il destinatario finale della fornitura, General Copper s.r.l.s., Controparte_4
pagina 3 di 7 avevano ricevuto un prodotto del tutto privo delle caratteristiche indicate dalla venditrice;
- che il rapporto di analisi, datato 19.12.2019, ricevuto dalla General Copper s.r.l.s. il giorno 08.01.2020 aveva evidenziato, infatti, che la percentuale di rame presente nel pentaidrato commercializzato dalla era attestata e certificata dal predetto CP_1
laboratorio di analisi nella misura del 23,17%, percentuale inidonea alla realizzazione del solfato di rame pentaidrato;
- che la fornitura era stata contestata prima dalla General Copper s.r.l.s. alla
[...]
e quindi da quest'ultima società alla Controparte_4 Parte_1
- che essa opponente aveva, a sua volta, con e-mail del 09.01.2020 contestato i vizi del prodotto alla;
CP_1
- che, pur a fronte delle contestazioni, le aveva notificato il decreto ingiuntivo CP_1
opposto;
tutto ciò premesso, considerato che il prodotto venduto presentava caratteristiche chimiche sostanziali diverse da quelle del bene oggetto dell'ordine da cui la fattura 0911- 19, contenendo una percentuale di rame inferiore a quella minima necessaria per la realizzazione del processo formativo del pentaidrato di rame (23,17% a fronte di una percentuale dichiarata del 25.0 minima), deduceva, in diritto, la presenza di vizi e/o l'assenza di qualità essenziali nella merce fornita, chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva deducendo: CP_1
- la violazione, da parte dell'opponente di quanto previsto nel contratto sottoscritto in riferimento alle eventuali contestazioni della merce;
osservava, in particolare, che, il contratto prevedeva espressamente che “claims on quality, quantity and others shall be submitted to the seller by the buyer not later then 21 calendar days from the date of delivery, presumed to be date on the dischargiong at the final destination. Any claims under the subject contract must be confirmed by an internationally recognised
pagina 4 di 7 independent surveyor. The seller must be informed in advance of any such inspections by surveyors allowing the seller to send a representative to be present” (ovvero “i reclami su qualità, quantità e altro devono essere presentati al venditore dall'acquirente entro e non oltre 21 giorni di calendario dalla data di consegna, da presumersi la data dello scarico nel luogo di destinazione finale. Eventuali reclami ai sensi del contratto in oggetto devono essere confermati da un perito indipendente riconosciuto a livello internazionale. Il venditore deve essere informato in anticipo di tali ispezioni per consentire al venditore di partecipare, inviando un rappresentante”);
- che, nella specie, a fronte di una spedizione ricevuta dalla destinataria finale
[...]
in data 03.12.2019, aveva formulato le prime generiche Controparte_5 Parte_1
contestazioni solo in data 09.01.2020, ossia ben oltre 21 giorni dalla consegna del carico;
- che, inoltre, sempre contravvenendo alla previsione sopra richiamata, le merci, acquistate dalla consegnate alla e vendute alla Parte_1 Controparte_5
General Copper s.r.l.s., erano state esaminate su istanza unilaterale di quest'ultima (ossia di una società terza, estranea alle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti) da un laboratorio che, in assenza di contraddittorio, aveva redatto un generico rapporto di analisi ad essa inopponibile e privo di qualsivoglia valenza probatoria;
- che essa, ricevuta la contestazione della ribadita la qualità del proprio Parte_1
materiale, come risultante dal “Quality Passport” 0911-19 del 28.11.19, prod. 3, in ossequio alle pattuizioni in essere, aveva rilevato la necessità di mettere in quarantena il materiale, così da scegliere concordemente un laboratorio internazionale specializzato ove far esaminare campioni del lotto, richiesta rimasta senza seguito;
- che non aveva mai messo le merci a disposizione di essa opposta per le analisi Parte_1
del caso commercializzando i prodotti, mai stati restituiti;
- che la merce fornita presentava le caratteristiche richieste trattandosi di pentaidrato di rame con percentuale di rame non inferiore al 25%, come attestato dal “Quality
pagina 5 di 7 Passport”.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 12.12.24.
E' fondata l'eccezione di tardiva contestazione dei vizi lamentati sollevata da . CP_1
Nel contratto sottoscritto tra le parti (doc. 2 opposta) alla voce “Claims” si legge “claims on quality, quantity and others shall be submitted to the seller by the buyer not later then 21 calendar days from the date of delivery, presumed to be date on the dischargiong at the final destination. Any claims under the subject contract must be confirmed by an internationally recognised independent surveyor. The seller must be informed in advance of any such inspections by surveyors allowing the seller to send a representative to be present”.
La contestazione dei vizi, dunque, doveva essere effettuata entro ventuno giorni dalla consegna della merce presso il destinatario individuato da in sede contrattuale Parte_1
ovvero nella specie, invece, pur a fronte della consegna della Controparte_4
merce alla destinataria in data 30.11.2019, come allegato da parte opponente, la prima contestazione è stata inviata dall'opponente a solo il 9.1.20 (doc. 4 opponente), CP_1
quindi, ben oltre i ventuno giorni previsti.
In secondo luogo, è fondata l'ulteriore contestazione di in merito alla condotta CP_1
dell'opponente; è, infatti, documentalmente provato che quest'ultima, anziché provvedere a mettere a disposizione la merce per la verifica da parte di “an internationally recognised independent surveyor”, consentendo così alla fornitrice di partecipare alle operazioni di verifica con un proprio rappresentante (“allowing the seller to send a representative to be present”), così come previsto in contratto, ha contestato la fornitura sulla base di una verifica
(doc. 3 opponente) - il cui contenuto è, peraltro, del tutto generico – svolta da un laboratorio di analisi su incarico della destinataria finale General Copper s.r.l.s. in assenza di qualsiasi contraddittorio con . CP_1
pagina 6 di 7 Ad ulteriore conferma della pretestuosità delle contestazioni dell'opponente, deve osservarsi che quest'ultima, pur a fronte delle richieste di (doc. 4 opposta), non solo CP_1
non è stata disponibile a far esaminare il prodotto presso un laboratorio internazionale, ma lo ha regolarmente commercializzato (non risulta siano state emesse note di credito in favore di o di General Copper s.r.l.s.). Controparte_4
Da ultimo, non può non rilevarsi come l'opponente, pur a fronte di quanto già evidenziato da questo giudice nell'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecutività, non ha in alcun modo provato le contestazioni da parte di tali due ultime società (in particolare, non è stata prodotta alcuna documentazione a supporto mentre va ribadita in questa sede l'inammissibilità dei capitoli 9 e 10 della memoria istruttoria di parte opponente in quanto generici).
L'opposizione va, quindi, rigettata.
L'esito del giudizio giustifica la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 6.713,00 Parte_1
oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 02/04/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10309/2020 promossa da:
(C.F. OPPONENTE Pt_1 P.IVA_1
con l'avv. Silvio Baldini
contro
(P.IVA OPPOSTO Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv. Andrea Ettore Tracci e Elena Dell'Utri Vizzini
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel merito: 1) revocarsi e dichiararsi nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
6319/2020 R.G. e n. 3001/2020 del 13.07.2020 del Tribunale Ordinario Di Brescia emesso dal
Giudice dott.ssa Angelica Nolli, a favore della e nei confronti Controparte_1
della per la somma di euro 46.000,08, gli interessi come da domanda, le spese di Parte_1
procedura liquidate in euro 1.305,00 per compenso professionale, in euro 286,00 per esborsi, oltre iva se dovuta, cpa e 15% L. forense ed oltre alle successive occorrende;
pagina 1 di 7 - 2) respingersi le domande tutte proposte da in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, proposte nei confronti di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, perchè infondate in fatto ed in diritto;
- 3) accertarsi che la fornitura di merce da parte della Controparte_2
documentata dalla fattura n. 0911-19 del 28.11.19 (doc. n. 4 prodotta dalla Parte_1
ricorrente) relativamente al prodotto consegnato il 30.11.2019 (doc. 5 prodotta dalla ricorrente), da cui l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, è affetta da gravi vizi e difetti e dalla mancanza delle qualità essenziali per l'uso a cui è destinata ai sensi per gli effetti dell'art. 1497 c.c.;
- 4) dichiararsi la fondatezza e legittima sussistenza dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. in relazione al pagamento del prezzo della fornitura di cui al precedente capitolo 3 a favore della e a carico di Parte_1 Controparte_1
- 5) dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura relativamente alla partita viziata di cui al precedente capitolo 3, per inadempimento ex art. 1453 c.c. e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto da a in relazione alla fornitura di Parte_1 Controparte_3
cui al capitolo 3, riservata ogni ulteriore azione in altra sede per il risarcimento del danno;
- 6) revocarsi l'istanza avversaria di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto le eccezioni di questa difesa sono fondate su prova scritta e di pronta soluzione ed inoltre le domande avversarie sono infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: vittoria di spese e compensi di causa con liquidazione delle spese generali di studio (15%), oltre cassa avvocati 4% ed iva 22% se dovuta;
- in via istruttoria: revocarsi l'ordinanza del G.I. emessa il 25.03.2022 e per l'effetto si reitera
l'istanza di ammissione di tutti i mezzi istruttori indicati nelle proprie difese ed in particolare avuto riguardo ai capitoli di prova ritualmente indicati da questa difesa nella propria memoria ex art. 183 comma VI° n. 2 c.p.c. e di seguito riepilogati, non ammessi nella predetta ordinanza, rimettendo la causa in istruttoria per la relativa assunzione testimoniale, con abilitazione alla prova contraria sui capitoli avversari tutti ritualmente contestati nella denegata ipotesi di loro ammissione. Medesimi testi indicati. Si reitera altresì l'istanza di
pagina 2 di 7 C.T.U. contenuta nella medesima memoria e l'istanza di interrogatorio formale del legale rappresentante della sempre sui medesimi capitoli di prova che si Controparte_1
richiamano e si riportano di seguito:…..”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui ai precedenti atti: nel merito: rigettare l'opposizione ex adverso proposta, confermando il decreto ingiuntivo
3001/2020 del 13.07.2020 (R.G. 6319/2020) - già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 22.02.2021 - e/o comunque ed in ogni caso condannare al pagamento Parte_1
della somma di € 46.000,08, oltre interessi come da domanda e spese, liquidate in € 1.305,00 per compenso […]
in ogni caso: voler riconoscere, comunque, all'esponente la piena rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3001/20 con il quale le era stato Parte_1
ingiunto il pagamento della somma di € 46.008,08 oltre interessi e spese in favore di
[...]
(nel prosieguo: ) in relazione alla fornitura di “Solfato di rame CP_1 CP_1
pentaidrato” di cui alla fattura 0911 del 28.11.2019.
A sostegno dell'opposizione deduceva, in fatto:
- che la fornitura in oggetto, era risultata del tutto inidonea all'uso commerciale in quanto era pervenuta alla sede indicata, ovvero presso cliente della Controparte_4
priva delle caratteristiche essenziali per la commercializzazione;
Parte_1
- che, in particolare, nonostante il Quality Passport 0911-19, inviato dalla fornitrice, evidenziasse nel quadro denominato “PRODUCT ANALYSIS” la percentuale minima di rame presente nel pentaidrato oggetto di vendita nella misura del 25%, la
[...]
prima, ed il destinatario finale della fornitura, General Copper s.r.l.s., Controparte_4
pagina 3 di 7 avevano ricevuto un prodotto del tutto privo delle caratteristiche indicate dalla venditrice;
- che il rapporto di analisi, datato 19.12.2019, ricevuto dalla General Copper s.r.l.s. il giorno 08.01.2020 aveva evidenziato, infatti, che la percentuale di rame presente nel pentaidrato commercializzato dalla era attestata e certificata dal predetto CP_1
laboratorio di analisi nella misura del 23,17%, percentuale inidonea alla realizzazione del solfato di rame pentaidrato;
- che la fornitura era stata contestata prima dalla General Copper s.r.l.s. alla
[...]
e quindi da quest'ultima società alla Controparte_4 Parte_1
- che essa opponente aveva, a sua volta, con e-mail del 09.01.2020 contestato i vizi del prodotto alla;
CP_1
- che, pur a fronte delle contestazioni, le aveva notificato il decreto ingiuntivo CP_1
opposto;
tutto ciò premesso, considerato che il prodotto venduto presentava caratteristiche chimiche sostanziali diverse da quelle del bene oggetto dell'ordine da cui la fattura 0911- 19, contenendo una percentuale di rame inferiore a quella minima necessaria per la realizzazione del processo formativo del pentaidrato di rame (23,17% a fronte di una percentuale dichiarata del 25.0 minima), deduceva, in diritto, la presenza di vizi e/o l'assenza di qualità essenziali nella merce fornita, chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva deducendo: CP_1
- la violazione, da parte dell'opponente di quanto previsto nel contratto sottoscritto in riferimento alle eventuali contestazioni della merce;
osservava, in particolare, che, il contratto prevedeva espressamente che “claims on quality, quantity and others shall be submitted to the seller by the buyer not later then 21 calendar days from the date of delivery, presumed to be date on the dischargiong at the final destination. Any claims under the subject contract must be confirmed by an internationally recognised
pagina 4 di 7 independent surveyor. The seller must be informed in advance of any such inspections by surveyors allowing the seller to send a representative to be present” (ovvero “i reclami su qualità, quantità e altro devono essere presentati al venditore dall'acquirente entro e non oltre 21 giorni di calendario dalla data di consegna, da presumersi la data dello scarico nel luogo di destinazione finale. Eventuali reclami ai sensi del contratto in oggetto devono essere confermati da un perito indipendente riconosciuto a livello internazionale. Il venditore deve essere informato in anticipo di tali ispezioni per consentire al venditore di partecipare, inviando un rappresentante”);
- che, nella specie, a fronte di una spedizione ricevuta dalla destinataria finale
[...]
in data 03.12.2019, aveva formulato le prime generiche Controparte_5 Parte_1
contestazioni solo in data 09.01.2020, ossia ben oltre 21 giorni dalla consegna del carico;
- che, inoltre, sempre contravvenendo alla previsione sopra richiamata, le merci, acquistate dalla consegnate alla e vendute alla Parte_1 Controparte_5
General Copper s.r.l.s., erano state esaminate su istanza unilaterale di quest'ultima (ossia di una società terza, estranea alle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti) da un laboratorio che, in assenza di contraddittorio, aveva redatto un generico rapporto di analisi ad essa inopponibile e privo di qualsivoglia valenza probatoria;
- che essa, ricevuta la contestazione della ribadita la qualità del proprio Parte_1
materiale, come risultante dal “Quality Passport” 0911-19 del 28.11.19, prod. 3, in ossequio alle pattuizioni in essere, aveva rilevato la necessità di mettere in quarantena il materiale, così da scegliere concordemente un laboratorio internazionale specializzato ove far esaminare campioni del lotto, richiesta rimasta senza seguito;
- che non aveva mai messo le merci a disposizione di essa opposta per le analisi Parte_1
del caso commercializzando i prodotti, mai stati restituiti;
- che la merce fornita presentava le caratteristiche richieste trattandosi di pentaidrato di rame con percentuale di rame non inferiore al 25%, come attestato dal “Quality
pagina 5 di 7 Passport”.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 12.12.24.
E' fondata l'eccezione di tardiva contestazione dei vizi lamentati sollevata da . CP_1
Nel contratto sottoscritto tra le parti (doc. 2 opposta) alla voce “Claims” si legge “claims on quality, quantity and others shall be submitted to the seller by the buyer not later then 21 calendar days from the date of delivery, presumed to be date on the dischargiong at the final destination. Any claims under the subject contract must be confirmed by an internationally recognised independent surveyor. The seller must be informed in advance of any such inspections by surveyors allowing the seller to send a representative to be present”.
La contestazione dei vizi, dunque, doveva essere effettuata entro ventuno giorni dalla consegna della merce presso il destinatario individuato da in sede contrattuale Parte_1
ovvero nella specie, invece, pur a fronte della consegna della Controparte_4
merce alla destinataria in data 30.11.2019, come allegato da parte opponente, la prima contestazione è stata inviata dall'opponente a solo il 9.1.20 (doc. 4 opponente), CP_1
quindi, ben oltre i ventuno giorni previsti.
In secondo luogo, è fondata l'ulteriore contestazione di in merito alla condotta CP_1
dell'opponente; è, infatti, documentalmente provato che quest'ultima, anziché provvedere a mettere a disposizione la merce per la verifica da parte di “an internationally recognised independent surveyor”, consentendo così alla fornitrice di partecipare alle operazioni di verifica con un proprio rappresentante (“allowing the seller to send a representative to be present”), così come previsto in contratto, ha contestato la fornitura sulla base di una verifica
(doc. 3 opponente) - il cui contenuto è, peraltro, del tutto generico – svolta da un laboratorio di analisi su incarico della destinataria finale General Copper s.r.l.s. in assenza di qualsiasi contraddittorio con . CP_1
pagina 6 di 7 Ad ulteriore conferma della pretestuosità delle contestazioni dell'opponente, deve osservarsi che quest'ultima, pur a fronte delle richieste di (doc. 4 opposta), non solo CP_1
non è stata disponibile a far esaminare il prodotto presso un laboratorio internazionale, ma lo ha regolarmente commercializzato (non risulta siano state emesse note di credito in favore di o di General Copper s.r.l.s.). Controparte_4
Da ultimo, non può non rilevarsi come l'opponente, pur a fronte di quanto già evidenziato da questo giudice nell'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecutività, non ha in alcun modo provato le contestazioni da parte di tali due ultime società (in particolare, non è stata prodotta alcuna documentazione a supporto mentre va ribadita in questa sede l'inammissibilità dei capitoli 9 e 10 della memoria istruttoria di parte opponente in quanto generici).
L'opposizione va, quindi, rigettata.
L'esito del giudizio giustifica la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 6.713,00 Parte_1
oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 02/04/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7