Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 12/05/2025, n. 9068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9068 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00555/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2025, proposto da
PI ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di RD, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Santinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di RD sulla diffida notificata il 28/29.10.24 e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di RD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente riferisce di aver notificato al Comune resistente, in data 28 ottobre 2024, una “ Diffida ex art. 31, 117 c.p.a. e art. 21 nonies L. 241/90 e ss.mm.ii. ”, nella quale, premesso « che in data 12.06.03 il sig. ZA PI ottenne “concessione in sanatoria” n. 2842/724 da parte del Comune di RD per opere relative a “laboratorio artigianale ad uso falegnameria” eseguite in RD alla Via N. Strampelli 59, distinte in catasto al foglio 42, particella 1362 […] ; che a seguito di attività istruttoria tecnica espletata dall’area Urbanistica ed Edilizia Privata a seguito di istanza di proroga del PdC n. 451/03 del 15.07.03 presentata il 27.01.09, con protocollo 3713/09, veniva concessa la proroga richiesta dal Dirigente Area Urbanistica in data 10.03.09 […] ; che in data 19.06.12 il Comune di RD emise atto, poi notificato al sig. ZA PI in data 25.06.12, con il quale dispose “l’annullamento, in autotutela, del titolo edilizio in sanatoria n. 2842/724 del 12.06.03; che nel suddetto atto veniva affermato che “l’annullamento era stato reso necessario in quanto viziato da falsa autodichiarazione della consistenza e della realtà”; che a seguito di procedimento penale apertosi innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, p.p. n. 5856/12 – GIP n. 7047/13, il GIP Dott. Cario dispose l’archiviazione del procedimento suindicato in data 22.04.14; che in data 23.10.15, con prot. 52409 veniva rilasciato certificato di agibilità dal Comune di RD – Settore Edilizia Privata, per il PdC n. 45E03 pratica Edilizia n. 241/03 e succ. prot. 26331 del 15.07.03 » e considerato «[che] l’irragionevolezza del comportamento del Comune di RD è dimostrata altresì dalla estesa e penetrante istruttoria tecnica espletata che portò alla proroga del PdC de quo e all’archiviazione del procedimento penale in premessa indicato [che] l’amministrazione non poteva essere tratta in errore dalla documentazione versata in atti [e che] il Comune di RD nel caso de quo, rilasciando il certificato di agibilità nel 2015, ha ingenerato anche un legittimo affidamento del privato sulla liceità delle opere realizzate (cfr. CdS n. 7740/24) », ha chiesto all’amministrazione resistente di « revocare l’atto di annullamento prot. 28457 del 19.06.12 […] ripristinando la concessione in sanatoria n. 2842/724 entro e non oltre giorni 30 dalla notifica della presente diffida ».
1.1. Parte ricorrente, con il ricorso per cui è causa, ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di cui al paragrafo che precede, chiedendo di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di RD e il conseguente obbligo di provvedere sulla predetta diffida, con condanna del medesimo Comune al risarcimento “ di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente a causa del silenzio-inadempimento, che vengono quantificati in € 600.000,00 o in quella diversa somma che meglio l’adito TAR riterrà provata o di giustizia anche in considerazione del bene della vita di cui il ricorrente è stato privato ”.
2. Il Comune di RD si è costituito in resistenza il 10 febbraio 2025, concludendo, nella successiva memoria del 28 marzo 2025, per la declaratoria di irricevibilità, inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso e in ogni caso per il rigetto dello stesso nel merito.
3. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’eccezione di inammissibilità del gravame proposta da parte resistente non è meritevole di seguito, essendo stata la procura alle liti notificata contestualmente al ricorso introduttivo ed essendo, quindi, chiaramente desumibile che la stessa fosse riferibile al patrocinio del presente giudizio (vedi, in questi termini, richiamando Cass. Civ., Sez. un., 19 gennaio 2024 n. 2075, tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 23 dicembre 2024, n. 23361 e Sez. IV quater, 4 febbraio 2025, n. 2585).
4.1. Parimenti infondata è l’eccezione di irricevibilità del gravame, atteso che, ancorché nelle conclusioni del ricorso si faccia riferimento a una diffida del 15 marzo 2023, nel medesimo atto si dichiara espressamente di agire per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di RD “ in ordine all’istanza di cui alla diffida notificata il 28/29.10.24 ” (prodotta in causa come allegato 1 al ricorso), risultando, dunque, rispettato il termine di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a.
5. Nel merito, il ricorso non è fondato.
5.1. Va a questo proposito rammentato che, per consolidata giurisprudenza, non è possibile utilizzare lo strumento del ricorso avverso il silenzio per sollecitare surrettiziamente l’esercizio di poteri di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto ex art. 117 c.p.a. (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2022, n. 1687 e Id., 29 marzo 2021, n. 2622).
5.1.1. L’impossibilità di configurare un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati consegue alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’ an , del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 301 e Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4518).
5.1.2. Inoltre, il principio appena richiamato trova ulteriore fondamento nell’esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto amministrativo nel termine di decadenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 183).
5.2. Ancorché le conclusioni a cui è pervenuta la richiamata giurisprudenza possano essere in astratto superate in presenza di ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento (cfr. Cons. Stato, 183/2010), ritiene il Collegio che la ricorrenza delle suddette ragioni non sia stata nel caso in esame allegata e provata.
5.3. Risulta, invero, che l’atto oggetto dell’istanza di ritiro in autotutela è stato a suo tempo ritualmente impugnato dall’odierno ricorrente e il relativo giudizio è stato dichiarato perento con decreto di questa Sezione n. 7875 del 14 dicembre 2023.
5.4. Ebbene, tutte le evenienze alla stregua delle quali sussisterebbe, ad avviso del ricorrente, l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione sono – al netto di quelle di cui si deve in ogni caso escludere la rilevanza, come il rilascio dell’agibilità, la quale non comporta alcuna sanatoria di un immobile abusivo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 aprile 2024, n. 3930), con la conseguenza che la causa può essere decisa, ai sensi dell’art. 77, comma 2, c.p.a., senza necessità di concedere il termine per la proposizione della querela di falso richiesto a p. 11 della memoria ex art. 73 c.p.a. del Comune di RD – anteriori rispetto alla data in cui è stata dichiarata la perenzione del ricorso a suo tempo promosso avverso l’atto di ritiro in autotutela del permesso di costruire del 2003.
5.4.1. Opinare nel senso della sussistenza dell’obbligo del Comune resistente di provvedere sull’istanza del 28 ottobre 2024 consentirebbe, allora, al ricorrente di eludere l’obbligo del rispetto del termine per la tempestiva impugnazione del provvedimento del 2012 (rispetto alla quale il ricorrente sarebbe in sostanza “rimesso in termini”), superando gli effetti della perenzione maturata nel 2023 (peraltro non oggetto di tempestiva opposizione ex art. 85 c.p.a.).
5.4.2. In sostanza, non ricadono nell’ambito dell’eccezione al principio dell’assenza dell’obbligo di provvedere su istanze di annullamento in autotutela, le ordinarie ipotesi di mera illegittimità del provvedimento (quali sono quelle allegate dal ricorrente), pena il venir meno del principio di perentorietà del termine di impugnazione del provvedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 19 marzo 2025, n. 600), dal momento che un richiamo generalizzato alle esigenze di giustizia ed equità per ritenere doverosa l’autotutela comporta l’introduzione di un ulteriore rimedio rispetto al sistema di impugnativa degli atti in violazione del principio di inoppugnabilità degli stessi e, quindi, della definizione delle controversie, con la conseguenza che esso è giustificabile solo in casi particolari, in cui sussistono conclamate esigenze di giustizia, di regola normativamente determinati (Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2564), nel novero dei quali non può farsi rientrare la mera reiterazione di ragioni che si sono fatte valere ovvero che si sarebbero dovute fare valere nell’ambito di un processo dichiarato perento.
5.5. Ne consegue, alla luce delle condivisibili conclusioni della giurisprudenza sopra richiamata, l’infondatezza dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
5.6. In ragione delle considerazioni che precedono va altresì respinta la domanda di risarcimento del danno, non essendo incorsa l’amministrazione nel silenzio inadempimento di cui – infondatamente – si discorre in ricorso.
6. Le spese, liquidate come in parte dispositiva, sono poste a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna PI ZA a rifondere al Comune di RD le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO