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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2045/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14317/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padura 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024391755000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1410/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle 10.15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha inteso impugnare la intimazione di pagamento n. 07120259024391755/000, notificata in data 21 luglio 2025 avente ad oggetto la richiesta di versamento della complessiva somma di €.2.355,71 portata dalla cartella n. 07120140425635717000, asseritamente notificata in data 29.01.2015 e relativa ad imposta provinciale di trascrizione e iscrizione veicoli al pubblico registro, nonchè dalla cartella n.07120140432059888000 pari ad € 2.283,64, asseritamente notificata in data 29.01.2015 e relativa ad addizionale comunale Irpef. A sostegno del ricorso ha eccepito la nullità dell'atto deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e nemmeno gli avvisi di accertamento di competenza degli enti impositori, eccependo altresì la prescrizione delle pretese.
Si è costituito il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per estraneità alle iscrizioni a ruolo impugnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente non ha depositato prova della avvenuta notificazione del ricorso alle parti passivamente legittimate, ovvero alla Agenzia delle Entrate-OS, che ha emesso l'atto impugnato, e nemmeno agli Enti che hanno disposto le iscrizioni a ruolo, ovvero l'Agenzia delle Entrate
e la Città Metropolitana (ex Provincia) di Napoli.
L'art.22 del D.Lgs.546/1992 prevede che il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità depositi, nella segreteria della Commissione Tributaria adìta, l'originale del ricorso notificato: nel caso in cui il destinatario del ricorso non si costituisca, il mancato deposito dell'atto non può non determinare la inammissibilità del ricorso, secondo quanto espressamente disposto dalla norma.
Nella fattispecie parte ricorrente non ha depositato prova della notificazione alle parti resistenti ed il Comune di Napoli, volontariamente costituitosi, risulta del tutto estraneo alla controversia.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14317/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padura 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024391755000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1410/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle 10.15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha inteso impugnare la intimazione di pagamento n. 07120259024391755/000, notificata in data 21 luglio 2025 avente ad oggetto la richiesta di versamento della complessiva somma di €.2.355,71 portata dalla cartella n. 07120140425635717000, asseritamente notificata in data 29.01.2015 e relativa ad imposta provinciale di trascrizione e iscrizione veicoli al pubblico registro, nonchè dalla cartella n.07120140432059888000 pari ad € 2.283,64, asseritamente notificata in data 29.01.2015 e relativa ad addizionale comunale Irpef. A sostegno del ricorso ha eccepito la nullità dell'atto deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e nemmeno gli avvisi di accertamento di competenza degli enti impositori, eccependo altresì la prescrizione delle pretese.
Si è costituito il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per estraneità alle iscrizioni a ruolo impugnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente non ha depositato prova della avvenuta notificazione del ricorso alle parti passivamente legittimate, ovvero alla Agenzia delle Entrate-OS, che ha emesso l'atto impugnato, e nemmeno agli Enti che hanno disposto le iscrizioni a ruolo, ovvero l'Agenzia delle Entrate
e la Città Metropolitana (ex Provincia) di Napoli.
L'art.22 del D.Lgs.546/1992 prevede che il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità depositi, nella segreteria della Commissione Tributaria adìta, l'originale del ricorso notificato: nel caso in cui il destinatario del ricorso non si costituisca, il mancato deposito dell'atto non può non determinare la inammissibilità del ricorso, secondo quanto espressamente disposto dalla norma.
Nella fattispecie parte ricorrente non ha depositato prova della notificazione alle parti resistenti ed il Comune di Napoli, volontariamente costituitosi, risulta del tutto estraneo alla controversia.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.