Sentenza 8 maggio 2004
Massime • 1
Il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l'art. 1 legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT; ne' la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali. A diversa conclusione non può pervenirsi neppure sulla base dell'art. 54, comma dodicesimo, legge 449/97, secondo il quale ogni rinvio normativo o contrattuale "all'indice del costo della vita..." deve intendersi riferito "all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai...", non facendo esso riferimento alla "contingenza", ne' potendosi ritenere che il tenore della disposizione sia tale da giustificare l'indicizzazione della indennità di mobilità a partire dal 1 gennaio 1998 (fattispecie relativa a periodi antecedenti alla entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r), legge 17 maggio 1999 n. 144, con cui si è delegato il Governo all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2004, n. 8805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8805 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI RI, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CARPAGNANO, BIAGIO CAPACCHIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, PILERIO SPADAFORA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1219/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 29/11/01 - R.G.N. 160/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/04 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Trani, MA SC conveniva in giudizio l'INPS per ottenere il pagamento dell'adeguamento dell'indennità di mobilità nella misura dell80% dall'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, con effetto dal 1^ gennaio dell'anno successivo alla decorrenza del trattamento di mobilità, oltre accessori e spese di lite. Al riguardo, ritenuta la sussistenza di una identità tra l'indennità di mobilità e l'integrazione salariale aventi come termini di riferimento la indennità di contingenza, assumeva che l'INPS illegittimamente aveva corrisposto importi mensili determinati sulla base dei massimali di prima erogazione, senza procedere all'adeguamento annuale. Instauratosi il contraddittorio, l'istituto impugnava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, perché giuridicamente infondata. L'adito Giudice rigettava la domanda.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello l'istante, il quale deduceva che, contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di primo grado, alla disciplina vigente per la mobilità si applicava la normativa della disoccupazione e al trattamento di disoccupazione quella della integrazione salariale straordinaria;
pertanto, per la proprietà transitiva, quest'ultima andava a disciplinare l'indennità di mobilità, con la sua indicizzazione, una volta soppressa l'indennità di contingenza, posta a parametro dell'adeguamento annuale, sia della C.I.G.S., sia della mobilità. Aggiungeva che la norma dell'art. 7, 3^ comma, della legge n. 223/91 era da scorporarsi in due precetti: uno prevedeva il principio della indicizzazione della prestazione (indennità di mobilità), l'altro i criteri per l'adeguamento di quest'ultima. Venuti meno i criteri (percentuale della contingenza) rimaneva fermo il principio dell'adeguamento, individuabile dal giudice negli indici elaborati dall'ISTAT, secondo l'orientamento assunto, sia dalla Corte Costituzionale, sia dal Supremo Collegio, per la indennità di disoccupazione agricola.
Insisteva per l'applicazione degli stessi criteri della C.I.G.S. alla indennità di mobilità, data la loro stretta interdipendenza ex art. 7, 1^ comma, della legge 223/91.
Una riprova derivava dal fatto che con la legge n 144/99 il Governo veniva delegato ad emanare norme di adeguamento annuale dell'indennità di mobilità, di cui all'art. 7 della legge 23/7/1991 n. 223, nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal 2^ comma dell'articolo unico della legge 13/8/1980 n. 427, successive modificazioni. Norme, a suo dire, resesi non più necessarie, perché ricavabili dal sistema giuridico già vigente.
Pertanto, contrastando e criticando negativamente la sentenza n. 184 del 7/6/2000 della Corte Costituzionale, instava per l'accoglimento della domanda.
Resisteva al gravame l'appellato, il quale, deducendone l'infondatezza ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 20-29 novembre 2001, l'adita Corte d'appello di Bari rigettava il gravame.
Osservava, sulla scorta della sentenza della Corte cost. n. 184 del 2000, che l'autonomia della disciplina della indennità di mobilità non consentiva di assimilarla al trattamento straordinario di integrazione salariale e che il collegamento, di cui all'art. 1, comma 5^, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, fra trattamento di C.I.G.S. e trattamento di mobilità - nel senso che gli aumenti del primo andavano a riflettersi sul secondo - faceva esclusivo riferimento al momento iniziale di determinazione dell'indennità di mobilità e non poteva legittimare un'interpretazione estensiva o analogica della norma suddetta, il cui tenore letterale era stato dal giudice delle leggi ritenuto conforme ai principi costituzionali. Per la cassazione di tale decisione ricorre il lavoratore con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 54, comma 12, della l. n. 449/97, e sostiene che, avendo chiesto che gli fosse riconosciuto il diritto alla indicizzazione annuale dell'indennità di mobilità a partire dall'1 gennaio 1998, erroneamente il Giudice di appello aveva escluso detto diritto, nonostante la chiara lettera dell'art. 54, comma 12^, della l. n. 449/1997 a tenore del quale " decorrere dal 1^ gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi a consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale". Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 3^ e 12^ della l. n. 233/1991, dell'art. 45, comma 1^, lett. R), della legge 144/99 ed ancora dell'art. 54, comma 12^, della legge n. 449/97,
censura, sulla base di detta normativa, l'iter argomentativo seguito nella impugnata decisione, che aveva portato ad escludere sia la indicizzazione annuale della indennità di mobilità sia la impossibilità di estendere - in via analogica - il meccanismo di indicizzazione previsto per l'integrazione salariale. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, perché strettamente connessi, non possono essere condivisi.
La questione in esame è stata ripetutamente affrontata da questa Corte (v. ex multis Cass. 30 luglio 2001 n. 10379,10 settembre 2002 n. 13176, 8 ottobre 2002 n. 14412), che - con riferimento a fattispecie, come quella in esame, relative a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r), della legge 17 maggio 1999 n. 144 (con cui si è delegato il Governo
all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità) - ha affermato che il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, comma 5^, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 541, che ha modificato l'art. 1 della legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
ne' la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali. Ritiene inoltre il Collegio che a diversa conclusione non può pervenirsi sulla base del menzionato art. 54, 12^ comma l. 449/97, non facendo esso riferimento alla "contingenza", ne' potendosi fondatamente sostenere, in mancanza di tale riferimento e di una norma chiarificatrice sul punto, che il tenore della disposizione, alla cui stregua ogni rinvio normativo o contrattuale "all'indice del costo della vita ..." deve intendersi riferito "all'indice dei prezzi a consumo per famiglie di impiegati ed operai ..." sia tale da giustificare l'indicizzazione della indennità di mobilità a partire dell'1 gennaio 1998.
Dovendosi ribadire i principi, ripetutamente affermati da questa Corte in materia, e non risultando sufficienti le pur attente argomentazioni, esposte dalla difesa del ricorrente, a determinare un mutamento dell'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese di questo giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42 d.l. 269 del 2003, nella specie inapplicabile rottone temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2004