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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1719/2023 R.G.A.C. promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
(Cod. Fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Cecchieri, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso i suoi indirizzi di posta elettronica certificata mail Email_1
Email_2
opponenti nei confronti di
(Cod. Fisc. e numero di iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di OM ) e per essa, quale procuratrice P.IVA_2
speciale, già Controparte_2 Controparte_3
(Cod. Fisc. ),
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Michele Uggè di Lodi, in forza di procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto procuratore Email_3
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per gli opponenti (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 15.11.2024):
“Nel rito in via pregiudiziale: Dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento ai sensi dell'art. 5) bis del D.Lgs. 28/2010 in relazione all'art.
5) comma 1° D.Lgs. 28/2010 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 482/2023 del 6/09/2023, immediatamente esecutivo pronunciato dal Tribunale di Massa R.G. 902/2023, Giudice Dott.ssa
Valentina Prudente e notificato in data 26/09/2023 con condanna di
alla refusione delle spese di lite;
-In subordine: dichiarare il CP_1
difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e per l'effetto dichiarare nullo e\o revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto in favore di
2 Nel merito Dichiarare la nullità e\o revocare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto per assoluta mancanza sia delle condizioni di emissione del provvedimento de quo in fase monitoria sia della prova scritta dell'an e del quantum sul diritto di credito vantato dall'opposto ex art. 633 comma 1° n. 1) e 634 c.p.c. ed ex artt. 50, 58, 119 e 117 UB;
- In
Subordine: accogliere la presente opposizione accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai Sig.ri ed per le causali Parte_1 Parte_2 meglio spiegate nell'atto di citazione in opposizione, in particolare dichiarando la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni tutte sottoscritte e prodotte nel fascicolo monitorio, per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
- In ulteriore
Subordine: dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole tutte delle predette fideiussioni, e comunque di quelle di cui ai n. 2-6-8, e per l'effetto dichiarare decaduto il creditore ex art. 1957 c.c. da ogni diritto di garanzia
e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
Per l'opposta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 15.11.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis, così giudicare: A)
IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. B) IN VIA SUBORDINATA: condannare gli attori opponenti al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute ad all'esito della causa. C) In ogni caso, Controparte_1
condannare gli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. D) Con favore di spese e competenze di lite”.
3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, Controparte_1
e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 482/2023, emesso da questo Tribunale il 06.09.2023 e notificato in data 26.09.2023, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento, in favore del predetto istituto, della complessiva somma di €
146.622,83, in forza di contratti di mutuo chirografari (contratto di mutuo chirografario n. 00913564 stipulato in data 03.11.2014 con il Banco
Popolare Soc. Coop. e contratto di mutuo chirografario n. 3952635 stipulato in data 17.05.2018 il Banco BPM S.p.A.) rispetto ai quali gli opponenti si erano resi inadempimenti nella restituzione delle relative rate, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione è stato dedotto il difetto di legittimazione attiva di in riferimento alla titolarità dei crediti fatti Controparte_1
valere in sede monitoria, per non avere la controparte provato documentalmente che tra i crediti interessati alla prospettata vicenda traslativa vi fossero anche, per l'appunto, quelli relativi ai contratti di mutuo chirografari stipulati con i precedenti titolari del credito (Banco Popolare
Soc. Coop. e Banco B.P.M. s.p.a.), ambedue posti a fondamento della pretesa azionata.
Gli opponenti hanno inoltre evidenziato la mancanza di prova scritta dei crediti de quibus, l'indeterminatezza dell'importo oggetto di ingiunzione per mancata corrispondenza con quello risultante nell'estratto conto ex art. 50
T.U.B., allegando, altresì, l'inefficacia della documentazione prodotta in fase monitoria. Hanno rilevato altresì che, per giurisprudenza costante,
l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 UB non costituisce, di per
4 sé, prova del credito vantato dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente.
Gli opponenti hanno poi eccepito, quale ulteriore motivo di opposizione, la nullità delle fideiussioni rilasciate da ed per Parte_1 Parte_2 violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287/90, per avere le stesse un contenuto identico a quello previsto dai moduli fideiussori predisposti dall'ABI in violazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 22.05.2005; come tali, pertanto, affette da cd. nullità derivata.
Hanno concluso, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art. 649 c.p.c., per le numerose ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'opposizione.
Integrato il contraddittorio, si è costituita e per essa, Controparte_1
quale procuratrice speciale, contestando Controparte_2
la ricostruzione fattuale e giuridica contenuta in citazione e concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Ha contestato l'assunto circa il difetto di legittimazione attiva, a proprio dire smentito dalla documentazione dimessa a corredo del ricorso monitorio, richiamando numerosa giurisprudenza a sostegno dei propri assunti, ed ha evidenziato l'assolvimento dell'onere probatorio dei crediti posti a fondamento del decreto ingiuntivo.
Ha contestato altresì le ulteriori doglianze degli opponenti in ordine all'asserita nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti per presunta conformità allo schema ABI, sul rilievo per cui soltanto le fideiussioni omnibus sono potenzialmente suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Ha rilevato la natura autonoma della garanzia prestata dagli opponenti, a fronte della cui escussione non era stata sollevata exceptio doli nei termini e modi di legge.
5 Ha sottolineato, da ultimo, l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte degli opponenti e insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese del giudizio.
All'udienza del 27.02.2024 il Giudice, in accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., sospendeva la provvisoria esecutività del decreto opposto in considerazione del quadro istruttorio inerente alla contestata titolarità del credito dedotto in giudizio per effetto della prospettata cessione in blocco ex art. 58 UB ed al relativo onere probatorio, nonché in riferimento ai profili dell'eccepita nullità delle fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria fatta valere nei confronti dei garanti.
La causa, istruita in forma documentale, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024, come in epigrafe trascritte, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§
Sintetizzata la materia del contendere nei termini fin qui delineati, va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 28/2010, in relazione all'art. 5, comma 1°
D.Lgs. 28/2010, sollevata in via pregiudiziale dalla difesa degli opponenti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.11.2024.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 28/2010 – disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ed applicabile a far data dal 30.06.2023 – “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze
6 di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dall'opponente si appalesa infondata nonché tardiva.
In primo luogo, mette conto evidenziare che la disposizione richiamata – art. 5 bis D.Lgs. n. 28/2010 – non è applicabile al presente giudizio in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo, conclusosi con il provvedimento monitorio opposto in questa sede, è stato depositato in data 18.05.2023, cioè in data antecedente all'entrata in vigore del predetto art. 5 bis D.Lgs.
n. 28/2010 che, come accennato, spiega i suoi effetti a far data dal
30.06.2023.
Non può pertanto ritenersi che il presente giudizio di opposizione rientri tra le controversie cui si applica, ratione temporis, la norma di recente introduzione, essendo esso al contrario assoggettato alla disciplina legislativa previgente.
Del resto, è noto che la data di deposito del ricorso monitorio (nel caso di specie antecedente all'entrata in vigore della novella legislativa) radica la litispendenza nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e costituisce, di per sé sola, il riferimento temporale ai fini dell'individuazione della disciplina legislativa applicabile.
Malgrado la considerazione che precede rivesta carattere assorbente, mette conto comunque evidenziare che le Sezioni Unite, con la pronuncia richiamata dagli opponenti, nel 2020 si erano limitate a ribadire come l'onere di introdurre la procedura di mediazione civile gravasse sull'opposto, di talché il Giudice del giudizio di opposizione, una volta provveduto sull'istanza ex art. 648 o 649 c.p.c., avrebbe dovuto assegnare
7 un termine per introdurre la procedura di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda spiegata ex adverso.
Tuttavia, il presupposto implicito di tale principio di diritto è costituito dalla circostanza che l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione sia stata eccepita dalla parte interessata, cioè l'opponente, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Nel caso in esame, di contro, gli opponenti non hanno eccepito e/o rilevato in sede di prima udienza il mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione, limitandosi a sollevare la predetta eccezione soltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., quando già dovevano ritenersi decaduti dalla relativa facoltà.
Del resto, anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il presupposto implicito (ma necessario) dell'onere (dell'opposto) di introdurre la procedura di mediazione civile (cui fanno riferimento le stesse
Sezioni Unite della Suprema Corte) è che l'improcedibilità sia stata eccepita o rilevata tempestivamente in prima udienza, secondo il principio generale valido per tutte le controversie ricomprese nel novero di quelle soggette a mediazione obbligatoria. Né si comprende, del resto, per quale ragione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quale quello in esame, potrebbe apoditticamente riconoscersi all'opponente la possibilità di eccepire l'improcedibilità della domanda anche dopo il termine decadenziale a tal fine previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 ed ottenere, in tal modo, la revoca del decreto ingiuntivo.
Per completezza di motivazione va comunque evidenziato che l'art. 5 bis dello stesso D.Lgs. n. 28/2010, di recente introduzione - disposizione non applicabile ratione temporis alla controversia in trattazione, per quanto dianzi chiarito - nel prevedere che il Giudice, dopo aver provveduto sull'istanza di concessione della provvisoria esecutività o su quella di sospensione, fissi l'udienza successiva dopo la scadenza del termine per la conclusione della procedura di mediazione, presuppone pur sempre,
8 quale condizione implicita di tale rinvio (e, di conseguenza, della declaratoria di improcedibilità e della revoca del decreto ingiuntivo qualora la procedura di mediazione non sia espletata nel termine di sei mesi), che lo stesso Giudice “alla prima udienza” abbia “accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione”; vale a dire, per l'appunto, che la carenza della condizione di procedibilità dell'azione sia stata eccepita o rilevata (rispettivamente su iniziativa di parte o ex officio) nel corso della prima udienza. Con la naturale conseguenza che, ove tale eventualità non si verifichi, nulla osta a che la causa prosegua e venga decisa.
La specialità dell'art. 5 bis di nuovo conio – beninteso, per i procedimenti cui tale disposizione è applicabile ratione temporis – non può arrivare al punto di consentire la proponibilità dell'eccezione di improcedibilità ad libitum, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre soltanto in relazione a tutte le altre cause non radicate nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ma pur sempre concernenti materie per cui è obbligatoria la mediazione civile, opererebbe la decadenza ai fini del rilievo dell'improcedibilità. Né una disciplina di tal fatta risulterebbe sorretta da una valida ratio giustificativa, essendo al contrario la rilevabilità oltre la prima udienza di un'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione civile contraria al principio del giusto processo ed a quello di economia processuale, oltre che contrastante con il favor iurisdictionis, in virtù del quale il diritto di tutela giurisdizionale può essere soltanto temporaneamente (e per un ragionevole e breve lasso temporale) limitato per permettere l'accesso al procedure stragiudiziali finalizzate alla definizione delle controversie.
In difetto di tempestiva eccezione di improcedibilità a pena di decadenza in prima udienza, la proposizione tardiva della medesima eccezione non assume rilievo preclusivo rispetto alla definizione del giudizio e deve reputarsi tamquam non esset.
9 Del resto, sarebbe contraddittorio un sistema nel quale si può ottenere un decreto ingiuntivo anche senza previo esperimento della procedura di mediazione civile, potendo quest'ultima essere attivata in pendenza di opposizione, salvo poi sostenere che, nelle cause non radicate con ricorso monitorio l'improcedibilità debba essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza, potendo essere invece eccepita anche successivamente nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza è concorde, del resto, nel ritenere che “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”
(Cass. n. 22736/2021; Id. n. 25155/2020); ciò che, per quanto chiarito, non
è avvenuto nella vicenda in esame.
L'eccezione è pertanto infondata.
Per quanto più propriamente attiene al merito della controversia, come già evidenziato con l'ordinanza emessa all'udienza del 27.02.2024,
l'opposizione merita accoglimento, in riferimento al quadro istruttorio inerente alla contestata titolarità del credito dedotto in giudizio per effetto della prospettata cessione in blocco ex art. 58 UB ed al relativo onere probatorio.
In effetti, la documentazione allegata al ricorso monitorio e prodotta a corredo della comparsa di risposta nel presente giudizio non integra idonea prova scritta, in relazione al profilo di controversia appena evidenziato, inerente all'inclusione o meno tra i crediti trasferiti in blocco, ex art. 58T. di quelli per il quale è stata pronunciata l'ingiunzione. Pt_3
In particolare, non risulta prodotto da parte opponente il contratto di cessione del 03.06.2021, comprensivo del relativo Allegato 1 (contenente, per l'appunto, l”'Elenco dei crediti” oggetto di trasferimento “in blocco”); non essendo dato, pertanto, verificare che una effettiva cessione dei crediti sia intercorsa tra B.P.M. S.p.A. e né che l'elenco Controparte_1
in questione annoveri anche quello fatto valere in sede monitoria.
10 Né assume rilievo, a tal fine, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 68 del 10 giugno 2021, Parte Seconda, con successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 75 del 26 giugno 2021, Parte Seconda, dell'avviso di cessione previsto dal citato art. 58 T.U.B., trattandosi di formalità che ha esclusivamente l'efficacia propria degli atti previsti dall'art. 1264 c.c.
(ovvero quella della notificazione della cessione al debitore ceduto o della accettazione della stessa da parte di quest'ultimo), non già efficacia traslativa (cfr. Cass. n. 5617/2020, Id. n. 22151/2019, Id. n 2780/2019, Id.
n. 22268/2018, Id n. 22548/2018, Id. n. 4116/2016); non valendo essa neanche a dimostrare il perfezionamento della stessa cessione, tanto meno con riferimento al credito per cui è controversia, difettando del pari della specificazione dei crediti trasferiti “in blocco”.
Del pari inidonee a dimostrare la titolarità dei crediti di cui si discute in capo a parte opposta sono le missive ed i solleciti di pagamento trasmessi dall'originaria titolare del credito e successivamente dalla pretesa cessionaria agli opponenti, con le quali gli stessi sono stati notiziati dell'asserito trasferimento dei crediti de quibus, trattandosi di comunicazioni aventi, per loro stessa natura, la precipua ed esclusiva funzione prevista ex art. 1264 c.c., non già attitudine probatoria circa il perfezionamento dell'effetto traslativo controverso.
Analogamente, gli estratti conto ex art. 50 T.U.B. (allegati al ricorso monitorio sub docc. 8,10 nonché alla comparsa di risposta anche sub. doc. 18), recanti la sottoscrizione di funzionario dell'istituto con il quale sono stati intrattenuti i rapporti bancari oggetto di causa, non vale a dimostrare che ad siano stati effettivamente trasferiti i Controparte_1
crediti fatti valere in sede monitoria.
La mera disponibilità in capo a parte opposta dei contratti di mutui chirografari a suo tempo stipulati, così come degli estratti conti certificati ex art. 50 T.U.B., non vale, di per sé sola, ad integrare prova presuntiva della cessione, in favore dell'opposta, del credito derivante dal relativo
11 rapporto bancario, non potendosi escludere che tale documentazione sia stata acquisita nel contesto delle trattative intercorse nell'ambito della vicenda traslativa, senza che l'accordo si sia effettivamente concluso in relazione al credito fatto valere con il ricorso monitorio. Non a caso, del resto, la stessa Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare expressis verbis che “la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto di finanziamento fra terzi, non (è) idonea a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito” (cfr. Cass. n.
2780/2019).
Deve poi escludersi che, secondo quanto prospettato dall'opposta, la stessa abbia prodotto in giudizio, con il doc. 6 dimesso nel fascicolo monitorio, in funzione di prova del trasferimento della posizione, la
“dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla cedente”. Alla comunicazione appena indicata, invero, non può attribuirsi rilevanza dimostrativa di sorta in riferimento alla controversa titolarità del credito dedotto, ma, tutt'al più, soltanto con riguardo all'effetto previsto ex art. 1264 c.c., fermo restando il difetto probatorio circa l'effettiva inclusione del credito fatto valere in sede monitoria tra quelli interessati alla citata cessione “in blocco” ex art. 58 T.U.B.
Va peraltro rimarcata la mancata produzione, oltre che dell'avviso di cessione “in blocco” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione della stessa cessione nel
Registro delle Imprese, formalità, quest'ultima, anch'essa prevista ex art. 58 T.U.B.; adempimenti entrambi indispensabili non soltanto per esigenze di conoscibilità della vicenda traslativa da parte del debitore ceduto
(permettendo a questi di conoscere i fatti modificativi relativi al suo rapporto contrattuale ed eventualmente opporsi alla cessione del credito), ma anche in funzione di certezza del rapporto creditizio come rientrante tra quelli oggetto di trasferimento “in blocco” (valendo l'iscrizione nel
Registro delle Imprese dei singoli crediti a fornire indicazioni precise con
12 riferimento ad ognuno di essi). Siffatta ricostruzione poggia sul dettato testuale dello stesso art. 58 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993 UB ("la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità"); rendendo tale tenore letterale della norma necessaria la ricorrenza di entrambe le formalità (sia dell'iscrizione nel Registro delle
Imprese che della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), in quanto richieste cumulativamente e non in via alternativa.
Peraltro, ciò pare confermato anche dal previgente disposto dello stesso citato art. 58 T.U.B., che, nella sua formulazione originaria, prevedeva, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la sola pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
con la conseguenza che la modifica apportata con il D. Lgs. n. 6/2004 sottende la volontà del Legislatore di apprestare una maggiore tutela al debitore ceduto. Anche i più recenti orientamenti giurisprudenziali, elaborati non soltanto in sede di merito ma anche di legittimità, hanno del resto confermato la necessità di entrambe le formalità de quibus, evidenziando come "il perfezionamento del contratto non può essere indirettamente dedotto dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione”, “a fronte della contestazione” circa “i fatti costitutivi del … credito”, in particolare, in ordine al “trasferimento della titolarità” dello stesso (cfr. Trib. Cagliari 17.4.2013)"; ed ancora che "la società che, affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio … ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
13 In definitiva, in difetto di prova circa la controversa titolarità (dal lato attivo) del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, l'opposizione merita accoglimento, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, risultando assorbite – in virtù del criterio decisorio fondato sulla ragione più liquida e del rilievo dirimente dell'evidenziato omesso assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte opposta in riferimento al profilo del contendere suindicato – le restanti questioni oggetto del contendere trattate negli scritti difensivi delle parti, tra le quali la doglianza inerente all'eccepita invalidità ed alla conseguente inefficacia delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti e . Parte_1 Parte_2
Il regime delle spese processuali viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita, revoca il decreto ingiuntivo opposto, per carenza di prova della titolarità in capo a
[...]
del credito dedotto in causa. CP_1
Condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.906,50, di cui € 406,50 per esborsi ed anticipazioni ed €
7.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 10.02.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1719/2023 R.G.A.C. promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
(Cod. Fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Cecchieri, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso i suoi indirizzi di posta elettronica certificata mail Email_1
Email_2
opponenti nei confronti di
(Cod. Fisc. e numero di iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di OM ) e per essa, quale procuratrice P.IVA_2
speciale, già Controparte_2 Controparte_3
(Cod. Fisc. ),
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Michele Uggè di Lodi, in forza di procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto procuratore Email_3
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per gli opponenti (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 15.11.2024):
“Nel rito in via pregiudiziale: Dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento ai sensi dell'art. 5) bis del D.Lgs. 28/2010 in relazione all'art.
5) comma 1° D.Lgs. 28/2010 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 482/2023 del 6/09/2023, immediatamente esecutivo pronunciato dal Tribunale di Massa R.G. 902/2023, Giudice Dott.ssa
Valentina Prudente e notificato in data 26/09/2023 con condanna di
alla refusione delle spese di lite;
-In subordine: dichiarare il CP_1
difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e per l'effetto dichiarare nullo e\o revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto in favore di
2 Nel merito Dichiarare la nullità e\o revocare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto per assoluta mancanza sia delle condizioni di emissione del provvedimento de quo in fase monitoria sia della prova scritta dell'an e del quantum sul diritto di credito vantato dall'opposto ex art. 633 comma 1° n. 1) e 634 c.p.c. ed ex artt. 50, 58, 119 e 117 UB;
- In
Subordine: accogliere la presente opposizione accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai Sig.ri ed per le causali Parte_1 Parte_2 meglio spiegate nell'atto di citazione in opposizione, in particolare dichiarando la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni tutte sottoscritte e prodotte nel fascicolo monitorio, per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
- In ulteriore
Subordine: dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole tutte delle predette fideiussioni, e comunque di quelle di cui ai n. 2-6-8, e per l'effetto dichiarare decaduto il creditore ex art. 1957 c.c. da ogni diritto di garanzia
e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
Per l'opposta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 15.11.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis, così giudicare: A)
IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. B) IN VIA SUBORDINATA: condannare gli attori opponenti al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute ad all'esito della causa. C) In ogni caso, Controparte_1
condannare gli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. D) Con favore di spese e competenze di lite”.
3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, Controparte_1
e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 482/2023, emesso da questo Tribunale il 06.09.2023 e notificato in data 26.09.2023, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento, in favore del predetto istituto, della complessiva somma di €
146.622,83, in forza di contratti di mutuo chirografari (contratto di mutuo chirografario n. 00913564 stipulato in data 03.11.2014 con il Banco
Popolare Soc. Coop. e contratto di mutuo chirografario n. 3952635 stipulato in data 17.05.2018 il Banco BPM S.p.A.) rispetto ai quali gli opponenti si erano resi inadempimenti nella restituzione delle relative rate, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione è stato dedotto il difetto di legittimazione attiva di in riferimento alla titolarità dei crediti fatti Controparte_1
valere in sede monitoria, per non avere la controparte provato documentalmente che tra i crediti interessati alla prospettata vicenda traslativa vi fossero anche, per l'appunto, quelli relativi ai contratti di mutuo chirografari stipulati con i precedenti titolari del credito (Banco Popolare
Soc. Coop. e Banco B.P.M. s.p.a.), ambedue posti a fondamento della pretesa azionata.
Gli opponenti hanno inoltre evidenziato la mancanza di prova scritta dei crediti de quibus, l'indeterminatezza dell'importo oggetto di ingiunzione per mancata corrispondenza con quello risultante nell'estratto conto ex art. 50
T.U.B., allegando, altresì, l'inefficacia della documentazione prodotta in fase monitoria. Hanno rilevato altresì che, per giurisprudenza costante,
l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 UB non costituisce, di per
4 sé, prova del credito vantato dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente.
Gli opponenti hanno poi eccepito, quale ulteriore motivo di opposizione, la nullità delle fideiussioni rilasciate da ed per Parte_1 Parte_2 violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287/90, per avere le stesse un contenuto identico a quello previsto dai moduli fideiussori predisposti dall'ABI in violazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 22.05.2005; come tali, pertanto, affette da cd. nullità derivata.
Hanno concluso, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art. 649 c.p.c., per le numerose ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'opposizione.
Integrato il contraddittorio, si è costituita e per essa, Controparte_1
quale procuratrice speciale, contestando Controparte_2
la ricostruzione fattuale e giuridica contenuta in citazione e concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Ha contestato l'assunto circa il difetto di legittimazione attiva, a proprio dire smentito dalla documentazione dimessa a corredo del ricorso monitorio, richiamando numerosa giurisprudenza a sostegno dei propri assunti, ed ha evidenziato l'assolvimento dell'onere probatorio dei crediti posti a fondamento del decreto ingiuntivo.
Ha contestato altresì le ulteriori doglianze degli opponenti in ordine all'asserita nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti per presunta conformità allo schema ABI, sul rilievo per cui soltanto le fideiussioni omnibus sono potenzialmente suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Ha rilevato la natura autonoma della garanzia prestata dagli opponenti, a fronte della cui escussione non era stata sollevata exceptio doli nei termini e modi di legge.
5 Ha sottolineato, da ultimo, l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte degli opponenti e insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese del giudizio.
All'udienza del 27.02.2024 il Giudice, in accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., sospendeva la provvisoria esecutività del decreto opposto in considerazione del quadro istruttorio inerente alla contestata titolarità del credito dedotto in giudizio per effetto della prospettata cessione in blocco ex art. 58 UB ed al relativo onere probatorio, nonché in riferimento ai profili dell'eccepita nullità delle fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria fatta valere nei confronti dei garanti.
La causa, istruita in forma documentale, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024, come in epigrafe trascritte, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§
Sintetizzata la materia del contendere nei termini fin qui delineati, va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 28/2010, in relazione all'art. 5, comma 1°
D.Lgs. 28/2010, sollevata in via pregiudiziale dalla difesa degli opponenti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.11.2024.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 28/2010 – disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ed applicabile a far data dal 30.06.2023 – “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze
6 di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dall'opponente si appalesa infondata nonché tardiva.
In primo luogo, mette conto evidenziare che la disposizione richiamata – art. 5 bis D.Lgs. n. 28/2010 – non è applicabile al presente giudizio in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo, conclusosi con il provvedimento monitorio opposto in questa sede, è stato depositato in data 18.05.2023, cioè in data antecedente all'entrata in vigore del predetto art. 5 bis D.Lgs.
n. 28/2010 che, come accennato, spiega i suoi effetti a far data dal
30.06.2023.
Non può pertanto ritenersi che il presente giudizio di opposizione rientri tra le controversie cui si applica, ratione temporis, la norma di recente introduzione, essendo esso al contrario assoggettato alla disciplina legislativa previgente.
Del resto, è noto che la data di deposito del ricorso monitorio (nel caso di specie antecedente all'entrata in vigore della novella legislativa) radica la litispendenza nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e costituisce, di per sé sola, il riferimento temporale ai fini dell'individuazione della disciplina legislativa applicabile.
Malgrado la considerazione che precede rivesta carattere assorbente, mette conto comunque evidenziare che le Sezioni Unite, con la pronuncia richiamata dagli opponenti, nel 2020 si erano limitate a ribadire come l'onere di introdurre la procedura di mediazione civile gravasse sull'opposto, di talché il Giudice del giudizio di opposizione, una volta provveduto sull'istanza ex art. 648 o 649 c.p.c., avrebbe dovuto assegnare
7 un termine per introdurre la procedura di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda spiegata ex adverso.
Tuttavia, il presupposto implicito di tale principio di diritto è costituito dalla circostanza che l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione sia stata eccepita dalla parte interessata, cioè l'opponente, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Nel caso in esame, di contro, gli opponenti non hanno eccepito e/o rilevato in sede di prima udienza il mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione, limitandosi a sollevare la predetta eccezione soltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., quando già dovevano ritenersi decaduti dalla relativa facoltà.
Del resto, anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il presupposto implicito (ma necessario) dell'onere (dell'opposto) di introdurre la procedura di mediazione civile (cui fanno riferimento le stesse
Sezioni Unite della Suprema Corte) è che l'improcedibilità sia stata eccepita o rilevata tempestivamente in prima udienza, secondo il principio generale valido per tutte le controversie ricomprese nel novero di quelle soggette a mediazione obbligatoria. Né si comprende, del resto, per quale ragione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quale quello in esame, potrebbe apoditticamente riconoscersi all'opponente la possibilità di eccepire l'improcedibilità della domanda anche dopo il termine decadenziale a tal fine previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 ed ottenere, in tal modo, la revoca del decreto ingiuntivo.
Per completezza di motivazione va comunque evidenziato che l'art. 5 bis dello stesso D.Lgs. n. 28/2010, di recente introduzione - disposizione non applicabile ratione temporis alla controversia in trattazione, per quanto dianzi chiarito - nel prevedere che il Giudice, dopo aver provveduto sull'istanza di concessione della provvisoria esecutività o su quella di sospensione, fissi l'udienza successiva dopo la scadenza del termine per la conclusione della procedura di mediazione, presuppone pur sempre,
8 quale condizione implicita di tale rinvio (e, di conseguenza, della declaratoria di improcedibilità e della revoca del decreto ingiuntivo qualora la procedura di mediazione non sia espletata nel termine di sei mesi), che lo stesso Giudice “alla prima udienza” abbia “accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione”; vale a dire, per l'appunto, che la carenza della condizione di procedibilità dell'azione sia stata eccepita o rilevata (rispettivamente su iniziativa di parte o ex officio) nel corso della prima udienza. Con la naturale conseguenza che, ove tale eventualità non si verifichi, nulla osta a che la causa prosegua e venga decisa.
La specialità dell'art. 5 bis di nuovo conio – beninteso, per i procedimenti cui tale disposizione è applicabile ratione temporis – non può arrivare al punto di consentire la proponibilità dell'eccezione di improcedibilità ad libitum, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre soltanto in relazione a tutte le altre cause non radicate nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ma pur sempre concernenti materie per cui è obbligatoria la mediazione civile, opererebbe la decadenza ai fini del rilievo dell'improcedibilità. Né una disciplina di tal fatta risulterebbe sorretta da una valida ratio giustificativa, essendo al contrario la rilevabilità oltre la prima udienza di un'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione civile contraria al principio del giusto processo ed a quello di economia processuale, oltre che contrastante con il favor iurisdictionis, in virtù del quale il diritto di tutela giurisdizionale può essere soltanto temporaneamente (e per un ragionevole e breve lasso temporale) limitato per permettere l'accesso al procedure stragiudiziali finalizzate alla definizione delle controversie.
In difetto di tempestiva eccezione di improcedibilità a pena di decadenza in prima udienza, la proposizione tardiva della medesima eccezione non assume rilievo preclusivo rispetto alla definizione del giudizio e deve reputarsi tamquam non esset.
9 Del resto, sarebbe contraddittorio un sistema nel quale si può ottenere un decreto ingiuntivo anche senza previo esperimento della procedura di mediazione civile, potendo quest'ultima essere attivata in pendenza di opposizione, salvo poi sostenere che, nelle cause non radicate con ricorso monitorio l'improcedibilità debba essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza, potendo essere invece eccepita anche successivamente nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza è concorde, del resto, nel ritenere che “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”
(Cass. n. 22736/2021; Id. n. 25155/2020); ciò che, per quanto chiarito, non
è avvenuto nella vicenda in esame.
L'eccezione è pertanto infondata.
Per quanto più propriamente attiene al merito della controversia, come già evidenziato con l'ordinanza emessa all'udienza del 27.02.2024,
l'opposizione merita accoglimento, in riferimento al quadro istruttorio inerente alla contestata titolarità del credito dedotto in giudizio per effetto della prospettata cessione in blocco ex art. 58 UB ed al relativo onere probatorio.
In effetti, la documentazione allegata al ricorso monitorio e prodotta a corredo della comparsa di risposta nel presente giudizio non integra idonea prova scritta, in relazione al profilo di controversia appena evidenziato, inerente all'inclusione o meno tra i crediti trasferiti in blocco, ex art. 58T. di quelli per il quale è stata pronunciata l'ingiunzione. Pt_3
In particolare, non risulta prodotto da parte opponente il contratto di cessione del 03.06.2021, comprensivo del relativo Allegato 1 (contenente, per l'appunto, l”'Elenco dei crediti” oggetto di trasferimento “in blocco”); non essendo dato, pertanto, verificare che una effettiva cessione dei crediti sia intercorsa tra B.P.M. S.p.A. e né che l'elenco Controparte_1
in questione annoveri anche quello fatto valere in sede monitoria.
10 Né assume rilievo, a tal fine, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 68 del 10 giugno 2021, Parte Seconda, con successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 75 del 26 giugno 2021, Parte Seconda, dell'avviso di cessione previsto dal citato art. 58 T.U.B., trattandosi di formalità che ha esclusivamente l'efficacia propria degli atti previsti dall'art. 1264 c.c.
(ovvero quella della notificazione della cessione al debitore ceduto o della accettazione della stessa da parte di quest'ultimo), non già efficacia traslativa (cfr. Cass. n. 5617/2020, Id. n. 22151/2019, Id. n 2780/2019, Id.
n. 22268/2018, Id n. 22548/2018, Id. n. 4116/2016); non valendo essa neanche a dimostrare il perfezionamento della stessa cessione, tanto meno con riferimento al credito per cui è controversia, difettando del pari della specificazione dei crediti trasferiti “in blocco”.
Del pari inidonee a dimostrare la titolarità dei crediti di cui si discute in capo a parte opposta sono le missive ed i solleciti di pagamento trasmessi dall'originaria titolare del credito e successivamente dalla pretesa cessionaria agli opponenti, con le quali gli stessi sono stati notiziati dell'asserito trasferimento dei crediti de quibus, trattandosi di comunicazioni aventi, per loro stessa natura, la precipua ed esclusiva funzione prevista ex art. 1264 c.c., non già attitudine probatoria circa il perfezionamento dell'effetto traslativo controverso.
Analogamente, gli estratti conto ex art. 50 T.U.B. (allegati al ricorso monitorio sub docc. 8,10 nonché alla comparsa di risposta anche sub. doc. 18), recanti la sottoscrizione di funzionario dell'istituto con il quale sono stati intrattenuti i rapporti bancari oggetto di causa, non vale a dimostrare che ad siano stati effettivamente trasferiti i Controparte_1
crediti fatti valere in sede monitoria.
La mera disponibilità in capo a parte opposta dei contratti di mutui chirografari a suo tempo stipulati, così come degli estratti conti certificati ex art. 50 T.U.B., non vale, di per sé sola, ad integrare prova presuntiva della cessione, in favore dell'opposta, del credito derivante dal relativo
11 rapporto bancario, non potendosi escludere che tale documentazione sia stata acquisita nel contesto delle trattative intercorse nell'ambito della vicenda traslativa, senza che l'accordo si sia effettivamente concluso in relazione al credito fatto valere con il ricorso monitorio. Non a caso, del resto, la stessa Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare expressis verbis che “la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto di finanziamento fra terzi, non (è) idonea a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito” (cfr. Cass. n.
2780/2019).
Deve poi escludersi che, secondo quanto prospettato dall'opposta, la stessa abbia prodotto in giudizio, con il doc. 6 dimesso nel fascicolo monitorio, in funzione di prova del trasferimento della posizione, la
“dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla cedente”. Alla comunicazione appena indicata, invero, non può attribuirsi rilevanza dimostrativa di sorta in riferimento alla controversa titolarità del credito dedotto, ma, tutt'al più, soltanto con riguardo all'effetto previsto ex art. 1264 c.c., fermo restando il difetto probatorio circa l'effettiva inclusione del credito fatto valere in sede monitoria tra quelli interessati alla citata cessione “in blocco” ex art. 58 T.U.B.
Va peraltro rimarcata la mancata produzione, oltre che dell'avviso di cessione “in blocco” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione della stessa cessione nel
Registro delle Imprese, formalità, quest'ultima, anch'essa prevista ex art. 58 T.U.B.; adempimenti entrambi indispensabili non soltanto per esigenze di conoscibilità della vicenda traslativa da parte del debitore ceduto
(permettendo a questi di conoscere i fatti modificativi relativi al suo rapporto contrattuale ed eventualmente opporsi alla cessione del credito), ma anche in funzione di certezza del rapporto creditizio come rientrante tra quelli oggetto di trasferimento “in blocco” (valendo l'iscrizione nel
Registro delle Imprese dei singoli crediti a fornire indicazioni precise con
12 riferimento ad ognuno di essi). Siffatta ricostruzione poggia sul dettato testuale dello stesso art. 58 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993 UB ("la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità"); rendendo tale tenore letterale della norma necessaria la ricorrenza di entrambe le formalità (sia dell'iscrizione nel Registro delle
Imprese che della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), in quanto richieste cumulativamente e non in via alternativa.
Peraltro, ciò pare confermato anche dal previgente disposto dello stesso citato art. 58 T.U.B., che, nella sua formulazione originaria, prevedeva, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la sola pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
con la conseguenza che la modifica apportata con il D. Lgs. n. 6/2004 sottende la volontà del Legislatore di apprestare una maggiore tutela al debitore ceduto. Anche i più recenti orientamenti giurisprudenziali, elaborati non soltanto in sede di merito ma anche di legittimità, hanno del resto confermato la necessità di entrambe le formalità de quibus, evidenziando come "il perfezionamento del contratto non può essere indirettamente dedotto dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione”, “a fronte della contestazione” circa “i fatti costitutivi del … credito”, in particolare, in ordine al “trasferimento della titolarità” dello stesso (cfr. Trib. Cagliari 17.4.2013)"; ed ancora che "la società che, affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio … ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
13 In definitiva, in difetto di prova circa la controversa titolarità (dal lato attivo) del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, l'opposizione merita accoglimento, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, risultando assorbite – in virtù del criterio decisorio fondato sulla ragione più liquida e del rilievo dirimente dell'evidenziato omesso assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte opposta in riferimento al profilo del contendere suindicato – le restanti questioni oggetto del contendere trattate negli scritti difensivi delle parti, tra le quali la doglianza inerente all'eccepita invalidità ed alla conseguente inefficacia delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti e . Parte_1 Parte_2
Il regime delle spese processuali viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita, revoca il decreto ingiuntivo opposto, per carenza di prova della titolarità in capo a
[...]
del credito dedotto in causa. CP_1
Condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.906,50, di cui € 406,50 per esborsi ed anticipazioni ed €
7.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 10.02.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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