Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 3025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 30.01.2023 da
, nato il [...] a [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1
, nato in data [...] a [...], cod. fiscale , Parte_2 C.F._2
, nato il [...] a [...], cod. fiscale , Parte_3 C.F._3
nato il [...] a [...], , CP_1 C.F._4
, nata il [...] a [...], cod. fiscale Parte_4
, nato il [...] a [...], cod. fiscale C.F._5 CP_2
, , nata il [...] a [...], cod. fiscale C.F._6 Parte_5
, tutti elettivamente domiciliati in San Giuseppe Vesuviano (NA), via C.F._7
Domenico Rea n. 10, presso lo studio dell'Avv. Marcello Fabbrocini, che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce all'atto di citazione
ATTORI - OPPONENTI contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato ex lege presso la sede di quest'ultima sita in Napoli, via Diaz n. 11
CONVENUTO – OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione fiscale ex art. 2 del regio decreto 639/1910 volta al recupero di spese di demolizione di porzione abusiva di immobile
Conclusioni per gli opponenti: 1) Accogliere la preliminare eccezione rituale di cui al Punto A) dell'atto di opposizione e per l'effetto annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto
d'ingiunzione impugnato per nullità insanabile della notificazione;
nel merito, s'insiste nella richiesta nominare Ctu al fine di acclarare la congruità degli importi di cui alle fatture richiamate nell'ingiunzione opposta […] 2) Annullare l'ingiunzione opposta, intimata e notificata a ciascuno degli opponenti- coeredi per l'intero ammontare del credito vantato verso il soggetto defunto per eccessività della somma intimata, in quanto l'Ente Parco era tenuto ad agire in proporzione alle singole quote ereditarie, essendo gli opponenti coeredi della de cuis
, così come disposto nella ordinanza cautelare del 25-05-2023 ( cfr.Cass. Parte_6
n.18977/2022); 3) Ridurre sensibilmente l'importo ingiunto pari ad € 17.608,29, a seguito di
1
4) Condannare l alle spese e competenze del grado di giudizio da CP_4 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per l'opposto: si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nelle difese.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione all'ingiunzione n. prot. 8567, emessa, ex art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, in data 23.12.2021 (cfr. doc. 1 opposto), con cui l (di seguito, per comodità, ) ha ingiunto a Controparte_3 CP_3 Parte_6
(madre degli opponenti) il pagamento di complessivi € 17.608,29, oltre interessi, a titolo
[...] di recupero delle spese sostenute per la demolizione di “opere abusive realizzate in agro del
Comune di Terzigno, alla via Cavour n. 47 (ex via Alveo Camaldoli)”.
Mediante la predetta ingiunzione l ha inteso recuperare le spese da esso CP_3 anticipate per dare esecuzione alla “sentenza di condanna n. 15/16 R.G. Esec. emessa dal
Tribunale di Nola-Sezione Penale in data 06.12.2017, in sostituzione della Sentenza n. 1525/12 del 12.06.2012 emessa dal Tribunale di Nola, irrevocabile dal 31.10.2012, ed iscritta nel
Registro RESA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola al n. 63/2013” (cfr. p.
1 ingiunzione).
A fondamento dell'opposizione i germani hanno dedotto che: - l'ingiunzione era nulla Pt_1 in quanto emessa nei confronti di , deceduta in data 22.11.2022; - la nullità si Parte_6 era estesa anche alla notificazione del provvedimento;
- l'ingiunzione era nulla anche perché non teneva conto del fatto che il debito del de cuius si frazionava pro quota, per cui ciascuno dei coeredi rispondeva nei limiti della propria quota ereditaria secondo quanto previsto dall'art. 754 cod. civ.; - pertanto, quali coeredi di non erano tenuti a pagare l'intero Parte_6 importo ingiunto, essendo obbligati nei limiti della rispettiva quota ereditaria;
- il credito vantato dalla controparte era sfornito di prova;
- gli atti richiamati nell'ingiunzione non erano stati notificati in allegato ad essa. Ciò dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accogliere l'opposizione alla ingiunzione emessa ai sensi del RD 639/1910 dal
[...]
IPA UF94FP DEL 01-12-2022 per il Controparte_5 C.F._8 pagamento della somma di € 17.608,29 e per l'effetto annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato”.
L si è costituito, replicando che: - la notifica dell'ingiunzione agli eredi era stata CP_3 validamente eseguita in ossequio al principio della conservazione degli atti;
- il debito ricadeva
“nella massa del de cuius” e ciascun erede ne rispondeva “pro quota internamente”; - la ripartizione non richiedeva in alcun modo l'adozione di nuove e distinte ingiunzioni pro quota, perché ciascun erede poteva estinguere parzialmente il debito. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza resa all'udienza del 25.05.2023, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, poiché la stessa aveva ad oggetto l'intero importo dovuto dalla , mentre Pt_6
2 gli eredi rispondevano del debito nei limiti della rispettiva quota ereditaria.
Con la II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data 24.07.2023, i Pt_1 hanno contestato la quantificazione del credito da parte dell , sostenendo che, per CP_3 eseguire la demolizione, era sufficiente una spesa di complessivi € 7.380,72. A supporto di tale asserzione, hanno depositato una relazione di parte e hanno insistito per la nomina di un CTU onde rideterminare il credito della P.A., espungendo dal computo estimativo finale le voci non dovute.
Disattesa la suddetta richiesta, la causa è stata assegnata in decisione in data 13.02.2025 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. Prima di affrontare le varie questioni poste dagli opponenti, è opportuno procedere a un breve inquadramento in diritto circa la natura dell'ingiunzione c.d. fiscale e del relativo giudizio di opposizione.
L'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639 del 1910 costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, avente un'efficacia accertativa della pretesa erariale, una funzione partecipativa (in quanto attraverso la sua notificazione, il debitore viene informato della pretesa della P.A. nei suoi confronti) e natura di titolo idoneo all'avvio delle procedure di riscossione coattiva (cfr. Cass., sez. III, 26/07/2022, n. 23346). Essa cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva (cfr. Cass., sez. III, 08/04/2021, n.
9381).
L'ingiunzione può essere utilizzata sia per il recupero delle entrate strettamente di diritto pubblico, sia per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento della P.A., “con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (cfr. Cass., sez. un., 25/05/2009, n. 11992).
Per quanto riguarda l'oggetto del giudizio di opposizione, il thema decidendum non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e dei presupposti per la sua emanazione, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria azionata dalla P.A. (cfr. Cass., sez. III, 29/01/2019, n.2355). In altri termini,
l'opposizione non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma si estende anche al rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, ossia
3 l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento. “Da ciò consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (cfr. Cass., sez. III, 08/02/2023, n. 3843).
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass., sez. III, 08/04/2021, n. 9381;
Cass., sez. I, 16/05/2016, n. 9989).
È dunque l'ingiunzione stessa ad integrare gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi (cfr. Cass., sez. III, 12/12/2017, n.
29653; Cass., sez. I, 03/11/2011, n. 22792).
§ 3. Passando all'esame dei motivi di opposizione, va rilevato che l'ingiunzione è stata emessa in data 23.12.2021 (cfr. doc. 1 ) e non in data 01.12.2022 come indicato in CP_3 atto di opposizione (parte attrice attribuisce erroneamente all'ingiunzione il numero e la data di protocollo della richiesta di notifica agli irreperibili). Dunque, l'atto è stato emanato quando la sig.ra era ancora viva (l'ingiunta è deceduta in data 22.11.2022, vedi certificato Parte_6 di morte prodotto dagli attori). Successivamente, dopo un tentativo di notificazione non andato a buon fine, l'ingiunzione è stata notificata, in data 04.01.2023, a e Parte_1 Pt_3
ed è stata consegnata a mani di (coniuge di uno degli opponenti) e di
[...] Persona_1
(coniuge di una delle opponenti). I germani a cui non è stato notificato Persona_2 Pt_1
l'atto hanno comunque deciso di opporsi all'ingiunzione, introducendo il presente giudizio.
Ciò posto, l'ingiunzione è stata validamente emanata nei confronti di , quando Parte_6 la stessa era ancora in vita. Il sopravvenuto decesso dell'ingiunta, infatti, non ha inciso sulla validità dell'atto né sulla sua opponibilità agli eredi, in quanto, essendo l'ingiunzione un titolo esecutivo (stragiudiziale) previsto dalla legge, trova applicazione l'art. 477 c.p.c., secondo cui il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi.
La proposizione dell'opposizione attesta poi la conoscenza del titolo esecutivo da parte di tutti i coeredi e rende irrilevanti le questioni concernenti la notifica dell'atto. Pt_1
Da quanto precede deriva l'infondatezza del primo motivo di opposizione (nullità dell'atto perché emesso contro soggetto deceduto).
§ 3. È invece fondato il secondo motivo di opposizione.
Va infatti applicata la regola prevista dall'art. 754 cod. civ., secondo cui “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria”. Come statuito dalla Corte di Cassazione in applicazione della suddetta norma, «nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per
4 l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie» (cfr. Cass., sez. III, 13/06/2022, n. 18977).
Poiché i coeredi sono 7, ognuno di essi risponde nei limiti di 1/7 del debito facente Pt_1 capo alla loro dante causa (cfr. art. 566 cod. civ., non risulta che l'eredità sia stata Pt_6 devoluta in forza di testamento).
§ 4. A questo punto occorre affrontare il tema della prova del credito ingiunto.
La documentazione che attesta l'esborso delle somme chieste in restituzione è stata prodotta dagli stessi opponenti unitamente alla II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositata in data 24.07.2023. Parte della suddetta documentazione era stata prodotta anche dall al momento della costituzione in giudizio. CP_3
Una volta esaminata la suddetta documentazione, i germani hanno contestato il Pt_1 credito da un punto di vista quantitativo, sostenendo che la spesa necessaria per la demolizione delle opere abusive ammontava al minor importo di € 7.380,72 (cfr. II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Ad avviso del Tribunale, le contestazioni in ordine al quantum sono inammissibili nella presente sede, in quanto il corrispettivo dovuto all'impresa, che ha eseguito i lavori (
[...]
, e ai due professionisti incaricati (ing. e ing. Controparte_6 CP_7 [...]
) è stato liquidato con appositi decreti di pagamento emessi dalla Procura di Nola ai CP_8 sensi degli artt. 168 e 169 del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Di conseguenza, per contestare gli importi liquidati dalla Procura, i avrebbero Pt_1 dovuto utilizzare l'apposito rimedio processuale previsto dall'art. 170 del suddetto corpus normativo, a mente del quale “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Al di fuori del giudizio di opposizione avverso i decreti di pagamento, non è possibile contestare le somme liquidate in favore degli ausiliari del giudice e pagate dall . CP_3
Infatti, la mancata impugnazione nel termine all'uopo previsto preclude ogni questione in ordine al quantum liquidato nei decreti (cfr. Cass., sez. II, 14/03/2024, n.6864), che, nel caso in esame, risalgono agli anni 2019 – 2020.
§ 5. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dichiarato che ciascun opponente risponde delle somme ingiunte nei limiti della rispettiva quota ereditaria, pari ad un
1/7.
Il parziale accoglimento delle ragioni di parte opponente giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che ciascun opponente risponde della somma ingiunta nei limiti della rispettiva quota ereditaria (1/7 cadauno) e, per l'effetto, dichiara che nei confronti di ciascuno dei coeredi l'ingiunzione impugnata è Pt_1 inefficace per l'importo superiore a € 2.515,47, oltre interessi legali come richiesti nell'ingiunzione;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 05.06.2025
Il Giudice (dott. Ulisse Forziati)
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