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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/10/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 804/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.804/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
ED (MI) il 23/07/1995, rappresentato e difeso dall'Avv. IAMETTI PIERO CESARE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MICELI ALESSIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “OGGETTO: “Regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti figlio non matrimoniale”.
Con note depositate telematicamente le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“1) Disporre l'affidamento esclusivo semplice della figlia , nata a Cittiglio in [...]_1
04/11/2021 a favore della madre con collocamento stabile presso la Parte_1 stessa in Laveno Mombello (VA), Via Cittiglio n. 24,
pagina 1 di 5 2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia esclusivamente alla presenza di almeno uno dei nonni paterni, un pomeriggio o due alla settimana, dalle ore 13.00 e/o uscita dall'asilo alle ore 19.00, quando il padre e i nonni la riaccompagneranno con mezzi propri dalla madre, fatti salvi altri accordi tra le parti;
3) Disporre che a far data dal mese di settembre 2025 il sig. provveda al CP_1 pagamento a favore della sig.ra della somma di €uro 200,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria annuale secondo gli Indici Istat, a titolo di contributo mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c della sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie, così come indicate nelle Linee Guida Parte_1 della Corte D'Appello di Milano con nota del 14/11/2017;
4) Disporre che i contributi pubblici relativi al c.d. Assegno Unico vengano erogati nella misura del 100% a favore della sig.ra ; Parte_1
5) Prendere atto che i genitori si dichiarano disponibili a rivalutare in ogni momento la possibilità di rivedere le condizioni di affido della minore a favore dell'affidamento congiunto a fronte del superamento da parte del padre delle attuali difficoltà personali.
6) Spese e compensi di causa compensati tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione delle CP_1 condizioni personali e patrimoniali inerenti la figlia nata dalla loro unione in data Per_1
4/11/2021. A fondamento del ricorso, l'istante dava atto di aver intrapreso nel 2018 la convivenza con il sig. ma che la relazione è sempre stata caratterizzata da difficoltà legate principalmente CP_1 all'abuso di alcolici e all'uso di stupefacenti da parte del resistente il quale non è riuscito a superarle neanche con l'aiuto del di Cittiglio avendo smesso di frequentarlo con regolarità. Stante i CP_2 continui litigi ed il clima familiare insostenibile fra insulti e minacce rivolte dal convivente alla ricorrente, quest'ultima decideva di allontanarsi insieme alla figlia minore dalla casa familiare e di tornare a vivere con i genitori e successivamente da sola con la bambina, prendendo un immobile in locazione. Lamentava che a seguito della sua decisione di separazione, i rapporti del padre con la figlia divenivano sempre più diradati e che attualmente avvengono solo alla presenza dei nonni paterni. Il padre inoltre non corrispondeva alcunché per il sostentamento della figlia la quale di fatto viene assistita esclusivamente dalla madre e dai nonni materni. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo e/o super esclusivo della figlia a favore della madre Persona_1 con collocamento presso la stessa;
con richiesta di disporre il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nel ricorso. Sotto il profilo economico, ha chiesto di porre a carico del sig. CP_1 il pagamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo a favore della figlia oltre il 50%
pagina 2 di 5 delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano;
AU al 100% a favore della madre. Spese vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 18/07/2025 si è costituito CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto a fondamento del ricorso. Eccepiva che la cessazione della convivenza non è stata determinata da comportamenti violenti imputabili al resistente, ma da un tradimento posto in essere dalla sig.ra che ha portato alla rottura del rapporto. Lamentava una Pt_1 superficialità della signora nella gestione della figlia la quale, nel seguire la madre, ha cambiato in pochi anni ben tre abitazioni e ha conosciuto più uomini che intrattenevano relazioni sentimentali sporadiche con la madre (fra questi un uomo avrebbe posto in essere comportamenti violenti nei confronti della madre alla presenza della figlia minore). Dava atto, inoltre, che pur consapevole della propria fragilità, stava affrontando con buoni risultati i percorsi di cura e riabilitazione. Tanto premesso, stante la situazione descritta, domandava l'affidamento congiunto della prole, con collocamento presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nell'atto. Sotto il profilo economico, chiedeva di porre a suo carico il pagamento della somma di €. 200,00 mensile con possibilità di revisione in caso di miglioramento della sua situazione lavorativa;
AU al 100% a favore della madre.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 22/07/2025 all'esito della quale il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, formulava la seguente proposta conciliativa della controversia: “Affido esclusivo semplice della minore alla madre, con collocamento della bambina presso la stessa, con le attuali facoltà di visita a favore del padre, alla presenza della nonna, e contributo al mantenimento di €. 200=, oltre al 50% delle spese straordinarie. AU al 100% alla madre. Il tutto, salva la possibilità di richiedere una modifica delle condizioni qualora il padre avrà dato prova di aver superato le proprie fragilità. Spese di lite compensate”.
Le parti chiedevano un rinvio per valutare la proposta formulata dal Giudice che, nell'accogliere l'istanza, rinviava la causa per conoscere l'esito del tentativo di conciliazione, riservando al prosieguo l'emissione di eventuali provvedimenti temporanei ed urgenti. Il Giudice fissava termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte, in caso di accordo, in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione ed in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, stabiliva la formulazione di note scritte contenenti le richieste in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Depositate le note congiunte dalle parti con rinuncia dei termini, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***********
pagina 3 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
Invero, le conclusioni congiunte rassegnate dai genitori della minore indicano Persona_1 compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici nei confronti della stessa.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minorenne e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In particolare, ritiene il Collegio che risulti giustificato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, genitore che si sta occupando in via prevalente della figlia stante le fragilità del padre, con collocamento presso l'abitazione della stessa.
Nonostante le rilevanti fragilità manifestate dal padre, le parti hanno comunque inteso mantenere il diritto di visita paterno che viene regolamentato in maniera adeguata per consentire un avvicinamento del padre alla figlia, seppur con la presenza di almeno uno dei nonni paterni;
si auspica che il rapporto tra padre e figlia possa crescere in futuro con superamento delle difficoltà CP_ paterne rappresentate in giudizio, anche mediante percorsi presso il o di supporto alla genitorialità. Sul punto correttamente le parti si dichiarano disponibili a rivalutare la situazione in ogni momento, con la possibilità di rivedere le condizioni stabilite.
Si evidenzia ad entrambe le parti che in caso di sopravvenute situazioni pregiudizievoli per la minore, è loro dovere interpellare i Servizi Sociali e/o adire l'Autorità Giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti che garantiscano la tutela di . Per_1
Anche le condizioni economiche concordate tra le parti sono condivisibili e garantiscono alla figlia un adeguato sostentamento. Per_1
L'ascolto della minore non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c. e della tenera età della minore.
Spese di lite compensate come da domanda delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO ad ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra Parte_1 nato a [...] il [...] e nato a
[...] CP_1 ER (VA) il 03/12/1985 in relazione alla figlia nata a Cittiglio in [...] Persona_2
4/11/2021, dalla loro unione, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della stessa, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.804/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
ED (MI) il 23/07/1995, rappresentato e difeso dall'Avv. IAMETTI PIERO CESARE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MICELI ALESSIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “OGGETTO: “Regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti figlio non matrimoniale”.
Con note depositate telematicamente le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“1) Disporre l'affidamento esclusivo semplice della figlia , nata a Cittiglio in [...]_1
04/11/2021 a favore della madre con collocamento stabile presso la Parte_1 stessa in Laveno Mombello (VA), Via Cittiglio n. 24,
pagina 1 di 5 2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia esclusivamente alla presenza di almeno uno dei nonni paterni, un pomeriggio o due alla settimana, dalle ore 13.00 e/o uscita dall'asilo alle ore 19.00, quando il padre e i nonni la riaccompagneranno con mezzi propri dalla madre, fatti salvi altri accordi tra le parti;
3) Disporre che a far data dal mese di settembre 2025 il sig. provveda al CP_1 pagamento a favore della sig.ra della somma di €uro 200,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria annuale secondo gli Indici Istat, a titolo di contributo mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c della sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie, così come indicate nelle Linee Guida Parte_1 della Corte D'Appello di Milano con nota del 14/11/2017;
4) Disporre che i contributi pubblici relativi al c.d. Assegno Unico vengano erogati nella misura del 100% a favore della sig.ra ; Parte_1
5) Prendere atto che i genitori si dichiarano disponibili a rivalutare in ogni momento la possibilità di rivedere le condizioni di affido della minore a favore dell'affidamento congiunto a fronte del superamento da parte del padre delle attuali difficoltà personali.
6) Spese e compensi di causa compensati tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione delle CP_1 condizioni personali e patrimoniali inerenti la figlia nata dalla loro unione in data Per_1
4/11/2021. A fondamento del ricorso, l'istante dava atto di aver intrapreso nel 2018 la convivenza con il sig. ma che la relazione è sempre stata caratterizzata da difficoltà legate principalmente CP_1 all'abuso di alcolici e all'uso di stupefacenti da parte del resistente il quale non è riuscito a superarle neanche con l'aiuto del di Cittiglio avendo smesso di frequentarlo con regolarità. Stante i CP_2 continui litigi ed il clima familiare insostenibile fra insulti e minacce rivolte dal convivente alla ricorrente, quest'ultima decideva di allontanarsi insieme alla figlia minore dalla casa familiare e di tornare a vivere con i genitori e successivamente da sola con la bambina, prendendo un immobile in locazione. Lamentava che a seguito della sua decisione di separazione, i rapporti del padre con la figlia divenivano sempre più diradati e che attualmente avvengono solo alla presenza dei nonni paterni. Il padre inoltre non corrispondeva alcunché per il sostentamento della figlia la quale di fatto viene assistita esclusivamente dalla madre e dai nonni materni. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo e/o super esclusivo della figlia a favore della madre Persona_1 con collocamento presso la stessa;
con richiesta di disporre il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nel ricorso. Sotto il profilo economico, ha chiesto di porre a carico del sig. CP_1 il pagamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo a favore della figlia oltre il 50%
pagina 2 di 5 delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano;
AU al 100% a favore della madre. Spese vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 18/07/2025 si è costituito CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto a fondamento del ricorso. Eccepiva che la cessazione della convivenza non è stata determinata da comportamenti violenti imputabili al resistente, ma da un tradimento posto in essere dalla sig.ra che ha portato alla rottura del rapporto. Lamentava una Pt_1 superficialità della signora nella gestione della figlia la quale, nel seguire la madre, ha cambiato in pochi anni ben tre abitazioni e ha conosciuto più uomini che intrattenevano relazioni sentimentali sporadiche con la madre (fra questi un uomo avrebbe posto in essere comportamenti violenti nei confronti della madre alla presenza della figlia minore). Dava atto, inoltre, che pur consapevole della propria fragilità, stava affrontando con buoni risultati i percorsi di cura e riabilitazione. Tanto premesso, stante la situazione descritta, domandava l'affidamento congiunto della prole, con collocamento presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nell'atto. Sotto il profilo economico, chiedeva di porre a suo carico il pagamento della somma di €. 200,00 mensile con possibilità di revisione in caso di miglioramento della sua situazione lavorativa;
AU al 100% a favore della madre.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 22/07/2025 all'esito della quale il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, formulava la seguente proposta conciliativa della controversia: “Affido esclusivo semplice della minore alla madre, con collocamento della bambina presso la stessa, con le attuali facoltà di visita a favore del padre, alla presenza della nonna, e contributo al mantenimento di €. 200=, oltre al 50% delle spese straordinarie. AU al 100% alla madre. Il tutto, salva la possibilità di richiedere una modifica delle condizioni qualora il padre avrà dato prova di aver superato le proprie fragilità. Spese di lite compensate”.
Le parti chiedevano un rinvio per valutare la proposta formulata dal Giudice che, nell'accogliere l'istanza, rinviava la causa per conoscere l'esito del tentativo di conciliazione, riservando al prosieguo l'emissione di eventuali provvedimenti temporanei ed urgenti. Il Giudice fissava termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte, in caso di accordo, in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione ed in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, stabiliva la formulazione di note scritte contenenti le richieste in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Depositate le note congiunte dalle parti con rinuncia dei termini, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***********
pagina 3 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
Invero, le conclusioni congiunte rassegnate dai genitori della minore indicano Persona_1 compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici nei confronti della stessa.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minorenne e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In particolare, ritiene il Collegio che risulti giustificato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, genitore che si sta occupando in via prevalente della figlia stante le fragilità del padre, con collocamento presso l'abitazione della stessa.
Nonostante le rilevanti fragilità manifestate dal padre, le parti hanno comunque inteso mantenere il diritto di visita paterno che viene regolamentato in maniera adeguata per consentire un avvicinamento del padre alla figlia, seppur con la presenza di almeno uno dei nonni paterni;
si auspica che il rapporto tra padre e figlia possa crescere in futuro con superamento delle difficoltà CP_ paterne rappresentate in giudizio, anche mediante percorsi presso il o di supporto alla genitorialità. Sul punto correttamente le parti si dichiarano disponibili a rivalutare la situazione in ogni momento, con la possibilità di rivedere le condizioni stabilite.
Si evidenzia ad entrambe le parti che in caso di sopravvenute situazioni pregiudizievoli per la minore, è loro dovere interpellare i Servizi Sociali e/o adire l'Autorità Giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti che garantiscano la tutela di . Per_1
Anche le condizioni economiche concordate tra le parti sono condivisibili e garantiscono alla figlia un adeguato sostentamento. Per_1
L'ascolto della minore non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c. e della tenera età della minore.
Spese di lite compensate come da domanda delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO ad ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra Parte_1 nato a [...] il [...] e nato a
[...] CP_1 ER (VA) il 03/12/1985 in relazione alla figlia nata a Cittiglio in [...] Persona_2
4/11/2021, dalla loro unione, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della stessa, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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