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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4860/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4860/2021, assegnata in decisione all'udienza del
13/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 10/04/2025, tra:
(c.f.: ), elett.te dom.ta alla Via Teresa Parte_1 C.F._1
Masselli n. 8 in San Severo, presso lo studio dell'Avv. De Rossi Guido, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso;
- RICORRENTE
E
(c.f.: , elett.te dom.to al Piazzale Andrea Controparte_1 C.F._2
Costa n. 5 in Apricena, presso lo studio dell'Avv. Rutigliano Raffaele, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla “comparsa di costituzione e risposta - nuovo difensore” in atti;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 7 Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/01/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2. La domanda di addebito proposta dalla moglie è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente va chiarito che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, dunque, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio – ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i pagina 2 di 7 comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. n.
18725/2023, n. 32837/2022, n. 18618/2011).
Le gravi accuse mosse dalla moglie nei confronti del marito hanno trovato piena conferma nel corso del giudizio.
Nelle mail scambiate dai coniugi - allegate alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della ricorrente e mai contestate dal resistente - il ammette l'uso di sostanze stupefacenti. CP_1
Le accuse di violenze fisiche rivolte nei confronti del marito trovano poi conferma nelle schermate whatsapp agli atti - anch'esse allegate alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della ricorrente e mai contestate dal resistente - in cui si legge il chiedere scusa alla moglie CP_1
per le lesioni provocatele e in cui vi è una fotografia che ritrae un livido sul collo della
. Anche la testimone – amica comune dei coniugi – ha dichiarato che Parte_1 Testimone_1
in una occasione la le raccontò di una aggressione subita dal e le mostrò dei Parte_1 CP_1
lividi alla gola. La stessa testimone ha riferito che in occasione di un'altra aggressione raccontatale dalla quest'ultima aveva problemi a camminare per un dolore all'osso Parte_1
sacro. L'atteggiamento del marito nei confronti della moglie trova conferma, inoltre, in un altro episodio narrato dalla testimone: “Eravamo a cena tra amici a casa mia. Io ero quindi lì presente. Durante un confronto tra amici sulla gestione di attività economiche, il intimò CP_1
alla moglie di stare zitta, perché non capiva nulla, e con modi aggressivi le disse che altrimenti
l'avrebbe schiaffeggiata. A casa nostra, fino a quel momento, a cena, il sig. mi CP_1
sembrava sereno. Quella stessa sera, dopo questo episodio, tutti fecero finta di niente e continuammo a mangiare serenamente. Il giorno dopo, davanti a me ed altri amici, CP_1
si scusò per l'accaduto”.
[...]
Quanto all'accusa di fare uso di alcol e stupefacenti, entrambe le testimoni, la predetta e , hanno riferito che in diverse occasioni, nella tabaccheria del Testimone_1 Testimone_2
resistente, avvertivano che il emanava un forte odore di alcol. , inoltre, CP_1 Testimone_2
ha dichiarato che la un pomeriggio, molto turbata, arrabbiata e triste le fece vedere Parte_1
dal suo telefono una registrazione del marito che all'interno della tabaccheria faceva uso di cocaina: “Il video era ripreso dalle telecamere interne della tabaccheria. Si vedeva che CP_1
su un foglio bianco del bancone della tabaccheria sniffava una sostanza che credo fosse cocaina.
Dal video si intravedevano anche dei clienti in tabaccheria. non era poi neanche tanto CP_1
pagina 3 di 7 defilato rispetto ai clienti. La registrazione se non erro mi venne mostrata a settembre del 2019”.
Il testimone ha altresì dichiarato: “… lui era diventato esageratamente geloso Testimone_2
e possessivo, anche se salutava solo un amico. andava fuori di testa e diventava Pt_1 CP_1 aggressivo. Questo l'ho constato personalmente. Spesso lui era verbalmente pesante verso , Pt_1
anche in mia presenza, e spesso in queste occasioni faceva battute sui nostri amici di infanzia. In queste occasioni usava parolacce e frasi offensive”.
Entrambe le testimoni hanno poi dichiarato che, una volta che il ebbe lasciato la CP_1
casa familiare, iniziò a effettuare continue telefonate e a mandare continui messaggi alla dai contenuti talvolta minacciosi e offesivi. Parte_1
Giova poi rilevare come entrambe le testimoni abbiano affermato di avere conoscenza diretta del fatto che, a seguito degli episodi di abusi e violenze raccontati dalla , quest'ultima Parte_1
si trasferiva spesso dai propri genitori per mettersi al sicuro oppure perché invitata ad allontanarsi dallo stesso . CP_1
Ebbene, si rammenta come la Suprema Corte abbia più volte affermato (v. da ultimo Cass. n.
27324/2022) che i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumita' fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilita' della convivenza, nonostante la conflittualita' fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se' sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilita' della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita' all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresi' irrilevante la posteriorita' temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale"
(Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiche' lesivo della pari dignita' di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale.
La separazione va, quindi, addebitata al resistente, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c.
pagina 4 di 7 3. In assenza di figli, non può assegnarsi la casa familiare alla ricorrente, come da lei richiesto, poiché l'art. 337 sexies c.c. configura tale istituto come strumento di tutela e di conservazione dell'habitat domestico esclusivamente in favore della prole (v. ex multis Cass. n.
18863/2011, n. 14348/2012 e n. 18440/2013),
Pertanto, con riferimento al caso di specie, in assenza di figli, la domanda di assegnazione della ex casa coniugale andrà rigettata, per mancanza dei presupposti applicativi dell'istituto in esame, per cui l'immobile sarà soggetto al suo ordinario regime civilistico.
4. La ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e a carico del marito, ai sensi dell'art. 156 c.c.
Tale domanda merita di essere rigettata.
Come noto, con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, per cui al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. n. 12196/2017; v. anche Cass. n. 4327/2022, n. 975/2021 e n.
16809/2019).
Ciò detto, nella specie, va rilevato come:
- la ricorrente non ha contestato di lavorare come tecnico di laboratorio presso l'Istituto di
Istruzione Superiore "FEDERICO II" (I.I.S.);
- la ricorrente non ha contestato di avere, oramai da qualche tempo, una relazione affettiva con un altro uomo;
- la ricorrente non ha prodotto, come invece disposto con l'ordinanza istruttoria del
9/05/2023, documentazione reddituale aggiornata, essendo presenti in atti le sole dichiarazioni pagina 5 di 7 dei redditi per gli anni 2017, 2018 e 2019, così rendendo informazioni ed effettuando produzioni documentali incomplete, in violazione del dovere di leale collaborazione, con comportamento che va valutato ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c.;
- la ricorrente è proprietaria esclusiva della casa familiare, in cui continua a risiedere;
- la convivenza matrimoniale è durata appena cinque anni e dal matrimonio non sono nati figli.
Alla luce di quanto esposto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, ex art. 156 c.c.
Sul punto, peraltro, va rilevato come il fatto che il marito non abbia ancora liquidato la quota e il diritto di partecipazione della moglie all'impresa familiare - sciolta con atto del Notaio Per_1
di Apricena del 20/12/2021 - non assume rilevanza determinante ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento, nel quadro probatorio appena delineato, giacché trattasi di un diritto che la potrà far valere - se ne sussistono i presupposti - in altra e separata sede Parte_1
giudiziale.
5. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi processuali - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., esse devono ricadere sul resistente, quale coniuge cui è stata addebitata la separazione e cui sono quindi imputabili gli oneri processuali, ed andranno pagate in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a San Parte_1
Giovanni Rotondo il 30/08/1984) e (nt. a Foggia il 20/07/1983), Controparte_1
sposatisi in Apricena il 18/06/2016 (atto n. 11, parte II, serie A, ufficio I, anno
2016);
2) addebita la separazione personale dei coniugi a Controparte_1
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla ricorrente;
4) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
pagina 6 di 7 5) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Apricena per le annotazioni di legge.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4860/2021, assegnata in decisione all'udienza del
13/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 10/04/2025, tra:
(c.f.: ), elett.te dom.ta alla Via Teresa Parte_1 C.F._1
Masselli n. 8 in San Severo, presso lo studio dell'Avv. De Rossi Guido, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso;
- RICORRENTE
E
(c.f.: , elett.te dom.to al Piazzale Andrea Controparte_1 C.F._2
Costa n. 5 in Apricena, presso lo studio dell'Avv. Rutigliano Raffaele, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla “comparsa di costituzione e risposta - nuovo difensore” in atti;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 7 Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/01/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2. La domanda di addebito proposta dalla moglie è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente va chiarito che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, dunque, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio – ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i pagina 2 di 7 comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. n.
18725/2023, n. 32837/2022, n. 18618/2011).
Le gravi accuse mosse dalla moglie nei confronti del marito hanno trovato piena conferma nel corso del giudizio.
Nelle mail scambiate dai coniugi - allegate alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della ricorrente e mai contestate dal resistente - il ammette l'uso di sostanze stupefacenti. CP_1
Le accuse di violenze fisiche rivolte nei confronti del marito trovano poi conferma nelle schermate whatsapp agli atti - anch'esse allegate alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della ricorrente e mai contestate dal resistente - in cui si legge il chiedere scusa alla moglie CP_1
per le lesioni provocatele e in cui vi è una fotografia che ritrae un livido sul collo della
. Anche la testimone – amica comune dei coniugi – ha dichiarato che Parte_1 Testimone_1
in una occasione la le raccontò di una aggressione subita dal e le mostrò dei Parte_1 CP_1
lividi alla gola. La stessa testimone ha riferito che in occasione di un'altra aggressione raccontatale dalla quest'ultima aveva problemi a camminare per un dolore all'osso Parte_1
sacro. L'atteggiamento del marito nei confronti della moglie trova conferma, inoltre, in un altro episodio narrato dalla testimone: “Eravamo a cena tra amici a casa mia. Io ero quindi lì presente. Durante un confronto tra amici sulla gestione di attività economiche, il intimò CP_1
alla moglie di stare zitta, perché non capiva nulla, e con modi aggressivi le disse che altrimenti
l'avrebbe schiaffeggiata. A casa nostra, fino a quel momento, a cena, il sig. mi CP_1
sembrava sereno. Quella stessa sera, dopo questo episodio, tutti fecero finta di niente e continuammo a mangiare serenamente. Il giorno dopo, davanti a me ed altri amici, CP_1
si scusò per l'accaduto”.
[...]
Quanto all'accusa di fare uso di alcol e stupefacenti, entrambe le testimoni, la predetta e , hanno riferito che in diverse occasioni, nella tabaccheria del Testimone_1 Testimone_2
resistente, avvertivano che il emanava un forte odore di alcol. , inoltre, CP_1 Testimone_2
ha dichiarato che la un pomeriggio, molto turbata, arrabbiata e triste le fece vedere Parte_1
dal suo telefono una registrazione del marito che all'interno della tabaccheria faceva uso di cocaina: “Il video era ripreso dalle telecamere interne della tabaccheria. Si vedeva che CP_1
su un foglio bianco del bancone della tabaccheria sniffava una sostanza che credo fosse cocaina.
Dal video si intravedevano anche dei clienti in tabaccheria. non era poi neanche tanto CP_1
pagina 3 di 7 defilato rispetto ai clienti. La registrazione se non erro mi venne mostrata a settembre del 2019”.
Il testimone ha altresì dichiarato: “… lui era diventato esageratamente geloso Testimone_2
e possessivo, anche se salutava solo un amico. andava fuori di testa e diventava Pt_1 CP_1 aggressivo. Questo l'ho constato personalmente. Spesso lui era verbalmente pesante verso , Pt_1
anche in mia presenza, e spesso in queste occasioni faceva battute sui nostri amici di infanzia. In queste occasioni usava parolacce e frasi offensive”.
Entrambe le testimoni hanno poi dichiarato che, una volta che il ebbe lasciato la CP_1
casa familiare, iniziò a effettuare continue telefonate e a mandare continui messaggi alla dai contenuti talvolta minacciosi e offesivi. Parte_1
Giova poi rilevare come entrambe le testimoni abbiano affermato di avere conoscenza diretta del fatto che, a seguito degli episodi di abusi e violenze raccontati dalla , quest'ultima Parte_1
si trasferiva spesso dai propri genitori per mettersi al sicuro oppure perché invitata ad allontanarsi dallo stesso . CP_1
Ebbene, si rammenta come la Suprema Corte abbia più volte affermato (v. da ultimo Cass. n.
27324/2022) che i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumita' fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilita' della convivenza, nonostante la conflittualita' fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se' sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilita' della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita' all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresi' irrilevante la posteriorita' temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale"
(Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiche' lesivo della pari dignita' di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale.
La separazione va, quindi, addebitata al resistente, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c.
pagina 4 di 7 3. In assenza di figli, non può assegnarsi la casa familiare alla ricorrente, come da lei richiesto, poiché l'art. 337 sexies c.c. configura tale istituto come strumento di tutela e di conservazione dell'habitat domestico esclusivamente in favore della prole (v. ex multis Cass. n.
18863/2011, n. 14348/2012 e n. 18440/2013),
Pertanto, con riferimento al caso di specie, in assenza di figli, la domanda di assegnazione della ex casa coniugale andrà rigettata, per mancanza dei presupposti applicativi dell'istituto in esame, per cui l'immobile sarà soggetto al suo ordinario regime civilistico.
4. La ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e a carico del marito, ai sensi dell'art. 156 c.c.
Tale domanda merita di essere rigettata.
Come noto, con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, per cui al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. n. 12196/2017; v. anche Cass. n. 4327/2022, n. 975/2021 e n.
16809/2019).
Ciò detto, nella specie, va rilevato come:
- la ricorrente non ha contestato di lavorare come tecnico di laboratorio presso l'Istituto di
Istruzione Superiore "FEDERICO II" (I.I.S.);
- la ricorrente non ha contestato di avere, oramai da qualche tempo, una relazione affettiva con un altro uomo;
- la ricorrente non ha prodotto, come invece disposto con l'ordinanza istruttoria del
9/05/2023, documentazione reddituale aggiornata, essendo presenti in atti le sole dichiarazioni pagina 5 di 7 dei redditi per gli anni 2017, 2018 e 2019, così rendendo informazioni ed effettuando produzioni documentali incomplete, in violazione del dovere di leale collaborazione, con comportamento che va valutato ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c.;
- la ricorrente è proprietaria esclusiva della casa familiare, in cui continua a risiedere;
- la convivenza matrimoniale è durata appena cinque anni e dal matrimonio non sono nati figli.
Alla luce di quanto esposto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, ex art. 156 c.c.
Sul punto, peraltro, va rilevato come il fatto che il marito non abbia ancora liquidato la quota e il diritto di partecipazione della moglie all'impresa familiare - sciolta con atto del Notaio Per_1
di Apricena del 20/12/2021 - non assume rilevanza determinante ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento, nel quadro probatorio appena delineato, giacché trattasi di un diritto che la potrà far valere - se ne sussistono i presupposti - in altra e separata sede Parte_1
giudiziale.
5. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi processuali - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., esse devono ricadere sul resistente, quale coniuge cui è stata addebitata la separazione e cui sono quindi imputabili gli oneri processuali, ed andranno pagate in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a San Parte_1
Giovanni Rotondo il 30/08/1984) e (nt. a Foggia il 20/07/1983), Controparte_1
sposatisi in Apricena il 18/06/2016 (atto n. 11, parte II, serie A, ufficio I, anno
2016);
2) addebita la separazione personale dei coniugi a Controparte_1
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla ricorrente;
4) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
pagina 6 di 7 5) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Apricena per le annotazioni di legge.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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