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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 861 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022
e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Pt_1
Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Roberto Annovazzi ---- appellante/ appellato incidentale
E
, con l'Avv. Massimo Urso ---- appellata/ appellante incidentale CP_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Ripetizione indebito.
Conclusioni per l'appellante: “… in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente le domande avversarie.
Con vittoria di spese ed onorari dell'intero giudizio”;
Conclusioni per l'appellato: “... rigettare l'appello proposto dall avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Cosenza n. 515/2022, depositata il 23/03/2022 - RG n. 1669/2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 5/1/2018, con il quale l' di Cosenza Pt_1
comunicava alla ricorrente di aver versato indebitamente la somma di € 34.358,52 ed il recupero delle somme mediante trattenute mensili per un totale di 130 rate, per violazione del combinato disposto degli artt. artt. 1246, n. 3, cod. civ. e 545, comma 7°, cod. proc. civ. (trattamento minimo); - in accoglimento del ricorso proposto in via incidentale da , annullare CP_1
la sentenza n. n. 515/2022, depositata il 23/03/2022 - RG n. 1669/2020, pronunciata dal Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro, limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta in ordine all'insussistenza del diritto dell al recupero dell'importo di € 34.358,52, per il periodo Pt_1
01.11.2007 -30.11.2017, mediante la trattenuta mensile di Euro 262,00 sulla pensione di reversibilità integrata al minimo vitale ex art. 545, comma 7°, cod. proc. civ.
- condannare l' al pagamento delle distraende spese e competenze difensive ex art. 93 Pt_1
c.p.c.”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Pt_1
giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso di proposto avverso un CP_1
provvedimento dell' del 5/1/2018, col quale le comunicava il recupero Controparte_2
sulla pensione categ. SO n. 20016663 dei “ratei indennità d'accompagnamento dall'11/2207 in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.ro 1190/2017 R.G. 1435/2012 che ha rigettato il ricorso proposto il 22/04/2009”, il cui importo complessivo ammontava ad €
34.358,52.
2. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che tale recupero, avendo ad oggetto un indebito assistenziale, non poteva essere disposto, in assenza di dolo comprovato della accipiens, se non successivamente alla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto.
Pertanto, decideva per la non ripetibilità delle somme da parte dell' , rigettando, CP_2
tuttavia, la richiesta di condanna alla restituzione dei ratei già trattenuti, in carenza di corrispondente prova, da parte della Sig.ra CP_1
3. Con l'atto di gravame, l' ha criticato la sentenza di primo grado osservando: a) che Pt_1
essa non aveva colto la peculiarità del caso, rappresentato dalla maturazione di un indebito dimostrato e derivante da una sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che aveva disposto per una postergazione di un beneficio assistenziale e per l'elisione dello stesso per superamento dei limiti reddituali, diversamente da quanto precedentemente opinato dal
Tribunale; con la conseguente applicabilità del principio di ripetibilità dei “pagamenti effettuati dall'istituto previdenziale in esecuzione di sentenze non passate in giudicato riformate in sede di impugnazione”, fissato dalla Suprema Corte con arresto del 16/8/2000, n° 10832; b) che essa non aveva altresì colto la regolarità della trattenuta operata dall' in ossequio Pt_1
alle regole fissate dalla giurisprudenza della Cassazione, consistenti nel rispetto del quinto della pensione e della salvaguardia del trattamento minimo pensionistico.
4. L'appellata si è costituita anche in questo grado, resistendo rispetto alle domande dell' ed impugnando, con gravame incidentale condizionato, la sentenza Controparte_2
impugnata, evidenziando che, laddove l'appello avesse sortito un non condivisibile accoglimento, allora il giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare un'eccezione non delibata dal tribunale, consistente nella irrecuperabilità di somme, rispetto ad una pensione di reversibilità integrata al minimo vitale, qual era la sua.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 maggio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello principale è fondato.
I.1 Sulla scorta del principio fissato dalla Suprema Corte di Cassazione, si può affermare che
<<l di ripetizione somme pagate in esecuzione della sentenza primo grado>
provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell' "accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda>>
(Sez. L, Sentenza n. 16559 del 05/08/2005).
I.2 Nella fattispecie che ci occupa, la ripetizione azionata dall' ha avuto quale Pt_1
presupposto non già l'indebito in senso stretto, bensì la richiesta di restituzione di somme erogate in virtù dell'esecuzione di una sentenza non definitiva.
Donde, il diritto rivendicato dall' dipende direttamente dalla riforma della sentenza che Pt_1
aveva riconosciuto la prestazione.
II.3 L'appello principale va, pertanto, accolto. II.- Quanto all'appello incidentale, va osservato che la compensazione operata dall' sui Pt_1
ratei di pensione categoria SO, deve definirsi propria, in quanto riguarda rapporti fondati su reciproci crediti presupposti totalmente diversi;
l'uno di natura previdenziale, l'altro di natura assistenziale.
La compensazione propria, in quanto tale, soggiace, diversamente da quella impropria, ai limiti di impignorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 1246, n° 3), c.c. e 545, comma
7, c.p.c.
In tal senso, infatti, depone la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui divieto di compensazione dei crediti impignorabili, previsto dall'art. 1246 del codice civile, si applica solo alla compensazione propria, e non alla compensazione impropria. La compensazione propria avviene quando le ragioni di debito e credito derivano da distinti rapporti giuridici, mentre la compensazione impropria avviene quando le ragioni derivano da un unico rapporto, come nel caso del rapporto di lavoro. Inoltre, l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti, e non opera quando i crediti derivano dallo stesso rapporto, dando luogo solo a una compensazione impropria, che consiste in un semplice accertamento contabile di dare e avere>> (Cassazione civile sez. lav., 06/01/2025, n. 141 – cfr. anche Sez. L - , Sentenza n. 30220 del 20/11/2019).
II.1 Sicché, la parte privata correttamente si è lamentata, tanto in primo quanto in secondo grado, di una trattenuta insostenibile, rispetto alla capacità previdenziale di cui godeva.
II.2 Anche l'appello incidentale, pertanto, va accolto;
ed il criterio della compensazione che l' dovrà operare – pure a ritroso – è quello stabilito dal Giudice di legittimità, secondo il Pt_1
quale: <<in caso di compensazione attuata dall per propri crediti ai sensi dell della pt_1>
l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale>> (Cassazione civile sez. lav., 07/02/2019, n.3648).
III.- Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 6 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 515/2022, resa in data 23 marzo 2022, così provvede: 1.- Accoglie tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell' di recuperare l'importo di € 34.358,52, relativo al periodo Pt_1
01/11/2007 – 30/11/2017, mediante compensazione da effettuarsi nei limiti di 1/5 della quota pignorabile del trattamento pensionistico erogato, calcolata al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale;
2.- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, Sezione lavoro, il 13 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa Barbara Fatale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 861 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022
e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Pt_1
Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Roberto Annovazzi ---- appellante/ appellato incidentale
E
, con l'Avv. Massimo Urso ---- appellata/ appellante incidentale CP_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Ripetizione indebito.
Conclusioni per l'appellante: “… in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente le domande avversarie.
Con vittoria di spese ed onorari dell'intero giudizio”;
Conclusioni per l'appellato: “... rigettare l'appello proposto dall avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Cosenza n. 515/2022, depositata il 23/03/2022 - RG n. 1669/2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 5/1/2018, con il quale l' di Cosenza Pt_1
comunicava alla ricorrente di aver versato indebitamente la somma di € 34.358,52 ed il recupero delle somme mediante trattenute mensili per un totale di 130 rate, per violazione del combinato disposto degli artt. artt. 1246, n. 3, cod. civ. e 545, comma 7°, cod. proc. civ. (trattamento minimo); - in accoglimento del ricorso proposto in via incidentale da , annullare CP_1
la sentenza n. n. 515/2022, depositata il 23/03/2022 - RG n. 1669/2020, pronunciata dal Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro, limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta in ordine all'insussistenza del diritto dell al recupero dell'importo di € 34.358,52, per il periodo Pt_1
01.11.2007 -30.11.2017, mediante la trattenuta mensile di Euro 262,00 sulla pensione di reversibilità integrata al minimo vitale ex art. 545, comma 7°, cod. proc. civ.
- condannare l' al pagamento delle distraende spese e competenze difensive ex art. 93 Pt_1
c.p.c.”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Pt_1
giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso di proposto avverso un CP_1
provvedimento dell' del 5/1/2018, col quale le comunicava il recupero Controparte_2
sulla pensione categ. SO n. 20016663 dei “ratei indennità d'accompagnamento dall'11/2207 in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.ro 1190/2017 R.G. 1435/2012 che ha rigettato il ricorso proposto il 22/04/2009”, il cui importo complessivo ammontava ad €
34.358,52.
2. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che tale recupero, avendo ad oggetto un indebito assistenziale, non poteva essere disposto, in assenza di dolo comprovato della accipiens, se non successivamente alla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto.
Pertanto, decideva per la non ripetibilità delle somme da parte dell' , rigettando, CP_2
tuttavia, la richiesta di condanna alla restituzione dei ratei già trattenuti, in carenza di corrispondente prova, da parte della Sig.ra CP_1
3. Con l'atto di gravame, l' ha criticato la sentenza di primo grado osservando: a) che Pt_1
essa non aveva colto la peculiarità del caso, rappresentato dalla maturazione di un indebito dimostrato e derivante da una sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che aveva disposto per una postergazione di un beneficio assistenziale e per l'elisione dello stesso per superamento dei limiti reddituali, diversamente da quanto precedentemente opinato dal
Tribunale; con la conseguente applicabilità del principio di ripetibilità dei “pagamenti effettuati dall'istituto previdenziale in esecuzione di sentenze non passate in giudicato riformate in sede di impugnazione”, fissato dalla Suprema Corte con arresto del 16/8/2000, n° 10832; b) che essa non aveva altresì colto la regolarità della trattenuta operata dall' in ossequio Pt_1
alle regole fissate dalla giurisprudenza della Cassazione, consistenti nel rispetto del quinto della pensione e della salvaguardia del trattamento minimo pensionistico.
4. L'appellata si è costituita anche in questo grado, resistendo rispetto alle domande dell' ed impugnando, con gravame incidentale condizionato, la sentenza Controparte_2
impugnata, evidenziando che, laddove l'appello avesse sortito un non condivisibile accoglimento, allora il giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare un'eccezione non delibata dal tribunale, consistente nella irrecuperabilità di somme, rispetto ad una pensione di reversibilità integrata al minimo vitale, qual era la sua.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 maggio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello principale è fondato.
I.1 Sulla scorta del principio fissato dalla Suprema Corte di Cassazione, si può affermare che
<<l di ripetizione somme pagate in esecuzione della sentenza primo grado>
provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell' "accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda>>
(Sez. L, Sentenza n. 16559 del 05/08/2005).
I.2 Nella fattispecie che ci occupa, la ripetizione azionata dall' ha avuto quale Pt_1
presupposto non già l'indebito in senso stretto, bensì la richiesta di restituzione di somme erogate in virtù dell'esecuzione di una sentenza non definitiva.
Donde, il diritto rivendicato dall' dipende direttamente dalla riforma della sentenza che Pt_1
aveva riconosciuto la prestazione.
II.3 L'appello principale va, pertanto, accolto. II.- Quanto all'appello incidentale, va osservato che la compensazione operata dall' sui Pt_1
ratei di pensione categoria SO, deve definirsi propria, in quanto riguarda rapporti fondati su reciproci crediti presupposti totalmente diversi;
l'uno di natura previdenziale, l'altro di natura assistenziale.
La compensazione propria, in quanto tale, soggiace, diversamente da quella impropria, ai limiti di impignorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 1246, n° 3), c.c. e 545, comma
7, c.p.c.
In tal senso, infatti, depone la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui divieto di compensazione dei crediti impignorabili, previsto dall'art. 1246 del codice civile, si applica solo alla compensazione propria, e non alla compensazione impropria. La compensazione propria avviene quando le ragioni di debito e credito derivano da distinti rapporti giuridici, mentre la compensazione impropria avviene quando le ragioni derivano da un unico rapporto, come nel caso del rapporto di lavoro. Inoltre, l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti, e non opera quando i crediti derivano dallo stesso rapporto, dando luogo solo a una compensazione impropria, che consiste in un semplice accertamento contabile di dare e avere>> (Cassazione civile sez. lav., 06/01/2025, n. 141 – cfr. anche Sez. L - , Sentenza n. 30220 del 20/11/2019).
II.1 Sicché, la parte privata correttamente si è lamentata, tanto in primo quanto in secondo grado, di una trattenuta insostenibile, rispetto alla capacità previdenziale di cui godeva.
II.2 Anche l'appello incidentale, pertanto, va accolto;
ed il criterio della compensazione che l' dovrà operare – pure a ritroso – è quello stabilito dal Giudice di legittimità, secondo il Pt_1
quale: <<in caso di compensazione attuata dall per propri crediti ai sensi dell della pt_1>
l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale>> (Cassazione civile sez. lav., 07/02/2019, n.3648).
III.- Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 6 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 515/2022, resa in data 23 marzo 2022, così provvede: 1.- Accoglie tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell' di recuperare l'importo di € 34.358,52, relativo al periodo Pt_1
01/11/2007 – 30/11/2017, mediante compensazione da effettuarsi nei limiti di 1/5 della quota pignorabile del trattamento pensionistico erogato, calcolata al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale;
2.- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, Sezione lavoro, il 13 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa Barbara Fatale