TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6144/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6144/2022 tra (c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti COCOLA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, (c.f. ) e avv. LUCA SCOCCHERA ed C.F._1 elettivamente domiciliati, presso e nel loro studio, in Indirizzo Telematico. ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA, (c.f.
ed elettivamente domiciliati in CORSO MAZZINI 55 ANCONA, C.F._2
CONVENUTO/I
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 9,16 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. COCOLA FRANCESCO e SCOCCHERA LUCA, Parte_1
per con l'avv. DI BARTOLOMEO LORENZA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,31 sospende la trattazione per altri fascicoli calendarizzati. Ad ore 14,13, previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,10.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6144/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti COCOLA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, (c.f. ) e avv. LUCA SCOCCHERA ed C.F._1 elettivamente domiciliati, presso e nel loro studio, in Indirizzo Telematico. ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA, (c.f.
ed elettivamente domiciliati in CORSO MAZZINI 55 ANCONA, C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di sentire accogliere dall'Intestato Tribunale adito le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ancona, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione sfociato nella emissione del verbale n. 70/16241494 da parte del , Sezione di Polizia Stradale di Ancona Controparte_1 in data 03.06.2021 e notificato a mani in data 07.06.2021 e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo GA894GE, rimorchio HR0-A7370 – già annullati dall' di pace di Ancona con sentenza n. 521/2021 passata in Controparte_3 giudicato - e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il è tenuto a Controparte_1 risarcire la per tutti i danni da quest'ultima subiti e quantificati nella misura Parte_1 pagina 2 di 4 di € 42.009,83 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria della causa e/o di giustizia in una valutazione equitativa del danno. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. previste come per legge.”
Si costituiva in giudizio il , contestando la domanda e Controparte_1 concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda attorea siccome inammissibile, improponibile e/o indimostrata e/o infondata in fatto e diritto;
in estremo subordine, contestata in ogni caso la quantificazione ex adverso proposta, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate e non provate e comunque per concorso colposo ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.; Spese come per legge”.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, ed all'odierna udienza previa brevissima discussione orale veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Occorre precisare che il giudicante non ritiene che in questa sede si possa discutere del merito della violazione contestata a parte attrice dalla Polizia Stradale in data 03.06.21, poiché già oggetto di apposita pronuncia da parte del Giudice di Pace di Ancona, che con sentenza n. 521/21 accoglieva le ragioni di parte attrice, poiché nelle more divenuta definitiva e pertanto facente stato tra le parti.
Da ciò ne discende che ciò che dovrà essere oggetto di decisione è la fondatezza o meno della domanda di risarcimento del danno conseguente, non potendo il giudicante rimettere in discussione questioni oggetto di giudicato con apposito provvedimento versato in atti e solo tardivamente contestato in questa sede.
Pertanto, potendosi ritenere accertato l'an debeatur occorre procedere alla valutazione del quantum debeatur sulla base di quanto documentato da parte attrice, non apparendo ammissibile la CTU richiesta poiché di natura puramente esplorativa.
Orbene parte attrice fonda le sue pretese su n.3 documenti, indicizzati ai n. 9,10 ed 11 di cui all'atto introduttivo di lite:
pagina 3 di 4 - Doc. n. 9): di scarsissima valenza probatoria, poiché mero stampato senza alcuna firma e/o autentica, nonché di provenienza attorea;
- Doc. n. 10) buste paga (n.3), dalle quali risulta che gli stipendi del dipendente sono stati pagati dalla in gran parte dalla CIGS (cassa integrazione);
- Doc. 11) contratto di acquisto di autocarro alla voce del contratto “a)” non riporta alcun periodo di rateizzazione. Difatti ove al punto a) si legge “..dal….. al ….” è rimasto in bianco e pertanto di fatto impedendo al giudicante di stabilire se le tre rate di cui si chiede il rimborso effettivamente ricadano nel periodo di fermo amministrativo del veicolo targato GA894GE, non potendo a ciò supplire l'autentica delle firme posta su separato atto.
Da ciò ne discende, che parte attrice, pur avendo provato l'an debeatur, non ha prodotto documentazione sufficiente per procedere alla quantificazione del danno, impedendo al giudicante di effettuare una seria e documentata quantificazione, non potendo a detta carenza supplire la richiesta CTU, che si ribadisce, avrebbe mero carattere esplorativo e né un danno di questo tipo può essere liquidato ex art. 1226 cc, ricadendo sulla parte attrice che lo richiede l'onere di provarlo dettagliatamente e potendosi escludere categoricamente che il danno rientri della categoria del cd danno “in re ipsa”.
Pertanto appare inevitabile il rigetto della domanda, così come appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite stante che comunque parte attrice ha dimostrato l'esistenza del diritto fatto valere in causa mediante sentenza passata in giudicato, dimostrando l'esistenza della fondatezza della domanda per ciò che concerne il solo “an debeatur” ma non riuscendo a provare il danno in concreto patito neppure in modo parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Ancona 24 febbraio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6144/2022 tra (c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti COCOLA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, (c.f. ) e avv. LUCA SCOCCHERA ed C.F._1 elettivamente domiciliati, presso e nel loro studio, in Indirizzo Telematico. ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA, (c.f.
ed elettivamente domiciliati in CORSO MAZZINI 55 ANCONA, C.F._2
CONVENUTO/I
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 9,16 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. COCOLA FRANCESCO e SCOCCHERA LUCA, Parte_1
per con l'avv. DI BARTOLOMEO LORENZA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,31 sospende la trattazione per altri fascicoli calendarizzati. Ad ore 14,13, previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,10.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6144/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti COCOLA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, (c.f. ) e avv. LUCA SCOCCHERA ed C.F._1 elettivamente domiciliati, presso e nel loro studio, in Indirizzo Telematico. ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA, (c.f.
ed elettivamente domiciliati in CORSO MAZZINI 55 ANCONA, C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di sentire accogliere dall'Intestato Tribunale adito le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ancona, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione sfociato nella emissione del verbale n. 70/16241494 da parte del , Sezione di Polizia Stradale di Ancona Controparte_1 in data 03.06.2021 e notificato a mani in data 07.06.2021 e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo GA894GE, rimorchio HR0-A7370 – già annullati dall' di pace di Ancona con sentenza n. 521/2021 passata in Controparte_3 giudicato - e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il è tenuto a Controparte_1 risarcire la per tutti i danni da quest'ultima subiti e quantificati nella misura Parte_1 pagina 2 di 4 di € 42.009,83 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria della causa e/o di giustizia in una valutazione equitativa del danno. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. previste come per legge.”
Si costituiva in giudizio il , contestando la domanda e Controparte_1 concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda attorea siccome inammissibile, improponibile e/o indimostrata e/o infondata in fatto e diritto;
in estremo subordine, contestata in ogni caso la quantificazione ex adverso proposta, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate e non provate e comunque per concorso colposo ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.; Spese come per legge”.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, ed all'odierna udienza previa brevissima discussione orale veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Occorre precisare che il giudicante non ritiene che in questa sede si possa discutere del merito della violazione contestata a parte attrice dalla Polizia Stradale in data 03.06.21, poiché già oggetto di apposita pronuncia da parte del Giudice di Pace di Ancona, che con sentenza n. 521/21 accoglieva le ragioni di parte attrice, poiché nelle more divenuta definitiva e pertanto facente stato tra le parti.
Da ciò ne discende che ciò che dovrà essere oggetto di decisione è la fondatezza o meno della domanda di risarcimento del danno conseguente, non potendo il giudicante rimettere in discussione questioni oggetto di giudicato con apposito provvedimento versato in atti e solo tardivamente contestato in questa sede.
Pertanto, potendosi ritenere accertato l'an debeatur occorre procedere alla valutazione del quantum debeatur sulla base di quanto documentato da parte attrice, non apparendo ammissibile la CTU richiesta poiché di natura puramente esplorativa.
Orbene parte attrice fonda le sue pretese su n.3 documenti, indicizzati ai n. 9,10 ed 11 di cui all'atto introduttivo di lite:
pagina 3 di 4 - Doc. n. 9): di scarsissima valenza probatoria, poiché mero stampato senza alcuna firma e/o autentica, nonché di provenienza attorea;
- Doc. n. 10) buste paga (n.3), dalle quali risulta che gli stipendi del dipendente sono stati pagati dalla in gran parte dalla CIGS (cassa integrazione);
- Doc. 11) contratto di acquisto di autocarro alla voce del contratto “a)” non riporta alcun periodo di rateizzazione. Difatti ove al punto a) si legge “..dal….. al ….” è rimasto in bianco e pertanto di fatto impedendo al giudicante di stabilire se le tre rate di cui si chiede il rimborso effettivamente ricadano nel periodo di fermo amministrativo del veicolo targato GA894GE, non potendo a ciò supplire l'autentica delle firme posta su separato atto.
Da ciò ne discende, che parte attrice, pur avendo provato l'an debeatur, non ha prodotto documentazione sufficiente per procedere alla quantificazione del danno, impedendo al giudicante di effettuare una seria e documentata quantificazione, non potendo a detta carenza supplire la richiesta CTU, che si ribadisce, avrebbe mero carattere esplorativo e né un danno di questo tipo può essere liquidato ex art. 1226 cc, ricadendo sulla parte attrice che lo richiede l'onere di provarlo dettagliatamente e potendosi escludere categoricamente che il danno rientri della categoria del cd danno “in re ipsa”.
Pertanto appare inevitabile il rigetto della domanda, così come appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite stante che comunque parte attrice ha dimostrato l'esistenza del diritto fatto valere in causa mediante sentenza passata in giudicato, dimostrando l'esistenza della fondatezza della domanda per ciò che concerne il solo “an debeatur” ma non riuscendo a provare il danno in concreto patito neppure in modo parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Ancona 24 febbraio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4