TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5086 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 45917/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/04/1965, con il patrocinio dell'Avv. MATTOGNO ELISA e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
OLESNICA (POLONIA) il 28/10/1963;
RESISTENTE-NON COSTITUITO e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/11/2024 , premesso che in Parte_1
data 28.10.1995 aveva contratto matrimonio in Roma con CP_1
e che dalla predetta unione era nata la figlia (29.01.1996),
[...] Per_1
esponeva che con sentenza n. 13218/2024 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale tra le parti e che da allora non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, pertanto, che venissero confermati i provvedimenti assunti all'esito della separazione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_1
[...] All'udienza del 03.02.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, ribadendo l'assenza di istanze istruttorie.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza. All'esito dell'udienza cartolare del 13.03.2025, acquisita la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in ordine al divorzio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla deve disporsi con riguardo al mantenimento della prole, posto che la ricorrente ha dichiarato che la figlia, maggiorenne, ha raggiunto l'autosufficienza economica.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 45917/2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il
28.10.1995 tra e Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 01473, parte 2, serie A05);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
20/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI