Sentenza 7 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 07/01/2023, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2023
N. 00229/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04597/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4597 del 2022, proposto da Comitato No Discarica di IA RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorina Teofilatto, EL Terracciano e Alessandro Di Matteo, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 1;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto nella sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27;
nei confronti
Idea 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati PA Lazzara, AR AO Di Nicola e CA Zerella, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. CA Zerella in Roma, via Ulpiano 29;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Via IV Novembre n.119/A;
Arpa Lazio, Comune di IA RO, Comune di Morlupo, Comune di Rignano Flaminio, Comune di Castelnuovo di Porto, Comune di Sacrofano, Provincia di Viterbo, Comune di Calcata, Comune di Faleria, Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Autorità d'ambito dell’A.T.O. n. 1 Lazio Nord Viterbo, Parco Regionale Valle Del Treja, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
nonché nei confronti di
ES de GU, DI IN, ER US, AN Di EN, NN AR AV,
OL TT, ARnge la ND, IO IO, ER OR, UI ZA, CA AL, FA Di RE, IA EL, AO SC, NU NN, DR SI, AL De SA, IP TI, AO NT, AR IC, PA AR, AR IC,
IL JO, EO CH, RI OB JO, PA RO Onori, ER EL, ME NI, US FR NI, RO ZZ, NA AN, IN Onori, EL EM, ND ZI, VA EX, OM ES, SA CA, VA SI, TE PA, ED ER, AN NI, TA SA, NO MA, VA Di OM, PE De TT, IG Onori, AM ZO, IA AN, ES IL, MA CH, UL MA, MA MA, PA OG, AR De GE, LA TA, EB TE, LE Di EN, AR TA AC, MA RI, AN ER, DI AB, SI RA, MA NO, NL La RO,
AN PE, MI Onori, DA VA, PE IC, CA ZZ, VA IN, SI RL, RA ES, CO AZ, RA TA, FA OL, RI AP, MA FO e LI GN, non costituiti in giudizio;
Gruppi Ricerca Ecologica Lazio e Associazione Verdi Ambiente e Società APS Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
Associazione Ecologica Monti Sabatini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato LE Stefutti, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Roma, Viale Aurelio Saffi 20;
per l'ottemperanza
della sentenza resa dal T.A.R. Lazio Sezione Prima Quater in data 28 agosto 2017 n. 9440/2017 e per l’accertamento della nullità, inefficacia, annullamento della determinazione regionale G01417 del 14 02 2022 avente ad oggetto “ esecuzione sentenza T.A.R. Lazio n. 12299 del 29 novembre 2021 Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Regione Lazio n. A06398 2013 rilasciata alla società Idea 4 s.r.l. per discarica di rifiuti inerti, sita in località Monte della Grandine, Comune di IA RO. Autorizzazione all’esercizio di un impianto di trattamento chimico fisico del percolato e deroghe ex art. 10 D.M. 27.09.2010 e ss. mm.ii. ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Idea 4 S.r.l., della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell’Associazione Ecologica Monti Sabatini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa ROria Palma nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione il Comitato No Discarica di IA RO ha formulato domanda di ottemperanza alla sentenza n. 9440 del 28 agosto 2017, con la quale la I Sezione Quater del Tribunale adito ha annullato per difetto di istruttoria e di motivazione la determinazione della Regione Lazio del 31 marzo 2016 n. G03100 con la quale la controinteressata Idea 4 S.r.l. era stata autorizzata a realizzare un impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica per rifiuti inerti di IA RO sita in loc. Monte della Grandine.
2. Secondo quanto statuito nella sentenza ottemperanda, a fronte di un elevato numero di tipologie di rifiuti in ingresso nella discarica, la Regione Lazio, omettendo la VIA sul nuovo progetto, ha autorizzato lo scarico, nell'esiguo Fosso di Monte Pizio, dei reflui risultanti dal trattamento del percolato prodotto da rifiuti la cui natura inerte non risultava affatto certa, e, comunque, senza la previsione di un adeguato e puntuale controllo da parte di un soggetto terzo sulla composizione e sulla natura dei rifiuti conferiti; la decisione oggetto della odierna domanda giudiziale ha altresì precisato, che la Regione era perfettamente edotta della eventualità che l'obiettivo realmente perseguito da Idea 4 S.r.l., nell'inoltrare richieste diverse scaglionate nel tempo di pochi giorni, potesse essere perfino quello di far modificare in modo sostanziale l'assenso alla discarica di cui dispone.
3. Espone parte ricorrente che a seguito dell’annullamento della predetta autorizzazione e di quella coeva relativa al conferimento di rifiuti in deroga ai valori limite (cfr. sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 28 agosto 2017, n. 9442), la Regione ha riattivato i due procedimenti, unificandoli, emettendo le determinazioni n. G13321 e n. G13322 del 22 ottobre 2018.
4. Indi il Tar Lazio, chiamato a pronunciarsi sul ritardo nella conclusione degli anzidetti procedimenti, con sentenza della Sezione I quater n. 12299 del 29 novembre 2021, ha condannato la Regione Lazio a definire i procedimenti avviati, assegnando, in ragione della complessità degli stessi, il termine di sessanta giorni e nominando, per l’eventuale protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione regionale, in via sostitutiva, quale commissario ad acta il Direttore del Dipartimento per la transizione ecologica e degli investimenti verdi del Ministero della Transizione Ecologica.
5. In esecuzione di tale ultima sentenza la Regione ha adottato la determinazione n. G01417 del 14 febbraio 2022 con la quale ha autorizzato nuovamente la deroga ai valori limite e contestualmente approvato l’impianto per il trattamento del percolato.
6. Orbene, tale ultima determina regionale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stata assunta eludendo e violando il contenuto conformativo alla sentenza n. 9440/2017.
7. Si sono costituite in resistenza la Regione Lazio e la Idea 4 S.r.l.; quest’ultima in particolare ha dedotto (anche in sede di discussione) plurimi profili di inammissibilità del ricorso, contestando in ogni caso l’infondatezza dello stesso.
8. La Città Metropolitana di Roma, invece, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
9. Si è costituita altresì ad adiuvandum l’Associazione Ecologica Monti Sabatini facendo proprie le conclusioni rassegnate dalla difesa del comitato ricorrente.
10. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2022, sentiti i difensori delle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Preliminarmente non può tenersi conto delle dichiarazioni di parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso trattandosi di atti depositati, in assenza di contraddittorio processuale, dalla difesa del Comitato ricorrente solo dopo il passaggio in decisione della causa.
In base ai principi generali, invero, nel processo amministrativo, per una pronuncia di merito, le condizioni dell'azione devono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 marzo 2019, n.1870), con la conseguenza che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse successiva al passaggio in decisione della causa, non facendo venir meno la permanenza dell'interesse al ricorso sino a tale momento, non assume rilevanza ai fini della decisione medesima.
12. Ancora in via preliminare non è fondata l’eccezione -formulata dalla difesa di Idea 4 S.r.l.- di difetto di legittimazione attiva del Comitato No Discarica di IA RO (cfr. verbale dell’udienza del 21 ottobre 2022) dal momento che l’anzidetto Comitato è tra i soggetti la cui domanda è stata accolta nel giudizio di cognizione conclusosi con la pronuncia oggetto della odierna domanda di esecuzione ed è dunque legittimato ad agire per l’ottemperanza della sentenza n. 9440/2017.
13. Parimenti non convince la richiesta di estromissione dal giudizio della Città Metropolitana di Roma, tenuto conto che tale Ente non è stato estromesso dal presupposto giudizio di cognizione e che condivisibile giurisprudenza ha ribadito che -in base all’art. 114 c.p.a.- il ricorso per ottemperanza va notificato a tutte le parti del giudizio di cognizione, senza distinzione, sussistendo una piena simmetria, quanto a contraddittorio processuale, tra giudizio a cognizione ordinaria e giudizio di ottemperanza (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 giugno 2020, n. 2190).
14. È invece inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato dall’Associazione Ecologica Monti Sabatini, in quanto proposto con atto non notificato in violazione dell’art. 50 comma 2 c.p.a.
15. Il Collegio osserva altresì che la pendenza dell’appello avverso la sentenza del Tar Lazio n. 9440/2017 (allo stato non sospesa) non osta all’ammissibilità del giudizio di ottemperanza siccome l'azione, ai sensi dell’art. 112 comma 1 lett. b) c.p.a., può essere esperita anche per l'attuazione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo, ancorché non passate in giudicato, di cui non sia stata appunto sospesa, come nel caso di specie, l’efficacia esecutiva, con l'unico limite della determinazione di modalità esecutive che, tenendo conto degli effetti che ne derivano, non siano suscettibili di determinare modificazioni irreversibili della realtà giuridica ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 settembre 2017, n. 9523).
16. Posto quanto sopra, sono invece fondati gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso evidenziati dalla difesa delle parti resistenti.
17. Come già rilevato nella sentenza di questa Sezione n. 14172/2022 (resa sulla domanda di ottemperanza della sentenza n. 9442 del 28 agosto 2017), se è vero, infatti, che anche la sentenza del Tar Lazio n. 9440/2017 evidenziava la necessità dell’esame contestuale dei progetti presentati dalla Idea 4 S.r.l. -onde, tra l’altro, evitare la parcellizzazione degli stessi e misurare l’effettivo impatto ambientale dell’impianto considerato nel suo complesso-, con l’odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta il nuovo provvedimento adottato dall’Amministrazione regionale a seguito di una nuova conferenza di servizi nella quale la Città Metropolitana di Roma Capitale, in tesi di parte ricorrente, non avrebbe espresso il parere di competenza.
18. Sarebbe inoltre, mancata, secondo la prospettazione ricorsuale, la valutazione della effettiva natura inerte dei rifiuti conferiti in discarica.
19. Si tratta, all’evidenza, di vizi che ineriscono specificamente al nuovo procedimento (conclusosi con la determina regionale G01414 del 14 febbraio 2022, già peraltro annullata da questo Tribunale con sentenza n. 14178 del 31 ottobre 2022), e comunque all’ambito valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all'autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, connotato da discrezionalità tecnica e nei cui confronti, quindi, si configurano vizi di legittimità, denunziabili solo in via cognitoria-impugnatoria nell’ordinario termine di decadenza e non già a mezzo dell’azione ex art. 112 c.p.a.
20. Ciò anche nella considerazione che, seguendo le indicazioni della sentenza ottemperanda, l’Amministrazione ha effettivamente trattato congiuntamente il procedimento di autorizzazione dell’impianto di percolato da asservire alla discarica di inerti e quello relativo alla deroga ai valori limite, mentre in relazione all’effettiva natura dei rifiuti trattati (di cui la decisione n. 9442/2017 dubitava della natura di inerti) la determina del commissario ad acta, nominato a seguito della sentenza n. 9428/2017, si limitava ad autorizzare solo 6 codici CER imponendo prescrizioni.
21. La determina commissariale anzidetta, peraltro, non risulta oggetto di reclamo ai sensi dell’art. 114 comma c.p.a; della stessa la Regione ha preso atto con determina del 22 ottobre 2018 pubblicata sul BUR, che non risulta comunque impugnata nell’ordinario termine di decadenza.
22. Alla luce delle superiori osservazioni, pertanto, la domanda giudiziale formulata ex art. 112 c.p.a. deve essere dichiarata inammissibile.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre possono compensarsi nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum dell’Associazione Ecologica Monti Sabatini.
- dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna, in solido tra loro, il Comitato ricorrente e l’Associazione Ecologica Monti Sabatini alla refusione, in favore della Regione Lazio e della Idea 4 S.r.l., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle anzidette parti.
Compensa le spese nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
EO Spagnoletti, Presidente
ROria Palma, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ROria Palma | EO Spagnoletti |
IL SEGRETARIO