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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/12/2024, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2809/2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDRIULO ROSSELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate Primo (PV), Via Alessandro Santagostino n. 35;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bareggio, in data 12/05/2012, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bareggio alla
Parte I, n. 8, dell'anno 2012; separati consensualmente con verbale in data 31.03.2023 e relativo Decreto omologazione n. cronol. 2687/2023 del 18/05/2023, R.G. n. 1032/2023 emesso dal
Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per quanto riguarda il loro sostentamento;
2. le parti dichiarano di aver già regolato i reciproci rapporti di dare e avere derivanti dal vincolo matrimoniale e ogni altra questione economica tra gli stessi, non avendo più nulla da pretendere l'uno dall'altra.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21.06.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e con successive note del 01.10.2024, depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con le medesime note scritte, le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti, le prove documentali depositate (Decreto omologazione n. cronol. 2687/2023 del
18/05/2023, R.G. n. 1032/2023 emesso dal Tribunale di Pavia con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 31.03.2023 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Bareggio il giorno 12/05/2012 (atto n. 8, Parte I,
[...] Parte_2
anno 2012);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) spese compensate.
pag. 2 di 3 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2809/2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDRIULO ROSSELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate Primo (PV), Via Alessandro Santagostino n. 35;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bareggio, in data 12/05/2012, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bareggio alla
Parte I, n. 8, dell'anno 2012; separati consensualmente con verbale in data 31.03.2023 e relativo Decreto omologazione n. cronol. 2687/2023 del 18/05/2023, R.G. n. 1032/2023 emesso dal
Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per quanto riguarda il loro sostentamento;
2. le parti dichiarano di aver già regolato i reciproci rapporti di dare e avere derivanti dal vincolo matrimoniale e ogni altra questione economica tra gli stessi, non avendo più nulla da pretendere l'uno dall'altra.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21.06.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e con successive note del 01.10.2024, depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con le medesime note scritte, le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti, le prove documentali depositate (Decreto omologazione n. cronol. 2687/2023 del
18/05/2023, R.G. n. 1032/2023 emesso dal Tribunale di Pavia con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 31.03.2023 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Bareggio il giorno 12/05/2012 (atto n. 8, Parte I,
[...] Parte_2
anno 2012);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) spese compensate.
pag. 2 di 3 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3