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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/07/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 6/06/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 250/2023 r. g. sezione lavoro, vertente tra e rappresentati e difesi dall'avv. LEONARDI Parte_1 Parte_2
RICCARDO elett.te dom.to in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 ANCONA
APPELLANTI contro
Controparte_1
APPELLATO
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Gli appellanti e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 67/2023 R.G., mai notificata, emessa in data 07.03.2023, in pari data pubblicata, dal
Tribunale Ordinario di Macerata, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott. A. Caldarello, a definizione dei giudizi, riuniti, di opposizione ai decreti ingiuntivi (giudizio n. 497/2020 R.G., cui è riunito il giudizio n. 498/2020 R.G.) con la quale il Tribunale, “definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e disattesa ogni altra difesa, Parte_1 Parte_2
istanza, eccezione o domanda”, ha così deciso: “respinge le domande di opposizione ai decreti pagina 1 di 2 ingiuntivi e conferma i medesimi così come emanati dall'intestato Tribunale in ogni sua parte (decreto ingiuntivo 86/2020 – decreto ingiuntivo 76/2020). Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite a favore dell' liquidati in € 2.620,00, Controparte_2 oltre al rimborso forfettario al 15% con gli accessori di legge” .
La parte appellata non si è costituita in giudizio. CP_2
Preliminarmente, va rilevato che con nota depositata in data 30.05.2024 l'appellante ha comunicato di rinunciare agli atti del giudizio, allegando accettazione da parte dell'Istituto appellato, anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
In conseguenza di detta rinuncia deve pervenirsi a declaratoria formale di estinzione del presente procedimento, ai sensi dell'art.306 c.p.c., in quanto con essa è venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 c.p.c.;
- nulla per le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 giugno 2024.
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna Sbano Dr. Luigi Santini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 6/06/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 250/2023 r. g. sezione lavoro, vertente tra e rappresentati e difesi dall'avv. LEONARDI Parte_1 Parte_2
RICCARDO elett.te dom.to in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 ANCONA
APPELLANTI contro
Controparte_1
APPELLATO
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Gli appellanti e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 67/2023 R.G., mai notificata, emessa in data 07.03.2023, in pari data pubblicata, dal
Tribunale Ordinario di Macerata, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott. A. Caldarello, a definizione dei giudizi, riuniti, di opposizione ai decreti ingiuntivi (giudizio n. 497/2020 R.G., cui è riunito il giudizio n. 498/2020 R.G.) con la quale il Tribunale, “definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e disattesa ogni altra difesa, Parte_1 Parte_2
istanza, eccezione o domanda”, ha così deciso: “respinge le domande di opposizione ai decreti pagina 1 di 2 ingiuntivi e conferma i medesimi così come emanati dall'intestato Tribunale in ogni sua parte (decreto ingiuntivo 86/2020 – decreto ingiuntivo 76/2020). Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite a favore dell' liquidati in € 2.620,00, Controparte_2 oltre al rimborso forfettario al 15% con gli accessori di legge” .
La parte appellata non si è costituita in giudizio. CP_2
Preliminarmente, va rilevato che con nota depositata in data 30.05.2024 l'appellante ha comunicato di rinunciare agli atti del giudizio, allegando accettazione da parte dell'Istituto appellato, anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
In conseguenza di detta rinuncia deve pervenirsi a declaratoria formale di estinzione del presente procedimento, ai sensi dell'art.306 c.p.c., in quanto con essa è venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 c.p.c.;
- nulla per le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 giugno 2024.
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna Sbano Dr. Luigi Santini
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