TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 270/2024 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da (c.f./P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede in Reggiolo (RE), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rigon, del Foro di Roma, presso il cui studio, sito in Parma, Via Sidoli, n. 18, è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
(c.f./P.IVA , in persona del socio Controparte_1 P.IVA_2
accomandatario (c.f. ), con sede legale in Modena, Via CP_1 C.F._1
Scaglia Est, n. 144, rappresentata e difesa dall'avv. Miraglia Pasqualino, del Foro di Modena presso il cui Studio in Modena, via Rainusso n. 118, è elettivamente domiciliato.
Con ricorso del 2/12/2024 è stata proposta da omanda di domanda di apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti di lamentando il Controparte_1 mancato pagamento della somma complessiva di € 6.680,32, dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 2235/2023 (R.G. n. 3696/2023) emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia, corredato dal decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., e dalla sentenza n. 721/2024 (2770/2024) del
Giudice di Pace di Modena, pedissequi atto di precetto e successivi tentativi di pignoramento mobiliare e presso terzi, conclusi con esito negativo.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 22/1/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi per la società presso le sede sociale, con pec inviata a cura
1 della Cancelleria in data 3/12/2024, e per il socio illimitatamente responsabile in data 16/12/2024 mediante deposito presso la casa Comunale ex art. 40, comma 8, CCII1 (stante l'irreperibilità della persona fisica presso la residenza), il ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente, comparsa all'udienza, ha chiesto un rinvio al fine di poter eventualmente rinnovare il deposito della documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza. All'udienza del 5/2/2025 la ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente ne ha chiesto il rigetto.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza del decreto ingiuntivo n. 2235/2023 (R.G. n. 3696/2023) emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Reggio Emilia, corredato dal decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., e dalla sentenza n. 721/2024
(2770/2024) del Giudice di pace di Modena, pedissequi atto di precetto e successivi tentativi di pignoramento mobiliare e presso terzi, conclusi con esito negativo.
È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Sez. Un., n.
1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, pur essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti
pag. 2 di 6 di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016). Si precisa, in ogni caso, che dalla dichiarazione dei redditi trasmessa dall'Agenzia delle
Entrate relativa all'anno di imposta 2023 è riportato un attivo della società pari ad euro 409.716, superiore alla soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1 CCII;
dallo stesso bilancio prodotto dalla resistente, aggiornato al 31/12/2023 (doc. 8), l'attivo è pari ad euro 421.798,98, superiore alla soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2, CCII;
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 6.680,32 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad €
18.329,03 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione ed € 10.677,14 nei confronti di Agenzia delle Entrate, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione, così per complessivi € 35.686,49;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a
pag. 3 di 6 condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 35.000,00 euro. A ciò si aggiunga che:
a) i tentativi di pignoramento mobiliare e presso terzi hanno avuto esito negativo (doc. 2);
b) allorquando l'Ufficiale giudiziario ha tentato di effettuare il pignoramento mobiliare, redigeva verbale negativo, avendo il Signor dichiarato che “la società è in liquidazione e non CP_1 ci sono beni della società residui;
non possiedo beni personali, l'appartamento è in assegnazione percepisco soltanto pensione di invalidità” (doc. n. 5); CP_2
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti CP_1 Controparte_1
(c.f./P.IVA , con sede legale in Modena, Via Scaglia Est, n. 144; nonché del socio P.IVA_2
accomandatario (illimitatamente responsabile) , nato a [...] il CP_1
02/11/1951, (c.f. ) C.F._1
nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore il Dott. iscritto all'Elenco Persona_1
dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
pag. 4 di 6 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15/5/2025 ad ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di pag. 5 di 6 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 5/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott. Riccardo Di Pasquale
pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Del deposito è stato dato altresì avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e per raccomandata con avviso di ricevimento.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 270/2024 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da (c.f./P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede in Reggiolo (RE), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rigon, del Foro di Roma, presso il cui studio, sito in Parma, Via Sidoli, n. 18, è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
(c.f./P.IVA , in persona del socio Controparte_1 P.IVA_2
accomandatario (c.f. ), con sede legale in Modena, Via CP_1 C.F._1
Scaglia Est, n. 144, rappresentata e difesa dall'avv. Miraglia Pasqualino, del Foro di Modena presso il cui Studio in Modena, via Rainusso n. 118, è elettivamente domiciliato.
Con ricorso del 2/12/2024 è stata proposta da omanda di domanda di apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti di lamentando il Controparte_1 mancato pagamento della somma complessiva di € 6.680,32, dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 2235/2023 (R.G. n. 3696/2023) emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia, corredato dal decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., e dalla sentenza n. 721/2024 (2770/2024) del
Giudice di Pace di Modena, pedissequi atto di precetto e successivi tentativi di pignoramento mobiliare e presso terzi, conclusi con esito negativo.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 22/1/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi per la società presso le sede sociale, con pec inviata a cura
1 della Cancelleria in data 3/12/2024, e per il socio illimitatamente responsabile in data 16/12/2024 mediante deposito presso la casa Comunale ex art. 40, comma 8, CCII1 (stante l'irreperibilità della persona fisica presso la residenza), il ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente, comparsa all'udienza, ha chiesto un rinvio al fine di poter eventualmente rinnovare il deposito della documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza. All'udienza del 5/2/2025 la ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente ne ha chiesto il rigetto.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza del decreto ingiuntivo n. 2235/2023 (R.G. n. 3696/2023) emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Reggio Emilia, corredato dal decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., e dalla sentenza n. 721/2024
(2770/2024) del Giudice di pace di Modena, pedissequi atto di precetto e successivi tentativi di pignoramento mobiliare e presso terzi, conclusi con esito negativo.
È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Sez. Un., n.
1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, pur essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti
pag. 2 di 6 di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016). Si precisa, in ogni caso, che dalla dichiarazione dei redditi trasmessa dall'Agenzia delle
Entrate relativa all'anno di imposta 2023 è riportato un attivo della società pari ad euro 409.716, superiore alla soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1 CCII;
dallo stesso bilancio prodotto dalla resistente, aggiornato al 31/12/2023 (doc. 8), l'attivo è pari ad euro 421.798,98, superiore alla soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2, CCII;
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 6.680,32 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad €
18.329,03 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione ed € 10.677,14 nei confronti di Agenzia delle Entrate, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione, così per complessivi € 35.686,49;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a
pag. 3 di 6 condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 35.000,00 euro. A ciò si aggiunga che:
a) i tentativi di pignoramento mobiliare e presso terzi hanno avuto esito negativo (doc. 2);
b) allorquando l'Ufficiale giudiziario ha tentato di effettuare il pignoramento mobiliare, redigeva verbale negativo, avendo il Signor dichiarato che “la società è in liquidazione e non CP_1 ci sono beni della società residui;
non possiedo beni personali, l'appartamento è in assegnazione percepisco soltanto pensione di invalidità” (doc. n. 5); CP_2
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti CP_1 Controparte_1
(c.f./P.IVA , con sede legale in Modena, Via Scaglia Est, n. 144; nonché del socio P.IVA_2
accomandatario (illimitatamente responsabile) , nato a [...] il CP_1
02/11/1951, (c.f. ) C.F._1
nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore il Dott. iscritto all'Elenco Persona_1
dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
pag. 4 di 6 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15/5/2025 ad ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di pag. 5 di 6 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 5/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott. Riccardo Di Pasquale
pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Del deposito è stato dato altresì avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e per raccomandata con avviso di ricevimento.