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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40266 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO UY IS MA (CUI 02NA834) nato il [...] avverso l'ordinanza del 06/08/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40266 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 25/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 agosto 2025, la Corte d'appello di Milano ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di ON UY UI UE con riferimento alla sentenza pronunciata nei confronti del medesimo in data 14 novembre 2022 dal Tribunale di Milano (divenuta irrevocabile il 5 gennaio 2023). 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto certa l'effettiva conoscenza del processo, in capo all'imputato, sulla sola base della notifica del decreto di citazione in giudizio effettuata, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso l'indirizzo di residenza quale risultava dalla carta d'identità dell'odierno ricorrente. Illogicamente, la Corte distrettuale ha ritenuto, per un verso, che dal documento d'identità potesse trarsi con certezza l'indirizzo di residenza dell'imputato e, dall'altro, ha trascurato le prove documentali, allegate all'istanza di rescissione, attestanti il cambio di residenza dello stesso (segnatamente, il certificato anagrafico e il contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, stipulato dal ricorrente il 07/12/2021, e riferito all'immobile sito in IE RR -Milano- alla via Ariosto 7, ove il predetto aveva trasferito la propria residenza). 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata va, di conseguenza, annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. 2. L'unico motivo di ricorso è fondato. Va preliminarmente ricordato che in tema di rescissione del giudicato, legittima la dichiarazione di assenza l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, non potendosi desumere la volontà di quest'ultimo di sottrarsi ad essa dalla sua mera "negligenza informativa" (Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, 1 (-0 Digioia, Rv. 288660 - 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, El Abbasi, Rv. 287298 - 01; Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal Cheickh, Rv. 286712 - 01; da ultimo, Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209 - 01, in fattispecie del tutto assimilabile ove il giudice di merito aveva omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze dedotte dal ricorrente nell'istanza di rescissione nonostante le stesse potessero costituire specifici elementi idonei a far desumere la mancata, effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente). Va anche ribadito che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, l'istanza di rescissione è stata proposta dall'imputato in data 20 giugno 2025, in un momento, dunque, in cui era già in vigore la versione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. come modificata dall'art. 37, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il condivisibile principio di diritto espresso nella sentenza "Digioia" è stato ingiustificatamente disatteso dalla Corte territoriale, come emerge dalla sequenza descritta nella stessa impugnata ordinanza, non avendo il giudice di merito effettuato alcuna verifica in ordine all'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e alla sua inequivoca, e non meramente presunta, rinuncia a presenziarvi. In effetti, la conoscenza legale del processo è stata desunta dall'avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, del codice di rito. Ora, in disparte il principio di diritto secondo cui «le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga "aliunde", ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso»: Sez. 1, n. 32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036 - 01), si osserva che, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha eluso il dovere di controllo imposto al giudice della rescissione, cui sono demandati controlli non soltanto formali, ma anche sostanziali, circa i dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazione del processo, senza incontrare limitazioni nella conduzione 2 Il presidente dell'accertamento, non rinvenibili nella disciplina testuale, secondo l'insegnamento delle già citate Sezioni unite "Lovric". In effetti, la Corte d'appello ha desunto l'effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato dalla sola circostanza dell'asserita, omessa comunicazione del nuovo indirizzo di residenza. Tuttavia, come evidenziato in ricorso, all'istanza di rescissione veniva allegato il contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, stipulato dal ricorrente il 07/12/2021, e riferito all'immobile sito in IE RR (Milano) alla via Ariosto 7, ove il predetto aveva trasferito la propria residenza, successivamente al rilascio della carta di identità. Rispetto a tali elementi offerti dal ricorrente, il gravato provvedimento omette qualsivoglia analisi e valutazione. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che l'impugnata l'ordinanza vada annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Il consigliere estensore
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40266 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 25/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 agosto 2025, la Corte d'appello di Milano ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di ON UY UI UE con riferimento alla sentenza pronunciata nei confronti del medesimo in data 14 novembre 2022 dal Tribunale di Milano (divenuta irrevocabile il 5 gennaio 2023). 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto certa l'effettiva conoscenza del processo, in capo all'imputato, sulla sola base della notifica del decreto di citazione in giudizio effettuata, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso l'indirizzo di residenza quale risultava dalla carta d'identità dell'odierno ricorrente. Illogicamente, la Corte distrettuale ha ritenuto, per un verso, che dal documento d'identità potesse trarsi con certezza l'indirizzo di residenza dell'imputato e, dall'altro, ha trascurato le prove documentali, allegate all'istanza di rescissione, attestanti il cambio di residenza dello stesso (segnatamente, il certificato anagrafico e il contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, stipulato dal ricorrente il 07/12/2021, e riferito all'immobile sito in IE RR -Milano- alla via Ariosto 7, ove il predetto aveva trasferito la propria residenza). 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata va, di conseguenza, annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. 2. L'unico motivo di ricorso è fondato. Va preliminarmente ricordato che in tema di rescissione del giudicato, legittima la dichiarazione di assenza l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, non potendosi desumere la volontà di quest'ultimo di sottrarsi ad essa dalla sua mera "negligenza informativa" (Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, 1 (-0 Digioia, Rv. 288660 - 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, El Abbasi, Rv. 287298 - 01; Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal Cheickh, Rv. 286712 - 01; da ultimo, Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209 - 01, in fattispecie del tutto assimilabile ove il giudice di merito aveva omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze dedotte dal ricorrente nell'istanza di rescissione nonostante le stesse potessero costituire specifici elementi idonei a far desumere la mancata, effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente). Va anche ribadito che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, l'istanza di rescissione è stata proposta dall'imputato in data 20 giugno 2025, in un momento, dunque, in cui era già in vigore la versione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. come modificata dall'art. 37, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il condivisibile principio di diritto espresso nella sentenza "Digioia" è stato ingiustificatamente disatteso dalla Corte territoriale, come emerge dalla sequenza descritta nella stessa impugnata ordinanza, non avendo il giudice di merito effettuato alcuna verifica in ordine all'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e alla sua inequivoca, e non meramente presunta, rinuncia a presenziarvi. In effetti, la conoscenza legale del processo è stata desunta dall'avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, del codice di rito. Ora, in disparte il principio di diritto secondo cui «le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga "aliunde", ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso»: Sez. 1, n. 32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036 - 01), si osserva che, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha eluso il dovere di controllo imposto al giudice della rescissione, cui sono demandati controlli non soltanto formali, ma anche sostanziali, circa i dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazione del processo, senza incontrare limitazioni nella conduzione 2 Il presidente dell'accertamento, non rinvenibili nella disciplina testuale, secondo l'insegnamento delle già citate Sezioni unite "Lovric". In effetti, la Corte d'appello ha desunto l'effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato dalla sola circostanza dell'asserita, omessa comunicazione del nuovo indirizzo di residenza. Tuttavia, come evidenziato in ricorso, all'istanza di rescissione veniva allegato il contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, stipulato dal ricorrente il 07/12/2021, e riferito all'immobile sito in IE RR (Milano) alla via Ariosto 7, ove il predetto aveva trasferito la propria residenza, successivamente al rilascio della carta di identità. Rispetto a tali elementi offerti dal ricorrente, il gravato provvedimento omette qualsivoglia analisi e valutazione. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che l'impugnata l'ordinanza vada annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Il consigliere estensore