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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2998/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2998/2021
Oggi 02/04/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per per delega dell'avv. BOCCARDO FABRIZIO e d ell'avv. Parte_1
CONDOLUCI LUIGI, l'avv. , il quale si riporta a tutti i CP_1 propri scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata;
per , per delega dell'avv. GIRARDI ANGELO, l'avv. CP_2
, il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, Controparte_3 alle conclusioni rassegnate alla precedente udienza e chiede che la causa sia decisa;
per , per delega dell'avv. GRUOSSO CARMINE, Controparte_4
l'avv. , la quale si riporta a tutti i propri scritti Controparte_5 difensivi e insiste nel rigetto dell'appello;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Grazia Roscigno REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2998/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOCCARDO Parte_1 P.IVA_1
FABRIZIO e dell'avv. CONDOLUCI LUIGI ( ) C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._2 dell'avv. GIRARDI ANGELO;
APPELLATO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
GRUOSSO CARMINE e dell'avv. Testimone_1
( ) C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29/01/2018, citò in Parte_2 giudizio il onde ottenere il risarcimento dei danni causati Controparte_4
pag. 2/13 al motoveicolo di sua proprietà 125 cc tg. D B10157 condotto da CP_6
Persona_1
A fondamento della propria domanda aveva dedotto:
- che il giorno 11.12.2015 alle ore 19.00 circa, mentre l'indicato conducente percorreva la via Settembrini di era caduto, unitamente CP_4 al motorino, sulla strada a causa della presenza di pietrisco sull'asfalto;
- che, a causa di ciò, il motoveicolo Kymco People 125 cc tg. DB10157 aveva subito danni materiali per le cui riparazi oni era stata richiesta la complessiva somma di € 919,17, così come da preventivi di spesa redatti dall'officina «Moto Armando» di e dell'Autocarrozzeria CP_7
«Franco Gaito»;
- che, la presenza del pietrisco sul manto stradale, unitamente alla scars a illuminazione, aveva rappresentato una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), sussistendo, congiuntamente, sia il carattere obiettivo della non visibilità, sia quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo;
- che, il luogo dell'occorso sinistro è di proprietà del di;
CP_4 CP_4
- che, l'assenza di segnalazione atta ad avvertire la presenza del pericolo, ha ingenerato, nel conducente del motoveicolo attoreo, il legittimo affidamento in ordine alla stabilità e regolarità dell a superficie in cui lo stesso si è trovato a transitare;
- che, sussistendo i presupposti di cui all'art 2043 e 2051 c.c., l'istante provvedeva a trasmettere in via stragiudiziale formale richiesta di risarcimento danni al , in persona del al fine Controparte_4 CP_8 di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, senza, però ottenere alcun riscontro.
Si era costituito nel giudizio iscritto al n. 3420/2018 R.G. il predetto il quale aveva richiesto e ottenuto di essere autorizzato alla CP_4 chiamata in causa della formulando le seguenti conclusioni: «- Parte_1 in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente convenuto ed estrometterlo dal presente giudizio;
- in via
pag. 3/13 principale dichiarare improponibile, inammissibile ovvero rigettare, siccome infondata in fatto prima che in diritto, ogni avversa pretesa;
- in via subordinata accertare l'esclusiva responsabilità della Controparte_9
e del conducente del veicolo nella determinazione dell'evento dannoso
[...] per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al sig. dal CP_2
o in ogni caso disporre che la manlevi Controparte_4 CP_9 integralmente il - in via ancor più gradata, nella Controparte_4 denegata ipotesi di ritenuta co-responsabilità del – e Controparte_4 ferma la integrale manleva a carico della Soigea – condannarlo al CP_10 risarcimento dei soli danni che risulteranno provati e, ad ogni modo, ridotti ex articolo 1227 c.c. in ragione del concordo di colpa del conducente. – vittoria di spese, anche generali, e competenze di causa».
Nel caso di specie, in particolare, il aveva eccepito il proprio difetto CP_4 di legittimazione passiva, in quanto i lavori, dalla cui esecuzione è scaturita l'insidia che ha causato il danno subito dall'attore, erano stati soltanto autorizzati da esso ente, essendo stati eseguiti nell'interesse di un soggetto privato, ossia per il tramite di altra impresa privata, ossia la CP_11
senza che fosse mai stato stipulato un contratto d'appalto. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la e CP_12 concludeva: «Nel merito:
1. rigettare la domanda attorea e l'atto di chiamata in causa perché inammissibili, improponibili ed infondati in fatt o ed in diritto, dichiarando l'estraneità della SO.I.GE.A. s.r.l. nella causazione del paventato evento dannoso.
2. Rigettare la domanda ex art.1227 c.c.
3. In caso di accoglimento della domanda, dichiarare l'esclusiva responsabilità del . Con vittoria delle spese di lite ed attribuzione in Controparte_4 favore del sottoscritto procuratore antistatario».
La causa veniva istruita solo mediante escussione dei testi.
Con sentenza n. 4850/2020, depositata il 26.11.2020, il Giudice di Pace così provvedeva: «
1. Accoglie la domanda nei confronti di in Parte_3 persona del l.r.t.p., e dichiara la responsabilità della stessa, nell'aver determinato l'evento dannoso;
2. Condanna la predetta al pagamento del
pag. 4/13 risarcimento del danno in favore dell'attore che liquida in complessivi
919,17, oltre interessi dalla domanda;
3. Condanna la predetta chiamata in causa al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, che liquida in complessivi euro 649,45, di cui euro 49.95 per spese, euro 600.00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario come per legge».
Tali somme, dovute in base alla sentenza provvisoriamente esecutiva, venivano pagate in favore dell'attore dalla società, salvo gravame e senza acquiescenza.
Con atto di citazione ha proposto appello avverso la Parte_3 sopracitata sentenza.
Con la domanda in appello ha dedotto:
- la violazione del principio informatore della materia e principio generale dell'ordinamento, desumibile dal disposto dell'art. 115 C.p.c.: travisamento dei fatti ed omesso esame delle prove fornite dalle parti;
- che, in particolare, il giudice di prime cure ha affermato che Parte_3 sarebbe responsabile del danno in quanto soggetto che avrebbe
[...] effettuato lavori stradali per conto del nel luogo in cui è Controparte_4 avvenuto il sinistro e che, dunque, dovrebbe rispondere della manutenzione dell'area;
- che, invece, dall'esame degli atti del giudizio di primo grado si evidenzia che non ha alcun rapporto co ntrattuale con il Parte_3
per la manutenzione delle strade pubbliche, e non ha mai Controparte_4 eseguito lavori per conto dello stesso nel punto in cui è avvenuto il sinistro;
- che i lavori di cui si dibatte, infatti, sono stati svolti per realizzare un allaccio elettrico presso la « », su incarico di Controparte_13
e per giunta in un diverso punto di Via Settembrini rispetto a quello in CP_11 cui si è prodotto il sinistro sub judice;
- che, infatti, dall'esame delle testimonianze, è emerso che «i lavori in questione venivano eseguiti sul margine strada a circa un metro dal marciapiede ed avevano ad oggetto un allacciamento ; CP_11
pag. 5/13 - che, inoltre, dalla documentazione depositata è anche emerso che i Contro lavori svolti dall'odierna appellante per conto di L erano stati ultimati in data 25 giugno 2015, ovvero ben sei mesi prima del sinistro, come desumibile dalla comunicazione di accettazione lettera di fine lavori relativa alla LCL
n.6301075431;
- che, pertanto, risulta illogico ed arbitrario ricondurre ai la vori svolti da in un punto diverso della strada ed oltre sei mesi prima del Parte_3 sinistro, la presenza del pietrisco su cui sarebbe rovinato il motoveicolo di
; CP_2
- pertanto, la responsabilità dell'evento dannoso non avrebbe potuto giammai essere addossata all'odierna appellante, né in via esclusiva, né in via concorrente con l'Ente Pubblico;
- né, per altro verso, alcun onere di manleva potrebbe in ogni caso essere affermato in capo a ei confronti del convenuto Parte_3 CP_4
- che, inoltre, il Giudice di prime cure ha omesso la valutazione del fatto del danneggiato nel senso che con la propria condotta egli ha interrotto il nesso di causalità o comunque ha concorso nella verificazione dell'evento comportando, pertanto, una diminu zione del quantum risarcitorio;
- che, invero, pur non essendo il sinistro in alcun modo addebitabile a d ogni modo deve rilevarsi come, qualora il conducente del Parte_1 motociclo avesse usato l'ordinaria diligenza richiesta nelle circostanze per cui
è causa, avrebbe sicuramente evitato il verificarsi dell'evento lesivo;
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere in totale riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n. 4850/2020, emessa dal Giudice di Pace di , Dott.ssa Avv. Maria Francesc a CP_4
Napoli, all'esito del giudizio iscritto al n. 3420/C/2020 R.G.A.C., depositata in data 26/11/2020: 1) Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, o comunque ridurne l'importo, in applicazione del disposto dell'art. 1227 c.c. 2) In ipotesi di accoglimento, anche parziale,
pag. 6/13 della domanda attorea, dichiarare comunque l'estraneità della Parte_1 al sinistro in questione, rigettando per l'effetto la domanda di
[...] accertamento della responsabilità e/o di manleva avanzata dal Com une di
Salerno nei confronti di 3) In ogni caso, disporre la Parte_1 restituzione di quanto pagato da al Sig. ed al suo Parte_3 CP_2 procuratore in virtù della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. 4) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari».
Si è costituito tempestivamente il che ha dedotto: Controparte_4
- la mancanza di responsabilità dell'ente;
- che inoltre, in nessuna occasione, ha sostenuto di aver commissionato i lavori alla società;
- che, tuttavia, ha, debitamente autorizzato quei lavori di scavo, che ovviamente prevedevano l'obbligo di rimessione in pristino del manto di asfalto;
Con
- che, ad ogni modo, nessuna responsabilità può essere imputata Ente comunale, atteso che - come da scheda di sopralluogo/intervento del Servizio
Manutenzione Infrastrutture -Ufficio Strade e Fogne, si è accertato che la sbrecciatura sul tappetino in conglomerato bituminoso, causa della rovinosa caduta del sig. conducente del motoveicolo Kymco People 125 Persona_1
c.c. tg DB10157 di proprietà del sig. , era stata causata dai CP_2 lavori di scavo, chiaramente non eseguiti a regola d'arte dalla per Parte_1 conto dell' CP_11
- che, in merito, all'esatto punto in cui è avvenuta la caduta, parte appellante non ha depositato in atti alcuna documentazione tecnica inerente alla realizzazione dello scavo né alcuna c.t.u. è stata chiesta a tal riguardo;
- che, in merito al concorso di responsabilità, il conduc ente del veicolo, guidando con maggior cautela avrebbe sicuramente evitato la caduta.
Ha quindi concluso: «Il , come innanzi rappresentato e Controparte_4
difeso, salvo aggiungere e variare nei limiti consentiti dal codice di rito conclude affinché, contrariis reiectis, l'adito Giudice voglia:
1. dichiarare
pag. 7/13 improponibile, inammissibile ovvero rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto, prima che in diritto;
2. vittoria di spese, anche generali,
e competenze di causa di ambedue i gradi di gi udizio».
Si è tardivamente costituito , il quale ha chiesto la conferma CP_2 integrale della sentenza deducendo:
- che è incontestato ed incontestabile la presenza di pietrisco sul manto stradale;
- che è incontestato ed incontestabile che il conduce nte il motociclo
Kymco tg. DB/10157 sia rovinato al suolo a causa della presenza, lungo CP_6 la propria direttrice di marcia, di pietrisco sul manto stradale;
- che è incontestata la mancata segnalazione del pietrisco sul manto stradale e la non visibilità dello stesso;
- che è incontestata la mancata protezione dello stesso in modo tale da divenire pericolo occulto ed imprevedibile.
Pertanto, quindi, ha concluso: «Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto: 1) confermare la Sentenza di primo grado n. 4850/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di , nel Giudizio Civile n. 3420/C/2020, per le ragioni CP_4 dettagliatamente esposte in detto atto;
2) condannare, infine, chi di ragione, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, la causa è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusion i e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
1.1. In primo luogo, va affrontata la questione dell'omessa esplicita estensione da parte del danneggiato, , della domanda di CP_2 condanna al risarcimento del danno.
1.2. Va premesso che il aveva indicato l'odierna Controparte_4 appellante quale unica responsabile dei danni subiti da , chiedendo, in CP_2
pag. 8/13 subordine, di essere manlevato dalla chiamata società di quanto fosse stata condannata a pagare in favore dell'attore in primo grado.
1.3. In questi casi, «qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
22050 del 11/09/2018); dunque, l'eccezione è rigettata.
2. Passando al merito, la parte appellante, ha impugnato la sentenza contestando proprio l'an della propria responsabilità invocando, per contro, la totale estraneità alla luce dell'assenza di un vincolo contrattuale tra il ed essa società in merito all'esecuzione dei lavori da cui sono CP_4 originati, poi, i danni invocati da . CP_2
2.1. Preliminarmente deve premettersi che sono irrilevanti, ai fini della responsabilità nei rapporti esterni, i rapporti interni e/o di delega o comunque accordi con terzi in ordine alla manutenzione/pulizia della strada.
2.2. Né può richiamarsi il contratto di appa lto tra essa società ed
[...]
e non tra la prima e il (come indicato dal Giudice di prime CP_11 CP_4 cure) per ritenere la prima esente da qualsivoglia responsabilità.
2.3. Nel caso di specie, infatti, l'esistenza o meno di un contratto di appalto non priva di fondamento la responsabilità dell'odierna parte appellante per i danni che sono stati arrecati alla parte appellata.
2.4. La Società è stata chiamata in causa dal per avere Parte_1 CP_4 eseguito lavori sulla strada, all'esito dei quali il manto stradale non era stato ripulito;
dunque, il titolo di responsabilità in forza del quale l'ente proprietario ha operato la chiamata in causa è extra -contrattuale (art. 2043 cod. civ.), non sussistendo nessuna preclusione in tal senso.
2.5. Va anche precisato che l'appello è circoscritto ai motivi prospettati, ossia all'accertamento della esclusiva responsabilità del CP_4
L'appellante non ha chiesto, nemmeno in subordine, – non l'ha fatto in primo pag. 9/13 grado e nemmeno avrebbe potuto farlo in appello – che venisse accertata la responsabilità, quantomeno, concorrente del e determinata la sua CP_4 quota, con proposizione di un'azione di regresso anticipato, nella prospettiva dell'esercizio di un'azione di rivalsa da esperire nei confronti dello stesso;
pertanto, anche se foss e sussistita la responsabilità concorrente del CP_4
l'appello non poteva, comunque, trovare accoglimento.
2.6. Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado l'appellante non ha contestato di avere eseguito lavori di scavo sulla strada in questione e si è limitata a contestare genericamente la coincidenza del luogo del sinistro con quello dei lavori («In ogni caso, lo stato dei luoghi così come rappresentato nella produzione fotografica fornita dalla parte attrice - che non sembrano corrispondere co n i luoghi in cui la ha eseguito il Pt_1 proprio intervento, eseguito tra l'altro in un tratto di via Settembrini ed a ridosso del marciapiedi ove solitamente le autovetture sostano - non pare mostrare condizione particolarmente dissestate del manto stra dale tali da potersi definire insidiose»).
2.7. In ordine al prospettato difetto di prova che l'incidente si sia verificato in corrispondenza dello scavo autorizzato dal con Controparte_4 autorizzazione n. 65/2015, deve rilevarsi che dalla scheda di sopralluogo/intervento del Servizio Manutenzione Infrastrutture -Ufficio
Strade e Fogne: «(…) si è accertato che la sbrecciatura sul tappetino in conglomerato bituminoso, causa della rovinosa caduta del sig. , Persona_1 conducente del motoveicolo 12 5 c.c. tg DB10157 di proprietà CP_6 del sig. , era stata causata dai lavori di scavo, chiaramente CP_2 non eseguiti a regola d'arte dalla per conto dell . Parte_1 CP_11
2.8. A ciò si aggiunga che i testimoni escussi hanno confermato la dinamica del sinistro, così come verificata nonché la presenza del brecciolino.
2.9. In particolare, il teste ha affermato: «Mentre attendevo Testimone_2
i miei amici, ho visto uno scooter, condotto da un giovane che, nel percorrere la predetta via, nel frenare, scivolava e rovinava al suolo.
Immediatamente mi sono avvicinato per sincerarmi delle condizioni del
pag. 10/13 conducente il motociclo e ho avuto modo di verificare che proprio sul punto dove era scivolato vi erano delle pietruzze (breccioline)»
2.10. Il teste ha reso dichiarazioni del tutto compatibile con le precisazioni della convenuta in merito alla porzione della strada interessata dai lavori:« ADR: «mi trovavo a circa 3 m di distanza del posto dove è scivolato il motociclista (…) ADR «non ricordo se il tratto di strada fosse Testim interessato da lavori in corso;
(…) «preciso che il lato destra della Testim strada terra era occupato da veicoli in sosta;
«preciso che il pietrisco su cui è scivolato il conducente lo scooter che era posizionato all'incirca al centro della corsia di perti nenza;
ADR «preciso che il pietrisco era di dimensioni ridotte che si trovava solo nel punto ove è caduto il giovane;
ADR «riconosco nei reperti fotografici che la s.v. mi esibisce e prodotti nel fascicolo di parte attorea lo scooter e i danni materiali da llo stesso subiti in occasione dell'evento».
2.11. Il teste ha infatti affermato di non ricordare che vi erano lavori in corso, che, infatti erano cessati mesi prima e non ha riferito della presenza della buca provocata dalla scavo e ciò perché, in quanto esegui to ad un metro circa dal marciapiede, era occultato dalla auto in sosta.
2.12. Dalla dichiarazione resa da dipendente Testimone_4 Pt_1 si evince che su tale via erano stati svolti i lavori «Confermo la
[...] circostanza di cui al capo 1) della comparsa d i costituzione e risposta di
Specifico che eseguiva i lavori su via settembrini nel Parte_1 Pt_1 mese di giugno dell'anno 2015».
2.13. In relazione, infine, alla circostanza che, dalle deposizioni rese dai testi, è risultato che i lavori sono stati esegu iti sul «margine strada, a circa un metro dal marciapiede» e, invece, il sinistro è avvenuto «a centro corsia», è possibile affermare che, alla luce della sommaria sistemazione dello scavo, risulti più che plausibile che la presenza del brecciolino, per su a natura mobile, abbia investito anche il centro della corsia percorsa dal motociclo.
pag. 11/13 2.14. Quindi, per le ragioni esposte, la società oggi appellante, non può ritenersi tout court esente da qualsivoglia responsabilità.
3. Passando al secondo motivo di appello, l'appellante (così come anche il ha contestato la mancata motivazione del Giudice di Pace in merito CP_4 alla condotta esclusiva o concorrente di per i danni materiali CP_2 occorsi nel sinistro denunciato.
3.1. Anche tale doglianza non è fondata.
3.2. Dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado è emerso che il tratto di strada non fosse illuminato e che non ci fosse alcun segnale che avvertisse del pericolo.
3.3. A tal fine, infatti, il teste escusso ha dichiarato: «ADR: «Ricordo che il conducente lo scooter viaggiava a velocità moderato e consona allo stato dei luoghi (…) Ricordo che il lampione presente sulla via Settembrini non funzionava e la visibilità era scura. Ricordo che nel punto dove è caduto il motociclista vi era una striscia di breccioline che, a causa dell'assenza dell'illuminazione, non erano visibili ad occhio nudo. Preciso che sul posto non vi era alcun segnale che avvertisse la presenza del pericolo (…) ADR:
«mi trovavo a circa 3 m di distanza del posto dove è scivolato il motociclista».
3.4. Il teste ha descritto con precisione la condizione dei luoghi e l'andatura del motociclo;
la sua distanza dal teatro dell'incidente conforta la sua attendibilità; inoltre, la presenza delle breccioline non poteva neanche dirsi visibile ed evitabile, vista l'ora dell'accaduto (ore 19), di un giorno di inverno
(11.12.2015), ragion per cui l'attore non avrebbe potuto avere un comportamento diverso.
3.5. Pertanto, si deve concludere che la presenza delle breccioline non potesse essere perfettamente visibile e, quindi, la stessa ha costituito una situazione di pericolo per l'attore, il quale non era in grado di percepire tempestivamente ed evitare l'ostacolo anche tale motivo deve rigettarsi.
3.6. Correttamente, dunque, il Giudice di Pace ha ritenuto di riconoscere la responsabilità alla Parte_1
pag. 12/13 4. Le spese seguono la soccombenza (valore entro €1.100,00, ai medi per le fasi di studio e introduttiva e ai minimi per quella di trattazione e decisoria).
5. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la parte appellante a rimborsare a ciascuno degli appellanti le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
quelle dovute nei confronti del da distrarsi a favore del suo CP_2 procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
2 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pag. 13/13
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2998/2021
Oggi 02/04/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per per delega dell'avv. BOCCARDO FABRIZIO e d ell'avv. Parte_1
CONDOLUCI LUIGI, l'avv. , il quale si riporta a tutti i CP_1 propri scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata;
per , per delega dell'avv. GIRARDI ANGELO, l'avv. CP_2
, il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, Controparte_3 alle conclusioni rassegnate alla precedente udienza e chiede che la causa sia decisa;
per , per delega dell'avv. GRUOSSO CARMINE, Controparte_4
l'avv. , la quale si riporta a tutti i propri scritti Controparte_5 difensivi e insiste nel rigetto dell'appello;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Grazia Roscigno REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2998/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOCCARDO Parte_1 P.IVA_1
FABRIZIO e dell'avv. CONDOLUCI LUIGI ( ) C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._2 dell'avv. GIRARDI ANGELO;
APPELLATO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
GRUOSSO CARMINE e dell'avv. Testimone_1
( ) C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29/01/2018, citò in Parte_2 giudizio il onde ottenere il risarcimento dei danni causati Controparte_4
pag. 2/13 al motoveicolo di sua proprietà 125 cc tg. D B10157 condotto da CP_6
Persona_1
A fondamento della propria domanda aveva dedotto:
- che il giorno 11.12.2015 alle ore 19.00 circa, mentre l'indicato conducente percorreva la via Settembrini di era caduto, unitamente CP_4 al motorino, sulla strada a causa della presenza di pietrisco sull'asfalto;
- che, a causa di ciò, il motoveicolo Kymco People 125 cc tg. DB10157 aveva subito danni materiali per le cui riparazi oni era stata richiesta la complessiva somma di € 919,17, così come da preventivi di spesa redatti dall'officina «Moto Armando» di e dell'Autocarrozzeria CP_7
«Franco Gaito»;
- che, la presenza del pietrisco sul manto stradale, unitamente alla scars a illuminazione, aveva rappresentato una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), sussistendo, congiuntamente, sia il carattere obiettivo della non visibilità, sia quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo;
- che, il luogo dell'occorso sinistro è di proprietà del di;
CP_4 CP_4
- che, l'assenza di segnalazione atta ad avvertire la presenza del pericolo, ha ingenerato, nel conducente del motoveicolo attoreo, il legittimo affidamento in ordine alla stabilità e regolarità dell a superficie in cui lo stesso si è trovato a transitare;
- che, sussistendo i presupposti di cui all'art 2043 e 2051 c.c., l'istante provvedeva a trasmettere in via stragiudiziale formale richiesta di risarcimento danni al , in persona del al fine Controparte_4 CP_8 di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, senza, però ottenere alcun riscontro.
Si era costituito nel giudizio iscritto al n. 3420/2018 R.G. il predetto il quale aveva richiesto e ottenuto di essere autorizzato alla CP_4 chiamata in causa della formulando le seguenti conclusioni: «- Parte_1 in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente convenuto ed estrometterlo dal presente giudizio;
- in via
pag. 3/13 principale dichiarare improponibile, inammissibile ovvero rigettare, siccome infondata in fatto prima che in diritto, ogni avversa pretesa;
- in via subordinata accertare l'esclusiva responsabilità della Controparte_9
e del conducente del veicolo nella determinazione dell'evento dannoso
[...] per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al sig. dal CP_2
o in ogni caso disporre che la manlevi Controparte_4 CP_9 integralmente il - in via ancor più gradata, nella Controparte_4 denegata ipotesi di ritenuta co-responsabilità del – e Controparte_4 ferma la integrale manleva a carico della Soigea – condannarlo al CP_10 risarcimento dei soli danni che risulteranno provati e, ad ogni modo, ridotti ex articolo 1227 c.c. in ragione del concordo di colpa del conducente. – vittoria di spese, anche generali, e competenze di causa».
Nel caso di specie, in particolare, il aveva eccepito il proprio difetto CP_4 di legittimazione passiva, in quanto i lavori, dalla cui esecuzione è scaturita l'insidia che ha causato il danno subito dall'attore, erano stati soltanto autorizzati da esso ente, essendo stati eseguiti nell'interesse di un soggetto privato, ossia per il tramite di altra impresa privata, ossia la CP_11
senza che fosse mai stato stipulato un contratto d'appalto. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la e CP_12 concludeva: «Nel merito:
1. rigettare la domanda attorea e l'atto di chiamata in causa perché inammissibili, improponibili ed infondati in fatt o ed in diritto, dichiarando l'estraneità della SO.I.GE.A. s.r.l. nella causazione del paventato evento dannoso.
2. Rigettare la domanda ex art.1227 c.c.
3. In caso di accoglimento della domanda, dichiarare l'esclusiva responsabilità del . Con vittoria delle spese di lite ed attribuzione in Controparte_4 favore del sottoscritto procuratore antistatario».
La causa veniva istruita solo mediante escussione dei testi.
Con sentenza n. 4850/2020, depositata il 26.11.2020, il Giudice di Pace così provvedeva: «
1. Accoglie la domanda nei confronti di in Parte_3 persona del l.r.t.p., e dichiara la responsabilità della stessa, nell'aver determinato l'evento dannoso;
2. Condanna la predetta al pagamento del
pag. 4/13 risarcimento del danno in favore dell'attore che liquida in complessivi
919,17, oltre interessi dalla domanda;
3. Condanna la predetta chiamata in causa al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, che liquida in complessivi euro 649,45, di cui euro 49.95 per spese, euro 600.00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario come per legge».
Tali somme, dovute in base alla sentenza provvisoriamente esecutiva, venivano pagate in favore dell'attore dalla società, salvo gravame e senza acquiescenza.
Con atto di citazione ha proposto appello avverso la Parte_3 sopracitata sentenza.
Con la domanda in appello ha dedotto:
- la violazione del principio informatore della materia e principio generale dell'ordinamento, desumibile dal disposto dell'art. 115 C.p.c.: travisamento dei fatti ed omesso esame delle prove fornite dalle parti;
- che, in particolare, il giudice di prime cure ha affermato che Parte_3 sarebbe responsabile del danno in quanto soggetto che avrebbe
[...] effettuato lavori stradali per conto del nel luogo in cui è Controparte_4 avvenuto il sinistro e che, dunque, dovrebbe rispondere della manutenzione dell'area;
- che, invece, dall'esame degli atti del giudizio di primo grado si evidenzia che non ha alcun rapporto co ntrattuale con il Parte_3
per la manutenzione delle strade pubbliche, e non ha mai Controparte_4 eseguito lavori per conto dello stesso nel punto in cui è avvenuto il sinistro;
- che i lavori di cui si dibatte, infatti, sono stati svolti per realizzare un allaccio elettrico presso la « », su incarico di Controparte_13
e per giunta in un diverso punto di Via Settembrini rispetto a quello in CP_11 cui si è prodotto il sinistro sub judice;
- che, infatti, dall'esame delle testimonianze, è emerso che «i lavori in questione venivano eseguiti sul margine strada a circa un metro dal marciapiede ed avevano ad oggetto un allacciamento ; CP_11
pag. 5/13 - che, inoltre, dalla documentazione depositata è anche emerso che i Contro lavori svolti dall'odierna appellante per conto di L erano stati ultimati in data 25 giugno 2015, ovvero ben sei mesi prima del sinistro, come desumibile dalla comunicazione di accettazione lettera di fine lavori relativa alla LCL
n.6301075431;
- che, pertanto, risulta illogico ed arbitrario ricondurre ai la vori svolti da in un punto diverso della strada ed oltre sei mesi prima del Parte_3 sinistro, la presenza del pietrisco su cui sarebbe rovinato il motoveicolo di
; CP_2
- pertanto, la responsabilità dell'evento dannoso non avrebbe potuto giammai essere addossata all'odierna appellante, né in via esclusiva, né in via concorrente con l'Ente Pubblico;
- né, per altro verso, alcun onere di manleva potrebbe in ogni caso essere affermato in capo a ei confronti del convenuto Parte_3 CP_4
- che, inoltre, il Giudice di prime cure ha omesso la valutazione del fatto del danneggiato nel senso che con la propria condotta egli ha interrotto il nesso di causalità o comunque ha concorso nella verificazione dell'evento comportando, pertanto, una diminu zione del quantum risarcitorio;
- che, invero, pur non essendo il sinistro in alcun modo addebitabile a d ogni modo deve rilevarsi come, qualora il conducente del Parte_1 motociclo avesse usato l'ordinaria diligenza richiesta nelle circostanze per cui
è causa, avrebbe sicuramente evitato il verificarsi dell'evento lesivo;
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere in totale riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n. 4850/2020, emessa dal Giudice di Pace di , Dott.ssa Avv. Maria Francesc a CP_4
Napoli, all'esito del giudizio iscritto al n. 3420/C/2020 R.G.A.C., depositata in data 26/11/2020: 1) Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, o comunque ridurne l'importo, in applicazione del disposto dell'art. 1227 c.c. 2) In ipotesi di accoglimento, anche parziale,
pag. 6/13 della domanda attorea, dichiarare comunque l'estraneità della Parte_1 al sinistro in questione, rigettando per l'effetto la domanda di
[...] accertamento della responsabilità e/o di manleva avanzata dal Com une di
Salerno nei confronti di 3) In ogni caso, disporre la Parte_1 restituzione di quanto pagato da al Sig. ed al suo Parte_3 CP_2 procuratore in virtù della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. 4) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari».
Si è costituito tempestivamente il che ha dedotto: Controparte_4
- la mancanza di responsabilità dell'ente;
- che inoltre, in nessuna occasione, ha sostenuto di aver commissionato i lavori alla società;
- che, tuttavia, ha, debitamente autorizzato quei lavori di scavo, che ovviamente prevedevano l'obbligo di rimessione in pristino del manto di asfalto;
Con
- che, ad ogni modo, nessuna responsabilità può essere imputata Ente comunale, atteso che - come da scheda di sopralluogo/intervento del Servizio
Manutenzione Infrastrutture -Ufficio Strade e Fogne, si è accertato che la sbrecciatura sul tappetino in conglomerato bituminoso, causa della rovinosa caduta del sig. conducente del motoveicolo Kymco People 125 Persona_1
c.c. tg DB10157 di proprietà del sig. , era stata causata dai CP_2 lavori di scavo, chiaramente non eseguiti a regola d'arte dalla per Parte_1 conto dell' CP_11
- che, in merito, all'esatto punto in cui è avvenuta la caduta, parte appellante non ha depositato in atti alcuna documentazione tecnica inerente alla realizzazione dello scavo né alcuna c.t.u. è stata chiesta a tal riguardo;
- che, in merito al concorso di responsabilità, il conduc ente del veicolo, guidando con maggior cautela avrebbe sicuramente evitato la caduta.
Ha quindi concluso: «Il , come innanzi rappresentato e Controparte_4
difeso, salvo aggiungere e variare nei limiti consentiti dal codice di rito conclude affinché, contrariis reiectis, l'adito Giudice voglia:
1. dichiarare
pag. 7/13 improponibile, inammissibile ovvero rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto, prima che in diritto;
2. vittoria di spese, anche generali,
e competenze di causa di ambedue i gradi di gi udizio».
Si è tardivamente costituito , il quale ha chiesto la conferma CP_2 integrale della sentenza deducendo:
- che è incontestato ed incontestabile la presenza di pietrisco sul manto stradale;
- che è incontestato ed incontestabile che il conduce nte il motociclo
Kymco tg. DB/10157 sia rovinato al suolo a causa della presenza, lungo CP_6 la propria direttrice di marcia, di pietrisco sul manto stradale;
- che è incontestata la mancata segnalazione del pietrisco sul manto stradale e la non visibilità dello stesso;
- che è incontestata la mancata protezione dello stesso in modo tale da divenire pericolo occulto ed imprevedibile.
Pertanto, quindi, ha concluso: «Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto: 1) confermare la Sentenza di primo grado n. 4850/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di , nel Giudizio Civile n. 3420/C/2020, per le ragioni CP_4 dettagliatamente esposte in detto atto;
2) condannare, infine, chi di ragione, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, la causa è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusion i e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
1.1. In primo luogo, va affrontata la questione dell'omessa esplicita estensione da parte del danneggiato, , della domanda di CP_2 condanna al risarcimento del danno.
1.2. Va premesso che il aveva indicato l'odierna Controparte_4 appellante quale unica responsabile dei danni subiti da , chiedendo, in CP_2
pag. 8/13 subordine, di essere manlevato dalla chiamata società di quanto fosse stata condannata a pagare in favore dell'attore in primo grado.
1.3. In questi casi, «qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
22050 del 11/09/2018); dunque, l'eccezione è rigettata.
2. Passando al merito, la parte appellante, ha impugnato la sentenza contestando proprio l'an della propria responsabilità invocando, per contro, la totale estraneità alla luce dell'assenza di un vincolo contrattuale tra il ed essa società in merito all'esecuzione dei lavori da cui sono CP_4 originati, poi, i danni invocati da . CP_2
2.1. Preliminarmente deve premettersi che sono irrilevanti, ai fini della responsabilità nei rapporti esterni, i rapporti interni e/o di delega o comunque accordi con terzi in ordine alla manutenzione/pulizia della strada.
2.2. Né può richiamarsi il contratto di appa lto tra essa società ed
[...]
e non tra la prima e il (come indicato dal Giudice di prime CP_11 CP_4 cure) per ritenere la prima esente da qualsivoglia responsabilità.
2.3. Nel caso di specie, infatti, l'esistenza o meno di un contratto di appalto non priva di fondamento la responsabilità dell'odierna parte appellante per i danni che sono stati arrecati alla parte appellata.
2.4. La Società è stata chiamata in causa dal per avere Parte_1 CP_4 eseguito lavori sulla strada, all'esito dei quali il manto stradale non era stato ripulito;
dunque, il titolo di responsabilità in forza del quale l'ente proprietario ha operato la chiamata in causa è extra -contrattuale (art. 2043 cod. civ.), non sussistendo nessuna preclusione in tal senso.
2.5. Va anche precisato che l'appello è circoscritto ai motivi prospettati, ossia all'accertamento della esclusiva responsabilità del CP_4
L'appellante non ha chiesto, nemmeno in subordine, – non l'ha fatto in primo pag. 9/13 grado e nemmeno avrebbe potuto farlo in appello – che venisse accertata la responsabilità, quantomeno, concorrente del e determinata la sua CP_4 quota, con proposizione di un'azione di regresso anticipato, nella prospettiva dell'esercizio di un'azione di rivalsa da esperire nei confronti dello stesso;
pertanto, anche se foss e sussistita la responsabilità concorrente del CP_4
l'appello non poteva, comunque, trovare accoglimento.
2.6. Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado l'appellante non ha contestato di avere eseguito lavori di scavo sulla strada in questione e si è limitata a contestare genericamente la coincidenza del luogo del sinistro con quello dei lavori («In ogni caso, lo stato dei luoghi così come rappresentato nella produzione fotografica fornita dalla parte attrice - che non sembrano corrispondere co n i luoghi in cui la ha eseguito il Pt_1 proprio intervento, eseguito tra l'altro in un tratto di via Settembrini ed a ridosso del marciapiedi ove solitamente le autovetture sostano - non pare mostrare condizione particolarmente dissestate del manto stra dale tali da potersi definire insidiose»).
2.7. In ordine al prospettato difetto di prova che l'incidente si sia verificato in corrispondenza dello scavo autorizzato dal con Controparte_4 autorizzazione n. 65/2015, deve rilevarsi che dalla scheda di sopralluogo/intervento del Servizio Manutenzione Infrastrutture -Ufficio
Strade e Fogne: «(…) si è accertato che la sbrecciatura sul tappetino in conglomerato bituminoso, causa della rovinosa caduta del sig. , Persona_1 conducente del motoveicolo 12 5 c.c. tg DB10157 di proprietà CP_6 del sig. , era stata causata dai lavori di scavo, chiaramente CP_2 non eseguiti a regola d'arte dalla per conto dell . Parte_1 CP_11
2.8. A ciò si aggiunga che i testimoni escussi hanno confermato la dinamica del sinistro, così come verificata nonché la presenza del brecciolino.
2.9. In particolare, il teste ha affermato: «Mentre attendevo Testimone_2
i miei amici, ho visto uno scooter, condotto da un giovane che, nel percorrere la predetta via, nel frenare, scivolava e rovinava al suolo.
Immediatamente mi sono avvicinato per sincerarmi delle condizioni del
pag. 10/13 conducente il motociclo e ho avuto modo di verificare che proprio sul punto dove era scivolato vi erano delle pietruzze (breccioline)»
2.10. Il teste ha reso dichiarazioni del tutto compatibile con le precisazioni della convenuta in merito alla porzione della strada interessata dai lavori:« ADR: «mi trovavo a circa 3 m di distanza del posto dove è scivolato il motociclista (…) ADR «non ricordo se il tratto di strada fosse Testim interessato da lavori in corso;
(…) «preciso che il lato destra della Testim strada terra era occupato da veicoli in sosta;
«preciso che il pietrisco su cui è scivolato il conducente lo scooter che era posizionato all'incirca al centro della corsia di perti nenza;
ADR «preciso che il pietrisco era di dimensioni ridotte che si trovava solo nel punto ove è caduto il giovane;
ADR «riconosco nei reperti fotografici che la s.v. mi esibisce e prodotti nel fascicolo di parte attorea lo scooter e i danni materiali da llo stesso subiti in occasione dell'evento».
2.11. Il teste ha infatti affermato di non ricordare che vi erano lavori in corso, che, infatti erano cessati mesi prima e non ha riferito della presenza della buca provocata dalla scavo e ciò perché, in quanto esegui to ad un metro circa dal marciapiede, era occultato dalla auto in sosta.
2.12. Dalla dichiarazione resa da dipendente Testimone_4 Pt_1 si evince che su tale via erano stati svolti i lavori «Confermo la
[...] circostanza di cui al capo 1) della comparsa d i costituzione e risposta di
Specifico che eseguiva i lavori su via settembrini nel Parte_1 Pt_1 mese di giugno dell'anno 2015».
2.13. In relazione, infine, alla circostanza che, dalle deposizioni rese dai testi, è risultato che i lavori sono stati esegu iti sul «margine strada, a circa un metro dal marciapiede» e, invece, il sinistro è avvenuto «a centro corsia», è possibile affermare che, alla luce della sommaria sistemazione dello scavo, risulti più che plausibile che la presenza del brecciolino, per su a natura mobile, abbia investito anche il centro della corsia percorsa dal motociclo.
pag. 11/13 2.14. Quindi, per le ragioni esposte, la società oggi appellante, non può ritenersi tout court esente da qualsivoglia responsabilità.
3. Passando al secondo motivo di appello, l'appellante (così come anche il ha contestato la mancata motivazione del Giudice di Pace in merito CP_4 alla condotta esclusiva o concorrente di per i danni materiali CP_2 occorsi nel sinistro denunciato.
3.1. Anche tale doglianza non è fondata.
3.2. Dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado è emerso che il tratto di strada non fosse illuminato e che non ci fosse alcun segnale che avvertisse del pericolo.
3.3. A tal fine, infatti, il teste escusso ha dichiarato: «ADR: «Ricordo che il conducente lo scooter viaggiava a velocità moderato e consona allo stato dei luoghi (…) Ricordo che il lampione presente sulla via Settembrini non funzionava e la visibilità era scura. Ricordo che nel punto dove è caduto il motociclista vi era una striscia di breccioline che, a causa dell'assenza dell'illuminazione, non erano visibili ad occhio nudo. Preciso che sul posto non vi era alcun segnale che avvertisse la presenza del pericolo (…) ADR:
«mi trovavo a circa 3 m di distanza del posto dove è scivolato il motociclista».
3.4. Il teste ha descritto con precisione la condizione dei luoghi e l'andatura del motociclo;
la sua distanza dal teatro dell'incidente conforta la sua attendibilità; inoltre, la presenza delle breccioline non poteva neanche dirsi visibile ed evitabile, vista l'ora dell'accaduto (ore 19), di un giorno di inverno
(11.12.2015), ragion per cui l'attore non avrebbe potuto avere un comportamento diverso.
3.5. Pertanto, si deve concludere che la presenza delle breccioline non potesse essere perfettamente visibile e, quindi, la stessa ha costituito una situazione di pericolo per l'attore, il quale non era in grado di percepire tempestivamente ed evitare l'ostacolo anche tale motivo deve rigettarsi.
3.6. Correttamente, dunque, il Giudice di Pace ha ritenuto di riconoscere la responsabilità alla Parte_1
pag. 12/13 4. Le spese seguono la soccombenza (valore entro €1.100,00, ai medi per le fasi di studio e introduttiva e ai minimi per quella di trattazione e decisoria).
5. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la parte appellante a rimborsare a ciascuno degli appellanti le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
quelle dovute nei confronti del da distrarsi a favore del suo CP_2 procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
2 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pag. 13/13